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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2520/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2520/2018
TRA
difeso dall'avv. DE NARDO ANTONINO Parte_1
VITTORIO
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio, ET ON, NA Calabro'
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo rilasciati dall' Controparte_4
in data 29 novembre 2018, dai quali apprendeva dell'esistenza di due
[...] pendenze:
1 1.Cartella esattoriale n. 13920100010689186000, relativa a contributi per l'anno 2008, dell'importo di euro 2.246,82, asseritamente mai notificata;
2.Cartella esattoriale n. 13920130006335927000, che il ricorrente riteneva riferita a contributi per l'annualità 2009, dell'importo di euro 34.169,88, anch'essa ritenuta CP_1 non notificata.
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dei crediti e delle relative pretese.
Si costituiva l' sostenendo la legittimità della propria pretesa. CP_2
Si costituiva l' eccependo: CP_1
•la mancanza di legittimazione passiva, poiché la cartella n. 13920130006335927 non riguardava contributi;
CP_1
• la carenza di interesse ad agire, trattandosi di mera opposizione ad estratto di ruolo.
Si costituiva l' depositando documentazione Controparte_5 attestante la regolare notifica delle cartelle, e in particolare:
•per la cartella n. 13920100010689186, l'avviso di ricevimento che ne prova la notifica al destinatario in data 31 dicembre 2010;
•per la cartella n. 13920130006335927, l'avviso di ricevimento comprovante la notifica al destinatario in data 28 ottobre 2013.
Dalla documentazione agli atti emergeva inoltre che la cartella n. 13920130006335927 non riguarda contributi , ma sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro (ITL).
DIRITTO
L'opposizione è inammissibile per intervenuta decadenza, poiché entrambe le cartelle risultano regolarmente notificate nelle date sopra indicate.
1. Cartella n. 13920100010689186
La cartella è stata notificata al destinatario il 31/12/2010.
Trattandosi di cartella di pagamento, l'opposizione doveva essere proposta entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 d.lgs. 46/1999).
2 Il ricorso, presentato solo l'11 dicembre 2018, è dunque tardivo e decaduto.
2. Cartella n. 13920130006335927
La cartella è stata notificata al destinatario il 28/10/2013.
Il termine di 40 giorni per l'opposizione è spirato da anni alla data di deposito del ricorso (dicembre 2018).
Inoltre, la cartella non concerne contributi , ma sanzioni ITL. CP_1
Pertanto,l' va dichiarato estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione CP_1 passiva;
Si ritiene di non dover provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ITL, poiché l'opposizione è comunque tardiva e quindi inammissibile, indipendentemente dalla partecipazione dell'Ente impositore.
3. Opposizione a estratto di ruolo
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile (Cass. SS.UU. n. 19704/2015; n.
8500/2021), se non per eccepire la mancata notifica della cartella.
Poiché la notifica è stata provata, difetta l'interesse a procedere.
4. Spese
Considerata la natura della controversia e la pluralità di enti coinvolti, nonché la circostanza che l'opposizione è stata proposta sulla base di estratti di ruolo che non consentivano di comprendere immediatamente la reale natura del secondo credito, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza in relazione a entrambe le cartelle esattoriali;
2. Dichiara l'estromissione dell' dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
CP_1
3 3.compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite, in considerazione della natura della controversia e dell'esito del giudizio;
Così deciso in sede di trattazione scritta, 19/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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