Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 17/03/2026, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04921/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Gualtiero Serafino, n. 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto adottato il 2 gennaio 2024, -OMISSIS-, e notificato il giorno 18 gennaio 2024, con il quale il questore di Roma ha revocato al sig. -OMISSIS- la licenza per porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo n. -OMISSIS-, rilasciata dal III Distretto di P.S. “-OMISSIS- -OMISSIS-” in data 30 giugno 2020; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di presentare motivi aggiunti al presente ricorso in relazione a essi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa LV NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del decreto adottato in data 2 gennaio 2024, e notificato in data 18 gennaio 2024, con il quale il Questore di Roma gli ha revocato la licenza per porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo n. -OMISSIS- rilasciata in data 30 giugno 2020, già oggetto, in data 4 aprile 2023, di ritiro cautelare ex art. 39 T.U.L.P.S. unitamente alle armi e alla licenza per porto di fucile di uso caccia (non più in corso di validità).
2. Il provvedimento questorile è motivato in ragione della forte conflittualità, quale emergente dalla documentazione in atti, tra il ricorrente e la ex compagna (sig.ra -OMISSIS-), ritenuta tale da non poter escludere “condotte violente” da parte del sig. -OMISSIS-.
3. Avverso il provvedimento di rigetto in epigrafe meglio specificato, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, vizi di illegittimità per violazione di legge (artt. 97 Cost. e 1 della L. n. 241/1990), dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 10 della L. n. 241/19990 – Violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 1, 2, 5, 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931) ed eccesso di potere in varie declinazioni.
4. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudizio negativo di affidabilità formulato dall’Amministrazione rispetto all’uso delle armi sarebbe basato, esclusivamente e in via automatica, sulla base della querela sporta nei suoi confronti dalla ex compagna, da cui ha preso avvio un procedimento penale (iscritto in data 14 marzo 2023) per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 codice penale; ciò senza svolgere alcuna attività istruttoria circa il rischio di un utilizzo improprio delle armi, l’assenza di pericolosità del ricorrente e l’effettivo contesto familiare in cui si inscrive la revoca avversata. Le dichiarazioni testimoniali depositate in atti descriverebbero, infatti, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dalla Questura, un padre attento alla cura dei figli, spesso interprete lui stesso del ruolo di pacificatore e mediatore tra i figli e la madre, dedito al lavoro quale titolare di uno studio odontoiatrico. Un’ulteriore conferma della carenza dei presupposti de quibus avrebbe dovuto, per giunta, ravvisarsi nelle ragioni della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale avviato nei suoi confronti, nonché dalle determinazioni espresse nel decreto del Prefetto di Roma Prot. n. -OMISSIS- del 22 giugno 2023 di archiviazione del procedimento ammnistrativo avviato nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 39 TULPS, nel quale si afferma esplicitamente che “ con riferimento alla documentazione acquisita agli atti si ritiene che non sussistano presupposti per l’adozione del divieto di detenzione di armi nei confronti del nominato in oggetto ”.
5. A sostegno del ricorso, il -OMISSIS- aggiunge di aver, altresì, documentato il proprio, volontario e spontaneo trasferimento in altra e autonoma abitazione rispetto a quella familiare e, dunque, la cessazione della convivenza coniugale già prima della prima udienza per la separazione davanti al giudice civile, nonché l’intervenuta separazione dalla querelante in forza del provvedimento provvisorio del Tribunale Civile, con affidamento congiunto dei figli minori, a ulteriore dimostrazione dell’irreprensibilità della sua condotta. Precisa, inoltre, che il luogo di detenzione dell’arma non sarebbe stata alcuna delle abitazioni di via C-OMISSIS- e neppure presso la casa della madre, sita in -OMISSIS- in -OMISSIS-, dove il sig. -OMISSIS- è anagraficamente residente. L’arma era infatti, ed è, bensì custodita solo ed esclusivamente presso l’abitazione del proprio padre, in -OMISSIS- in -OMISSIS-, a norma di legge, ossia in una camera con porta blindata e all’interno di armadio con lucchetto e sicurezza. Il Questore avrebbe, infine, omesso di considerare la richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dal P.M. e le dichiarazioni rese dallo stesso -OMISSIS- in sede d’interrogatorio ex art. 415 bis cod. proc. pen., depositate nel corso del procedimento di revoca di cui è causa.
6. In data 25 marzo 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso ex adverso proposto. In data 20 gennaio 2026 l’Amministrazione resistente ha poi depositato documentazione relativa al procedimento de quo .
7. In data 20 gennaio 2026 il ricorrente ha reso noto che il G.I.P. ha disposto l’archiviazione del procedimento penale da cui ha tratto origine il provvedimento gravato.
8. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2026 il ricorrente ha insistito sulla contraddittorietà estrinseca del provvedimento impugnato con quanto invece deciso dalla Prefettura di Roma che, con provvedimento del 22 giugno 2023, ha ritenuto di disporre l’archiviazione del procedimento e la restituzione delle armi al ricorrente in quanto “ non sussistono i presupposti per l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del nominato in oggetto”.
9. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito esposti.
11. Va premesso che, in merito alla revoca dei titoli e delle autorizzazioni di polizia, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione a tutela degli interessi primari dell’ordine e della sicurezza pubblica, non va dimenticato che la stessa deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente, e mediante la formulazione di una congrua motivazione sulle ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi (cfr. Tar Lazio, sez. I ter, n. 12512/2023).
12. Il pericolo di abuso delle armi, in particolare, deve essere comprovato e richiede, sia un’adeguata istruttoria, sia una congrua valutazione, anche della personalità del soggetto, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo.
13. In altri termini, pur non essendo richiesto un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, questo in forza del carattere preventivo delle misure di polizia, è, comunque, necessario provare che, sulla base di elementi obiettivi, vi siano circostanze tali che dimostrino una scarsa affidabilità nella detenzione o nell’uso delle armi o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 238/2004).
14. In tal senso, anche episodi di modesto - o di nessun - rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione un non irragionevole sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo (cfr. in tal senso Tar Piemonte, sez. I, n. 778/2011).
15. Il potere di valutazione riconosciuto al Questore non presuppone, inoltre, un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio, ma richiede un più semplice giudizio prognostico sull'affidabilità dell’interessato, che può fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali né misure di pubblica sicurezza (cfr. in tal senso Tar Toscana, sez. II, n. 1167/2019).
16. Un caso tipico, tra i tanti che giustificano gli interventi in questo senso, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. Tar Catania, sez. I, n. 2049/2022; Tar Toscana, sez. II, n. 247/2018; Tar Valle d'Aosta, n. 3/2016).
17. In proposito, va considerato che “ La valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso. Cosicché, nel caso di situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole la scelta dell'Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulti coinvolto in simili tensioni familiari, al fine di prevenire che la situazione possa degenerare, e ciò anche in assenza dell'accertamento di condotte minacciose compiute con uso di armi ” (Tar Palermo, sez. IV, n. 2713/2023; Tar Napoli, sez. V, n. 969/2023; Tar Palermo, sez. III, n. 2455/2021; Tar Napoli, sez. V, n. 5222/2021).
18. Al riguardo, è principio pacifico che l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero – come nel caso di specie - dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. Tar Napoli, sez. V, n. 3820/2022; n. 1139/2016).
19. In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
20. Facendo applicazione di dette coordinate interpretative al caso in esame, rileva il Collegio che l’atto questorile del 2 gennaio 2024 di revoca della licenza di porto d’armi oggetto del presente gravame, per quanto la copiosa documentazione in atti confermi l’esistenza di un clima di forte conflittualità tra il ricorrente e la ex compagna (evidenziata tanto dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dal P.M. quanto dall’ordinanza di archiviazione del G.I.P. per il reato di cui all’art. 572 c.p., quanto ancora dalla testimonianza di persone inscrivibili nella cerchia familiare del -OMISSIS- e della ex compagna), risulta in evidente contraddizione con il provvedimento di archiviazione del procedimento per il divieto di detenzione delle armi e di restituzione delle armi adottato dal Prefetto in data 22 giugno 2023, ossia circa 6 mesi prima dell’adozione dell’avversato provvedimento.
21. In proposito, l’atto gravato si limita infatti a prendere atto dell’esistenza del provvedimento prefettizio di archiviazione del 22 giugno 2023 (assunto quando già era stata presentata la denuncia-querela nei confronti del ricorrente e a procedimento penale iscritto, che aveva giustificato in data 4 aprile 2023 il ritiro cautelativo delle armi ex art. 39 TULPS), senza tuttavia giustificare la diversa valutazione degli episodi di conflittualità verificatisi tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS-.
22. Né in proposito l’Amministrazione ha fornito, nella relazione difensiva depositata in atti, elementi di comprensione che giustifichino eventualmente la diversa valutazione effettuata dalla Questura in relazione alla licenza di porto di armi rispetto alle valutazioni svolte dalla Prefettura in relazione, invece, alla detenzione delle stesse.
23. L’agire amministrativo appare quindi quanto più contraddittorio ove si consideri che gli episodi di conflitto alla base del provvedimento di revoca qui impugnato si inseriscono in ambito familiare e tra le mura domestiche, tale per cui proprio la detenzione delle armi oggetto di valutazione da parte del Prefetto avrebbe dovuto, in questa vicenda, impedire il possesso delle armi (al contrario restituite al ricorrente), al fine di scongiurare un utilizzo improprio delle stesse nel contesto familiare (cfr., in termini, Tar Lazio, sez. I ter, 9 ottobre 2024, n. 17343).
24. A ciò si aggiunga che, pur a fronte della conflittualità stigmatizzata negli atti del giudice penale, la Questura non abbia tenuto in debita considerazione, né abbiano formato oggetto di adeguata valutazione le ulteriori circostanze fattuali, evidenziate dal ricorrente e non contestate dall’amministrazione resistente, che la convivenza coniugale era cessata già prima della prima udienza per la separazione davanti al giudice civile, poi disposta dal Tribunale Civile, con affidamento congiunto dei figli minori, che l’arma era ed è custodita solo ed esclusivamente presso l’abitazione del proprio padre, in -OMISSIS- in -OMISSIS-, in una camera con porta blindata e all’interno di un armadio con lucchetto e sicurezza.
25. Tanto considerato, ne consegue che, nei limiti di quanto sopra e fermi i poteri dell’Amministrazione in ordine a una possibile nuova valutazione complessiva della situazione come sopra descritta, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà tra atti, con conseguente annullamento del provvedimento questorile impugnato.
26. Restano assorbite le ulteriori censure.
27. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente (sig. -OMISSIS-) e la controinteressata (-OMISSIS-), nonchè i luoghi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
LV NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NE | LE NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.