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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1982/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
TARANTINO ANTONINO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CUTRONO WALTER );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta con udienza cartolare del
5.07.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 367/2024 del 8 luglio 2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione entro 7 giorni delle avvenute variazioni.
La casa familiare, sita a Palermo in via Patti n°97/B, rimane assegnata, con tutte le pertinenze, i mobili e gli arredi, alla sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente ai figli. I mobili che arredano il predetto immobile verranno custoditi dalla sig.ra . CP_1
I ricorrenti stabiliscono che i figli vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa materna. I genitori condivideranno le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli.
Queste ultime dovranno essere prese di comune accordo e nel superiore ed unico interesse degli stessi, avendo riguardo ad assicurare l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia.
Ciascuno dei genitori provvederà durante i tempi di permanenza dei figli a prendere le decisioni inerenti alla vita ordinaria.
- 2 - I coniugi riconoscono e dichiarano, a sostegno del reciproco impegno assunto, che il superiore affidamento non dovrà pregiudicare i diritti e doveri riguardo la formazione, educazione ed istruzione dei figli. Pertanto, ciascuno dei genitori si impegna a cooperare facendo in modo di non compromettere l'affetto degli stessi figli verso l'altro genitore.
In relazione al diritto di visita i coniugi stabiliscono che il Padre potrà vedere i minori liberamente, previo accordo con la Madre compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
In caso di disaccordo il padre eserciterà il diritto di visita per tre pomeriggi la settimana nello specifico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con possibilità di pernottamento presso la casa paterna.
Inoltre i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento nelle notti intermedie presso la casa paterna.
In relazione alle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori. In particolare trascorso il giorno 24 dicembre con un genitore i minori passeranno il giorno di Natale con l'altro genitore e così alternativamente per tutte le altre feste calendate religiose o civili.
Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15 che potrà essere consecutivo o no. Inoltre i genitori trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno.
Nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi trascorreranno il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro dovendosi ritenere sospeso il regime ordinario degli incontri e seguendo comunque il criterio dell'alternanza annuale.
Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 alla sig.ra la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori.
L'importo indicato sarà soggetto ad adeguamento ISTAT ogni anno e verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario fino a quando il figli non saranno economicamente indipendenti.
In relazione all'assegno unico i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà
- 3 - percepito nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie relative ai figli, identificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, verranno suddivise nella misura del
50% ciascuno tra i genitori.
In particolare vengono considerate spese straordinarie per le quali è previsto il rimborso anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori:
1) spese mediche relative a: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure ortontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private perché non erogati dal servizio Sanitario nazionale;
D) ticket sanitari;
E) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
F) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
2) spese scolastiche relative a: A) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C ) gite scolastiche senza pernottamento.
Inoltre sono spese straordinarie extra assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori .
1) Spese mediche relative a: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
B) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
C) analisi cliniche;
D) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
E ) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a: A) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso sede universitaria.
3) Spese extrascolastiche relative a: A) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
B) viaggi e vacanze dei figli in assenza dei genitori.
Relativamente alle sole spese mediche aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va precisato che il genitore che intenda sostenerle ha
- 4 - l'onere di comunicarne il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno
10 giorni e si precisa altresì che l'altro genitore può nei 7 giorni successivi, proporre una eventuale alternativa meno onerosa, in caso di difetto di detto riscontro, si può reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso in cui sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Le spese straordinarie per i figli, debitamente documentate saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa.
I coniugi concordano che le detrazioni previste per legge continueranno ad essere ripartite al 50 % tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile.
Ciascuno dei coniugi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale nuova residenza e dà il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o della carta di identità valide per l'espatrio, i coniugi dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 06/06/2016, da nato Parte_1
- 5 - a PALERMO il 13/11/1992 e da , nata a [...]
PALERMO il 27/08/1994, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 116, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1982/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
TARANTINO ANTONINO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CUTRONO WALTER );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta con udienza cartolare del
5.07.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 367/2024 del 8 luglio 2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione entro 7 giorni delle avvenute variazioni.
La casa familiare, sita a Palermo in via Patti n°97/B, rimane assegnata, con tutte le pertinenze, i mobili e gli arredi, alla sig.ra che la abiterà CP_1 unitamente ai figli. I mobili che arredano il predetto immobile verranno custoditi dalla sig.ra . CP_1
I ricorrenti stabiliscono che i figli vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la casa materna. I genitori condivideranno le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli.
Queste ultime dovranno essere prese di comune accordo e nel superiore ed unico interesse degli stessi, avendo riguardo ad assicurare l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia.
Ciascuno dei genitori provvederà durante i tempi di permanenza dei figli a prendere le decisioni inerenti alla vita ordinaria.
- 2 - I coniugi riconoscono e dichiarano, a sostegno del reciproco impegno assunto, che il superiore affidamento non dovrà pregiudicare i diritti e doveri riguardo la formazione, educazione ed istruzione dei figli. Pertanto, ciascuno dei genitori si impegna a cooperare facendo in modo di non compromettere l'affetto degli stessi figli verso l'altro genitore.
In relazione al diritto di visita i coniugi stabiliscono che il Padre potrà vedere i minori liberamente, previo accordo con la Madre compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli.
In caso di disaccordo il padre eserciterà il diritto di visita per tre pomeriggi la settimana nello specifico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con possibilità di pernottamento presso la casa paterna.
Inoltre i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, il fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento nelle notti intermedie presso la casa paterna.
In relazione alle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori. In particolare trascorso il giorno 24 dicembre con un genitore i minori passeranno il giorno di Natale con l'altro genitore e così alternativamente per tutte le altre feste calendate religiose o civili.
Durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15 che potrà essere consecutivo o no. Inoltre i genitori trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno.
Nel giorno del compleanno dei figli questi ultimi trascorreranno il pranzo con uno dei genitori e la cena con l'altro dovendosi ritenere sospeso il regime ordinario degli incontri e seguendo comunque il criterio dell'alternanza annuale.
Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 alla sig.ra la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori.
L'importo indicato sarà soggetto ad adeguamento ISTAT ogni anno e verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario fino a quando il figli non saranno economicamente indipendenti.
In relazione all'assegno unico i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà
- 3 - percepito nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie relative ai figli, identificate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Palermo, verranno suddivise nella misura del
50% ciascuno tra i genitori.
In particolare vengono considerate spese straordinarie per le quali è previsto il rimborso anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori:
1) spese mediche relative a: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure ortontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private perché non erogati dal servizio Sanitario nazionale;
D) ticket sanitari;
E) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
F) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto.
2) spese scolastiche relative a: A) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C ) gite scolastiche senza pernottamento.
Inoltre sono spese straordinarie extra assegno il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori .
1) Spese mediche relative a: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
B) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
C) analisi cliniche;
D) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
E ) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a: A) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso sede universitaria.
3) Spese extrascolastiche relative a: A) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche;
B) viaggi e vacanze dei figli in assenza dei genitori.
Relativamente alle sole spese mediche aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va precisato che il genitore che intenda sostenerle ha
- 4 - l'onere di comunicarne il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno
10 giorni e si precisa altresì che l'altro genitore può nei 7 giorni successivi, proporre una eventuale alternativa meno onerosa, in caso di difetto di detto riscontro, si può reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza.
Nel caso in cui sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Le spese straordinarie per i figli, debitamente documentate saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dall'esibizione dei giustificativi di spesa.
I coniugi concordano che le detrazioni previste per legge continueranno ad essere ripartite al 50 % tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile.
Ciascuno dei coniugi si impegna a comunicare all'altro l'eventuale nuova residenza e dà il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o della carta di identità valide per l'espatrio, i coniugi dovranno prestare il loro consenso dinanzi l'Autorità competente”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 06/06/2016, da nato Parte_1
- 5 - a PALERMO il 13/11/1992 e da , nata a [...]
PALERMO il 27/08/1994, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 116, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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