Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1033/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1033/2022 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Chianciano Terme (SI) Viale della Libertà n. 390, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ) in proprio Controparte_1 C.F._1 quale socio accomandatario, entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. GIULIANELLI ROSSANA e dall'Avv. TOMMASO DI NATALE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rossana Giulianelli in Chianciano Terme (SI), Viale della Libertà n. 390 – PEC: - Email_1
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ATTORI in OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con sede in Pesaro, Via Sandro Pertini n. 88, P.I. CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
GAINI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Varese21100, Via Griffi 6 – fax 0332.830857 – PEC: Email_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
-in via principale, accogliere l'opposizione spiegata e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 239/2022 del 17.03.2022 – RG 578/2022 emesso in data 15.03.2022 dal Tribunale
Ordinario di Siena e notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 18.03.2022, perché illegittimo e comunque infondato in fatto ed in diritto.
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dichiarare la risoluzione ex art. 1497 c.c. del contratto inter partes conclusi di data 29.04.2014; conseguentemente dichiarare nullo, di nessun effetto
e, dunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 239/2022 pronunciato dal Tribunale di Siena;
- in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare nella diversa e minor somma rispetto a quanto richiesto con il procedimento monitorio, il credito dovuto alla . CP_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Per la convenuta: “NEL MERITO
In via principale:
- rigettare le domande e le eccezioni proposte dagli opponenti, perché infondate in fatto e in diritto, e confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare gli opponenti al versamento di una somma ulteriore determinata secondo equità, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., in considerazione della temerarietà dell'azione proposta, dell'assenza di motivi in fatto e in diritto.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria:
- si richiamano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. da intendersi qui trascritta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, lo Controparte_1 nonché quale socio accomandatario,
[...] Controparte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2022 del Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare a favore della la complessiva somma di Controparte_3
€.16.282,15 oltre interessi ex art. 4 e 5 del Dlgs 231/2002 e spese della procedura monitoria.
pagina 2 di 7 Gli attori, premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso in ragione dell'asserito mancato pagamento di tre fatture, la n. 1698/2014, la n. 1708/2014 e la n. 1361/2015, esponevano di essere stati contattati nella primavera del 2014 da un responsabile commerciale della il quale aveva loro proposto il passaggio ad un nuovo programma di CP_2
software per una migliore gestione della contabilità e delle buste paga;
che il giorno
15.05.2014 l'offerta economica veniva accettata ma la fornitura della licenza del software veniva posticipata ad una successiva verifica del gestionale previa illustrazione del programma e di giornate formazione tenutesi il 21 e il 30 ottobre 2014 durante le quali veniva verificato che il software della mancava di tutte quelle qualità prospettate e CP_3
presentava problematiche che non consentivano l'adattamento alle esigenze dello studio commerciale P_
Nonostante la comunicazione di non voler proseguire nel passaggio al nuovo software e nonostante la licenza software non fosse mai stata attivata e mai utilizzata, la CP_2
aveva provveduto all'invio delle fatture per l'assistenza, l'attivazione e il canone poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ritenuta l'infondatezza e la carenza probatoria delle ragioni addotte dagli opponenti. Rappresentava di aver iniziato a porre in essere, a seguito della sottoscrizione del contratto da parte dello tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Controparte_1 sistema gestionale mediante la fornitura del software ed la formazione del personale;
pur tuttavia, in data 5.11.2014, il dott. aveva inopinatamente comunicato all'agente di P_
la volontà di non proseguire nel passaggio al nuovo software impegnandosi CP_2 però a pagare quanto di spettanza per il lavoro svolto, senza poi dar seguito all'impegno preso. Sosteneva che gli assunti avversari inerenti la mancanza delle qualità prospettate costituivano delle mere valutazioni soggettive e che le criticità erano inerenti a i problemi non di funzionamento del software licenziato bensì di adattamento del personale dello
[...]
alle caratteristiche del nuovo gestionale diverso da quello in uso. Evidenziava di P_ aver adempiuto alla propria obbligazione contrattuale, quella di fornire i moduli software descritti in contratto e l'attività di formazione, al contrario dell'opponente che, in violazione dei principi codicistici di correttezza e buona fede, non aveva consentito di dar corso alle pagina 3 di 7 attività per l'esecuzione del contratto e per completare il passaggio dal vecchio software a quello licenziato qualificando altresì la prestazione di TeamSystem obbligazione di mezzi e non di risultato.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Depositate le memorie la causa, istruita mediante produzioni documentali e l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni. Depositate le comparse conclusionali e di replica, il giudice, rimetteva la causa sul ruolo per consentire all'opposta il deposito del fascicolo monitorio in formato compatibile con l'applicativo
Consolle del Magistrato. La causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione.
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Va innanzi tutto premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posi a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Va altresì richiamato l'ulteriore granitico principio giurisprudenziale sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento: il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Laddove però il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. questi può limitarsi ad addurre l'altrui inadempimento e il creditore dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento ovvero la non scadenza dell'obbligazione (Cass. SS.UU. n. 13533/2001 e ss.).
Orbene, tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi provata la fonte del diritto di credito fatto valere in via monitoria costituita dal contratto del 29.04.2014 concluso mediante sottoscrizione per accettazione da parte dello Parte_1
dell'offerta n. 50744/0 (doc. 3 fascicolo monitorio). Controparte_1 CP_3
pagina 4 di 7 La sussistenza di un contratto perfezionato per la cessione in licenza d'uso dei prodotti software gestionali oltre che documentalmente provata non è oggetto di CP_2
contestazione. Sono state altresì prodotte le tre fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, nn. 1968/2024, 1708/2014 e 1316/2015 emesse rispettivamente per
€.1.920,54, € 5.248,21 e € 9.113,40.
L'opponente assume però l'inadempimento dell'opposta la quale, venendo meno alle obbligazioni assunte, non avrebbe - anche a prescindere da ogni considerazione sulle doglianze inerenti le asserite criticità e la mancanza di qualità del prodotto fornito - provveduto all'attivazione della licenza del software impedendone quindi l'utilizzo.
Richiama sul punto quanto previsto nelle “Condizioni generali di utilizzo di prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione” ove al punto 2.1 è dato leggersi expressis verbis: “L'utilizzo del software è subordinato alla sua attivazione, da parte del cliente, mediante codici comunicati dalla Licenziante” ed inoltre al punto 9.1: “La prova della validità della licenza sarà rappresentata dal possesso della licenza rilasciata dal Fornitore e dall'avvenuta attivazione e convalida della stessa secondo le modalità quivi previste”.
Sarebbe stato a questo punto onere della dimostrare di aver attivato il software CP_2
mediante comunicazione dei codici di attivazione, circostanza che non può ritenersi raggiunta alla stregua delle risultanze istruttorie non assumendo efficacia dirimente sul punto lo svolgimento delle due giornate di formazione del personale eseguite presso lo Studio attesa la possibilità di svolgere la formazione anche in assenza Parte_2 dell'attivazione della licenza.
Sulla circostanza hanno riferito le due dipendenti dello studio e P_ P_
, escusse all'udienza del 13.06.2023, le quali interrogate sul capitolo 14 articolato Parte_3 nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opponente, hanno univocamente escluso l'attivazione della licenza. La prima ha infatti affermato: “La licenza non era stata attivata, nelle due giornate di formazione siamo entrati con delle credenziali provvisorie” e la seconda:
“Noi abbiamo lavorato sul PC del formatore, non mi risulta sia avvenuta l'attivazione del nuovo programma”. Tali dichiarazioni risultano avvalorate dalla deposizione della teste di parte opposta , ex dipendente della la quale, pur premettendo di Testimone_1 CP_2
non ricordare nel caso specifico, ha comunque confermato che la formazione del personale pagina 5 di 7 non richiede necessariamente l'installazione e l'attivazione del software ben potendo avvenire anche su macchine di test ovvero su piattaforma del fornitore.
Peraltro, l'assunto difensivo dell'opposta secondo cui il software licenziato sarebbe stato necessariamente installato e attivato per consentire le due giornate di formazione risulta altresì smentito dalle evidenze documentali della medesima : nella missiva CP_2
datata 8.06.2015, sottoscritta dall'amministratore delegato (doc. 6 atto di citazione opposizione, pagina prima, terzo capoverso), viene affermato “…. ci teniamo a precisare chela licenza software è stata attivata in data 25.11.2014…”. Essendo pacifico e documentato che le giornate di formazione del personale dello studio si sono svolte in epoca P_
antecedente, precisamente il 21 e il 30 ottobre 2014 (cfr. doc. 7 della comparsa costituzione
“rapportini di intervento”), emerge la veridicità di quanto sostenuto dall'opponente ovverosia che le giornate formative furono erogate senza attivazione della licenza.
Ma anche l'asserita attivazione del 25 novembre 2014, reiteratamente contestata dallo studio sia in sede extraprocessuale con le due missive del 16.12.2014 e del 18.06.2015 sia in P_ sede processuale, è rimasta una mera apodittica affermazione priva di specifica allegazione ancor prima che di riscontro probatorio.
Il mancato raggiungimento della prova in ordine all'attivazione e convalida della licenza, cui
è stato subordinato l'utilizzo del software, costituisce indubbiamente inadempimento idoneo a impedire la realizzabilità dello scopo che l'odierna opponente si era proposta stipulando il contratto sì da giustificare l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice di risoluzione contrattuale nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'effetto liberatorio derivante dallo scioglimento del vincolo.
Non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite che, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di competenza per tutte le fasi del giudizio, da € 5.201 a € 26.000, vengono poste a carico della CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto inter partes di data 29.04.2014;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 239/2022 emesso dal Tribunale Siena;
pagina 6 di 7 - condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e
IVA come per legge.
Così deciso in Siena il 29.04.2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla AG
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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