Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 655
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio. L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto e non per contestare la pretesa tributaria sottostante, la quale non può essere riesaminata se gli atti presupposti non sono stati impugnati nei termini di legge. L'Agenzia ha dimostrato la corretta notifica degli atti presupposti. Il ricorrente non ha impugnato alcun atto presupposto e intende ora contestare la pretesa fiscale, il che non è ammesso.

  • Rigettato
    Conformità delle fotocopie all'originale della cartella di pagamento

    La contestazione relativa alla conformità delle fotocopie e la prescrizione degli atti sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione, in quanto assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • Rigettato
    Prescrizione degli atti

    La contestazione relativa alla conformità delle fotocopie e la prescrizione degli atti sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione, in quanto assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 655
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 655
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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