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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2244 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n.40, presso lo studio dell'Avv. GASBARRO
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato in California (STATI UNITI D'AMERICA), in [...] Controparte_1
07/04/1965;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11/09/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 4033/2024 dei 10-11/07/2024, passata in autorità di cosa giudi- cata.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole va osservato che dalla coppia sono Per_ nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2
09/05/2009).
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, ha manifestato un grave disinteresse nei Controparte_1 confronti dei figli, desumibile dalla mancata costituzione in giudizio, oltre che da quanto dedotto e dichiarato dalla ricorrente. Sussistono dunque i presupposti per disporre Per_ l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Per_2
Quanto, invece, al regime di frequentazione con il padre, posto che lo stesso verosimil- mente continua a vivere all'estero, vanno confermate le modalità previste in sentenza di se- parazione.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della mancanza di alcun dato circa la posizione del resistente contumace, tenuto conto dell'età dei figli, delle loro esigenze di mantenimento e della convivenza con la madre, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contri-
[...] buto al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secon- do gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo le mo- dalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, in considerazione della domiciliazione assolutamente prevalente dei figli minori presso la madre e del disposto affidamento esclusivo, l'intero ammontare dell'Assegno Unico dovrà essere percepito da . Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della contumacia del resistente, si reputa- no sussistenti i presupposti per lasciare a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di citato e non costituitosi nel presen- Controparte_1 te giudizio, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NEW YORK (USA), il
12/07/2007 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...] e trascritto in Italia nel re- Controparte_2 gistro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.336, parte II, serie C/1, dell'anno
2007; Per_ dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia nata a [...] il
21/12/2007 e , nato a [...] il [...], alla madre;
Per_2 conferma le modalità di frequentazione padre-figli stabilite nella sentenza di separazio- ne;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; attribuisce la totalità dell'assegno unico a;
Parte_1 lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2244 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n.40, presso lo studio dell'Avv. GASBARRO
GRAZIELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato in California (STATI UNITI D'AMERICA), in [...] Controparte_1
07/04/1965;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11/09/2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 4033/2024 dei 10-11/07/2024, passata in autorità di cosa giudi- cata.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole va osservato che dalla coppia sono Per_ nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2
09/05/2009).
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, ha manifestato un grave disinteresse nei Controparte_1 confronti dei figli, desumibile dalla mancata costituzione in giudizio, oltre che da quanto dedotto e dichiarato dalla ricorrente. Sussistono dunque i presupposti per disporre Per_ l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre. Per_2
Quanto, invece, al regime di frequentazione con il padre, posto che lo stesso verosimil- mente continua a vivere all'estero, vanno confermate le modalità previste in sentenza di se- parazione.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della mancanza di alcun dato circa la posizione del resistente contumace, tenuto conto dell'età dei figli, delle loro esigenze di mantenimento e della convivenza con la madre, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contri-
[...] buto al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secon- do gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo le mo- dalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Inoltre, in considerazione della domiciliazione assolutamente prevalente dei figli minori presso la madre e del disposto affidamento esclusivo, l'intero ammontare dell'Assegno Unico dovrà essere percepito da . Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della contumacia del resistente, si reputa- no sussistenti i presupposti per lasciare a carico di parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di citato e non costituitosi nel presen- Controparte_1 te giudizio, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NEW YORK (USA), il
12/07/2007 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...] e trascritto in Italia nel re- Controparte_2 gistro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.336, parte II, serie C/1, dell'anno
2007; Per_ dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia nata a [...] il
21/12/2007 e , nato a [...] il [...], alla madre;
Per_2 conferma le modalità di frequentazione padre-figli stabilite nella sentenza di separazio- ne;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; attribuisce la totalità dell'assegno unico a;
Parte_1 lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.