CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1018 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PROJA MATTEO Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
OGGETTO: impugnativa avverso la sentenza n. 284/2022 emessa dal Tribunale di Rieti Sezione Lavoro, e pubblicata in data 15.11.2022
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.06.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti l' per ivi sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “premesso di aver svolto attività lavorativa come autista di autobus per il trasposto di persone dal 1990, per 6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese, chiede di “accertare e dichiarare che ha contratto le malattie professionali
1 “Insufficienza respiratoria con lieve deficit ventilatorio ostruttivo ed ipossiemia da esposizione professionale a fumi di scarico” a causa della prestazione lavorativa di Autista di bus, svolta in modo non occasionale;
accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
a causa di tale malattia professionale, presenta un danno biologico pari ad
[...] almeno l'8% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito di CTU Medico Legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l' , in persona del l.r.p.t., tenuto conto della menomazione già accertata e pari al CP_1
10% alla corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno il 18% della totale, ovvero a quello ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario” A sostegno della domanda il ricorrente assumeva: - di aver svolto, alle dipendenze di Co.Tra.L., il lavoro di autista di Autobus per il trasporto di persone a decorrere dal 1990; - l'orario dallo stesso osservato nel prefato periodo lavorativo è stato: 6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese;
- dal mese di aprile 1990 fino al mese di marzo 1995 ha prestato la propria attività lavorativa presso il deposito di Poggio Moiano dal quale partiva con il mezzo assegnatogli per percorrere ogni giorno i tragitti specificamente indicati in ricorso;
presso il predetto deposito di Poggio Moiano erano in dotazione dell'azienda i seguenti mezzi: IA 306 (mezzi del 1950-1955 con balestre) –
IA 31 (mezzi del 1974 con balestre); IA 43 (mezzi con balestre); IA 70 (ultimi mezzi a balestra); IA70 S (ne furono inseriti 4 nel 1990 in occasione dei Campionati mondiali di Calcio solo sulle tratte da Poggio Moiano a Roma e per metà percorso sulla vecchia SS 4 Salaria. Con l'avvento dei 70 S furono demoliti i 306 CP_2 ed i mezzi più vecchi furono lasciati per le tratte dei paesi limitrofi del comprensorio poggio moianese); prima dei nuovi autobus messi a disposizione nel 2017, ha viaggiato su mezzi con età media di 12 anni, con chilometraggio di oltre un milione di chilometri, non correttamente manutenuti e che presentavano il problema, tra gli altri, della dispersione dei fumi di scarico all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e delle botole che si aprivano durante il viaggio;
- tale circostanza è stata trattata in sede di accertamento tecnico ambientale nel corso della causa tra e l' (rg. n. 1062/2016) conclusasi con il riconoscimento Parte_1 CP_1 della natura professionale della malattia ivi denunciata (Ernia posteriore mediana L5-S1 con sofferenza radicolare sinistra di media gravità. Ernia L3- L4 sinistra) e della menomazione del 10%; aveva inalato fumi discarico prove all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e dalle botole che si aprivano durante il viaggio, per numerosi anni e per più ore al giorno tanto da lamentarsi ripetutamente dello stato di degrado dei mezzi;
di fatto, l'odierno ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro e nello svolgimento delle mansioni di autista.
2 Si costituiva in giudizio l' che ha contestato il ricorso chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondato per assenza del rischio. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli rigettava il ricorso ritenendo che, premessi i consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio per le malattie c.d. non tabellate (come nella specie) “la parte ricorrente sul punto si è limitata ad allegare che il sig. “ha inalato detti fumi per numerosi anni Pt_1
e per più ore al giorno” (cfr. capitolo 15 del ricorso), non emergendo però anche le caratteristiche, l'intensità e la frequenza dell'esposizione a rischio”. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma: i) la mancanza di una compiuta allegazione dei presupposti di fatto inerenti all'esposizione del rischio morbigeno;
ii) che nel caso di specie, la parte ricorrente si sarebbe limitata ad allegare che il Sig. avrebbe inalato i fumi per numerosi anni e Pt_1 per più ore al giorno, non emergendo però anche le caratteristiche, l'intensità e la frequenza dell'esposizione a rischio;
iii.) che per tali ragioni la richiesta di prova non sarebbe stata idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda. L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
L'appello è fondato.
Il nel ricorso ex art. 414 c.p.c, allega di aver svolto le mansioni di Pt_1 autista alle dipendenze di Cotral a decorrere dal 1990 specificando la tipologia di mezzi condotti (vedi cap. 9 e 11 del ricorso ex art 442 cpc), i tragitti percorsi (vedi capp. 8 e 10 del ricorso ex art. 442 cpc), l'orario di lavoro e periodo di guida giornalieri (6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese. Con il cap. 12 del ricorso il specifica altresì Pt_1 che “prima dei nuovi autobus messi a disposizione nel 2017, ha viaggiato su mezzi con età media di 12 anni, con chilometraggio di oltre un milione di chilometri, non correttamente manutenuti e che presentavano il problema, tra gli altri, della dispersione dei fumi di scarico all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e delle botole che si aprivano durante il viaggio”. Posto che sono stati sufficientemente rappresentati tutti gli elementi che costituiscono i presupposti di fatto dell'esposizione al rischio morbigeno denunciato, questo Collegio ha ritenuto immotivata la valutazione del Giudice di primo grado di inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
È stato quindi escusso dapprima il teste che ha dichiarato: “ Tes_1
Conosco di causa in quanto sono stato autista Cotral dal1989/2018 e fino al 1995 CP_3 facevo le stesse tratte del collega. Confermo i tragitti di cui al cap . 8 che anch'io ho svolto come unico autista . Preciso pero che dal 1990/1995 all'incirca mi sono trovato a lavorare sullo stesso mezzo e negli stessi turni dell'appellante in quanto io facevo il bigliettaio e lui l'autista o viceversa. Confermo il cap. 9 e dichiaro che maggiormente noi utilizzavamo i 43 fino all990 quando sono stati aggiunti 4 bus nuovi 360s. A partire dal '90 su un totale di circa 20 automezzi solo 4 erano nuovi. Dal 1995 e fino al 2000 o 2002 non ricordo con precisone, non ho più lavorato con l'appellante, con il quale sono tornato
3 a lavorare nel 2000/2002 fino al 2018 sempre a Rieti. …. Quanto al cap. 12 confermo l'età media degli automezzi ma non il chilometraggio e posso dire che il problema di dispersione dei fumi era presente in tutti i mezzi più vecchi in un primo periodo di erano quasi tutti vecchi tranne i 4 del 1990. Generalmente i mezzi nuovi Parte_2 andavano a Roma per cui i mezzi vecchi mi capitava di condurli per 3 o 4 volte su sei giorni a settimana e questo capitava anche all'appellante e all'incirca questa stessa media valeva anche per il secondo periodo a Rieti. lniziavamo alle 3, 4 del mattino per lo meno a Paggio Molano per cui il Webasto ossia il sistema di riscaldamento interno veniva da noi acceso nel periodo invernale essenzialmente dal novembre e fino a febbraio. La maggior parte delle volte lo accendevamo, partiva e faceva un fumo maleodorante di gasolio e allora lo spegnevamo. A quel punto chiamavamo la manutenzione e a quel punto veniva segnalato e veniva portato in manutenzione. Preciso che il fumo dava fastidio anche a noi autisti in quanto dal webasto posizionato nella parte posteriore del mezzo il fumo veniva risucchiato e entrava attraverso le portiere che avevano guarnizioni che non chludevano perfettamente o pure dalle 2 botole posizionate per terra nell'abitacolo che avevano anch'esse guarnizione non perfettamente integre. Nel primo periodo a era più frequente che il webasto non era funzionante perche i Parte_2 mezzi erano più vecchi. Non posso dire quante volte a settimana capitava di accendere il webasto e di vedere che uscivano fumi posso dire che capitava tutte le settimane, in questi casi appena vedevamo il fumo lo spegnevamo e si viaggiava al freddo. Vi erano fumi anche quiche entravano nel mezzo anche dal motore sempre per i mezzi più vecchi anche se non so dire che da che tipo di mezzi vetusti uscisse il fumo dal motore, sicuramente non da mezzi di circa 4 anni che erano più nuovi. II fumo dl scarico usciva dalle marmitte. Questo avveniva per tutto il percorso e per tutto il turno che andava da un minimo dl 4 ad un massimo di 6 ore. Questo anche sul secondo periodo di Rieti… Non so dire la tipologia dei mezzi vecchi ne l'età media pero posso dire che i 43 erano già vecchi quando sono arrivato a Poggio Moiano e ho continuato a condurli quasi tutti i giorni e credo anche l'appellante”.
Il teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare Tes_2 nonostante la pendenza di una controversia con l' al momento della deposizione, ha CP_1 poi dichiarato: “ Ho lavorato presso di deposito di Rieti dal1982 al 2017 ma con funzione di addetto alia controlleria solo dal 2009, svolgevo le mie mansioni di controllore prevalentemente a bordo. Mi e capitato di salire sui mezzi condotti dall'appellante, di fare il controllore sui mezzi guidati da lui. Nel primo periodo di lavoro quando facevo il manutentore mi capitato di andare a recuperare il mezzo da portare alla manutenzione su segnalazione dell'appellante. II problema dei fumi c'e stato prima del 1990, quando sono stati inseriti alcuni nuovi mezzi per i mondiali. II problema c'era anche 2009 quando ho iniziato a fare il controllore. I motori erano tutti diesel posto nella parte posteriore ci potevano essere perdite di olio o gasolio. II gasolio e l'olio che stavano sopra il motore emanavano esalazioni e questo per tutta la percorrenza del tragitto e questo dipendeva dalla vetustà del mezzi. Queste esalazioni entravano nell'abitacolo dalle botole poste per 4 terra perchè queste botole non chiudevano bene perchè avevano guarnizione che non chiudevano bene, cos1 come le portiere, ricordo che II problema era presente soprattutto nei 43 che credo che l'appellante abbia guidato parecchio e che erano gli autobus più numerosi. Inoltre c'era il webasto che andava a gasolio si riforniva autonomamente all'accensione faceva parecchio fumo e questo quasi sempre perché non funzionava bene, questi fumi entravano nell'abitacolo e arrivavano anche davanti all'autista. Anche il mal funzionamento del webasto era dovuto alia vetusta dei mezzi. Per eliminare questi fumi avremmo dovuto cambiare tutto il sistema di riscaldamento dei mezzi cosa impossibile che non è mai avvenuta. Nel 2017 hanno veramente rinnovato il parco autobus hanno eliminato quasi tutti vecchi. Nei380 il problema dei fumi era molto ridotto. Nel 2009 1 43 non c'erano più. Quindi mi capitava molto raramente di vedere gli autobus con il problema dei fumi uguale al periodo precedente, anche se qualche volta e capitato”.
Ebbene, all'esito della prova testimoniale assunta nel presente grado di giudizio deve ritenersi che le deduzioni attoree in punto di esposizione in concreto al rischio morbigeno (esposizione a fumi per un rilevante numero di anni in cui la manutenzione è apparsa del tutto carente, derivanti sia dal gasolio e olio del motore, per tutta la percorrenza del tragitto, sia per la presenza di botole che permettevano l'arrivo delle esalazioni in tutto l'abitacolo, compresa la cabina dell'autista). Sulla base di tali premesse è stato quindi ritenuto, nella presente fase del giudizio, di dover rinnovare l'espletamento delle indagini peritali, con la nomina del CTU Dott. il quale così Persona_1 concludeva: “ la “laringite cronica” e il correlato “deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità” da cui il Sig. è affetto risultano causate dall'esercizio di Parte_1 una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
alla luce della “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000 la correlata lesione all'integrità psico-fisica è valutabile in misura pari al 7% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda”. Tali conclusioni erano raggiunte sulla base delle seguenti premesse:
“Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze cliniche è possibile formulare la seguente diagnosi: laringite cronica;
deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità. Il meccanismo patogenetico coinvolge l'infiammazione cronica della mucosa bronchiale, l'ispessimento della parete delle vie aeree, la maggior produzione di muco con possibile ostruzione bronchiale parziale.
Il principale fattore di rischio per lo sviluppo delle patologie bronco-polmonari è il fumo di tabacco. Tuttavia, anche l'esposizione a inquinanti ambientali e professionali può contribuire alla loro insorgenza. Per quanto riguarda gli autisti di autobus di linea, la letteratura scientifica specifica sull'associazione tra questa professione e lo sviluppo di è limitata. Pt_3
Tuttavia, è noto che i lavoratori del settore dei trasporti possono essere esposti a vari rischi professionali, tra cui l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, che potrebbe influire sulla salute respiratoria. Inoltre, l'esposizione a inquinanti atmosferici, come il particolato fine e altri agenti irritanti presenti nell'ambiente urbano, è 5 stata associata a un aumento del rischio di sviluppare BPCO. Pertanto, è plausibile che gli autisti di autobus di linea, a causa della loro esposizione prolungata all'inquinamento urbano, possano essere a maggior rischio di sviluppare disturbi come quelli in esame. Tali considerazioni hanno indotto il perito a ritenere in concreto sussistente il nesso di derivazione causale con la patologie respiratoria di cui chiede il riconoscimento, sulla base di considerazioni medico legali conformi ai principi costantemente affermati dalla
S.C. (si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017) in materia di patologie non tabellate secondo cui “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
Tanto premesso, con riferimento alle malattie in diagnosi rilevano le seguenti voci: n. 325: “Esiti di lesioni traumatiche o malattia cronica del laringe che incidono apprezzabilmente sulla funzione fonatoria”: fino a 8%, con valutazione che nel caso concreto è pari a 2% in ragione dell'assenza di un'apprezzabile ripercussione sulla funzione fonatoria;
n. 333: “Insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A”: fino a 15%, per cui considerando che l'esame spirometrico del 22/01/2019 indica una riduzione del FEV1 pari al 19%, in via proporzionale ne consegue una valutazione del 5%”. Ne è conseguita una valutazione complessiva del danno biologico afferente la patologia respiratoria oggetto del giudizio pari al 7% (sette per cento). A seguito dell'istanza del è stata altresì disposta integrazione peritale Pt_1 nella quale, mediante il calcolo con la formula di individui il grado di Parte_4 menomazione complessivo alla luce delle due preesistenti menomazioni (10% a seguito dell'accertamento giudiziale - causa RG 1062/2016 – della natura professionale dell'ernia posteriore mediana e 17% a seguito del riconoscimento della natura professionale della ipoacusia come da sentenza di questo Collegio del 4.10.2024 Rg 687/2022) e con ulteriore ordinanza del 01/07/2025, sulla base della nota depositata dal Pt_1 successivamente all'ordinanza di questo Collegio del 27.6.2025, è stato disposto che il CTU tenesse conto, nel calcolo con formula dell'ulteriore preesistenza della Parte_4 patologia “disturbo post traumatico da stress” accertata dalla sentenza n. 130/2025 dal Tribunale di Rieti allegata all'istanza di parte appellante nonché, quanto al gradiente riconosciuto dall' per la preesistenza dell'ernia posteriore mediana, della CP_1 comunicazione del 20.05.2025 anch' essa allegata alla medesima istanza. CP_1
Ebbene, all'esito della integrazione peritale il Dott. concludeva Per_1 riscontrando una percentuale di invalidità complessiva pari al 42%, specificando quanto
6 segue: “secondo la formula di l'integrazione della menomazione attualmente Parte_4 riconosciuta (“deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità”: 7%) con le tre menomazioni pre-esistenti, già conglobate dall' in una percentuale complessiva del 37% CP_1
(“protrusione discale L4-L5 con sofferenza radicolare sin di media gravità” –
“ipoacusia” – “disturbo post-traumatico da stress”), porterebbe a una valutazione complessiva pari al 48%”.
Tuttavia il CTU ha correttamente rilevato che l'applicazione della formula di è prevista per legge in caso di pre-esistenze concorrenti extra-lavorative, mentre Parte_4 nel caso in esame le menomazioni sono tutte di natura lavorativa;
tale formula, peraltro, porterebbe a una valutazione superiore alla somma delle percentuali di invalidità, mentre secondo il DM 12 luglio 2000 «nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate». Ha quindi ritenuto, correttamente, che la formula più adeguata sarebbe quella “a scalare” salomonica, che conduce a una percentuale di invalidità complessiva pari al 42%.
La relazione di consulenza, che è ampiamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale neppure specificamente contestati dalle parti che non hanno formulato osservazioni nei termini.
Il quadro patologico sopra indicato di origine professionale comporta pertanto l'attribuzione di una rendita per danno biologico pari al 42%.
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante della rendita corrispondente CP_1 con gli accessori di legge a decorrere dal termine del 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione al procuratore antistatario. Le spese di CTU devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento dell'appello dichiara il diritto di Parte_1 all'indennizzo del danno biologico per inabilità permanente pari al 42% a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della rendita CP_1 corrispondente al complessivo grado di invalidità del 42%, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto;
7 condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 2.200,00 e quanto all'appello in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma il 9.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1018 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PROJA MATTEO Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
OGGETTO: impugnativa avverso la sentenza n. 284/2022 emessa dal Tribunale di Rieti Sezione Lavoro, e pubblicata in data 15.11.2022
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.06.2021 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti l' per ivi sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “premesso di aver svolto attività lavorativa come autista di autobus per il trasposto di persone dal 1990, per 6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese, chiede di “accertare e dichiarare che ha contratto le malattie professionali
1 “Insufficienza respiratoria con lieve deficit ventilatorio ostruttivo ed ipossiemia da esposizione professionale a fumi di scarico” a causa della prestazione lavorativa di Autista di bus, svolta in modo non occasionale;
accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
a causa di tale malattia professionale, presenta un danno biologico pari ad
[...] almeno l'8% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito di CTU Medico Legale di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; per l'effetto condannare l' , in persona del l.r.p.t., tenuto conto della menomazione già accertata e pari al CP_1
10% alla corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno il 18% della totale, ovvero a quello ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario” A sostegno della domanda il ricorrente assumeva: - di aver svolto, alle dipendenze di Co.Tra.L., il lavoro di autista di Autobus per il trasporto di persone a decorrere dal 1990; - l'orario dallo stesso osservato nel prefato periodo lavorativo è stato: 6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese;
- dal mese di aprile 1990 fino al mese di marzo 1995 ha prestato la propria attività lavorativa presso il deposito di Poggio Moiano dal quale partiva con il mezzo assegnatogli per percorrere ogni giorno i tragitti specificamente indicati in ricorso;
presso il predetto deposito di Poggio Moiano erano in dotazione dell'azienda i seguenti mezzi: IA 306 (mezzi del 1950-1955 con balestre) –
IA 31 (mezzi del 1974 con balestre); IA 43 (mezzi con balestre); IA 70 (ultimi mezzi a balestra); IA70 S (ne furono inseriti 4 nel 1990 in occasione dei Campionati mondiali di Calcio solo sulle tratte da Poggio Moiano a Roma e per metà percorso sulla vecchia SS 4 Salaria. Con l'avvento dei 70 S furono demoliti i 306 CP_2 ed i mezzi più vecchi furono lasciati per le tratte dei paesi limitrofi del comprensorio poggio moianese); prima dei nuovi autobus messi a disposizione nel 2017, ha viaggiato su mezzi con età media di 12 anni, con chilometraggio di oltre un milione di chilometri, non correttamente manutenuti e che presentavano il problema, tra gli altri, della dispersione dei fumi di scarico all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e delle botole che si aprivano durante il viaggio;
- tale circostanza è stata trattata in sede di accertamento tecnico ambientale nel corso della causa tra e l' (rg. n. 1062/2016) conclusasi con il riconoscimento Parte_1 CP_1 della natura professionale della malattia ivi denunciata (Ernia posteriore mediana L5-S1 con sofferenza radicolare sinistra di media gravità. Ernia L3- L4 sinistra) e della menomazione del 10%; aveva inalato fumi discarico prove all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e dalle botole che si aprivano durante il viaggio, per numerosi anni e per più ore al giorno tanto da lamentarsi ripetutamente dello stato di degrado dei mezzi;
di fatto, l'odierno ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro e nello svolgimento delle mansioni di autista.
2 Si costituiva in giudizio l' che ha contestato il ricorso chiedendone il CP_1 rigetto in quanto infondato per assenza del rischio. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli rigettava il ricorso ritenendo che, premessi i consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio per le malattie c.d. non tabellate (come nella specie) “la parte ricorrente sul punto si è limitata ad allegare che il sig. “ha inalato detti fumi per numerosi anni Pt_1
e per più ore al giorno” (cfr. capitolo 15 del ricorso), non emergendo però anche le caratteristiche, l'intensità e la frequenza dell'esposizione a rischio”. Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma: i) la mancanza di una compiuta allegazione dei presupposti di fatto inerenti all'esposizione del rischio morbigeno;
ii) che nel caso di specie, la parte ricorrente si sarebbe limitata ad allegare che il Sig. avrebbe inalato i fumi per numerosi anni e Pt_1 per più ore al giorno, non emergendo però anche le caratteristiche, l'intensità e la frequenza dell'esposizione a rischio;
iii.) che per tali ragioni la richiesta di prova non sarebbe stata idonea a dimostrare i fatti costitutivi della domanda. L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
L'appello è fondato.
Il nel ricorso ex art. 414 c.p.c, allega di aver svolto le mansioni di Pt_1 autista alle dipendenze di Cotral a decorrere dal 1990 specificando la tipologia di mezzi condotti (vedi cap. 9 e 11 del ricorso ex art 442 cpc), i tragitti percorsi (vedi capp. 8 e 10 del ricorso ex art. 442 cpc), l'orario di lavoro e periodo di guida giornalieri (6 giorni alla settimana per sei ore e mezza al giorno, con almeno 4,5/7 ore al giorno di guida e 15/20 ore di lavoro straordinario al mese. Con il cap. 12 del ricorso il specifica altresì Pt_1 che “prima dei nuovi autobus messi a disposizione nel 2017, ha viaggiato su mezzi con età media di 12 anni, con chilometraggio di oltre un milione di chilometri, non correttamente manutenuti e che presentavano il problema, tra gli altri, della dispersione dei fumi di scarico all'interno della vettura, provenienti dalla marmitta, dal webasto del riscaldamento e delle botole che si aprivano durante il viaggio”. Posto che sono stati sufficientemente rappresentati tutti gli elementi che costituiscono i presupposti di fatto dell'esposizione al rischio morbigeno denunciato, questo Collegio ha ritenuto immotivata la valutazione del Giudice di primo grado di inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
È stato quindi escusso dapprima il teste che ha dichiarato: “ Tes_1
Conosco di causa in quanto sono stato autista Cotral dal1989/2018 e fino al 1995 CP_3 facevo le stesse tratte del collega. Confermo i tragitti di cui al cap . 8 che anch'io ho svolto come unico autista . Preciso pero che dal 1990/1995 all'incirca mi sono trovato a lavorare sullo stesso mezzo e negli stessi turni dell'appellante in quanto io facevo il bigliettaio e lui l'autista o viceversa. Confermo il cap. 9 e dichiaro che maggiormente noi utilizzavamo i 43 fino all990 quando sono stati aggiunti 4 bus nuovi 360s. A partire dal '90 su un totale di circa 20 automezzi solo 4 erano nuovi. Dal 1995 e fino al 2000 o 2002 non ricordo con precisone, non ho più lavorato con l'appellante, con il quale sono tornato
3 a lavorare nel 2000/2002 fino al 2018 sempre a Rieti. …. Quanto al cap. 12 confermo l'età media degli automezzi ma non il chilometraggio e posso dire che il problema di dispersione dei fumi era presente in tutti i mezzi più vecchi in un primo periodo di erano quasi tutti vecchi tranne i 4 del 1990. Generalmente i mezzi nuovi Parte_2 andavano a Roma per cui i mezzi vecchi mi capitava di condurli per 3 o 4 volte su sei giorni a settimana e questo capitava anche all'appellante e all'incirca questa stessa media valeva anche per il secondo periodo a Rieti. lniziavamo alle 3, 4 del mattino per lo meno a Paggio Molano per cui il Webasto ossia il sistema di riscaldamento interno veniva da noi acceso nel periodo invernale essenzialmente dal novembre e fino a febbraio. La maggior parte delle volte lo accendevamo, partiva e faceva un fumo maleodorante di gasolio e allora lo spegnevamo. A quel punto chiamavamo la manutenzione e a quel punto veniva segnalato e veniva portato in manutenzione. Preciso che il fumo dava fastidio anche a noi autisti in quanto dal webasto posizionato nella parte posteriore del mezzo il fumo veniva risucchiato e entrava attraverso le portiere che avevano guarnizioni che non chludevano perfettamente o pure dalle 2 botole posizionate per terra nell'abitacolo che avevano anch'esse guarnizione non perfettamente integre. Nel primo periodo a era più frequente che il webasto non era funzionante perche i Parte_2 mezzi erano più vecchi. Non posso dire quante volte a settimana capitava di accendere il webasto e di vedere che uscivano fumi posso dire che capitava tutte le settimane, in questi casi appena vedevamo il fumo lo spegnevamo e si viaggiava al freddo. Vi erano fumi anche quiche entravano nel mezzo anche dal motore sempre per i mezzi più vecchi anche se non so dire che da che tipo di mezzi vetusti uscisse il fumo dal motore, sicuramente non da mezzi di circa 4 anni che erano più nuovi. II fumo dl scarico usciva dalle marmitte. Questo avveniva per tutto il percorso e per tutto il turno che andava da un minimo dl 4 ad un massimo di 6 ore. Questo anche sul secondo periodo di Rieti… Non so dire la tipologia dei mezzi vecchi ne l'età media pero posso dire che i 43 erano già vecchi quando sono arrivato a Poggio Moiano e ho continuato a condurli quasi tutti i giorni e credo anche l'appellante”.
Il teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare Tes_2 nonostante la pendenza di una controversia con l' al momento della deposizione, ha CP_1 poi dichiarato: “ Ho lavorato presso di deposito di Rieti dal1982 al 2017 ma con funzione di addetto alia controlleria solo dal 2009, svolgevo le mie mansioni di controllore prevalentemente a bordo. Mi e capitato di salire sui mezzi condotti dall'appellante, di fare il controllore sui mezzi guidati da lui. Nel primo periodo di lavoro quando facevo il manutentore mi capitato di andare a recuperare il mezzo da portare alla manutenzione su segnalazione dell'appellante. II problema dei fumi c'e stato prima del 1990, quando sono stati inseriti alcuni nuovi mezzi per i mondiali. II problema c'era anche 2009 quando ho iniziato a fare il controllore. I motori erano tutti diesel posto nella parte posteriore ci potevano essere perdite di olio o gasolio. II gasolio e l'olio che stavano sopra il motore emanavano esalazioni e questo per tutta la percorrenza del tragitto e questo dipendeva dalla vetustà del mezzi. Queste esalazioni entravano nell'abitacolo dalle botole poste per 4 terra perchè queste botole non chiudevano bene perchè avevano guarnizione che non chiudevano bene, cos1 come le portiere, ricordo che II problema era presente soprattutto nei 43 che credo che l'appellante abbia guidato parecchio e che erano gli autobus più numerosi. Inoltre c'era il webasto che andava a gasolio si riforniva autonomamente all'accensione faceva parecchio fumo e questo quasi sempre perché non funzionava bene, questi fumi entravano nell'abitacolo e arrivavano anche davanti all'autista. Anche il mal funzionamento del webasto era dovuto alia vetusta dei mezzi. Per eliminare questi fumi avremmo dovuto cambiare tutto il sistema di riscaldamento dei mezzi cosa impossibile che non è mai avvenuta. Nel 2017 hanno veramente rinnovato il parco autobus hanno eliminato quasi tutti vecchi. Nei380 il problema dei fumi era molto ridotto. Nel 2009 1 43 non c'erano più. Quindi mi capitava molto raramente di vedere gli autobus con il problema dei fumi uguale al periodo precedente, anche se qualche volta e capitato”.
Ebbene, all'esito della prova testimoniale assunta nel presente grado di giudizio deve ritenersi che le deduzioni attoree in punto di esposizione in concreto al rischio morbigeno (esposizione a fumi per un rilevante numero di anni in cui la manutenzione è apparsa del tutto carente, derivanti sia dal gasolio e olio del motore, per tutta la percorrenza del tragitto, sia per la presenza di botole che permettevano l'arrivo delle esalazioni in tutto l'abitacolo, compresa la cabina dell'autista). Sulla base di tali premesse è stato quindi ritenuto, nella presente fase del giudizio, di dover rinnovare l'espletamento delle indagini peritali, con la nomina del CTU Dott. il quale così Persona_1 concludeva: “ la “laringite cronica” e il correlato “deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità” da cui il Sig. è affetto risultano causate dall'esercizio di Parte_1 una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
alla luce della “Tabella delle menomazioni” emanata con D.M. 12 luglio 2000 la correlata lesione all'integrità psico-fisica è valutabile in misura pari al 7% (sei per cento) a decorrere dalla data della domanda”. Tali conclusioni erano raggiunte sulla base delle seguenti premesse:
“Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze cliniche è possibile formulare la seguente diagnosi: laringite cronica;
deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità. Il meccanismo patogenetico coinvolge l'infiammazione cronica della mucosa bronchiale, l'ispessimento della parete delle vie aeree, la maggior produzione di muco con possibile ostruzione bronchiale parziale.
Il principale fattore di rischio per lo sviluppo delle patologie bronco-polmonari è il fumo di tabacco. Tuttavia, anche l'esposizione a inquinanti ambientali e professionali può contribuire alla loro insorgenza. Per quanto riguarda gli autisti di autobus di linea, la letteratura scientifica specifica sull'associazione tra questa professione e lo sviluppo di è limitata. Pt_3
Tuttavia, è noto che i lavoratori del settore dei trasporti possono essere esposti a vari rischi professionali, tra cui l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, che potrebbe influire sulla salute respiratoria. Inoltre, l'esposizione a inquinanti atmosferici, come il particolato fine e altri agenti irritanti presenti nell'ambiente urbano, è 5 stata associata a un aumento del rischio di sviluppare BPCO. Pertanto, è plausibile che gli autisti di autobus di linea, a causa della loro esposizione prolungata all'inquinamento urbano, possano essere a maggior rischio di sviluppare disturbi come quelli in esame. Tali considerazioni hanno indotto il perito a ritenere in concreto sussistente il nesso di derivazione causale con la patologie respiratoria di cui chiede il riconoscimento, sulla base di considerazioni medico legali conformi ai principi costantemente affermati dalla
S.C. (si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017) in materia di patologie non tabellate secondo cui “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
Tanto premesso, con riferimento alle malattie in diagnosi rilevano le seguenti voci: n. 325: “Esiti di lesioni traumatiche o malattia cronica del laringe che incidono apprezzabilmente sulla funzione fonatoria”: fino a 8%, con valutazione che nel caso concreto è pari a 2% in ragione dell'assenza di un'apprezzabile ripercussione sulla funzione fonatoria;
n. 333: “Insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A”: fino a 15%, per cui considerando che l'esame spirometrico del 22/01/2019 indica una riduzione del FEV1 pari al 19%, in via proporzionale ne consegue una valutazione del 5%”. Ne è conseguita una valutazione complessiva del danno biologico afferente la patologia respiratoria oggetto del giudizio pari al 7% (sette per cento). A seguito dell'istanza del è stata altresì disposta integrazione peritale Pt_1 nella quale, mediante il calcolo con la formula di individui il grado di Parte_4 menomazione complessivo alla luce delle due preesistenti menomazioni (10% a seguito dell'accertamento giudiziale - causa RG 1062/2016 – della natura professionale dell'ernia posteriore mediana e 17% a seguito del riconoscimento della natura professionale della ipoacusia come da sentenza di questo Collegio del 4.10.2024 Rg 687/2022) e con ulteriore ordinanza del 01/07/2025, sulla base della nota depositata dal Pt_1 successivamente all'ordinanza di questo Collegio del 27.6.2025, è stato disposto che il CTU tenesse conto, nel calcolo con formula dell'ulteriore preesistenza della Parte_4 patologia “disturbo post traumatico da stress” accertata dalla sentenza n. 130/2025 dal Tribunale di Rieti allegata all'istanza di parte appellante nonché, quanto al gradiente riconosciuto dall' per la preesistenza dell'ernia posteriore mediana, della CP_1 comunicazione del 20.05.2025 anch' essa allegata alla medesima istanza. CP_1
Ebbene, all'esito della integrazione peritale il Dott. concludeva Per_1 riscontrando una percentuale di invalidità complessiva pari al 42%, specificando quanto
6 segue: “secondo la formula di l'integrazione della menomazione attualmente Parte_4 riconosciuta (“deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità”: 7%) con le tre menomazioni pre-esistenti, già conglobate dall' in una percentuale complessiva del 37% CP_1
(“protrusione discale L4-L5 con sofferenza radicolare sin di media gravità” –
“ipoacusia” – “disturbo post-traumatico da stress”), porterebbe a una valutazione complessiva pari al 48%”.
Tuttavia il CTU ha correttamente rilevato che l'applicazione della formula di è prevista per legge in caso di pre-esistenze concorrenti extra-lavorative, mentre Parte_4 nel caso in esame le menomazioni sono tutte di natura lavorativa;
tale formula, peraltro, porterebbe a una valutazione superiore alla somma delle percentuali di invalidità, mentre secondo il DM 12 luglio 2000 «nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate». Ha quindi ritenuto, correttamente, che la formula più adeguata sarebbe quella “a scalare” salomonica, che conduce a una percentuale di invalidità complessiva pari al 42%.
La relazione di consulenza, che è ampiamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale neppure specificamente contestati dalle parti che non hanno formulato osservazioni nei termini.
Il quadro patologico sopra indicato di origine professionale comporta pertanto l'attribuzione di una rendita per danno biologico pari al 42%.
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere riformata, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante della rendita corrispondente CP_1 con gli accessori di legge a decorrere dal termine del 121° giorno dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con attribuzione al procuratore antistatario. Le spese di CTU devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento dell'appello dichiara il diritto di Parte_1 all'indennizzo del danno biologico per inabilità permanente pari al 42% a decorrere dalla domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della rendita CP_1 corrispondente al complessivo grado di invalidità del 42%, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto;
7 condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 2.200,00 e quanto all'appello in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma il 9.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani
8