Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2688/2011 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2688/2011 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo SAVINO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
in PI (Potenza), in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ida ALTAVILLA, del Foro di Milano, e dall'Avv. Luigi PETRONE, di questo Foro, con elezione di domicilio nello studio del secondo;
CONVENUTO avente ad oggetto: appalto (fra privati)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1
posto in PI (Potenza), chiedendo accertarsi il proprio Controparte_1 credito nei confronti del convenuto, e condannarsi il condominio ed i singoli condomini a pagare all'attrice la somma di euro 109.479,58, «oltre interessi legali e moratori», o la maggiore o minor somma, eventualmente accertata all'esito del giudizio;
condannarsi, inoltre, condominio e condomini al risarcimento del danno prodottosi «a seguito della persistente morosità».
1
La società ed il condominio avevano concluso, il 25 Ottobre 2003, un contratto di appalto di lavori di riparazione dell'edificio condominiale, posto in PI, tra le vie Mazzini
e Poerio.
Il non versava le quote man mano maturate, né gli importi dovuti per IVA, CP_1 rallentando assai l'emissione dei SAL per i lavori strutturali e condominiali compiuti e contabilizzati, e non impartiva, tramite il direttore dei lavori, le prescrizioni esecutive occorrenti alla prosecuzione dei lavori: sicché l'impresa doveva spesso sospendere i lavori medesimi, e diffidare e direzione dei lavori. CP_1
Veniva svolto, dietro ricorso del condominio, un procedimento ex art. 700 c.p.c., entro cui veniva nominato un c.t.u., il quale depositava due elaborati.
L'impresa non aveva potuto continuare l'esecuzione dei lavori, perché il relativo progetto «non era esecutivo e cantierabile, e pertanto era necessario ed indispensabile approvare una perizia di variante e suppletiva […] mai neppure approntata».
L'impresa era stata costretta «a sospendere i lavori mantenendo sul cantiere tutto il potenziale produttivo e industriale in attesa di una immediata ripresa dei lavori».
Il credito per i lavori compiuti e contabilizzati, non pagati, ammontava ad euro
31.031,72: oltre ad euro 78.447,86 di lavori successivi al IV SAL, per totali euro 109.479,58, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
All'attrice, inoltre, era dovuto il risarcimento dei danni.
2. Resisteva il , il quale chiedeva rigettarsi la domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, domandava accertarsi che il contratto si era risolto, e per grave inadempimento dell'appaltatore, e condannarsi l'attrice a pagare le seguenti somme (da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria):
- euro 23.710,20, quale differenza tra lavori pagati e lavori effettivamente eseguiti;
- euro 32.075,82, quale penale ex artt. 6 e 7 del contratto (10% dei lavori effettivamente eseguiti);
- il risarcimento del danno dovuto per aver l'appaltatore cagionato ai condomini l'impossibilità di servirsi delle proprie unità immobiliari;
perché la ristrutturazione era stata finanziata con fondi ex lege 219/1981, «con ogni conseguenza anche sotto il profilo
della revoca del contributo residuo»; perché il tempo trascorso, considerato insieme «al vertiginoso aumento dei prezzi», avrebbe causato «l'esborso di ulteriori e notevoli somme per il completamento delle somme»; per la necessità di demolire e ricostruire le opere viziate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, occorre osservare come l'attrice abbia chiesto emettersi una pronunzia altresì contro i singoli condomini, ma senza citarne alcuno: sicché tale domanda è come se non fosse stata neppure proposta: altra questione, invece, che non attiene a questo giudizio, è se ed in quali limiti la pronunzia, emessa nei confronti del , possa estendere o riverberare CP_1
i propri effetti contro i singoli condomini.
2 N. 2688/2011 R.G.A.C.
2. In seno al procedimento ex art. 700 c.p.c., già svoltosi prima di questo processo,
venivano acquisite, come si accennava, due relazioni del c.t.u.
La prima risulta depositata, nella propria produzione, dalla società attrice: la seconda è stata acquisita, invece, al fascicolo di questo giudizio soltanto in data di oggi.
Ambo le parti, invero, avevano tempestivamente richiesto l'acquisizione degli atti del procedimento cautelare, benché l'intero novero degli atti medesimi appaia un oggetto eccessivo ed indistinto: e, dunque, ad integrazione dei provvedimenti istruttori, a suo tempo emessi dall'allora G.I., deve ritenersi disposta l'allegazione della seconda relazione, quale parte rilevante ed importante del fascicolo del procedimento ex art. 700 c.p.c.
L'ausiliario, nel proprio secondo elaborato, svolgeva un accurato ed analitico esame dei lavori eseguiti e del credito che, correlativamente, spettava alla società appaltatrice, alla luce delle osservazioni, che le parti avevano sollevato al riguardo della prima relazione.
L'attività del c.t.u. appare esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica e, dunque, dev'essere considerata come elemento utile alla decisione.
Dopo l'ampia menzionata disamina (che deve intendersi, per sintesi, qui riportata e condivisa, ad integrazione della presente motivazione), il consulente concludeva nel senso che,
al 30 Giugno 2005, il credito residuo per corrispettivo ammontasse, compresa l'IVA, ad euro
27.140,18.
3. All'ausiliario veniva richiesto, altresì, di condurre il calcolo degli interessi legali e degli interessi moratori, dei quali maggiorare il credito da corrispettivo.
Non è ben chiaro, in realtà, in cosa debbano consistere, e perché siano dovuti degli interessi legali, differenti da quelli di mora: posto che pure gli interessi moratori sono interessi legali, se con quella dicitura si volessero intendere degli interessi compensativi o corrispettivi, questi non sono dovuti nell'ipotesi della mora del debitore, allorquando, invece, sono dovuti gli interessi, appunto, moratori.
In realtà, l'attrice domandava, nelle conclusioni, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria: ossia, gli interessi legali di mora ed il maggior danno ex art. 1224, co. 2, c.c.
Spettano, in effetti, gli interessi moratori, dalla data individuata dal c.t.u. (sulla quale non sono sorte contestazioni specifiche), ed il maggior danno: che, in assenza di una prova più
specifica, «può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali» (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 9.8.2021, n. 22512): sicché rimane una voce eventuale, da accertare svolgendo un calcolo periodo per periodo, per tutta la durata della mora.
4. La domanda risarcitoria, proposta dall'attrice, non può essere favorevolmente valutata, già solo perché articolata in termini del tutto generici.
5. La domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, proposta dal convenuto, non può essere accolta: analogamente, peraltro, a quella di condanna al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
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L'istruttoria ha dimostrato, infatti, che l'attrice vanta ancora un credito contro il condominio: ma ha fatto pure emergere l'ampia mole delle rispettive doglianze, peraltro riconosciute fondate, almeno in parte, dal c.t.u. nominato nel menzionato procedimento cautelare.
Si aggiungano le rimostranze anche scritte, che appaltante ed appaltatrice si sono scambiate all'epoca dei fatti, con l'indicazione di elementi reciprocamente specifici ed argomentati: e, ancora, il fatto che si sia dovuti ricorrere ad un procedimento giudiziario per l'accertamento del dare e dell'avere, con ben due relazioni di c.t.u. (e senza considerare infine, persino la denunzia querela, presentata dall'attrice).
Dinanzi a questo complesso intreccio di reciproche e contrapposte ragioni,
l'individuazione di una specifica responsabilità (salvo che per il menzionato credito residuo dell'appaltatrice), in capo all'una od all'altra parte, non può essere conseguita: sicché non può imputarsi all'odierna attrice un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto,
o l'addebito della penale.
6. La differenza tra lavori eseguiti e lavori pagati, che il condominio ritiene di calcolare in proprio favore, è assorbita dal calcolo condotto dal c.t.u.
7. Il condominio, infine, propone una molteplice domanda di condanna al pagamento di danni: il danno dovuto per aver l'appaltatore cagionato ai condomini l'impossibilità di servirsi delle proprie unità immobiliari;
quello che nasceva dalla circostanza che la ristrutturazione era stata finanziata con fondi ex lege 219/1981, «con ogni conseguenza anche sotto il profilo della
revoca del contributo residuo»; quello insito nel tempo trascorso, considerato insieme «al vertiginoso aumento dei prezzi», che avrebbe causato «l'esborso di ulteriori e notevoli somme per il completamento delle somme»; quello dovuto alla necessità di demolire e ricostruire le opere viziate.
Nessuna di tali voci può essere riconosciuta.
La prima attiene a diritti specifici ed esclusivi di singoli condomini, e non può essere fatta valere dal condominio, come tale.
La seconda è rappresentata in forma del tutto eventuale: ma, nella lunga durata della vicenda processuale, non è stata concretata in una vicenda od in un evento lesivo effettivo,
attuale e concreto.
La terza e la quarta, analogamente, avrebbero dovuto essere corroborate da una più precisa affermazione e prova di quanto effettivamente fosse accaduto.
8. Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della peculiare complessità della lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2688/2011 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro il Parte_1 [...]
costituitosi in persona dell'amministratore p.t., ogni diversa Controparte_2 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
4 N. 2688/2011 R.G.A.C.
1. condanna il in PI (Potenza) a pagare alla Controparte_1 [...] la somma di euro 27.140,18, tale al 30 Giugno 2005, oltre agli Parte_1 interessi moratori, al tasso legale, ed al maggior danno, nei limiti di cui al § 3 della motivazione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 25 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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