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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
EN OR, RE
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 995/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013X00029_2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 29/05/2025 RGR N. 995/2025, la ricorrente Ricorrente_1 residente in
Siracusa, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento relativo alla imposta IRPEF anno 2019, notificato dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa il 3/03/2025, emesso nei confronti della ricorrente a seguito di rimborsi finanziamenti eseguiti dalla “Società_1 srl” al socio Ricorrente_1, a seguito finanziamenti in conto capitale effettuati alla società nell'anno 2016, rimborsi presunti dall'Ufficio utili occulti distribuiti al socio per l'anno 2019 per complessivi euro 63.300,00.
Con il presente ricorso il ricorrente, avverso l'atto di accertamento deduceva:
1. Nullità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di legittimazione attiva in violazione dell'art. 42
DPR 600/73;
2. Nullità dell'atto impugnato per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. Nel merito contraddittorietà delle affermazioni dell'Ufficio relative alla distribuzione di dividendi occulti;
5. Illegittimità delle sanzioni irrogate;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate con apposite controdeduzioni, contestava gli addebiti mossi dalla ricorrente, evidenziando che il rimborso al socio delle somme corrisposte a titolo di “rimborso socio” erano utili occulti distribuiti per euro 63.300,00 della società a responsabilità limitata “Società_1 srl”, soggetti a tassazione. E ciò nasceva da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Augusta
( p.v.c. 6/09/2021) nei confronti della anzidetta società; chiedeva la conferma dell'avviso di accertamento.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA:
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Augusta (P.V.C. 6/09/2021) nei confronti della società “Società_1 srl””, i militari esaminavano le scritture contabili della società e riscontravano nel bilancio di esercizio 2016 una “ sottocapitalizzazione della società” in quanto la società a fronte di un patrimonio netto di € 31.534,00 vantava dei crediti per € 459.444,00 e, come contro partita nel passivo patrimoniale vantava debiti per € 544.095,00, ritenendo così la società sottocapitalizzata. L'importo globale dei debiti iscritti nel passivo patrimoniale della società, risultava composto da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 7.095,00, e debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per € 537.000,00. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo derivavano da finanziamenti effettuati dal socio Ricorrente_1 nell'anno 2016 per complessivi euro 536.000,00.
Per l'anno in esame (2019) la società “Società_1 srl””, aveva rimborsato al socio Ricorrente_1 complessivamente euro 63.300, rimborsi rilevate dalle scritture contabili della società. In particolare: 1 aprile
2019 € 3.500,00 Banca_1: 14 maggio 2019 € 3.000 00 Banca_1: 27 maggio 2019 € 3.000.00
Banca_1; 27 maggio 2019 € 10.000.00 Banca_1: 24 giugno 2019 € 10.000.00
Banca_1; 7 agosto 2019 e 21 agosto 2019 € 10.000,00 Banca_1: 23 settembre 2019 € 7.000,00
Banca_1; 30 ottobre 2019 € 2.900,00 Banca_1. Per tale ragione, L'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti del socio, la restituzione di detti finanziamenti infruttiferi, presumendoli redistribuzione di utili, e quindi sottoposti a tassazione, ai sensi dell'art. 47 comma 1) TUIR.
E ciò, in relazione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 8500 del
25/03/2021, secondo la quale l'Amministrazione Finanziaria era legittimata a recuperare a tassazione la restituzione del finanziamento infruttifero effettuato dalla società, riqualificandolo redistribuzione di utili.
Ciò posto Il Collegio, in ordine ai motivi di gravame dedotti dal contribuente, osserva:
1.1) Col primo e secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell'art. 42 DPR 600/73 per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di firma del titolare dell'ufficio, e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. I motivi sono infondati.
L'avviso di accertamento risulta firmato digitalmente dal Capo Area Nominativo_2 per delega dal Direttore
Provinciale Nominativo_3, come da atto di delega prodotto dall'ufficio.
Al riguardo si osserva che è principio consolidato dalla Corte di Cassazione che “ la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ex art. 42
DPR 600/73, ha natura di delega di firma e non di funzioni, giacché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa””. (Cass. n.11013/2019 e
Cass. 28850/2019). Nel caso in esame l'atto risulta firmato digitalmente dal Capo Area per delega del
Direttore Provinciale e nell'atto stesso risulta indicato il responsabile del procedimento, che è il Capo area che ha firmato l'accertamento, signor Nominativo_2.
1.2) Col terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000. Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento è congruamente motivato ed aderente ai fatti materiali sopra specificati, richiamati dall'Ufficio nell'atto stesso, per cui, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può ritenersi assolto giacché dalla motivazione dell'avviso di accertamento emerge una fedele e chiara ricostruzione dei fatti e degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, che consente una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.
1.3) Col quarto motivo il contribuente lamenta la contraddittorietà dell'avviso di accertamento per aver qualificato distribuzione di utili occulti la restituzione infruttifera di finanziamenti effettuati dai soci. Il motivo
è infondato.
Nel caso in esame, il recupero a tassazione delle somme oggetto di finanziamento soci, - restituite dalla società e considerati come dividendi occulti distribuiti dalla società medesima, basato su di una presunzione semplice che l'Ufficio ha applicato sottoponendo a tassazione tutti i versamenti sopra specificati, - è legittimo, in quanto non è stato soddisfatto l'onere della prova che incombe sul contribuente, riguardante la pattuizione del finanziamento. Sul punto va argomentato che pur nella varietà delle ipotesi, connesse alle necessità aziendali, che possono determinare le anticipazioni dei soci alla società di capitali (c.d. finanziamenti), tali operazioni non possono comunque prescindere dalla redazione di appositi documenti ove siano descritti i frutti e le scadenze pattuite per il rimborso, sottolineando che, nella prassi societaria, proprio per facilitare tali operazioni, si ritiene sufficiente anche lo scambio di lettere commerciali precedenti all'esecuzione delle anticipazioni, scambio rimasto comunque sfornito di prova. Per cui, in difetto di prova che il contribuente avrebbe dovuto fornire, a giustificazione delle somme percepite dalla società “Società_1 srl””, la presunzione di distribuzione di utili occulti applicata dall'Ufficio appare legittima e va confermata .
1.4) La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 17 comma 1) d. lgs 472/97, delle irrogazioni delle sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ritenendole illegittime. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di irrogazione delle sanzioni è stato emesso e notificato contestualmente all'avviso di accertamento in relazione al recupero a tassazione di dividendi distribuiti al socio e, quindi, collegate all'ammontare di reddito presunto accertato. Le sanzioni amministrative collegate al tributo e quelle accessorie possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento, ex art. 16 D,
LGS 472/92 , con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 D. Lgs. citato, purché tale atto sia emesso contestualmente al menzionato avviso di accertamento. La parte ricorrente fa, quindi, valere un aspetto meramente formale ricondotto alla distinzione degli atti impositivi, senza tenere conto del fatto che non è la separatezza o meno di tali atti a determinarne la conformità all'art. 17 comma 1) D.LGS 472/1997, quanto la contestualità temporale della rettificazione dei redditi e del conseguente ammontare delle imposte rispetto alla irrogazione della sanzione collegata al maggior ammontare dell'imposta dovuta. Tale contestualità temporale è infatti sufficiente a dare attuazione al principio dell'accertamento unificato, senza che la formale separatezza degli atti possa compromettere l'invalidità dell'atto di accertamento e delle sanzioni irrogate. Pertanto, si confermano le sanzioni irrogate contenute nell'atto di accertamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa. Sezione 3^, rigetta il ricorso in epigrafe. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.195,00, più oneri accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Adriana SI
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
EN OR, RE
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 995/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013X00029_2025 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 29/05/2025 RGR N. 995/2025, la ricorrente Ricorrente_1 residente in
Siracusa, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento relativo alla imposta IRPEF anno 2019, notificato dalla Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa il 3/03/2025, emesso nei confronti della ricorrente a seguito di rimborsi finanziamenti eseguiti dalla “Società_1 srl” al socio Ricorrente_1, a seguito finanziamenti in conto capitale effettuati alla società nell'anno 2016, rimborsi presunti dall'Ufficio utili occulti distribuiti al socio per l'anno 2019 per complessivi euro 63.300,00.
Con il presente ricorso il ricorrente, avverso l'atto di accertamento deduceva:
1. Nullità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di legittimazione attiva in violazione dell'art. 42
DPR 600/73;
2. Nullità dell'atto impugnato per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato;
4. Nel merito contraddittorietà delle affermazioni dell'Ufficio relative alla distribuzione di dividendi occulti;
5. Illegittimità delle sanzioni irrogate;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate con apposite controdeduzioni, contestava gli addebiti mossi dalla ricorrente, evidenziando che il rimborso al socio delle somme corrisposte a titolo di “rimborso socio” erano utili occulti distribuiti per euro 63.300,00 della società a responsabilità limitata “Società_1 srl”, soggetti a tassazione. E ciò nasceva da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Augusta
( p.v.c. 6/09/2021) nei confronti della anzidetta società; chiedeva la conferma dell'avviso di accertamento.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA:
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Augusta (P.V.C. 6/09/2021) nei confronti della società “Società_1 srl””, i militari esaminavano le scritture contabili della società e riscontravano nel bilancio di esercizio 2016 una “ sottocapitalizzazione della società” in quanto la società a fronte di un patrimonio netto di € 31.534,00 vantava dei crediti per € 459.444,00 e, come contro partita nel passivo patrimoniale vantava debiti per € 544.095,00, ritenendo così la società sottocapitalizzata. L'importo globale dei debiti iscritti nel passivo patrimoniale della società, risultava composto da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 7.095,00, e debiti esigibili oltre l'esercizio successivo per € 537.000,00. I debiti esigibili oltre l'esercizio successivo derivavano da finanziamenti effettuati dal socio Ricorrente_1 nell'anno 2016 per complessivi euro 536.000,00.
Per l'anno in esame (2019) la società “Società_1 srl””, aveva rimborsato al socio Ricorrente_1 complessivamente euro 63.300, rimborsi rilevate dalle scritture contabili della società. In particolare: 1 aprile
2019 € 3.500,00 Banca_1: 14 maggio 2019 € 3.000 00 Banca_1: 27 maggio 2019 € 3.000.00
Banca_1; 27 maggio 2019 € 10.000.00 Banca_1: 24 giugno 2019 € 10.000.00
Banca_1; 7 agosto 2019 e 21 agosto 2019 € 10.000,00 Banca_1: 23 settembre 2019 € 7.000,00
Banca_1; 30 ottobre 2019 € 2.900,00 Banca_1. Per tale ragione, L'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti del socio, la restituzione di detti finanziamenti infruttiferi, presumendoli redistribuzione di utili, e quindi sottoposti a tassazione, ai sensi dell'art. 47 comma 1) TUIR.
E ciò, in relazione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza n. 8500 del
25/03/2021, secondo la quale l'Amministrazione Finanziaria era legittimata a recuperare a tassazione la restituzione del finanziamento infruttifero effettuato dalla società, riqualificandolo redistribuzione di utili.
Ciò posto Il Collegio, in ordine ai motivi di gravame dedotti dal contribuente, osserva:
1.1) Col primo e secondo motivo, la ricorrente censura la violazione dell'art. 42 DPR 600/73 per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di firma del titolare dell'ufficio, e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. I motivi sono infondati.
L'avviso di accertamento risulta firmato digitalmente dal Capo Area Nominativo_2 per delega dal Direttore
Provinciale Nominativo_3, come da atto di delega prodotto dall'ufficio.
Al riguardo si osserva che è principio consolidato dalla Corte di Cassazione che “ la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ex art. 42
DPR 600/73, ha natura di delega di firma e non di funzioni, giacché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa””. (Cass. n.11013/2019 e
Cass. 28850/2019). Nel caso in esame l'atto risulta firmato digitalmente dal Capo Area per delega del
Direttore Provinciale e nell'atto stesso risulta indicato il responsabile del procedimento, che è il Capo area che ha firmato l'accertamento, signor Nominativo_2.
1.2) Col terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000. Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento è congruamente motivato ed aderente ai fatti materiali sopra specificati, richiamati dall'Ufficio nell'atto stesso, per cui, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può ritenersi assolto giacché dalla motivazione dell'avviso di accertamento emerge una fedele e chiara ricostruzione dei fatti e degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, che consente una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.
1.3) Col quarto motivo il contribuente lamenta la contraddittorietà dell'avviso di accertamento per aver qualificato distribuzione di utili occulti la restituzione infruttifera di finanziamenti effettuati dai soci. Il motivo
è infondato.
Nel caso in esame, il recupero a tassazione delle somme oggetto di finanziamento soci, - restituite dalla società e considerati come dividendi occulti distribuiti dalla società medesima, basato su di una presunzione semplice che l'Ufficio ha applicato sottoponendo a tassazione tutti i versamenti sopra specificati, - è legittimo, in quanto non è stato soddisfatto l'onere della prova che incombe sul contribuente, riguardante la pattuizione del finanziamento. Sul punto va argomentato che pur nella varietà delle ipotesi, connesse alle necessità aziendali, che possono determinare le anticipazioni dei soci alla società di capitali (c.d. finanziamenti), tali operazioni non possono comunque prescindere dalla redazione di appositi documenti ove siano descritti i frutti e le scadenze pattuite per il rimborso, sottolineando che, nella prassi societaria, proprio per facilitare tali operazioni, si ritiene sufficiente anche lo scambio di lettere commerciali precedenti all'esecuzione delle anticipazioni, scambio rimasto comunque sfornito di prova. Per cui, in difetto di prova che il contribuente avrebbe dovuto fornire, a giustificazione delle somme percepite dalla società “Società_1 srl””, la presunzione di distribuzione di utili occulti applicata dall'Ufficio appare legittima e va confermata .
1.4) La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 17 comma 1) d. lgs 472/97, delle irrogazioni delle sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ritenendole illegittime. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di irrogazione delle sanzioni è stato emesso e notificato contestualmente all'avviso di accertamento in relazione al recupero a tassazione di dividendi distribuiti al socio e, quindi, collegate all'ammontare di reddito presunto accertato. Le sanzioni amministrative collegate al tributo e quelle accessorie possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento, ex art. 16 D,
LGS 472/92 , con distinto ed autonomo atto ai sensi del successivo art. 17 D. Lgs. citato, purché tale atto sia emesso contestualmente al menzionato avviso di accertamento. La parte ricorrente fa, quindi, valere un aspetto meramente formale ricondotto alla distinzione degli atti impositivi, senza tenere conto del fatto che non è la separatezza o meno di tali atti a determinarne la conformità all'art. 17 comma 1) D.LGS 472/1997, quanto la contestualità temporale della rettificazione dei redditi e del conseguente ammontare delle imposte rispetto alla irrogazione della sanzione collegata al maggior ammontare dell'imposta dovuta. Tale contestualità temporale è infatti sufficiente a dare attuazione al principio dell'accertamento unificato, senza che la formale separatezza degli atti possa compromettere l'invalidità dell'atto di accertamento e delle sanzioni irrogate. Pertanto, si confermano le sanzioni irrogate contenute nell'atto di accertamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa. Sezione 3^, rigetta il ricorso in epigrafe. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.195,00, più oneri accessori come per legge.
Così deciso in Siracusa il 19 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro EN Dott.ssa Adriana SI