Art. 5.
E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 , o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 , e sistemato in ruolo in base alla presente legge.
Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.
E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 , o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 , e sistemato in ruolo in base alla presente legge.
Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.