Art. 6. 1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttivita' nella pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facolta' previsti dall' articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 .
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresi' individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all' articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , esercitano i poteri e le facolta' previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 , senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresi' individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all' articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , esercitano i poteri e le facolta' previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 , senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.