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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/08/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1661/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1661 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Cessione di azienda, ed introdotto con atto di citazione da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO ANNA, , domiciliato Parte_1 C.F._1 C.F._2 come in atti;
- Attore;
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINO ROSA, , domiciliato come in atti;
CP_1 C.F._3 C.F._4
- Convenuta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2023 ed iscritto a ruolo il successivo 8 febbraio, il sig. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la convenuta, Parte_1 sig.ra per vedere quest'ultima condannata al risarcimento dei danni arrecatigli. CP_1
Nello specifico, parte attrice lamentava l'inadempimento della controparte in relazione al contratto di compravendita di un ramo d'azienda stipulato il 9 dicembre 2020. Chiedeva, in virtù di ciò, disporsi la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 105.533,65.
Il infatti, rappresentava di aver acquistato dalla un ramo d'azienda corrente in Melito di Napoli, alla via Roma 544/B, destinato all'attività di bar con somministrazione Pt_1 CP_1 al pubblico di alimenti e bevande. Il contratto includeva il subentro nel contratto di locazione del locale commerciale, le attrezzature, il registratore di cassa, la ditta, l'insegna e l'accollo di un debito aziendale di euro 7.466,35. Il prezzo pattuito era pari ad euro 12.533,65, di cui euro 10.000,00 versati mediante assegno e effetti cambiari. L'attore lamenta che, nonostante la venditrice avesse garantito la piena proprietà del ramo d'azienda e l'assenza di vizi che ne rendessero inidoneo l'uso, il locale commerciale risultava privo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
Dopo aver predisposto il locale per l'apertura al pubblico e avviato le procedure per la voltura delle licenze e delle autorizzazioni, il rappresentava di non aver potuto completare Pt_1 tali operazioni a causa della mancanza di documentazione relativa alle caratteristiche dell'immobile.
Nello specifico il rappresentava di aver constatato l'assenza del certificato di agibilità, della certificazione dell'impianto elettrico, della verifica della messa a terra e del registro dei Pt_1 controlli antincendio.
L'attore, pertanto, procedeva a richiedere alla e ai proprietari del locale, sigg.ri e la documentazione necessaria, ma non riceveva alcuna risposta. CP_1 CP_2 Pt_2
Formulava, pertanto, istanza di accesso agli atti, ed in seguito alla consultazione degli atti ostesi dal Comune di Melito rilevava che l'immobile faceva parte del complesso edilizio denominato
“Complesso Appia”, caratterizzato da abusi edilizi che ne avrebbero impedito la commerciabilità e il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale.
Inoltre constatava che la struttura del gazebo, parte delle attrezzature vendute, era priva di autorizzazione, in quanto la venditrice non aveva rinnovato la richiesta di permesso a decorrere dal 2015.
Nonostante i tentativi di mediazione, che si concludevano con esito negativo, e le successive messe in mora della venditrice, l'attore si trovava costretto a utilizzare il locale esclusivamente come deposito, formulando eccezione di riduzione del canone di locazione. Successivamente, il subiva uno sfratto per morosità da parte dei locatori. Pt_1
L'attore, pertanto, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento contrattuale della controparte od in subordine: che fosse accertata la sussistenza di vizi relativi al ramo d'azienda compravenduto, in quanto il complesso di beni organizzati ceduto non era idoneo all'esercizio dell'impresa in modo autonomo;
che, in ogni caso, si configurerebbe, nel caso in esame, una vera e propria ipotesi di “aliud pro alio”, che determinerebbe una risoluzione ex artt. 1453 e ss. c.c., scevra dai limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento (ai sensi dell'art. 1453 c.c. od in alternativa dell'art. 1497 c.c.), la restituzione delle somme versate, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e la sospensione dell'efficacia dei titoli cambiari ancora in essere.
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Con comparsa del 21 aprile 2023 si costituiva in giudizio la convenuta, insistendo per l'infondatezza della domanda proposta da parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale a sua CP_1 volta.
In particolare la convenuta rappresentava che il aveva acquistato il ramo d'azienda con atto notarile del 9 dicembre 2020, comprendente il contratto di locazione del locale commerciale, le Pt_1 attrezzature, il registratore di cassa, la ditta e l'insegna. Tuttavia, il prezzo reale della compravendita era pari ad euro 29.133,65, oltre a un accollo di debito di euro 7.466,35, e non di euro 12.533,65, come dichiarato dall'attore in citazione. La convenuta sottolineava che l'attore aveva pagato solo 6.000,00 euro, lasciando un debito residuo di euro 23.133,65.
Peraltro evidenziava che il aveva preso in gestione il bar già dal 17 febbraio 2020, prima del rogito, e aveva continuato a condurre l'attività anche durante le restrizioni da Covid-19, senza mai Pt_1 rappresentare la sussistenza di problemi di alcun genere.
Precisava, inoltre, che l'attore era pienamente consapevole, prima della stipula, di alcune difformità urbanistiche relative all'immobile preso in locazione, ma aveva comunque deciso di procedere con l'acquisto, accettando i titoli preesistenti ed accettando di subentrare nelle autorizzazioni preesistenti. Venivano, poi, contestate le affermazioni dell'attore circa l'impossibilità di svolgere l'attività, evidenziando che non vi erano provvedimenti amministrativi di chiusura o diniego delle autorizzazioni.
Ciò premesso in fatto, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., in quanto connotato da assoluta incertezza dei fatti posti a base della domanda attorea.
Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto mancherebbe la specificazione del danno e la corretta individuazione del nesso di causalità.
Difetterebbe, inoltre, la legittimazione passiva della convenuta, in quanto eventuali difformità urbanistiche o mancanza di titoli edilizi sarebbero, in ultima analisi, addebitabili ai proprietari CP_1
e locatari dell'immobile, e e non alla venditrice dell'azienda, che non era titolare dell'immobile. CP_2 Pt_2
La convenuta affermava, pertanto, di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, consegnando il ramo d'azienda e garantendo l'assenza di vizi relativi agli elementi oggetto del contratto
(attrezzature, registratore di cassa, ditta, insegna). In ogni caso, la convenuta evidenziava che l'acquirente sarebbe comunque decaduto dal diritto alla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1495 c.c., per mancata denuncia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi.
In definitiva la convenuta, oltre al rigetto della avversa domanda, chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi che il prezzo della compravendita era pari a euro 29.133,65 e che l'attore aveva pagato solo euro 6.000,00, residuando un debito di euro 23.133,65 e per l'effetto disporsi la condanna dell'attore al versamento, in proprio favore, di tale importo, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa i locatari dell'immobile.
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All'esito della prima udienza, veniva rigettata, per ragioni di economia processuale ex art. 269 c.p.c., l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi locatori. Su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Queste ultime provvedevano al deposito delle memorie istruttorie nelle quali hanno ulteriormente articolato le rispettive difese e richieste istruttorie.
L'attore ha insistito: per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) al fine di accertare la congruità edilizia dell'immobile e la possibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività; per l'ammissibilità della prova testimoniale articolata.
La convenuta ha: contestato la richiesta di CTU, ritenendola esplorativa e volta a colmare carenze probatorie;
rilevato l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale articolata dalla controparte.
Il Giudice, dopo aver tentato un componimento bonario della controversia mediante proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., non accolta dall'attore, rigettava le istanze istruttorie e tratteneva la causa in decisione all'udienza del 8 maggio 2025, concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Nelle rispettive comparse conclusionali, l'attore ha ribadito le proprie richieste di risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta, trattandosi di aliud pro alio, insistendo per la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni. La convenuta, dal canto suo, ha reiterato le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
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1.1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo proposta da parte convenuta. Con la citazione che ha dato luogo al presente giudizio, infatti, l'attore ha inteso proporre una domanda di risoluzione del contratto di acquisto del ramo di azienda ex art. 2555 c.c. sottoscritto con la convenuta nel dicembre 2020, con conseguente domanda restitutoria delle prestazioni già eseguite e condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale.
1.2. A prescindere dalla qualificazione giuridica dell'azione esercitata (azione redibitoria ex art. 1497 c.c., connessa agli stringenti limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495
c.c.; ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., venendo in rilievo una peculiare ipotesi di aliud pro alio), deve escludersi in radice la fondatezza della domanda, dal momento che parte attrice non ha fornito una prova adeguata dei fatti posti a fondamento della domanda di risoluzione (vale a dire la sussistenza, al momento della stipula, dei vizi dell'azienda compravenduta, che quindi fonderebbero l'inadempimento della controparte), vale a dire dell'impossibilità di proseguire, sulla scorta delle autorizzazioni già concesse alla cedente, l'attività di impresa nei locali di cui al contratto di locazione facente parte dell'azienda ceduta. Sul punto appare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire che “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza” (così Cass. 11748/2019).
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l'azione spiegata non può trovare seguito.
1.3. Nel caso in esame, come è agevole notare, infatti, pur paventando l'insussistenza dei requisiti urbanistici necessari per lo svolgimento dell'attività, l'attore non ha prodotto in atti alcun provvedimento espresso del o di altra autorità, nel quale si inibiva all'acquirente del ramo d'azienda l'esercizio dell'attività. CP_3
Parte attrice, infatti, si è limitata a riversare in atti le risultanze di una istanza di accesso agli atti formulata al Comune ed un certificato del 2007 (all. 33) in cui si specificava che, relativamente al complesso edilizio in cui è situato il locale in esame, non sussistevano vincoli paesaggistici e che non era stato ancora rilasciato, all'epoca, un certificato di agibilità.
Anche le circostanze, asserite in citazione, per cui la presenza di abusi edilizi sul complesso in esame avrebbe impedito la voltura, in favore dell'acquirente del ramo d'azienda, delle relative autorizzazioni allo svolgimento dell'attività, scaturiscono, per l'appunto, dall'esame effettuato dalla stessa parte attrice della documentazione urbanistica ostesa in seguito all'accesso agli atti effettuato, ma non trovano, allo stato, corrispondenza in un provvedimento di diniego o in una iniziativa inibitoria da parte dell'amministrazione.
Allo stesso modo la diffida del 14 giugno 2022 (all. 10 alla citazione), con la quale l'attore fa riferimento al mancato rinnovo della licenza avuta dalla nel 2014 (con scadenza nel CP_1
2015) per l'occupazione del suolo pubblico antistante il locale (mediante gazebo-dehors), non è accompagnata da un provvedimento espresso della pubblica amministrazione che inibiva all'attore l'esercizio dell'attività (nella missiva si fa riferimento ad un “invito, in via bonaria, alla rimozione dell'opera ed al ripristino dello status quo ante”).
In sostanza il prospettato impedimento all'esercizio dell'attività, che costituirebbe un vizio dell'azienda trasferita e che fonderebbe, a sua volta, l'inadempimento della parte venditrice del ramo d'azienda (rectius la violazione di una obbligazione di garanzia ex art. 1490 c.c.), non può ritenersi sufficientemente ed adeguatamente provato sulla scorta della sola documentazione prodotta da parte attrice.
Ciò appare, di per sé, sufficiente per pervenire, allo stato, al rigetto della domanda di risoluzione proposta e delle connesse domande risarcitorie, con assorbimento delle altre eccezioni pure proposte da parte convenuta (difetto di legittimazione passiva, per essere imputabile, la mancanza della documentazione urbanistica indicata, in ultima istanza ai locatori;
decadenza ex art. 1495 c.c. dalla possibilità di far valere i vizi dell'azienda ceduta).
2.1. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta, invece, deve pervenirsi al suo parziale accoglimento, come si avrà modo di precisare di qui a breve.
In primo luogo deve ammettersi la procedibilità della domanda riconvenzionale proposta anche ai sensi dell'art. 66, terzo comma, l. camb.
Come visto, il contratto prevedeva il parziale pagamento del prezzo mediante effetti cambiari. La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 66 l. camb. prevede, ai fini dell'esperimento dell'azione causale (vale a dire dell'azione volta a far valere il diritto per il quale i titoli sono stati emessi, nel caso in esame l'azione di adempimento della cessione del ramo d'azienda ex art. 2555 c.c.) la restituzione dei titoli in originale o l'offerta mediante deposito nella cancelleria del giudice.
La condizione di procedibilità è pensata, come è agevole intuire, al fine di evitare una duplicazione dei titoli azionabili in sede esecutiva. Va da sé che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'onere di offerta del titolo in restituzione non ostacola l'esame della domanda se sopravvenga la prescrizione dell'azione cambiaria. Appare opportuno richiamare in tema quella giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato che “In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l.camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.” (così Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15141).
Nel caso in esame le cambiali relative al contratto di cessione di azienda in esame (all. 4 alla comparsa di costituzione) venivano a scadere tutte tra dicembre 2021 e luglio 2022, con la conseguenza che deve ritenersi, per tutte, maturata la prescrizione dell'azione cambiaria nel luglio 2025.
La domanda, pertanto, potrà essere analizzata nel merito ed andrà, come precisato in precedenza, accolta soltanto in parte.
2.2. Parte convenuta, infatti, ha dedotto l'inadempimento della controparte al contratto di cessione del ramo d'azienda ex art. 2555 c.c. intercorso fra le parti. Ha altresì dedotto che il corrispettivo effettivamente convenuto fra le parti sarebbe in realtà maggiore rispetto a quello indicato in atti e per l'effetto ha chiesto disporsi la condanna dell'attore al pagamento dell'insoluto, il cui concreto ammontare andrebbe ravvisato, tuttavia, non negli importi indicati in atto, ma nel superiore ammontare risultante dai titoli di credito effettivamente consegnati dall'attore alla convenuta (all. 4 e 5 alla comparsa).
In sostanza alla domanda di adempimento, parte convenuta accompagna una domanda di accertamento della simulazione relativa.
Come è noto (lo si ricava a contrario dall'art. 1417, primo comma, c.c.), la prova della simulazione relativa, fra le parti del contratto, può essere data dalle parti del contratto simulato soltanto mediante la produzione in atti della controdichiarazione con la quale, queste ultime, hanno manifestato, nei rapporti interni, l'effettivo contenuto del contratto dissimulato.
Nel caso di specie la convenuta si è limitata a produrre in atti unicamente i titoli di credito (assegni e cambiali) che, secondo l'impostazione assunta in comparsa, sarebbero stati consegnati al momento della stipula e che, per l'appunto, lascerebbero supporre la sussistenza di un residuo insoluto, in dipendenza della cessione di azienda menzionata, di euro 23.133,65.
Deve tuttavia constatarsi che il diverso contenuto del contratto di cessione del ramo d'azienda ex art. 2555 c.c. non risulta da apposita controdichiarazione sottoscritta da entrambi i contraenti, sicché il Tribunale non viene concretamente messo in condizione di ricondurre i titoli prodotti (e rimasti insoluti), al negozio di cessione del ramo d'azienda intercorso fra le parti, ben potendo, i titoli in oggetto, riferirsi ad altri rapporti contrattuali, pure intercorrenti fra le parti.
Ne consegue che la domanda di adempimento proposta in via riconvenzionale dalla convenuta può essere accolta con esclusivo riferimento al prezzo effettivamente indicato in contratto e posto a fondamento della domanda stessa.
Dall'importo indicato in contratto di euro 12.533,65, andranno dunque detratti i 6.000,00 euro già corrisposti da parte attrice alla convenuta, come da quest'ultima dichiarato in comparsa, attraverso il pagamento di 12 cambiali delle 20 rilasciate al momento della stipula.
3. La domanda riconvenzionale, pertanto, andrà accolta per il residuo importo di euro 6.533,65, oltre interessi dalla scadenza delle singole cambiali rimaste insolute al soddisfo e per il residuo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Non si ravvisano i presupposti (l'aver agito con colpa grave) per la configurazione di una responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la relativa richiesta risarcitoria, formulata da parte convenuta, pertanto, non può essere accolta.
4. Le spese, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda riconvenzionale, possono essere compensate per la metà e poste, per l'altra metà, a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con attribuzione al legale di parte convenuta, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c. L'importo verrà liquidato in dispositivo, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, e facendo applicazione dei parametri intermedi tra i minimi e i medi di cui al DM n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Considerato che parte attrice è stata ammessa la patrocinio a spese dello Stato, sul compenso del legale si provvederà con separato decreto, in seguito alla proposizione, da parte del legale, di apposita istanza ex artt. 82 e 83 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento in epigrafe, così provvede:
Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e per l'effetto condanna l'attore, , al pagamento, in favore di parte convenuta, Parte_1 CP_1
del complessivo importo di euro 6.533,65, oltre interessi dalla scadenza delle singole cambiali rimaste insolute al soddisfo e per il residuo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
[...]
Compensa per la metà le spese di lite;
Condanna parte attrice al versamento dell'altra metà in favore di parte convenuta, con attribuzione al legale, Avv. Rosa Angelino, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c., che si liquida, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 1.750,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 29 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.