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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NE CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4302/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460001254001 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4570/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso questa Corte il ricorrente indicato in epigrafe propose ricorso contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, derivante da atti prodromici regolarmente notificati, rimasti inevasi.
Parte ricorrente eccepisce, fra l'altro, la conformità delle fotocopie all'originale della cartella di pagamento e la prescrizione degli atti.
L'Agenzia Riscossione replica, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 del dlgs n. 546/92, per tardività, rispetto agli atti presupposti tutti regolarmente notificati nei termini di legge e la presenza di altri atti successivi ed interruttivi della prescrizione, mai impugnati e quindi divenuti definitivi.
L'Agenzia delle Entrate, anch'essa costituita, eccepisce anch'essa la inammissibilità del ricorso e precisa che gli atti notificati non sono mai stati impugnati, quali una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un avviso di intimazione, entrambi notificati il 16.5.2023 ed avvisi di accertamento notificati in data
10.8.2018, 3.5.2019, 20.9.2021.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito della udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso inammissibile, ritenendo fondata la prima eccezione pregiudiziale espressa dall'Ufficio in tal senso. Giova ricordare che l'iscrizione ipotecaria (o comunicazione di), così come la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione e l'intimazione di pagamento (ingiunzione fiscale), così come gli altri atti della riscossione, possono essere impugnati solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo (o tentativo) di rimettere in discussione o contestare la pretesa tributaria, così come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del dlgs n. 546/92.
Inoltre l'Agenzia ha dimostrato l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti, versando in atti la relativa documentazione.
Nel caso di specie il ricorrente non ha impugnato alcun atto presupposto alla comunicazione qui opposta ed oggi intende proporre ricorso contro gli atti presupposti, adducendo eccezioni, non di pertinenza, essendo relative al merito della pretesa fiscale, circostanza questa non ammessa, non essendo possibile impugnare ora per allora atti, fatti e circostanze oggi non più contestabili, essendosi consolidate e divenute definitive.
Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate.
Pertanto allo stato dei fatti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, per ciascuna parte resistente costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.500,00 per ogni parte costituita.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NE CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4302/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06820221460001254001 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4570/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso questa Corte il ricorrente indicato in epigrafe propose ricorso contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, derivante da atti prodromici regolarmente notificati, rimasti inevasi.
Parte ricorrente eccepisce, fra l'altro, la conformità delle fotocopie all'originale della cartella di pagamento e la prescrizione degli atti.
L'Agenzia Riscossione replica, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 del dlgs n. 546/92, per tardività, rispetto agli atti presupposti tutti regolarmente notificati nei termini di legge e la presenza di altri atti successivi ed interruttivi della prescrizione, mai impugnati e quindi divenuti definitivi.
L'Agenzia delle Entrate, anch'essa costituita, eccepisce anch'essa la inammissibilità del ricorso e precisa che gli atti notificati non sono mai stati impugnati, quali una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un avviso di intimazione, entrambi notificati il 16.5.2023 ed avvisi di accertamento notificati in data
10.8.2018, 3.5.2019, 20.9.2021.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito della udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso inammissibile, ritenendo fondata la prima eccezione pregiudiziale espressa dall'Ufficio in tal senso. Giova ricordare che l'iscrizione ipotecaria (o comunicazione di), così come la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione e l'intimazione di pagamento (ingiunzione fiscale), così come gli altri atti della riscossione, possono essere impugnati solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo (o tentativo) di rimettere in discussione o contestare la pretesa tributaria, così come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del dlgs n. 546/92.
Inoltre l'Agenzia ha dimostrato l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti, versando in atti la relativa documentazione.
Nel caso di specie il ricorrente non ha impugnato alcun atto presupposto alla comunicazione qui opposta ed oggi intende proporre ricorso contro gli atti presupposti, adducendo eccezioni, non di pertinenza, essendo relative al merito della pretesa fiscale, circostanza questa non ammessa, non essendo possibile impugnare ora per allora atti, fatti e circostanze oggi non più contestabili, essendosi consolidate e divenute definitive.
Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate.
Pertanto allo stato dei fatti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00, per ciascuna parte resistente costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1.500,00 per ogni parte costituita.