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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 789/2023 R.G., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ciuffolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Rimini via Delle Piante n. 19 in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di CP_1 Per_1
e (CF , residenti a [...]
[...] Persona_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
per “- Accertare e dichiarare che il defunto Sig. , nato il [...] a [...]_3
ER (Marocco) è il padre biologico del minore ( ) NATO Persona_4 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 4 A Rimini il per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pesaro di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- Assumere i provvedimenti in relazione al mantenimento del minore, in particolare stabilendo un assegno a carico dell'eredità paterna.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in proprio e quale esercente la responsabilità sui due figli minori e ed ha Persona_1 Persona_2
dedotto che il proprio figlio, nato in data [...] e denunciato all'Ufficiale di Stato Civile con il nome di era frutto di una relazione intrattenuta con , marito e padre dei Persona_5 Persona_6
convenuti, e iniziata nel 2018.
Ha allegato l'attrice come , dopo la nascita del bambino, che non aveva riconosciuto per Persona_6
contrarietà della di lui moglie, fosse deceduto nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2022.
Ha rilevato l'attrice l'interesse del minore a vedere regolarizzato il suo status e tutelati i suoi diritti. ha quindi chiesto che venga dichiarato che il defunto è il padre Controparte_2 Persona_6
biologico del minore e che venga disposto il mantenimento del minore a carico Persona_4 dell'eredità paterna.
Nessuno si è costituto in giudizio per la convenuta in proprio e quale esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui due figli minori ed il Giudice ne ha dichiarata la contumacia all'udienza del 6.07.2023.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta ed espletata una CTU genetica, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del
28.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il PM ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
La domanda proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Va premesso, in diritto, che in materia di azioni di stato il “favor veritatis” deve orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento – o disconoscimento – della filiazione e, da questo punto di vista, la consulenza tecnica genetica rappresenta l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione.
L'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul Dna, infatti, non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni probabilistiche, in quanto pagina 2 di 4 tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di «leggi», e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (cfr. Cass. sent. n. 6025/2015).
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, inoltre, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 14916/2020).
Orbene, nel caso di specie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni devono condividersi in ragione del rigore scientifico del procedimento seguito dal Consulente e del mancato riscontro di vizi logici nell'elaborato peritale - consentono di individuare, “in relazione all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlio di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, e infine al numero di marcatori altamente polimorfici studiati”, nel defunto sig. il padre biologico del minore Persona_7 Persona_4
Sulle conformi conclusioni del PM deve pertanto in questa sede accertarsi e dichiararsi che il defunto
, nato a [...] il [...] e deceduto in Brisighella nella notte tra il 17 e Persona_3
il 18 settembre 2022 è il padre di , nato a [...] il [...]. Persona_4
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di mantenimento del minore a carico dell'eredità paterna la stessa deve essere respinta in assenza di soggetto legittimato passivo.
Si osserva a riguardo che l'attrice potrà ove sussistenti i presupposti richiedere contributo al mantenimento agli ascendenti di ex art. 316 bis cpc ovvero il minore potrà partecipare Persona_3
alla successione del padre biologico successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti mentre le spese di CTU restano a carico dell'attrice che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 789/2023 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accerta e dichiara che il defunto , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_3
in Brisighella nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2022 è il padre di , nato a [...] il Persona_4
24.11.2021;
2. respinge la domanda di mantenimento del minore;
3. manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4. compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore che le ha anticipate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 789/2023 R.G., avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c.
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ciuffolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Rimini via Delle Piante n. 19 in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di CP_1 Per_1
e (CF , residenti a [...]
[...] Persona_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
per “- Accertare e dichiarare che il defunto Sig. , nato il [...] a [...]_3
ER (Marocco) è il padre biologico del minore ( ) NATO Persona_4 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 4 A Rimini il per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pesaro di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- Assumere i provvedimenti in relazione al mantenimento del minore, in particolare stabilendo un assegno a carico dell'eredità paterna.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
in proprio e quale esercente la responsabilità sui due figli minori e ed ha Persona_1 Persona_2
dedotto che il proprio figlio, nato in data [...] e denunciato all'Ufficiale di Stato Civile con il nome di era frutto di una relazione intrattenuta con , marito e padre dei Persona_5 Persona_6
convenuti, e iniziata nel 2018.
Ha allegato l'attrice come , dopo la nascita del bambino, che non aveva riconosciuto per Persona_6
contrarietà della di lui moglie, fosse deceduto nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2022.
Ha rilevato l'attrice l'interesse del minore a vedere regolarizzato il suo status e tutelati i suoi diritti. ha quindi chiesto che venga dichiarato che il defunto è il padre Controparte_2 Persona_6
biologico del minore e che venga disposto il mantenimento del minore a carico Persona_4 dell'eredità paterna.
Nessuno si è costituto in giudizio per la convenuta in proprio e quale esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui due figli minori ed il Giudice ne ha dichiarata la contumacia all'udienza del 6.07.2023.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta ed espletata una CTU genetica, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. parte attrice ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del
28.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il PM ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea.
La domanda proposta da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
Va premesso, in diritto, che in materia di azioni di stato il “favor veritatis” deve orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento – o disconoscimento – della filiazione e, da questo punto di vista, la consulenza tecnica genetica rappresenta l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione.
L'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul Dna, infatti, non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni probabilistiche, in quanto pagina 2 di 4 tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di «leggi», e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (cfr. Cass. sent. n. 6025/2015).
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, inoltre, in materia di accertamenti relativi alla paternità ed alla maternità la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa, pertanto, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 14916/2020).
Orbene, nel caso di specie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni devono condividersi in ragione del rigore scientifico del procedimento seguito dal Consulente e del mancato riscontro di vizi logici nell'elaborato peritale - consentono di individuare, “in relazione all'elevato valore di probabilità di paternità raggiunto, alla condivisione fra padre e figlio di un allele per i marcatori oggetto d'analisi, e infine al numero di marcatori altamente polimorfici studiati”, nel defunto sig. il padre biologico del minore Persona_7 Persona_4
Sulle conformi conclusioni del PM deve pertanto in questa sede accertarsi e dichiararsi che il defunto
, nato a [...] il [...] e deceduto in Brisighella nella notte tra il 17 e Persona_3
il 18 settembre 2022 è il padre di , nato a [...] il [...]. Persona_4
Quanto alla domanda relativa all'obbligo di mantenimento del minore a carico dell'eredità paterna la stessa deve essere respinta in assenza di soggetto legittimato passivo.
Si osserva a riguardo che l'attrice potrà ove sussistenti i presupposti richiedere contributo al mantenimento agli ascendenti di ex art. 316 bis cpc ovvero il minore potrà partecipare Persona_3
alla successione del padre biologico successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti mentre le spese di CTU restano a carico dell'attrice che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 789/2023 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accerta e dichiara che il defunto , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_3
in Brisighella nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2022 è il padre di , nato a [...] il Persona_4
24.11.2021;
2. respinge la domanda di mantenimento del minore;
3. manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4. compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore che le ha anticipate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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