Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 513/2024 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.4 c.p.c., vertente tra (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e assistiti dall'Avv. Alessia Tupini;
C.F._2 appellanti/ appellati incidentali e
, (C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via delle Cerase Marine n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Mari (C.F.
) C.F._4 appellato / appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza. FATTO E DIRITTO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato ad CP_2 CP_1
chiedeva al tribunale di Velletri di nominare, ex art. 696 c.p.c., un
[...] consulente tecnico e fissare la data d'inizio delle operazioni peritali al fine di verificare lo stato del proprio immobile sito in Anzio (RM), Via delle Cerase Marine n. 23, interessato da fenomeni infiltrativi asseritamente provenienti dall'immobile di
CP_2
Deduceva il di aver più volte e invano rappresentato la problematica alla CP_1 resistente e che la stessa non avesse ovviato al problema, persistendo le problematiche in argomento e aggravandosi così i danni alla proprietà attorea.
Espletate le operazioni peritali anche mediante accesso sui luoghi di causa in data 22.02.2021, e instaurato il contraddittorio nei confronti degli eredi della resistente nelle more deceduta, il CTU ha “..accertato la sussistenza delle infiltrazioni lamentate, (che) risulterebbero provenire dalla cornice del tetto di copertura del portico di proprietà del resistente, in quanto risulta una mancata e inadeguata
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figli ed eredi di nonché comproprietari dell'immobile in oggetto, Parte_2 CP_2 domandando, oltre al ristoro dei danni alle strutture indicate nella consulenza tecnica:
1. il risarcimento degli ulteriori danni, conseguenti alla 'impossibilità di fruire del relativo ambiente costituito da una veranda abitabile/chiusa con tavolo e sedie e mobilio, il cui importo si è chiesto liquidare in € 300,00 mensili ovvero, in via Con equitativa, in ogni caso dalla costituzione in mora della SI.ra (missiva Avv. Sponza del 09.11.2019) fino all'effettiva riparazione, non ancora eseguita: essendo state superate le 24 mensilità (Novembre 2019 / Ottobre 2021) riportate nella citazione, si quantificava l'importo in euro 7.200,00;
2. il risarcimento dei danni al mobilio e al tendaggio, resi inservibili, producendo i preventivi della ditta “Ikea” per € 1.800,00 oltre Iva e della ditta “Harmony House” per lo smontaggio/rimontaggio della tenda ermetica a chiusura della veranda pari a € 200,00 oltre Iva. Si dava poi conto che, con denuncia di successione del 25.08.2020, registrata in data 06.08.2021, e figli ed eredi legittimi della SI.ra Parte_2 Parte_1
procedevano alla voltura dell'immobile in proprio favore risultando CP_2 comproprietari al 50%. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo e mediante prove testimoniali e interrogatorio formale dei convenuti;
il giudice non accoglieva le istanze dei concernenti Parte_2 il rinnovo della CTU, sia ribadendo la regolarità della notifica effettuata dal ricorrente (circostanza già verificata dal giudice dell'ATP che con ordinanza 18.2.21) sia ritenendo la consulenza esaustiva in ordine all'accertamento tanto dei danni quanto della loro provenienza. Respinta in corso di causa la proposta transattiva formulata dal giudice di prime cure, la causa veniva decisa con sentenza n. 2291/23 del 21.11.2023, pubblicata il 22.11.2023, con la quale il tribunale così statuiva:
“ 1) Accoglie la domanda attrice, 2) Condanna la parte convenuta, in solido, alla rifusione delle somme come quantificate in narrativa a favore della parte attrice nella misura di € 958,75 (novencentocinquatotto/75) mentre per l'eliminazione delle problematiche ammontano a €462,12 (quattrocentosessantadue/12”), come spiegato in perizia, oltre
Pagina 2 le spese per incardinamento dell'ATP, quali iscrizione a ruolo e spese per CTU nell'ambito della ATP, oltre accessori come da decreto di liquidazione del GU dr del 1.07.2021, se corrisposte dall'attore, oltre le spese legali per ATP che si Per_1 liquidano in Euro 1.5000 oltre accessori”;
3) Condanna la parte convenuta, in solido, alla rifusione delle somme a titolo di ulteriore danno come quantificate in narrativa a favore della parte attrice nella misura di euro 7.000,00.
4) Condanna la parte convenuta, in solido, alla rifusione delle spese legali PER IL giudizio ordinario a favore della parte attrice nella misura di euro 4.500 oltre accessori.
5) Condanna la parte convenuta, in solido, alla rifusione delle spese a favore della parte attrice ex art. 96 cpc comma terzo nella misura di euro 5.000.
6) Condanna, inoltre, parte convenuta, in solido, ex art. 13-1 quater del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 al pagamento del doppio del contributo unificato”.
Avverso la sentenza suddetta hanno proposto appello le parti soccombenti Parte_1
e così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Parte_2 contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 2291/2023 pubblicata il 22/11/2023 resa inter partes dal Tribunale di Velletri, sezione II civile, Giudice Dott. Colangelo, nel giudizio RG n. 6777/2021, notificata in data 27.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare, accertare e dichiarare che la consulenza eseguita in sede di ATP nel giudizio R.G. 801/2020 Tribunale civile di
Velletri non è utilizzabile nel presente giudizio né opponibile agli odierni convenuti per le ragioni tutte dinnanzi espresse;
Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, condannare la parte attrice al risarcimento dei danni subiti dai sigg.ri quantificati sin Parte_2
d'ora in una somma non inferiore ad euro 2500,00 oltre Iva oltre le somme necessarie per le attrezzature per eseguire le lavorazioni necessarie al ripristino del proprio immobile, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
Parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, in quanto: 1) il tribunale non avrebbe considerato che lo stesso pochi mesi prima CP_1 di promuovere l'ATP era intervenuto sul tetto dei signori eliminando Parte_2 delle tegole e posizionando una toppa di guaina, e la CTU non avrebbe considerato tale circostanza, per cui si era chiesto il rinnovo della stessa;
inoltre la relazione presenterebbe vizi formali per essere stata notoficata non agli
Pagina 3 eredi ma solo alla de cuius, e vizi sostanziali in quanto la effettuata esclusivamente nella proprietà e non anche nella proprietà CP_1
; Parte_2
2) sui danni: “ La sentenza aderendo acriticamente all'ATP liquida la somma di €. 7000,00 (circa 300 €. Mensili) per il mancato utilizzo della veranda da parte dell'attore. Premesso che un po' di umidità non impedisce l'utilizzo della detta veranda, la somma liquidata sembrerebbe riferita all'intero immobile. Peraltro, non è stata fornita alcuna prova e nessun criterio per tale quantificazione del tutto spropositata e fuori mercato, l'attore si è dimenticato di menzionare il fatto che la villa risulta disabitata per 11 mesi l'anno, risiedendo lo stesso a Roma, in Via Marco Polo n.43 e la villetta viene utilizzata nei soli mesi estivi”,
3) sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c. : si censura l'applicazione dell'art. 96 co 4 c.p.c., La difesa della attrice infatti conferma ed ha confermato, anche all'esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte convenuta, e che si è contrapposta ad una rivendicazione di parte attrice e di un legittimo “ petitum” e prospettazione di una “ causa petendi” completamente invece recepite dalle risultanze argomentative e documentali ed istruttorie”., essendosi limitati i resistenti “ a svolgere le proprie difese legittimamente e nel rispetto del contraddittorio tra le parti”,
4) sulla condanna in solido dei convenuti/appellanti: il giudice di prime avrebbe erroneamente condannato i convenuti “in solido” tra loro al pagamento delle spese tutte e dei risarcimenti danni, pur rispondendo gli eredi solo pro quota.
La parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. Ha proposto inoltre appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non ha disposto di “ordinare ai SI.ri e Parte_1 anche di eseguire, nella loro proprietà, le opere descritte dal CTU Parte_2
Geom. nella consulenza tecnica espletata nella fase di Persona_2 accertamento tecnico preventivo finalizzate all'eliminazione della fonte dei danni occorsi alla proprietà . In ogni caso con vittoria delle spese di lite. CP_1
All'udienza del 22 maggio 2025, sulle precisate conclusioni delle parti e all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
La Corte rileva preliminarmente, sull'appello incidentale, che la parte appallata ha dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere nelle note conclusive depositate e nella discussione in udienza, per cui deve correlativamente disporsi nel dispositivo su tale circostanza, tenendo conto , ai fini delle spese, che la cessazione è stata determinata dall'avvenuta esecuzione, da parte degli odierni appellanti, di quanto richiesto dall'appellante incidentale per la eliminazione della fonte dei danni.
L'appello principale è fondato, nei limiti di seguito indicati. Il primo motivo sulla causa delle infiltrazioni è infondato.
Pagina 4 Va premesso che non si ravvisa la dedotta nullità della CTU espletata per la mancata partecipazione della parte resistente, risultando dalla stessa che il sopralluogo veniva eseguito “sul luogo di causa in data 22 febbraio 2021 alle ore 15:00, alla presenza dell'avvocato MARI Simone e del SI. , rispettivamente in Controparte_1 qualità di legale e proprietario, e dopo aver provato, con esito negativo, a contattare l'avvocato e il c.t.p. di parte resistente”, alla quale pertanto è addebitabile la mancata partecipazione alle operazioni: quanto alla asserita omessa notifica agli eredi, nessun motivo specifico si rinviene sulla motivazione del primo giudice che aveva già respinto l'eccezione, e che pertanto resta confermata. Nel merito, si rileva quanto segue. Sulle cause delle infiltrazioni, il CTU ha “..accertato la sussistenza delle infiltrazioni lamentate, (che) risulterebbero provenire dalla cornice del tetto di copertura del portico di proprietà del resistente, in quanto risulta una mancata e inadeguata impermeabilizzazione della canaletta di scolo realizzata in c.a. nonché risultante completamente ostruita. Tale infiltrazione ha provocato il distaccamento di parte del controsoffitto, macchie di umidità e muffe sulla parete confinante. La parte ammalorata del controsoffitto misura una superficie di circa mq. 12,00 mentre la parete per mq. 9,00” : dunque la causa delle infiltrazioni è stata ravvisata nella inadeguata impermeabilizzazione della canaletta di scolo, incombente a carico dei proprietari, odierni appellanti, le cui diverse deduzioni, quanto alla attribuzione delle infiltrazione ad altra causa e alla condotta degli appellati e a lavori da questi effettuati, è rimasta priva di riscontro, nella citata relazione peritale. Il motivo di appello sulla causa delle infiltrazioni appare quindi infondato, e va confermata la sentenza sulla responsabilità degli odierni appellanti.
Appare invece fondato il motivo di appello sulla quantificazione dei danni: infatti, ferma restando la somma riconosciuta in sentenza quali costi per il ripristino e per la eliminazione delle cause (su cui non vi è specifico motivo di appello sulla relativa quantificazione, fondata sulla CTU) va invece rilevato che non appare adeguatamente motivata la liquidazione dell'ulteriore danno per “i disagi e la mancata utilizzazione dell'immobile”, quantificata nella somma complessiva di euro 7000, così come richiesto nell'atto introduttivo, dove si richiedeva il risarcimento del danno per il mancato utilizzo, quantificato in euro 300 mensili e pari a 7.200,00, per 24 mesi. Il tribunale ha sul punto così motivato: “Sotto altro profilo devono essere riconosciute alla parte attrice la somma di euro 7.000 per il ristoro dei danni derivante dal disagio subito e dal mancato godimento dell'immobile nel periodo delle infiltrazioni e dalla lungaggine del conseguimento del medesimo a cagione di differenti procedimenti incardinati quale l'ATP e il giudizio ordinario che poteva essere evitato dopo l'ATP, nonostante vi fosse un invito a coltivare ipotesi transattive ex art. 185 bis cpc.”. Premesso che il disagio per “la lungaggine del procedimento” – anche a prescindere dal merito - non costituisce oggetto della domanda, come risulta dall'atto di citazione, va rilevato che, in linea di principio, e alla luce della giurisprudenza di
Pagina 5 legittimità anche recente (Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023) “ Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”.
Nel caso di specie, posto che non è stato provato che l'immobile fosse destinato ad essere locato o comunque ad una destinazione economicamente rilevante, alcun danno può essere riconosciuto per la mancata utilizzazione (in termini economici) dell'immobile, mentre il mancato godimento della veranda, peraltro non apprezzabile ictu oculi dalle fotografie, ove è dato riscontrare solo la macchia di umidità che come tale non ne impediva l'uso, solo rendendolo più disagevole, il che tuttavia non costituisce danno risarcibile, alla luce della citata giurisprudenza, risolvendosi in un mero disagio, insuscettibile di valutazione in termini di danno non patrimoniale. Ne consegue la riforma della sentenza sul punto e il rigetto della domanda per il risarcimento di danni diversi da quello economico. E' fondato altresì il motivo di appello relativo alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la parziale infondatezza della domanda giustifica l'opposizione dei convenuti, i quali peraltro hanno offerto in corso di causa una somma anche maggiore di quella accertata all'esito del giudizio, sulla quale tuttavia non è intervenuto accordo, così come sulla proposta conciliativa formulata dal giudice di prime cure. In definitiva l'appello principale deve essere accolto per quanto di ragione e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione dell'immobile e per i danni non patrimoniali, di cui al capo 3) della sentenza, e deve essere revocata la condanna disposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Non è poi fondato il motivo di appello sulla condanna solidale di essi appellanti, i quali sono stati condannati come comproprietari dell'immobile ( e non in ragione di un debito ereditario), essendo la condotta illecita ancora in corso e a loro addebitabile al momento della decisione. Le spese del doppio grado, tenuto conto della sostanziale soccombenza degli odierni appellanti nel merito, nonché della soccombenza virtuale degli stessi quanto all'appello incidentale, e della circostanza che sono nel corso del giudizio di appello sono state eliminate le cause delle infiltrazioni con la intervenuta cessazione della materia del contendere quanto ai lavori da effettuare, sono compensate per un quarto, e seguono la soccombenza degli appellanti odierni per la restante parte.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto così provvede, in riforma parziale della sentenza impugnata:
Pagina 6 rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e del danno per mancata utilizzazione dell'immobile di cui al capo 3) della sentenza impugnata;
revoca la condanna ex art. 96 co.3 di cui al capo 5) della sentenza impugnata, conferma il capo 2) della sentenza impugnata. Dichiara cessata la materia del contendere sull'appello incidentale. Compensa per un quarto le spese del doppio grado e condanna gli appellanti in solido al pagamento della restante parte, liquidata in tale misura ridotta in euro 2.700,00 per il primo grado e in euro 2.100,00 per il presente grado. Roma, 26 maggio 2025 Il Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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