Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 9608/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9608 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Moriello Parte_1
Raffaele presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Russo Maddalena Controparte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18.10.2024 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Marcianise (CE) il 27.10.1994 con la parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli ER (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]). Essendo ER1 ER2 divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio maggiorenne non autonomo e del figlio minore con residenza privilegiata presso il nuovo domicilio della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, la previsione di un assegno di mantenimento mensile per i figli pari ad € 300,00 ciascuno, con spese straordinarie al 50%, e l'addebito della separazione al resistente.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di separazione personale, chiedeva ER l'assegnazione della casa coniugale e l'affido condiviso del figlio minore con regolamentazione del diritto di visita;
tuttavia, contestava l'addebito della separazione e l'ammontare degli assegni di mantenimento chiedendo che nulla fosse dovuto per il mantenimento del figlio in quanto ER2 economicamente indipendente.
Con ordinanza del 24.03.2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.03.2022, il Presidente, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinnanzi al Giudice unico per la prosecuzione del giudizio nel corso del quale all'udienza cartolare del 18 ottobre 2024 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e la causa era introitata per la decisione al Collegio con i termini ex. art. 190
c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ ER
• Il figlio – non economicamente autonomo- vivrà a periodi alterni presso le abitazioni di ciascun genitore, in base alle esigenze dell'apprendistato che svolge;
• Il figlio maggiorenne ed autonomo, metterà la propria residenza presso l'abitazione del padre in ER2
Marcianise alla Via Orbetello n. 9; mentre la figlia , anch'essa maggiorenne ed autonoma, manterrà il ER1 domicilio presso l'abitazione della madre sita in Marcianise alla Via Guglielmo Pepe n. 4.
2 3
ER
• Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili, oltre Controparte_1 la rivalutazione Istat annuale come per legge.
• I Sigg.ri e con la firma del presente accordo, convengono e si autorizzano a dare fin d'ora Pt_1 CP_1 esecuzione alle condizioni concordate.
• I Sigg.ri e dichiarano così di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano a Pt_1 CP_1 prestarsi reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente se richiesto dagli uffici preposti per il figlio minore (divenuto nelle more del giudizio maggiorenne)”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme ER imperative e conformi agli interessi del figlio divenuto nelle more del giudizio maggiorenne e, a parziale integrazione dell'accordo, si precisa che le spese straordinarie sono da intendersi a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione ed integrate, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 17, Parte
II, Serie C, anno 1994);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
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