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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I° SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.
35606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bandino e Matteo Acquaviva, Parte_1
ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46, per procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere iscritto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, a seguito di domanda del 19.6.24; di aver svolto dal 19.9.2000 al 25.3.2004 servizio militare di leva, non in costanza di rapporto di lavoro.
Ha quindi chiesto accertare il proprio diritto al riconoscimento ed alla correlativa attribuzione, nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo, del maggiore punteggio di 30 punti per il titolo di leva obbligatorio da lui espletato non in costanza di nomina, in luogo di quello di 11,10 riconosciutogli dal resistente e, per CP_1
il profilo di collaboratore scolastico, del maggiore punteggio di 27,25 punti per il titolo di leva obbligatorio da lui espletato non in costanza di nomina, in luogo di quello di 8,35 riconosciutogli dal resistente, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, emesso dal CP_1 [...]
, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie Controparte_1
per il personale A.T.A..
A fondamento della domanda ha dedotto l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94.
Il resistente non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia.
1 Quindi, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, come già ritenuto da altri giudici di questo e di altri Tribunali, cui questo Giudice si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sent.
4118/2023 Trib. Roma, dott. Luna;
sent. Trib. Roma 16.11.22, dott.ssa Pucci;
sent. Trib. Roma
2.11.23, dott. Coco;
sent. Trib. Tivoli 7.10.23, dott. Di Pietro)
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 060 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05”.
Nell'allegato A al medesimo D. M. n. 50/2021, nella parte relativa alle “AVVERTENZE” è precisato che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia
è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio
2 militare obbligatorio prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D. M. n. 50/2021 (richiamato nel D. M. n.
9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma
3 e 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (T. U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost.
L'art. 569 del D. Lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del D. Lgs. 297 del 1994) statuisce che “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1); “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato (dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici
(comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo
3 trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è pronunciata la S.C. con la ordinanza n. 5679 del
2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del
2021).
La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le Supplenze “G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di
Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione
(Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art.
485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050,
4 co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.).
La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici. La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle Graduatorie di
Istituto per il personale ATA, posta dal D. M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D. M. 50/2021 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Nei medesimi termini la Suprema Corte si è espressa recentemente, con l'ordinanza n. 8586 del
29.3.24, in cui, affermando di voler dare continuità all'orientamento in materia affermato con le ordinanze n. 5679 del 2020, n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021, ha ribadito che “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. La
5 medesima pronuncia ha poi ribadito che siffatti principi si applicano anche alle graduatorie di circolo ed a quelle di istituto, aventi natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento.
Sicchè risulta confermata la necessità di valutare anche ai fini dell'accesso alle graduatorie il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, ma che ciò avviene ai sensi dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010, in misura non inferiore di quanto previsto, ai fini dell'accesso ai concorsi o selezioni pubblici, per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro
(art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così Consiglio di Stato n.
2743 del 2020 e n. 11602 del 2022).
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti, il militare, pur non avendo
6 effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. e l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo
(mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico.
Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
Il ricorrente peraltro ha dedotto che, all'epoca del servizio militare espletato, non era ancora inserito nelle graduatorie in esame o in altre graduatorie cui l'amministrazione scolastica attinge per l'assegnazione di incarichi di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
Non risulta quindi dimostrato che il ricorrente, quando ha svolto il servizio militare obbligatorio, avrebbe potuto effettivamente e in concreto essere destinatario di incarichi di lavoro presso la scuola, cui ha dovuto rinunciare.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del D. Lgs.
297/1994, art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D. M. n. 50 del 3.3.2021 e del D. M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 26 giugno 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
7
I° SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.
35606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bandino e Matteo Acquaviva, Parte_1
ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46, per procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere iscritto nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, a seguito di domanda del 19.6.24; di aver svolto dal 19.9.2000 al 25.3.2004 servizio militare di leva, non in costanza di rapporto di lavoro.
Ha quindi chiesto accertare il proprio diritto al riconoscimento ed alla correlativa attribuzione, nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA, per il profilo di assistente amministrativo, del maggiore punteggio di 30 punti per il titolo di leva obbligatorio da lui espletato non in costanza di nomina, in luogo di quello di 11,10 riconosciutogli dal resistente e, per CP_1
il profilo di collaboratore scolastico, del maggiore punteggio di 27,25 punti per il titolo di leva obbligatorio da lui espletato non in costanza di nomina, in luogo di quello di 8,35 riconosciutogli dal resistente, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, emesso dal CP_1 [...]
, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'inserimento nella III fascia delle graduatorie Controparte_1
per il personale A.T.A..
A fondamento della domanda ha dedotto l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 485, comma 7, d. lgs. 297/94.
Il resistente non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia.
1 Quindi, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, come già ritenuto da altri giudici di questo e di altri Tribunali, cui questo Giudice si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sent.
4118/2023 Trib. Roma, dott. Luna;
sent. Trib. Roma 16.11.22, dott.ssa Pucci;
sent. Trib. Roma
2.11.23, dott. Coco;
sent. Trib. Tivoli 7.10.23, dott. Di Pietro)
L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021, contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali;
per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50”.
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 060 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,05”.
Nell'allegato A al medesimo D. M. n. 50/2021, nella parte relativa alle “AVVERTENZE” è precisato che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia
è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio
2 militare obbligatorio prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D. M. n. 50/2021 (richiamato nel D. M. n.
9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma
3 e 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (T. U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost.
L'art. 569 del D. Lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del D. Lgs. 297 del 1994) statuisce che “Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1); “il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2); “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo
e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (comma 3).
Questa disposizione riguarda la ricostruzione di carriera del personale ATA immesso in ruolo e disciplina i casi e criteri di valutabilità del servizio pregresso svolto ai fini della anzianità. Statuisce che il periodo di leva obbligatorio espletato (dal personale di ruolo) è valido a tutti gli effetti, ossia va considerato come servizio effettivo. Si riferisce al servizio di leva prestato dal personale di ruolo e quindi in costanza di rapporto di impiego scolastico.
L'art. 2050 del Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Il successivo comma 3 statuisce “Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
L'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici
(comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo
3 trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 cit. si è pronunciata la S.C. con la ordinanza n. 5679 del
2020 (poi confermata da successive ordinanze n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del
2021).
La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le Graduatorie per le Supplenze “G.P.S.” e le graduatorie di Circolo e di
Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione
(Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art.
485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050,
4 co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2020 cit.).
La S.C. ha quindi chiarito che l'art. 2050, sulla valutazione del servizio militare obbligatorio, riguarda anche le graduatorie ad esaurimento per l'accesso ai ruoli;
che il periodo di leva obbligatorio (e il servizio civile sostitutivo) è sempre utilmente valutabile e precisamente va valutato in misura non inferiore di quanto previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici. La S.C. ha quindi ritenuto illegittima la disciplina di fonte regolamentare che, per le graduatorie del personale docente, prevede la valutazione del solo servizio militare prestato in costanza di nomina, per il quale spetta lo stesso punteggio assegnato per il servizio di insegnamento (2 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di n. 12 punti per ciascun anno scolastico).
Si ritiene che la disciplina relativa alla valutazione del servizio militare nelle Graduatorie di
Istituto per il personale ATA, posta dal D. M. n. 50/2021, sia conforme ai principi normativi e giurisprudenziali appena descritti.
Il D. M. 50/2021 cit. prevede in ogni caso la valutazione del servizio militare obbligatorio, prestato in costanza di nomina e no.
La tabella dei punteggi, che è a base della valutazione, attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi altro ente pubblico. Dunque, per il servizio militate espletato durante il rapporto di impiego scolastico, assegna lo stesso punteggio che spetterebbe qualora il servizio scolastico fosse effettivamente prestato (ossia 6 punti per ciascun anno scolastico); ciò allo scopo di tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Se invece il militare non è assegnatario di alcuna nomina, il servizio militare prestato è equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione (con assegnazione di 0,6 punti per ogni anno scolastico), come richiesto dall'art. 2050 comma 1 C.O.M. cit.
Nei medesimi termini la Suprema Corte si è espressa recentemente, con l'ordinanza n. 8586 del
29.3.24, in cui, affermando di voler dare continuità all'orientamento in materia affermato con le ordinanze n. 5679 del 2020, n. 15127 del 2021, n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021, ha ribadito che “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”. La
5 medesima pronuncia ha poi ribadito che siffatti principi si applicano anche alle graduatorie di circolo ed a quelle di istituto, aventi natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento.
Sicchè risulta confermata la necessità di valutare anche ai fini dell'accesso alle graduatorie il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, ma che ciò avviene ai sensi dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010, in misura non inferiore di quanto previsto, ai fini dell'accesso ai concorsi o selezioni pubblici, per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro
(art. 52 Cost.) del docente/A.T.A. deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Non può dirsi invece illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie in esame. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010, commi 1 e 2.
Il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto di impiego scolastico il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale. Non si pone contrasto con la normativa richiamata dal ricorrente perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio (così Consiglio di Stato n.
2743 del 2020 e n. 11602 del 2022).
L'art. 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, giustifica la assegnazione, al militare chiamato a svolgere la leva obbligatoria in costanza di nomina, del medesimo punteggio previsto per il servizio nella scuola. Infatti, il militare, pur non avendo
6 effettivamente lavorato presso una istituzione scolastica, è equiparato a chi vi ha lavorato e la fictio iuris è dettata dalla necessità di non pregiudicare la sua posizione di lavoro.
Non si ritiene che l'art. 52 cit. e l'art. 3 della Cost. impongano di trattare allo stesso modo
(mediante attribuzione del punteggio previsto per il servizio prestato presso la scuola, ossia nella specie di n. 6 punti per anno) colui che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego scolastico.
Il semplice possesso del titolo di studio utile per l'iscrizione nelle graduatorie, durante l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, non integra di per sé un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino.
Il ricorrente peraltro ha dedotto che, all'epoca del servizio militare espletato, non era ancora inserito nelle graduatorie in esame o in altre graduatorie cui l'amministrazione scolastica attinge per l'assegnazione di incarichi di lavoro (a tempo determinato o indeterminato).
Non risulta quindi dimostrato che il ricorrente, quando ha svolto il servizio militare obbligatorio, avrebbe potuto effettivamente e in concreto essere destinatario di incarichi di lavoro presso la scuola, cui ha dovuto rinunciare.
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione impone di trattare allo stesso modo situazioni uguali e di differenziare fattispecie tra loro distinte. Nella specie si ritiene che non sia equivalente la situazione di colui che deve rinunciare al rapporto di lavoro presso la scuola per adempiere all'obbligo di leva rispetto a chi è chiamato ad espletare il servizio militare senza avere alcun rapporto di impiego scolastico in corso.
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 569 co. 3 e 485 comma 7 del D. Lgs.
297/1994, art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e art. 52 Cost., si ritiene che siano legittime le previsioni di rango secondario del D. M. n. 50 del 3.3.2021 e del D. M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A., del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro e differenziano, assegnando il minor punteggio di n. 0,6 punti, per il servizio militare prestato non in costanza di impiego scolastico.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 26 giugno 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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