Art. 131. (controllo degli scarichi di sostanze pericolose) 1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
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29 aprile 2006
29 aprile 2006
Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Bolzano, sentenza 11/04/2026, n. 347Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen Prima Sezione Civile N.R.G. 866/2024 in persona del Giudice monocratico Alex LL pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra: Parte_1 (c.f. C.F._1 ), con l'avv. CONTE FRANCESCO PARTE ATTRICE Controparte_1 K CP_2 C.F. P.IVA_1 ), con l'avv. BURATTI HANSJÖRG PARTE CONVENUTA Oggetto: compravendita Conclusioni Parte attrice: rigettata ogni contraria istanza, insistendo nelle seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto alla risoluzione del contratto di compravendita C000213258 del 24.03.21 e per l'effetto condannare CP_3 a versare in favore …Leggi di più...
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