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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 964/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3849/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040838629000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040838629000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Non veniva citata la Regione Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n°
09420240040838629000, notificata il 17.3.2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.072,89 riferito alla Tassa automobilistica per le annualità 2019-2021.
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Non veniva chiamato in giudizio l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che eccepiva l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente chiamato in giudizio, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art 14 comma 6 – bis D.Lgs 546/92 l'ente impositore e il difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha infatti eccepito SOLTANTO la prescrizione delle tasse auto 2019 e 2021, e non ha contestato di non aver ricevuto precedenti atti da parte della Regione Calabria ente impositore (che infatti non è stata, correttamente, attesa la sola eccezione di prescrizione sollevata, non citata in giudizio).
Ciò chiarito deve osservarsi che, in relazione all'annualità 2019 la cartella riporta chiaramente la notifica del previo avviso di accertamento con raccomandata consegnata il 27.4.2022. Detta notifica, non essendo stata contestata dal ricorrente deve ritenersi dunque perfettamente valida e da essa non è decorso il termine triennale prescrizionale (essendo la cartella impugnata stata notificata il 17.3.2025)
In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
La cartella dunque, primo atti emesso, è tepestiva attesa la sopsensione dell'attività esecutiva per 85 giorni per l'emergenza COVID-19. e la notifica al 17.3.2025 (e dunque entro il 26.3.2025).
la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione COVID19 intervenuta, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3849/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040838629000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040838629000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
Non veniva citata la Regione Calabria.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n°
09420240040838629000, notificata il 17.3.2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.072,89 riferito alla Tassa automobilistica per le annualità 2019-2021.
Eccepiva la decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Non veniva chiamato in giudizio l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che eccepiva l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente chiamato in giudizio, come avrebbe dovuto ai sensi dell'art 14 comma 6 – bis D.Lgs 546/92 l'ente impositore e il difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha infatti eccepito SOLTANTO la prescrizione delle tasse auto 2019 e 2021, e non ha contestato di non aver ricevuto precedenti atti da parte della Regione Calabria ente impositore (che infatti non è stata, correttamente, attesa la sola eccezione di prescrizione sollevata, non citata in giudizio).
Ciò chiarito deve osservarsi che, in relazione all'annualità 2019 la cartella riporta chiaramente la notifica del previo avviso di accertamento con raccomandata consegnata il 27.4.2022. Detta notifica, non essendo stata contestata dal ricorrente deve ritenersi dunque perfettamente valida e da essa non è decorso il termine triennale prescrizionale (essendo la cartella impugnata stata notificata il 17.3.2025)
In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
La cartella dunque, primo atti emesso, è tepestiva attesa la sopsensione dell'attività esecutiva per 85 giorni per l'emergenza COVID-19. e la notifica al 17.3.2025 (e dunque entro il 26.3.2025).
la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e la sospensione COVID19 intervenuta, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.