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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 20.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 24398/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Milano, Galleria san Babila Parte_1
n.4/A presso lo studio dell'avv. Simone Forte del Foro di Napoli che lo rappresenta e di- fende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Becca- ria n.29, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura generale alle liti
E , in persona del Responsabile Atti Introdutti- Controparte_2
vi del Giudizio , , a ciò autorizzato per procura speciale autenticata CP_3 CP_4 per atto Notaio , rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia Fortunato ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla Via L. Cacciatore n. 3, giusta procura in atti
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9059739164000, notificata al ricorrente in data 21 maggio 2024, per un importo pari ad euro 4.151,16 e dell'avviso di addebito 397
2021 0013505377 000 ad essa sotteso, avente ad oggetto il mancato pagamento di con- tributi IVS per l'anno 2019, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussio- ne così promossa avverso l'ente impositore ed . Controparte_2
L'opponente deduceva:
a) l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per asserito difetto di motivazione e di omessa e/o errata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori applicati;
c) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per asserita intervenuta sospensione ex lege dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012.
Chiedeva pertanto:
- In via pregiudiziale, la sospensione dell'atto impugnato,
- In via preliminare, l'annullamento dell'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche di questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
- In via principale, la declaratoria di nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di mo- tivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli in- teressi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n.
212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
2 - nel merito, la declaratoria di nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della
Legge n. 228/2012;
- la condanna di controparte al tempestivo rimborso di quanto l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituivano e CP_1
, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando punto CP_5 per punto la fondatezza nel merito dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente devono ritenersi infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti in quanto entrambe concorrono nella formazione del processo di esecuzione pubblica, ciascuna per la parte di rispettiva competenza.
L' opponente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di addebito 397 2021 0013505377 000 che, per contro risulta correttamente notificato a mezzo pec in data 7.12.2021 (all.
1-1ter fascicolo ). CP_1
Le norme che disciplinano la notificazione, in specie l'art. 26 del DPR 602/1973, art. 60 del
DPR 600/1973 prevedono che "la notifica della cartella può essere eseguita, con le moda- lità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo po- sta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno ri- chiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”
Devono d'altro canto ritenersi inammissibili le eccezioni di natura formale, in specie il difet- to di motivazione dell'intimazione, in quanto integranti opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc che deve, a pena di decadenza, essere promossa entro 20 giorni dalla notifica dell'atto (21.5.204), mentre nel caso di specie il ricorso è stato depositato a distanza di oltre un mese (25.6.2024).
3 Infine, risulta infondata e finanche pretestuosa l'eccezione concernente la presunta illegit- timità dell'intimazione di pagamento notificata in data 21 maggio 2024, poiché alla stessa sarebbe seguita l'istanza di cui all'art. 1, commi 537 e ss., Legge n. 228/2012, presentata dall'odierno ricorrente in data 13 giugno 2024 in quanto la presente fattispecie non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi 537-539, co- sì come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, laddove prevede:
“537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscos- sione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal con- cessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di paga- mento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antece- dente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la di- chiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita tra-
4 smissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provve- dimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruo- lo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decre- to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
In ossequio alla suddetta normativa, il Concessionario della Riscossione, in data 20 giu- gno 2024, trasmetteva all' l'istanza presentata dal. FU ai fini CP_1 dell'espletamento della relativa istruttoria, all'esito della quale l'istituto comunicava che la notifica dell'avviso si era regolarmente perfezionata nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, confermando quanto dovuto (doc. n. 4 fascicolo ). CP_1
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:
1. non è maturata alcuna prescrizione e decadenza;
2. l non ha emesso alcun provvedimento di sgravio o di sospensione del titolo impo- CP_1
sitivo;
3. non risulta intervenuta alcuna sospensione giudiziale del titolo, né una sentenza che abbia accertato l'infondatezza della pretesa creditoria dell' ; CP_1
4. non risulta intervenuto alcun pagamento, in tutto o in parte, delle somme portate nel tito- lo impositivo.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, perché infondata.
In virtù del principio della soccombenza le spese di lite vengono liquidate come da disposi- tivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento opposta e l'avviso di addebito ad essa sotteso.
5 Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 in fa- vore dell' ed euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di CP_1 Controparte_2
.
[...]
Roma, 20.2.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
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