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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2145/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Parte_1 C.F._1
Berlingieri, giusta procura in atti
– ATTORE -
contro
IN FOGGIA AL VICO (c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona dell'Amministratore pro-tempore, domiciliato in Foggia (71022) alla via P.IVA_1
Grecia n. 38
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. , regolarmente notificato, , allegando di essere Parte_1 proprietario di una porzione di immobile ricadente nel Condominio sito in Foggia al Controparte_1
Vico La Siepe n. 25, ha convenuto in giudizio il ridetto Condominio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assunta dall'assemblea dei condomini del sito in Foggia al vico La Siepe n. 25 Controparte_1 in data 25.05.2017, nonché della delibera assunta dall'assemblea dei condomini dello stesso
pagina 1 di 4 condominio in data 21.06.2017, ai sensi dell'art. 1137, sussistendo il fumus boni juris ed il periculum in mora, per tutto quanto esposto al capo D) delle premesse del presente atto;
accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della delibera assembleare assunta in data 25.05.2017 per tutto quanto esposto al capo A) delle premesse del presente atto e, per l'effetto, annullare la stessa delibera del 25.05.2017; accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della delibera assembleare assunta in data 21.06.2017 per tutto quanto esposto al capo B) delle premesse del presente atto e, per l'effetto, annullare la stessa delibera del 21.06.2017; condannare il sito in Controparte_1 Foggia al vico La Siepe n. 25, in persona dell'Amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, nonché della procedura di mediazione”.
A fondamento della domanda l'attore ha eccepito, quale motivo di impugnazione della delibera assembleare del 25.05.2017, la mancata convocazione all'assemblea del 25 maggio 2017 in violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c.; la nullità dell'avviso di convocazione non sottoscritto dai condomini in autoconvocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., oltre che privo della allegazione dei preventivi ai fini della nomina del nuovo amministratore;
la mancata comunicazione/notificazione del verbale della ridetta assemblea;
nonché la difformità nell'elenco dei condomini degli aventi diritto a partecipare all'assemblea. In relazione alla delibera assembleare del 21.06.2017, parte attrice ha eccepito la mancata convocazione alla corrispondente assemblea, in violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c.; la mancata comunicazione/notificazione del verbale di assemblea;
nel merito, la mancata indicazione delle espressioni di voto e dei quorum deliberativi delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno;
nonché le illegittime ed errate imputazioni di voci di spesa in capo all'istante ed alla duplicazione di costi asseritamente non dovuti.
Instauratosi il contraddittorio, il pur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale del
22.02.2019.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
*****
La domanda proposta da parte attrice è fondata e come tale va accolta per quanto di ragione.
Giova preliminarmente evidenziare che, in base all'orientamento granitico espresso dalla Corte di legittimità, in tema di condominio negli edifici debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. per tutte Cass. S.U.
n. 9839/2021).
pagina 2 di 4 Ciò posto, la prima doglianza dedotta da parte attrice con riferimento alla omessa rituale convocazione
(1136, 6° comma, c.c.) di alle assemblee condominiali del 25 maggio 2017 e del 21 Parte_1 giugno 2017, risulta fondata.
Invero, l'attore ha dato prova - mediante produzione documentale - di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione assembleare indetta per il 25 maggio 2017, perchè inviata a destinatario diverso, vale a dire la Sig. madre dell'istante - di cui l'attore dichiara l'avvenuto decesso già in Persona_1 data 14.07.2011 – e comunque non recapitata per “destinatario sconosciuto” all'indirizzo di Vico La
Siepe n. 25 (cfr all. 4 prod. di parte attrice).
Tale circostanza appare peraltro supportata dal fatto che il nominativo dell'attore non figura neppure nell'elenco dei condomini riportato nel verbale di assemblea del 25.5.2017; tanto a riprova dell'evidente errore di comunicazione commesso durante le operazioni di convocazione dell'assemblea che, in virtù di tale inesattezza, non avrebbe potuto ritenersi neppure regolarmente costituita.
Altrettanto va osservato riguardo alla mancata ricezione da parte di dell'avviso di Parte_1 convocazione per l'assemblea del 21 giugno 2017; anche in tal caso parte attrice ha dato prova di non aver avuto conoscenza della convocazione della ridetta assemblea. Viene infatti documentato in atti che il corrispondente avviso di convocazione, comunicato a mezzo di posta raccomandata per il tramite del servizio postale privato “Leposte”, sarebbe stato inoltrato in pari data sia ad un destinatario diverso di nome ” presso l'indirizzo di Vico la Siepe n. 25, cui quel destinatario è risultato comunque CP_3 sconosciuto;
sia al destinatario “ ” sempre all'indirizzo di Vico La Siepe 25, non corrispondente Pt_1 tuttavia alla effettiva residenza dell'attore (Via Manzoni 156). In entrambi i casi, infatti, l'addetto al recapito postale, nel tentativo di consegna del plico effettuato in data 15.6.2017, attestava la mancata consegna dello stesso in quanto inviato a 'destinatario sconosciuto' , così provvedendo a restituire il plico al mittente con la motivazione 'destinatario inesistente all'indirizzo' . (all. atto di citazione).
Del resto emerge testualmente dal verbale di assemblea del 7.1.2018 che l'Amministratore del condominio in carica a quel tempo rappresentava formalmente ai condomini la CP_4 difficoltà di reperire la documentazione condominiale non consegnatagli dal precedente amministratore tanto da dover ricorrere alla proposizione del provvedimento cautelare d'urgenza. Tale circostanza spiegherebbe le inesattezze documentate nella trasmissione degli avvisi di convocazione assembleare al condomino . Parte_1
Orbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. n. 6735 del 10/03/2020).
Per tali ragioni, la delibera assembleare assunta in data 25.05.2017, così come quella successiva assunta in data 21.06.2017, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. secondo cui
“in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”, vanno annullate.
Le motivazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali considerazioni, la domanda proposta da può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., in ragione dei valori minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della contumacia di parte convenuta e dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla le delibere assembleari datate 25.05.2017 e 21.06.2017;
2) condanna il sito in Foggia al Vico La Siepe n. 25, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida nella somma complessiva di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, euro 264,00 per anticipazioni, € 40,00 per avvio della mediazione, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA.
Foggia, 26.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2145/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Parte_1 C.F._1
Berlingieri, giusta procura in atti
– ATTORE -
contro
IN FOGGIA AL VICO (c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona dell'Amministratore pro-tempore, domiciliato in Foggia (71022) alla via P.IVA_1
Grecia n. 38
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. , regolarmente notificato, , allegando di essere Parte_1 proprietario di una porzione di immobile ricadente nel Condominio sito in Foggia al Controparte_1
Vico La Siepe n. 25, ha convenuto in giudizio il ridetto Condominio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: ”in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della delibera assunta dall'assemblea dei condomini del sito in Foggia al vico La Siepe n. 25 Controparte_1 in data 25.05.2017, nonché della delibera assunta dall'assemblea dei condomini dello stesso
pagina 1 di 4 condominio in data 21.06.2017, ai sensi dell'art. 1137, sussistendo il fumus boni juris ed il periculum in mora, per tutto quanto esposto al capo D) delle premesse del presente atto;
accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della delibera assembleare assunta in data 25.05.2017 per tutto quanto esposto al capo A) delle premesse del presente atto e, per l'effetto, annullare la stessa delibera del 25.05.2017; accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della delibera assembleare assunta in data 21.06.2017 per tutto quanto esposto al capo B) delle premesse del presente atto e, per l'effetto, annullare la stessa delibera del 21.06.2017; condannare il sito in Controparte_1 Foggia al vico La Siepe n. 25, in persona dell'Amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio, nonché della procedura di mediazione”.
A fondamento della domanda l'attore ha eccepito, quale motivo di impugnazione della delibera assembleare del 25.05.2017, la mancata convocazione all'assemblea del 25 maggio 2017 in violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c.; la nullità dell'avviso di convocazione non sottoscritto dai condomini in autoconvocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., oltre che privo della allegazione dei preventivi ai fini della nomina del nuovo amministratore;
la mancata comunicazione/notificazione del verbale della ridetta assemblea;
nonché la difformità nell'elenco dei condomini degli aventi diritto a partecipare all'assemblea. In relazione alla delibera assembleare del 21.06.2017, parte attrice ha eccepito la mancata convocazione alla corrispondente assemblea, in violazione dell'art. 1136, comma 6, c.c.; la mancata comunicazione/notificazione del verbale di assemblea;
nel merito, la mancata indicazione delle espressioni di voto e dei quorum deliberativi delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno;
nonché le illegittime ed errate imputazioni di voci di spesa in capo all'istante ed alla duplicazione di costi asseritamente non dovuti.
Instauratosi il contraddittorio, il pur ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con ordinanza a verbale del
22.02.2019.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
*****
La domanda proposta da parte attrice è fondata e come tale va accolta per quanto di ragione.
Giova preliminarmente evidenziare che, in base all'orientamento granitico espresso dalla Corte di legittimità, in tema di condominio negli edifici debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr. per tutte Cass. S.U.
n. 9839/2021).
pagina 2 di 4 Ciò posto, la prima doglianza dedotta da parte attrice con riferimento alla omessa rituale convocazione
(1136, 6° comma, c.c.) di alle assemblee condominiali del 25 maggio 2017 e del 21 Parte_1 giugno 2017, risulta fondata.
Invero, l'attore ha dato prova - mediante produzione documentale - di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione assembleare indetta per il 25 maggio 2017, perchè inviata a destinatario diverso, vale a dire la Sig. madre dell'istante - di cui l'attore dichiara l'avvenuto decesso già in Persona_1 data 14.07.2011 – e comunque non recapitata per “destinatario sconosciuto” all'indirizzo di Vico La
Siepe n. 25 (cfr all. 4 prod. di parte attrice).
Tale circostanza appare peraltro supportata dal fatto che il nominativo dell'attore non figura neppure nell'elenco dei condomini riportato nel verbale di assemblea del 25.5.2017; tanto a riprova dell'evidente errore di comunicazione commesso durante le operazioni di convocazione dell'assemblea che, in virtù di tale inesattezza, non avrebbe potuto ritenersi neppure regolarmente costituita.
Altrettanto va osservato riguardo alla mancata ricezione da parte di dell'avviso di Parte_1 convocazione per l'assemblea del 21 giugno 2017; anche in tal caso parte attrice ha dato prova di non aver avuto conoscenza della convocazione della ridetta assemblea. Viene infatti documentato in atti che il corrispondente avviso di convocazione, comunicato a mezzo di posta raccomandata per il tramite del servizio postale privato “Leposte”, sarebbe stato inoltrato in pari data sia ad un destinatario diverso di nome ” presso l'indirizzo di Vico la Siepe n. 25, cui quel destinatario è risultato comunque CP_3 sconosciuto;
sia al destinatario “ ” sempre all'indirizzo di Vico La Siepe 25, non corrispondente Pt_1 tuttavia alla effettiva residenza dell'attore (Via Manzoni 156). In entrambi i casi, infatti, l'addetto al recapito postale, nel tentativo di consegna del plico effettuato in data 15.6.2017, attestava la mancata consegna dello stesso in quanto inviato a 'destinatario sconosciuto' , così provvedendo a restituire il plico al mittente con la motivazione 'destinatario inesistente all'indirizzo' . (all. atto di citazione).
Del resto emerge testualmente dal verbale di assemblea del 7.1.2018 che l'Amministratore del condominio in carica a quel tempo rappresentava formalmente ai condomini la CP_4 difficoltà di reperire la documentazione condominiale non consegnatagli dal precedente amministratore tanto da dover ricorrere alla proposizione del provvedimento cautelare d'urgenza. Tale circostanza spiegherebbe le inesattezze documentate nella trasmissione degli avvisi di convocazione assembleare al condomino . Parte_1
Orbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. n. 6735 del 10/03/2020).
Per tali ragioni, la delibera assembleare assunta in data 25.05.2017, così come quella successiva assunta in data 21.06.2017, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. secondo cui
“in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”, vanno annullate.
Le motivazioni che precedono hanno carattere assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate.
pagina 3 di 4 Alla luce di tali considerazioni, la domanda proposta da può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., in ragione dei valori minimi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della contumacia di parte convenuta e dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla le delibere assembleari datate 25.05.2017 e 21.06.2017;
2) condanna il sito in Foggia al Vico La Siepe n. 25, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida nella somma complessiva di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, euro 264,00 per anticipazioni, € 40,00 per avvio della mediazione, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA.
Foggia, 26.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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