Articolo 5 della Legge 11 luglio 1956, n. 699
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 agosto 1956
Art. 5.
E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 , o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 , e sistemato in ruolo in base alla presente legge.
Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.
Entrata in vigore il 5 agosto 1956