TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Vittoria Via San Martino 192, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Isabella Linguanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...], residente a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Comiso Via San Biagio, 165, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Alfano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 09.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e pagina 1 di 7 memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 12.06.2021, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1
civile il 08.06.2019 in Vittoria, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 18, parte I, anno 2019, e dal quale è nato il figlio in data 02.11.2019; Persona_1
in particolare, la ha dichiarato che il , in costanza di matrimonio, ha tenuto Pt_1 CP_1
comportamenti contrari ai doveri matrimoniali per aver intrattenuto una relazione extra-coniugale ed essersi allontanato dalla casa coniugale in data 16.05.2021; la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la stessa e diritto di visita per il resistente, nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, ponendo il pagamento dell'affitto a carico del , e riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 500,00 mensili, di CP_1
cui 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio ed euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1
ricorrente a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e di regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso di sé, di non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie, ponendo a proprio carico solo il versamento della somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 26.05.2022 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e, con separata ordinanza del 17-20.06.2022, è stata, altresì, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, assegnata a quest'ultima la casa familiare, regolamentati i tempi di permanenza del figlio con il padre (con esclusione allo stato del pernotto), nonché Persona_1 posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro
250,00 al mense, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente;
successivamente, con ordinanza del 10.10.2024, a fronte della sentenza penale, resa dal Tribunale di
Ragusa in data 12.10.2023, con cui l'odierno resistente è stato condannato ad anni due, mesi nove e dieci giorni di reclusione, oltre a euro 11.900,00 di multa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, pena che il sta scontando presso una comunità terapeutica a Matera, è stato CP_1
pagina 2 di 7 disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
con la medesima ordinanza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al;
CP_1
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo;
in linea di principio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); in tema di onere della prova, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è
pagina 3 di 7 onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006); nel caso di specie, parte ricorrente ha incentrato con il ricorso introduttivo la domanda di addebito sulla intercorsa violazione del dovere di fedeltà per avere il marito intrattenuto una relazione extra- coniugale, imputando alla stessa l'allontanamento dalla casa familiare;
epperò, la suddetta relazione non è stata provata, in particolare, non si rinviene in atti il CD, contenente,
a detta della la confessione da parte del circa l'esistenza della relazione extra – Pt_1 CP_1
coniugale, né risultano formulate prove testimoniali al riguardo, né può dirsi, in difetto di una siffatta prova che l'allontanamento dalla casa familiare sia stato unilaterale in conseguenza della crisi così indotta dalla violazione ascrivibile al resistente, mentre addirittura il giorno prima di lasciare la casa
(avvenuta il 16 maggio 2021), tra i coniugi e i locatori dell'abitazione familiare, si è convenuta con accordo sottoscritto da tutti (datato 15 maggio 2021), la cessione dell'affitto alla stessa il Pt_1
che rimanda ad un consenso dei coniugi a non proseguire la convivenza;
peraltro, in seno alla comparsa conclusionale non si fa più alcun cenno né alla relazione extra- coniugale, nè ad un abbandono per tale ragione dell'abitazione familiare, ma si incentra tale domanda su altre violazioni, che tuttavia in quanto non allegate nei termini preclusivi previsti dal codice di rito sono inammissibili;
relativamente all'affidamento e al collocamento del figlio di anni cinque, occorre Persona_1
muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); pertanto, in linea generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
pagina 4 di 7 in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole” per l'interesse del minore, e questo può ritenersi, in particolare, nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si renda totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, è emersa un'evidente carenza e inidoneità educativa del resistente, il quale è stato condannato ad anni due, mesi nove e dieci giorni di reclusione, oltre a euro 11.900,00 di multa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, pena che il sta scontando presso una comunità terapeutica a Matera;
CP_1 difatti, come già evidenziato in seno all'ordinanza del 10.10.2024, vista la natura dei reati accertati, in ragione del luogo in cui il resistente deteneva ed esercitava lo spaccio, ossia presso la propria abitazione, e l'evidente inidoneità educativa dimostrata dal , nonché le profonde carenze nei CP_1
compiti di cura, assistenza ed educazione dello stesso nei confronti del minore, appare opportuno confermare quanto disposto in seno alla suddetta ordinanza, e cioè disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del minore alla madre con collocamento presso la Persona_1
stessa; relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente, dato che il , CP_1
al momento, si trova a Matera, fino a che persista lo stato di detenzione si dispone che la madre effettui videochiamate al resistente o le riceva dal medesimo, con cadenza almeno settimanale, al fine di poter far vedere il minore al padre;
in seno alla comparsa conclusionale la difesa di parte ricorrente ha inteso precisare che “la ricorrente si
è scupolosamente attenuta alle indicazioni provvedendo alla videochiamata settimanale”;
a fronte di ciò e dovendo ritenersi non del tutto interrotto un canale di dialogo tra il piccolo e il padre, può prevedersi che, cessata la condizione di detenzione, in difetto di ulteriori ragioni ostative, gli incontri tra il padre e il figlio, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio
Sociale di Vittoria, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile al riguardo ogni sei mesi;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, considerata la dichiarata condizione di disoccupazione della che può tuttavia Pt_1
pagina 5 di 7 contare sull'aiuto economico da parte del padre, ma è gravata dall'onere di pagare un canone di locazione pari ad euro 330,00, mentre il resistente, il quale in passato ha lavorato nel settore ortofrutticolo, si trova, allo stato, privo di occupazione presso una comunità terapeutica di Matera, ritenuta, tuttavia, la capacità e potenzialità lavorativa del e la volontà, espressa dallo stesso, di CP_1
provvedere al mantenimento del figlio, non appena riprenderà possesso della propria libertà personale e avrà la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa, l'assegno può essere confermato nella misura di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente (già tenendosi conto, alla luce delle condizioni date, delle esigenze abitative del minore); infine non è più stata insistita la domanda della di vedersi riconosciuto un assegno di Pt_1
mantenimento, che in ogni caso andrebbe rigettata in difetto dei presupposti di legge;
infine, le spese processuali, attesa la natura costitutiva della sentenza e l'esito del giudizio con la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Vittoria, in data 08.06.2019, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 18, parte I, anno 2019;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del minore (n. il Persona_1
2.11.2019) alla madre;
Dispone che la madre effettui videochiamate al sig. o le riceva dal medesimo, con Controparte_1
cadenza almeno settimanale, al fine di poter fare vedere il minore al padre;
Dispone che alla scadenza dello stato di restrizione, gli incontri tra il padre e il figlio, in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di
Vittoria, alla presenza tuttavia di operatori specializzati (psicologi), il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile, al riguardo ogni sei mesi;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla Controparte_1
ricorrente entro giorno 5, un assegno mensile di euro 250,00, da rivalutarsi Parte_1
pagina 6 di 7 annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, al netto dell'assegno unico per il figlio che va percepito per intero dalla oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
Rigetta la domanda di mantenimento per sé stessa avanzata da Parte_1
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Vittoria Via San Martino 192, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Isabella Linguanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...], residente a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Comiso Via San Biagio, 165, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Alfano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 09.10.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e pagina 1 di 7 memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 12.06.2021, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1
civile il 08.06.2019 in Vittoria, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 18, parte I, anno 2019, e dal quale è nato il figlio in data 02.11.2019; Persona_1
in particolare, la ha dichiarato che il , in costanza di matrimonio, ha tenuto Pt_1 CP_1
comportamenti contrari ai doveri matrimoniali per aver intrattenuto una relazione extra-coniugale ed essersi allontanato dalla casa coniugale in data 16.05.2021; la ricorrente ha, pertanto, chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la stessa e diritto di visita per il resistente, nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, ponendo il pagamento dell'affitto a carico del , e riconoscersi in suo favore un assegno pari ad euro 500,00 mensili, di CP_1
cui 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio ed euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé stessa;
costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei fatti dedotti dalla Controparte_1
ricorrente a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e di regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso di sé, di non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie, ponendo a proprio carico solo il versamento della somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale di giorno 26.05.2022 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, e, con separata ordinanza del 17-20.06.2022, è stata, altresì, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, assegnata a quest'ultima la casa familiare, regolamentati i tempi di permanenza del figlio con il padre (con esclusione allo stato del pernotto), nonché Persona_1 posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro
250,00 al mense, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico percepito integralmente dalla ricorrente;
successivamente, con ordinanza del 10.10.2024, a fronte della sentenza penale, resa dal Tribunale di
Ragusa in data 12.10.2023, con cui l'odierno resistente è stato condannato ad anni due, mesi nove e dieci giorni di reclusione, oltre a euro 11.900,00 di multa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, pena che il sta scontando presso una comunità terapeutica a Matera, è stato CP_1
pagina 2 di 7 disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
con la medesima ordinanza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di legge;
il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, va detto che la responsabilità della separazione non può ascriversi al;
CP_1
è noto che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo;
in linea di principio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(Cassazione civile 12/05/2017, n. 11929). Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444); in tema di onere della prova, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è
pagina 3 di 7 onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione
(ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. sent. n. 14840 del
27/06/2006); nel caso di specie, parte ricorrente ha incentrato con il ricorso introduttivo la domanda di addebito sulla intercorsa violazione del dovere di fedeltà per avere il marito intrattenuto una relazione extra- coniugale, imputando alla stessa l'allontanamento dalla casa familiare;
epperò, la suddetta relazione non è stata provata, in particolare, non si rinviene in atti il CD, contenente,
a detta della la confessione da parte del circa l'esistenza della relazione extra – Pt_1 CP_1
coniugale, né risultano formulate prove testimoniali al riguardo, né può dirsi, in difetto di una siffatta prova che l'allontanamento dalla casa familiare sia stato unilaterale in conseguenza della crisi così indotta dalla violazione ascrivibile al resistente, mentre addirittura il giorno prima di lasciare la casa
(avvenuta il 16 maggio 2021), tra i coniugi e i locatori dell'abitazione familiare, si è convenuta con accordo sottoscritto da tutti (datato 15 maggio 2021), la cessione dell'affitto alla stessa il Pt_1
che rimanda ad un consenso dei coniugi a non proseguire la convivenza;
peraltro, in seno alla comparsa conclusionale non si fa più alcun cenno né alla relazione extra- coniugale, nè ad un abbandono per tale ragione dell'abitazione familiare, ma si incentra tale domanda su altre violazioni, che tuttavia in quanto non allegate nei termini preclusivi previsti dal codice di rito sono inammissibili;
relativamente all'affidamento e al collocamento del figlio di anni cinque, occorre Persona_1
muovere, ai fini del decidere, dalla regola generale per cui il figlio minore ha diritto ad un modello di famiglia bigenitoriale (art. 337 ter c.c.), di guisa che l'affidamento ad un solo genitore rappresenta l'eccezione a tale regola e va quindi disposto ove ricorrano gravi motivi, segnatamente qualora l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore stesso: ne consegue che la scelta dell'affidamento esclusivo richiede un provvedimento motivato del giudice (art. 337 quater c.c.); pertanto, in linea generale, il giudice decide per l'affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 15 settembre 2011 n. 18867, Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587, Cass. 18 giungo 2008 n.
16593): quando l'affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;
quando risulta che un genitore è manifestatamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare e educare il minore;
pagina 4 di 7 in sostanza, la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole” per l'interesse del minore, e questo può ritenersi, in particolare, nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si renda totalmente inadempiente agli obblighi di assistenza morale e materiale verso i figli, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, è emersa un'evidente carenza e inidoneità educativa del resistente, il quale è stato condannato ad anni due, mesi nove e dieci giorni di reclusione, oltre a euro 11.900,00 di multa, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, pena che il sta scontando presso una comunità terapeutica a Matera;
CP_1 difatti, come già evidenziato in seno all'ordinanza del 10.10.2024, vista la natura dei reati accertati, in ragione del luogo in cui il resistente deteneva ed esercitava lo spaccio, ossia presso la propria abitazione, e l'evidente inidoneità educativa dimostrata dal , nonché le profonde carenze nei CP_1
compiti di cura, assistenza ed educazione dello stesso nei confronti del minore, appare opportuno confermare quanto disposto in seno alla suddetta ordinanza, e cioè disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del minore alla madre con collocamento presso la Persona_1
stessa; relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente, dato che il , CP_1
al momento, si trova a Matera, fino a che persista lo stato di detenzione si dispone che la madre effettui videochiamate al resistente o le riceva dal medesimo, con cadenza almeno settimanale, al fine di poter far vedere il minore al padre;
in seno alla comparsa conclusionale la difesa di parte ricorrente ha inteso precisare che “la ricorrente si
è scupolosamente attenuta alle indicazioni provvedendo alla videochiamata settimanale”;
a fronte di ciò e dovendo ritenersi non del tutto interrotto un canale di dialogo tra il piccolo e il padre, può prevedersi che, cessata la condizione di detenzione, in difetto di ulteriori ragioni ostative, gli incontri tra il padre e il figlio, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio
Sociale di Vittoria, alla presenza tuttavia di operatori specializzati, il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile al riguardo ogni sei mesi;
relativamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, rilevato come l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è assolutamente ineludibile perché correlato al fatto della mera procreazione, considerata la dichiarata condizione di disoccupazione della che può tuttavia Pt_1
pagina 5 di 7 contare sull'aiuto economico da parte del padre, ma è gravata dall'onere di pagare un canone di locazione pari ad euro 330,00, mentre il resistente, il quale in passato ha lavorato nel settore ortofrutticolo, si trova, allo stato, privo di occupazione presso una comunità terapeutica di Matera, ritenuta, tuttavia, la capacità e potenzialità lavorativa del e la volontà, espressa dallo stesso, di CP_1
provvedere al mantenimento del figlio, non appena riprenderà possesso della propria libertà personale e avrà la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa, l'assegno può essere confermato nella misura di euro 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente (già tenendosi conto, alla luce delle condizioni date, delle esigenze abitative del minore); infine non è più stata insistita la domanda della di vedersi riconosciuto un assegno di Pt_1
mantenimento, che in ogni caso andrebbe rigettata in difetto dei presupposti di legge;
infine, le spese processuali, attesa la natura costitutiva della sentenza e l'esito del giudizio con la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Vittoria, in data 08.06.2019, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 18, parte I, anno 2019;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del minore (n. il Persona_1
2.11.2019) alla madre;
Dispone che la madre effettui videochiamate al sig. o le riceva dal medesimo, con Controparte_1
cadenza almeno settimanale, al fine di poter fare vedere il minore al padre;
Dispone che alla scadenza dello stato di restrizione, gli incontri tra il padre e il figlio, in difetto di ulteriori ragioni ostative, possano svolgersi presso uno spazio neutro individuato dal Servizio Sociale di
Vittoria, alla presenza tuttavia di operatori specializzati (psicologi), il tutto con la dovuta gradualità, prevedendosi all'inizio un solo incontro settimanale, e successiva calendarizzazione degli stessi da parte dello stesso SS, valutando le competenze genitoriali del , per una prognosi di recupero CP_1
della genitorialità, relazionando al Giudice Tutelare o al P.M. Minorile, al riguardo ogni sei mesi;
Rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente, per le ragioni di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla Controparte_1
ricorrente entro giorno 5, un assegno mensile di euro 250,00, da rivalutarsi Parte_1
pagina 6 di 7 annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, al netto dell'assegno unico per il figlio che va percepito per intero dalla oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
Rigetta la domanda di mantenimento per sé stessa avanzata da Parte_1
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7