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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2211/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25/11/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della rappresentanza, voglia rigettare ogni eccezione della controparte, dichiarare sanato il vizio documentale con efficacia retroattiva, riconoscere la fondatezza dell'opposizione alla luce delle risultanze tecniche e della sentenza di condanna per falso in atti pubblici a carico del sig. e accogliere Parte_2 integralmente l'opposizione all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con condanna dell'opposto alle spese di lite e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Il sottoscritto Avv. Franca De Simone per CP_1
, si riporta a tutte le sue difese eccezioni e deduzioni già spiegate e alle note
[...] conclusionali depositate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto dalla controparte facendo presente che per tutto l'iter processuale non sia mai stata depositata l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la costituzione in giudizio da parte dell'opponente, nonostante che ne sia stata fatta eccezione nel primo atto difensivo, pertanto si eccepisce la tardività del deposito e il disconoscimento dell'atto essendo stato depositato senza la conformità.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 27/11/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 14 n. 2211/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2211/2019, avente ad oggetto: indebito
soggettivo - Indebito oggettivo, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del
25.11.2025, promossa da:
(CF: ), a mezzo del Sig. Parte_1 C.F._1 Parte_3
( nella sua qualità di Amministratore di Sostegno dello
[...] C.F._2
stesso, giusto provvedimento n. 1003/18 R.G. V.G. del 7.9.2018 del Tribunale di
Cassino, ed autorizzazione del medesimo Giudice in data 23.5.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lorefice, c.f. , unitamente e C.F._3
pagina 2 di 14 disgiuntamente all'Avv. Flavio Nicolosi, c.f. , ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via Crescenzio.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._5
Avv. Franca De Simone (CF: ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso lo studio del predetto difensore in Liberi (CE) alla via Grande 29.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al D.I. 371/19 emesso il 16/04/2019 dall'intestato Tribunale, con cui l'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento della somma di € 40.000,00 oltre interessi e spese a favore del sig. . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, disconosceva formalmente la scrittura Parte_1
privata e le quietanze di pagamento, su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto nonché le relative firme ivi apposte, evidenziando che tali documenti erano stati, a seguito di querela presentata il 27.01.2017, oggetto di accertamento giudiziale in sede penale presso il Tribunale di Cassino, a carico del sig. in concorso con il sig. Parte_2
pagina 3 di 14 , con imputazione di falso, truffa e violazione di sepolcro (sentenza Parte_4
n.1700/2022 depositata il 07.11.2022).
In considerazione del deficit probatorio della domanda monitoria fondata su scrittura con firma apocrifa disconosciuta, lo concludeva, chiedendo all' intestato Pt_1
tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio , Controparte_1
impugnando e contestando l'atto di opposizione, in quanto manifestamente improcedibile ed inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
La parte opposta, in via preliminare, eccepiva la mancanza di mandato in capo al procuratore costituito.
Invero, il evidenziava che la procura dell'opponente risultava rilasciata Parte_2
dall'amministratore di sostegno (e non dall'ingiunto) senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare (quella del 23.5.2019, depositata in atti si riferiva ad un altro procedimento).
In particolare, la parte convenuta asseriva che con l'opponente aveva sottoscritto una scrittura privata per la vendita di una cappella gentilizia nel Comune di Aquino per il prezzo pattuito di € 40.000,00.
Alla stipula di detto accordo,. precisava che erano presenti anche i sigg. Parte_2 Pt_4
e , che sottoscrivevano tale atto e di aver ricevuto una quietanza di
[...] CP_2
pagina 4 di 14 € 10.00,00 con una dichiarazione di saldo totale, sottoscritte entrambe dallo in Pt_1
data 22.08.2016.
Tuttavia, però, dato che il respingeva la richiesta del per la Controparte_3 Parte_2
voltura di concessione nell'area cimiteriale, la parte opposta chiedeva a mezzo della procedura monitoria la restituzione della somma versata in favore dello . Pt_1
Alla luce di quanto rappresentato, il asserendo che l'opposizione veniva Parte_2
proposta a soli scopi dilatori per sottrarsi al pagamento, rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Nel corso del procedimento, venivano concessi su richiesta delle parti i termini ex art. 183 cpc comma 6.
Altresì, rilevato che la parte opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione dei documenti depositati agli atti, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la CTU calligrafica sui seguenti documenti: a) contratto
del 22/01/2016; b) quietanza di € 10.000 datata 22/08/2016; quietanza di € 40.000
datata 22/08/2016; c) istanza al . Controparte_3
All' uopo, pertanto, il predetto giudice nominava quale CTU calligrafico, la dott.ssa disponendo che “il CTU dopo aver raccolto il saggio grafico che Persona_1
l'interessato renderà sotto dettatura, in concomitanza con l'inizio delle operazioni
peritali, utilizzi come scritture di comparazione i seguenti documenti: sottoscrizione
pagina 5 di 14 apposta sul documento di identità nonché i di comparazione indicati dalle parti. Si
autorizza il ctu a recarsi presso i pubblici uffici, avvalendosi del mezzo proprio, e
registri al fine di reperire sottoscrizioni riferibili a .” Parte_1
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 08.05.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20
giorni per le memorie di replica.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo per acquisire l'autorizzazione ad agire dell'amministratore di sostegno con rinvio all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25
novembre 2025 in cui il procedimento è stato assunto in decisione.
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che è stato sanato in corso di causa il difetto di autorizzazione ad agire, avendo parte attrice prodotto l'atto del giudice tutelare del 22 maggio 2019 con il quale l'amministratore di sostegno Parte_3
veniva autorizzato ad agire in giudizio nell'interesse dell'amministrato Parte_1
ai fini della proposizione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso
[...]
il decreto ingiuntivo n. 371 del 2019 del Tribunale di Cassino.
Ciò posto in via preliminare, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Passando, quindi, all'analisi del merito del caso in questione, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario pagina 6 di 14 giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, il fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e,
se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre, a fronte di tale prova, sarà
onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è,
dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 9351/2007; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
pagina 7 di 14 n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 20073/2004; Cass.
1473/2007).
Questo principio, inoltre, non soffre deroga, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n.
4886/2018).
I principi, appena richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non
contestazione che, com'è noto, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009
con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Invero, tale disposizione impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Orbene, esaminando il caso in esame, si rileva che il diritto di credito vantato dal sig.
trae origine dalla stipulazione della scrittura privata del 22.01.2016, con cui il Parte_2
sig. vendeva a favore del convenuto dietro il pagamento di un corrispettivo di € Pt_1
40.000,00 una cappella edificata nel cimitero di Aquino con l'impegno del venditore di pagina 8 di 14 liberare i quattro loculi occupati entro e non oltre il 31.12.2016.
Ebbene, proprio soffermandoci ad analizzare la pretesa creditoria asserita dalla parte opposta, emergono aspetti, su quali, questo giudicante ritiene fondamentale porre particolare attenzione.
In primo luogo, rilevato che l'oggetto della scrittura contestata (la concessione cimiteriale) è un bene fuori commercio (inclusa nella sfera del demanio pubblico),
soggetto, quindi, alle normative demaniali, emerge, innanzitutto, che l'atto stipulato tra le due parti processuali è da considerare nullo.
A riguardo, infatti, giova sottolineate che per la retrocessione al del diritto di CP_3
sepolcro, i contraenti avrebbero dovuto procedere tramite un atto notarile, in virtù del quale il sig. si sarebbe impegnato a cedere i diritti reali che aveva sulla Pt_1
cappella, rinunciando alla concessione.
L'amministrazione comunale, pertanto, valutato se accettare la retrocessione, avrebbe poi provveduto con una nuova assegnazione della cappella a terzi (sig. in Parte_2
ossequio alle procedure stabilite dal proprio regolamento di polizia mortuaria.
Ai fini della invalidità della predetta scrittura privata rileva anche il disconoscimento da parte dell' opponente disconosceva della propria firma, poi oggetto di disamina nella
CTU grafologica, espletata dalla dott.ssa . Persona_1
L'ausiliario del giudice, in data 17.05.2023, invero, dava inizio alle operazioni peritali,
rappresentando, che diversamente dalle disposizioni del giudice istruttore, non era stato pagina 9 di 14 possibile raccogliere il saggio grafico del sig. , poiché la parte opponente era Pt_1
deceduta da circa un anno e, precisando, inoltre, di essersi adoperata per ricercare scritture di provenienza certa presso pubblici uffici al fine di compararli con la firma in verifica e valutare la compatibilità o meno.
Il consulente d'ufficio, altresì, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo, ha condotto l' analisi secondo il metodo analitico comparativo su base grafologica, prendendo in considerazione sia l'aspetto formale delle firme che l' aspetto dinamico della scrittura attraverso specifica strumentazione ottica e con microscopio stereoscopico.
In particolare, all' esito operazioni peritali, incentrate sulla verifica separata di n. 4
documenti ( contratto di cessione del 22.01.2016, quietanza di pagamento di € 10.000,
di € 40.000 datate al 22.08.2016 e istanza al comune di Aquino, presente in copia) e delle rispettive sottoscrizioni autografe, l'ausiliario del giudice evidenziava che “la
firma in verifica non presentano le stesse caratteristiche nelle firme autografe”,
precisando che” la qualità e quantità dei riscontri emersi dal confronto tra la firma in
verifica e le firme comparative permettono di affermare con certezza che le firma in
verifica non sono stata apposte dalla mano del sig. .” Pt_1
Parimenti, la dott.ssa , analizzava anche le singole quietanze di pagamento del Per_1
pagina 10 di 14 22.08.2016 (V.2 e V.3), rilevando sulle stesse, notevoli incongruenze sostanziali, legate non tanto alla forma ma alla modalità con cui il tracciato si era sviluppato nello spazio grafico (“diverso il modo di tracciare la firma, diverso il ritmo grafico, diverso l'utilizzo
dello spazio grafico, diversa la gestualità grafica e l'ideazione della lettera I “).
Pertanto, l'ausiliario del giudice concludeva, ribadendo che “non esistevano tra le grafie
corrispondenze di stile grafico, di struttura, rapporti dimensionali, d'inclinazione, di
distribuzione della pressione, di modalità esecutive delle singole unità grafiche, che
permettono di attribuire le firme in verifica a nome di , a mano Parte_1
diversa da quella che ha tracciato le firme autografe di comparazione. La qualità e la
quantità dei riscontri emersi dal confronto tra le firma in verifica V1, V2, V3 e le firme
comparative permettono di affermare con certezza che le firme in verifica a nome di
Person
, non sono state apposte dalla mano Parte_1
[...]
”, quindi sono apocrife.” Parte_5
Inoltre, giova osservare che la stessa quietanza di pagamento sull' importo di €40.000,00
relativa al contratto di cessione del 22.01.2016, recante la firma dello , Pt_1
apparentemente autenticata in data 22.08.2016 dalla sig.ra in Parte_6
servizio all' epoca presso l'ufficio servizio demografici del comune di Cassino, veniva disconosciuta dalla stessa senza incertezze in sede penale.
Invero, la testimonianza della sig. nel dibattimento, trova riscontro per Parte_6
tabulas, dal riepilogo mensile delle presenze in servizio presso il comune di Cassino,
ove si attestava che, nella predetta data, la dipendente comunale era assente per un pagina 11 di 14 permesso ai sensi della legge 104/1992.
Il giudizio penale, infatti, si concludeva con la sentenza n. 1700/2022 del 07.11.2022
con cui, senza margini di dubbi sulla riconducibilità oggettiva e soggettiva della condotta dei due coimputati, “venivano dichiarati e , Controparte_1 Parte_4
colpevoli del reato di cui art. 110, 482 in relazione all' art. 476 cp, perché in concorso
morale e materiale, formarono una falsa autentica della sottoscrizione apparentemente
apposta dal nella quietanza di pagamento del 22 agosto 2016 con cui Parte_1
apparentemente riconosceva di aver ricevuto dalle mani del il Pt_1 Parte_2
pagamento della somma di 40.000 euro in contanti: in particolare facevano falsamente
risultare che l' autenticazione della firma fosse stata effettuata dall' ufficiale anagrafe e
stato civile, ,” con condanna dei colpevoli alla pena di otto mesi di Parte_6
reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.
All' esito di quanto rappresentato, in considerazione dell' adeguata contestazione della parte opponente e sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spettava, quindi, alla parte opposta, benché
processualmente convenuta e attrice in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Ebbene, siffatto onere di allegazione, tuttavia, non può ritenersi soddisfatto nel caso di pagina 12 di 14 specie, poiché la parte opposta si è limitato a vantare una pretesa creditoria senza dimostrare l'autenticità dei documenti posti a fondamento del procedimento monitorio.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione del sig. deve Parte_1
essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 371/19 emesso dal Tribunale di
Cassino in 16/04/2019 deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
applicando, con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività istruttoria svolta con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014
(€ 26.001 a € 52.000) con condanna della parte opposta alla refusione delle stesse in favore del sig. . Parte_1
Le spese della CTU grafologica espletata sono poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. , così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 13 di 14 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 371/19 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio in favore del sig. che si liquidano in euro Parte_1
7.616,00 per compenso professionale ed euro 286,00 per esborsi ed oltre spese generali IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio,
da distrarre in favore del difensore, Avv. Lorefice Salvatore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
3) pone le spese del CTU definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Cassino, 27.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25/11/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “chiede che l'Ill.mo Tribunale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della rappresentanza, voglia rigettare ogni eccezione della controparte, dichiarare sanato il vizio documentale con efficacia retroattiva, riconoscere la fondatezza dell'opposizione alla luce delle risultanze tecniche e della sentenza di condanna per falso in atti pubblici a carico del sig. e accogliere Parte_2 integralmente l'opposizione all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con condanna dell'opposto alle spese di lite e distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_1 contenente le seguenti conclusioni: “Il sottoscritto Avv. Franca De Simone per CP_1
, si riporta a tutte le sue difese eccezioni e deduzioni già spiegate e alle note
[...] conclusionali depositate. Impugna e contesta tutto quanto dedotto dalla controparte facendo presente che per tutto l'iter processuale non sia mai stata depositata l'autorizzazione del Giudice Tutelare per la costituzione in giudizio da parte dell'opponente, nonostante che ne sia stata fatta eccezione nel primo atto difensivo, pertanto si eccepisce la tardività del deposito e il disconoscimento dell'atto essendo stato depositato senza la conformità.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.- Cassino, 27/11/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 14 n. 2211/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo delle contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2211/2019, avente ad oggetto: indebito
soggettivo - Indebito oggettivo, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del
25.11.2025, promossa da:
(CF: ), a mezzo del Sig. Parte_1 C.F._1 Parte_3
( nella sua qualità di Amministratore di Sostegno dello
[...] C.F._2
stesso, giusto provvedimento n. 1003/18 R.G. V.G. del 7.9.2018 del Tribunale di
Cassino, ed autorizzazione del medesimo Giudice in data 23.5.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lorefice, c.f. , unitamente e C.F._3
pagina 2 di 14 disgiuntamente all'Avv. Flavio Nicolosi, c.f. , ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via Crescenzio.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._5
Avv. Franca De Simone (CF: ) ed elettivamente domiciliato C.F._6
presso lo studio del predetto difensore in Liberi (CE) alla via Grande 29.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al D.I. 371/19 emesso il 16/04/2019 dall'intestato Tribunale, con cui l'odierno opponente veniva ingiunto il pagamento della somma di € 40.000,00 oltre interessi e spese a favore del sig. . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, disconosceva formalmente la scrittura Parte_1
privata e le quietanze di pagamento, su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto nonché le relative firme ivi apposte, evidenziando che tali documenti erano stati, a seguito di querela presentata il 27.01.2017, oggetto di accertamento giudiziale in sede penale presso il Tribunale di Cassino, a carico del sig. in concorso con il sig. Parte_2
pagina 3 di 14 , con imputazione di falso, truffa e violazione di sepolcro (sentenza Parte_4
n.1700/2022 depositata il 07.11.2022).
In considerazione del deficit probatorio della domanda monitoria fondata su scrittura con firma apocrifa disconosciuta, lo concludeva, chiedendo all' intestato Pt_1
tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio , Controparte_1
impugnando e contestando l'atto di opposizione, in quanto manifestamente improcedibile ed inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
La parte opposta, in via preliminare, eccepiva la mancanza di mandato in capo al procuratore costituito.
Invero, il evidenziava che la procura dell'opponente risultava rilasciata Parte_2
dall'amministratore di sostegno (e non dall'ingiunto) senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare (quella del 23.5.2019, depositata in atti si riferiva ad un altro procedimento).
In particolare, la parte convenuta asseriva che con l'opponente aveva sottoscritto una scrittura privata per la vendita di una cappella gentilizia nel Comune di Aquino per il prezzo pattuito di € 40.000,00.
Alla stipula di detto accordo,. precisava che erano presenti anche i sigg. Parte_2 Pt_4
e , che sottoscrivevano tale atto e di aver ricevuto una quietanza di
[...] CP_2
pagina 4 di 14 € 10.00,00 con una dichiarazione di saldo totale, sottoscritte entrambe dallo in Pt_1
data 22.08.2016.
Tuttavia, però, dato che il respingeva la richiesta del per la Controparte_3 Parte_2
voltura di concessione nell'area cimiteriale, la parte opposta chiedeva a mezzo della procedura monitoria la restituzione della somma versata in favore dello . Pt_1
Alla luce di quanto rappresentato, il asserendo che l'opposizione veniva Parte_2
proposta a soli scopi dilatori per sottrarsi al pagamento, rassegnava le conclusioni esposte in epigrafe.
Nel corso del procedimento, venivano concessi su richiesta delle parti i termini ex art. 183 cpc comma 6.
Altresì, rilevato che la parte opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione dei documenti depositati agli atti, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva la CTU calligrafica sui seguenti documenti: a) contratto
del 22/01/2016; b) quietanza di € 10.000 datata 22/08/2016; quietanza di € 40.000
datata 22/08/2016; c) istanza al . Controparte_3
All' uopo, pertanto, il predetto giudice nominava quale CTU calligrafico, la dott.ssa disponendo che “il CTU dopo aver raccolto il saggio grafico che Persona_1
l'interessato renderà sotto dettatura, in concomitanza con l'inizio delle operazioni
peritali, utilizzi come scritture di comparazione i seguenti documenti: sottoscrizione
pagina 5 di 14 apposta sul documento di identità nonché i di comparazione indicati dalle parti. Si
autorizza il ctu a recarsi presso i pubblici uffici, avvalendosi del mezzo proprio, e
registri al fine di reperire sottoscrizioni riferibili a .” Parte_1
Nelle more il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che all' esito dell'udienza cartolare del 08.05.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20
giorni per le memorie di replica.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo per acquisire l'autorizzazione ad agire dell'amministratore di sostegno con rinvio all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 25
novembre 2025 in cui il procedimento è stato assunto in decisione.
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che è stato sanato in corso di causa il difetto di autorizzazione ad agire, avendo parte attrice prodotto l'atto del giudice tutelare del 22 maggio 2019 con il quale l'amministratore di sostegno Parte_3
veniva autorizzato ad agire in giudizio nell'interesse dell'amministrato Parte_1
ai fini della proposizione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso
[...]
il decreto ingiuntivo n. 371 del 2019 del Tribunale di Cassino.
Ciò posto in via preliminare, nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Passando, quindi, all'analisi del merito del caso in questione, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario pagina 6 di 14 giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, il fatto costitutivo del credito, ovvero l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e,
se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre, a fronte di tale prova, sarà
onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è,
dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 9351/2007; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
pagina 7 di 14 n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. 20073/2004; Cass.
1473/2007).
Questo principio, inoltre, non soffre deroga, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n.
4886/2018).
I principi, appena richiamati, vanno ulteriormente coordinati con il principio di non
contestazione che, com'è noto, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009
con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale.
Invero, tale disposizione impone al convenuto - in questo caso l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Orbene, esaminando il caso in esame, si rileva che il diritto di credito vantato dal sig.
trae origine dalla stipulazione della scrittura privata del 22.01.2016, con cui il Parte_2
sig. vendeva a favore del convenuto dietro il pagamento di un corrispettivo di € Pt_1
40.000,00 una cappella edificata nel cimitero di Aquino con l'impegno del venditore di pagina 8 di 14 liberare i quattro loculi occupati entro e non oltre il 31.12.2016.
Ebbene, proprio soffermandoci ad analizzare la pretesa creditoria asserita dalla parte opposta, emergono aspetti, su quali, questo giudicante ritiene fondamentale porre particolare attenzione.
In primo luogo, rilevato che l'oggetto della scrittura contestata (la concessione cimiteriale) è un bene fuori commercio (inclusa nella sfera del demanio pubblico),
soggetto, quindi, alle normative demaniali, emerge, innanzitutto, che l'atto stipulato tra le due parti processuali è da considerare nullo.
A riguardo, infatti, giova sottolineate che per la retrocessione al del diritto di CP_3
sepolcro, i contraenti avrebbero dovuto procedere tramite un atto notarile, in virtù del quale il sig. si sarebbe impegnato a cedere i diritti reali che aveva sulla Pt_1
cappella, rinunciando alla concessione.
L'amministrazione comunale, pertanto, valutato se accettare la retrocessione, avrebbe poi provveduto con una nuova assegnazione della cappella a terzi (sig. in Parte_2
ossequio alle procedure stabilite dal proprio regolamento di polizia mortuaria.
Ai fini della invalidità della predetta scrittura privata rileva anche il disconoscimento da parte dell' opponente disconosceva della propria firma, poi oggetto di disamina nella
CTU grafologica, espletata dalla dott.ssa . Persona_1
L'ausiliario del giudice, in data 17.05.2023, invero, dava inizio alle operazioni peritali,
rappresentando, che diversamente dalle disposizioni del giudice istruttore, non era stato pagina 9 di 14 possibile raccogliere il saggio grafico del sig. , poiché la parte opponente era Pt_1
deceduta da circa un anno e, precisando, inoltre, di essersi adoperata per ricercare scritture di provenienza certa presso pubblici uffici al fine di compararli con la firma in verifica e valutare la compatibilità o meno.
Il consulente d'ufficio, altresì, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo, ha condotto l' analisi secondo il metodo analitico comparativo su base grafologica, prendendo in considerazione sia l'aspetto formale delle firme che l' aspetto dinamico della scrittura attraverso specifica strumentazione ottica e con microscopio stereoscopico.
In particolare, all' esito operazioni peritali, incentrate sulla verifica separata di n. 4
documenti ( contratto di cessione del 22.01.2016, quietanza di pagamento di € 10.000,
di € 40.000 datate al 22.08.2016 e istanza al comune di Aquino, presente in copia) e delle rispettive sottoscrizioni autografe, l'ausiliario del giudice evidenziava che “la
firma in verifica non presentano le stesse caratteristiche nelle firme autografe”,
precisando che” la qualità e quantità dei riscontri emersi dal confronto tra la firma in
verifica e le firme comparative permettono di affermare con certezza che le firma in
verifica non sono stata apposte dalla mano del sig. .” Pt_1
Parimenti, la dott.ssa , analizzava anche le singole quietanze di pagamento del Per_1
pagina 10 di 14 22.08.2016 (V.2 e V.3), rilevando sulle stesse, notevoli incongruenze sostanziali, legate non tanto alla forma ma alla modalità con cui il tracciato si era sviluppato nello spazio grafico (“diverso il modo di tracciare la firma, diverso il ritmo grafico, diverso l'utilizzo
dello spazio grafico, diversa la gestualità grafica e l'ideazione della lettera I “).
Pertanto, l'ausiliario del giudice concludeva, ribadendo che “non esistevano tra le grafie
corrispondenze di stile grafico, di struttura, rapporti dimensionali, d'inclinazione, di
distribuzione della pressione, di modalità esecutive delle singole unità grafiche, che
permettono di attribuire le firme in verifica a nome di , a mano Parte_1
diversa da quella che ha tracciato le firme autografe di comparazione. La qualità e la
quantità dei riscontri emersi dal confronto tra le firma in verifica V1, V2, V3 e le firme
comparative permettono di affermare con certezza che le firme in verifica a nome di
Person
, non sono state apposte dalla mano Parte_1
[...]
”, quindi sono apocrife.” Parte_5
Inoltre, giova osservare che la stessa quietanza di pagamento sull' importo di €40.000,00
relativa al contratto di cessione del 22.01.2016, recante la firma dello , Pt_1
apparentemente autenticata in data 22.08.2016 dalla sig.ra in Parte_6
servizio all' epoca presso l'ufficio servizio demografici del comune di Cassino, veniva disconosciuta dalla stessa senza incertezze in sede penale.
Invero, la testimonianza della sig. nel dibattimento, trova riscontro per Parte_6
tabulas, dal riepilogo mensile delle presenze in servizio presso il comune di Cassino,
ove si attestava che, nella predetta data, la dipendente comunale era assente per un pagina 11 di 14 permesso ai sensi della legge 104/1992.
Il giudizio penale, infatti, si concludeva con la sentenza n. 1700/2022 del 07.11.2022
con cui, senza margini di dubbi sulla riconducibilità oggettiva e soggettiva della condotta dei due coimputati, “venivano dichiarati e , Controparte_1 Parte_4
colpevoli del reato di cui art. 110, 482 in relazione all' art. 476 cp, perché in concorso
morale e materiale, formarono una falsa autentica della sottoscrizione apparentemente
apposta dal nella quietanza di pagamento del 22 agosto 2016 con cui Parte_1
apparentemente riconosceva di aver ricevuto dalle mani del il Pt_1 Parte_2
pagamento della somma di 40.000 euro in contanti: in particolare facevano falsamente
risultare che l' autenticazione della firma fosse stata effettuata dall' ufficiale anagrafe e
stato civile, ,” con condanna dei colpevoli alla pena di otto mesi di Parte_6
reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali e del risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.
All' esito di quanto rappresentato, in considerazione dell' adeguata contestazione della parte opponente e sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati che presiedono al riparto dell'onere della prova, spettava, quindi, alla parte opposta, benché
processualmente convenuta e attrice in senso sostanziale, fornire la prova del contratto concluso con l'opponente, incombendo sulla stessa l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).
Ebbene, siffatto onere di allegazione, tuttavia, non può ritenersi soddisfatto nel caso di pagina 12 di 14 specie, poiché la parte opposta si è limitato a vantare una pretesa creditoria senza dimostrare l'autenticità dei documenti posti a fondamento del procedimento monitorio.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione del sig. deve Parte_1
essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 371/19 emesso dal Tribunale di
Cassino in 16/04/2019 deve essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
applicando, con applicazione dei valori minimi stante la bassa complessità delle questioni trattate e l'attività istruttoria svolta con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'odierna parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014
(€ 26.001 a € 52.000) con condanna della parte opposta alla refusione delle stesse in favore del sig. . Parte_1
Le spese della CTU grafologica espletata sono poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal sig. Parte_1
nei confronti del sig. , così provvede:
[...] Controparte_1
pagina 13 di 14 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 371/19 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio in favore del sig. che si liquidano in euro Parte_1
7.616,00 per compenso professionale ed euro 286,00 per esborsi ed oltre spese generali IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese del procedimento monitorio,
da distrarre in favore del difensore, Avv. Lorefice Salvatore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
3) pone le spese del CTU definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Cassino, 27.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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