Sentenza 30 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di periodo di comporto per il lavoro a tempo parziale verticale, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000 - che ha introdotto il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno - il giudice, mediante il ricorso alle fonti indicate dall'art. 2110 cod. civ., può provvedere al riproporzionamento al fine di evitare conseguenze eccessivamente onerose per il datore di lavoro, non ostandovi la circostanza che il potere di modulazione della durata di tale periodo sia demandato alla contrattazione collettiva, attesa la necessità, in assenza di quest'ultima, di applicare il rapporto di proporzionalità in relazione alla durata temporale dell'impegno lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice con contratto a tempo parziale verticale per superamento del periodo di comporto previsto dall'art. 150 del CCNL del settore turismo e pubblici esercizi, applicando il rapporto di proporzionalità alla disposizione negoziale collettiva e all'impegno lavorativo rapportato al tempo, così determinando in 135 il numero dei giorni per anno di conservazione del posto di lavoro, superato per essersi la lavoratrice assentata per un periodo maggiore)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/12/2009, n. 27762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27762 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE ROBERTO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU TA, selettivamente domiciliata in Roma, Via Britannia n. 54 - scala D - int. 15, presso lo studio dell'Avv. Lijoi Andrea, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
COOP. LA CASCINA Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Fabrizio Dimaggio, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 1 (studio Ghera-Garofalo), presso l'Avv. Garofalo Domenico, che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3268 del 22.04.2 005/28.02.2006 nella causa iscritta al n. 4439 R.G. dell'anno 2004.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis nella pubblica udienza del 17.11.2009;
udito l'Avv. Edoardo Ghera, per delega dell'Avv. Domenico Garofalo, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 3.03.2003, TT UC conveniva in giudizio la Cooperativa La Cascina per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento a lei intimato in data 7 giugno 2002 per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL del settore turismo e pubblici esercizi, con tutte le consequenziali statuizioni di carattere reintegratorio e risarcitorio La ricorrente sosteneva di non avere superato il periodo di comporto, che nella specie era, a suo dire, di 180 giorni ex art. 150 CCNL e non di 153 giorni, in quanto il verbale di conciliazione - sottoscritto dalle parti il 25 giugno 1996 - non consentiva alcuna deroga all'anzidetta disposizione collettiva e il lavoratore a tempo parziale verticale non avrebbe dovuto ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al tempo pieno comparabile (D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4). Il Tribunale di Roma con sentenza n. 2740 del 2004 rigettava il ricorso.
Tale decisione, appellata dalla UC, è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3268 del 2005, la quale ha osservato, in primo luogo, che l'appellante con l'atto di appello aveva mutato la causa petendi, giacché nel ricorso di primo grado non aveva prospettato lo svolgimento - in luogo di un rapporto a tempo parziale verticale quale designato dal verbale di conciliazione 25 giugno 1996 - di un reale "contratto di lavoro a tempo pieno senza soluzione di continuità nell'arco di un anno". La stessa Corte ha ritenuto poi non violato il principio di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 e in ogni caso ha sottolineato che in base al rapporto di proporzionalità, applicabile anche con riferimento all'art. 150 CCNL, la ricorrente non avrebbe potuto assentarsi per oltre 135 giorni. La UC ricorre per cassazione con due motivi. L'intimata cooperativa resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione per illogicità nell'esame e/o per omesso esame, da parte del giudice di appello, di circostanze di fatto poste a fondamento della domanda introduttiva di giudizio.
In particolare la UC censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che il rapporto di lavoro subordinato in questione avrebbe dovuto essere ritenuto a tempo pieno senza soluzione di continuità nell'arco di un anno in relazione al verbale di conciliazione del 25 giugno 1996, sicché non si sarebbe verificato alcun mutamento di causa pretendi nella proposizione dell'atto di appello.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha ricostruito la vicenda processuale facendo riferimento al ricorso di primo grado, con il quale era stato impugnato il licenziamento in relazione al periodo di comporto, ritenuto non superato. Lo stesso giudice ha evidenziato che la UC soltanto con l'atto di appello (pag. 26) prospettava per la prima volta doglianze circa il tipo di contratto (a tempo pieno senza soluzione di continuità nell'arco di una anno e non a tempo parziale verticale).
In questa situazione il giudice di appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha riscontrato, a seguito di accurata verifica degli elementi in fatto e valutazione in diritto, nel caso di specie un mutamento non consentito della causa pretendi ex art.437 c.p.c.. A tali argomentate valutazioni la parte ricorrente si è limitata ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n.61 del 2000, art. 4 e dell'art. 150 CCNL del settore turismo, nonché
vizio di motivazione per insufficienza ed illogicità. La UC in particolare osserva che il richiamato art.
4 - al comma 1 - dispone che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile;
al secondo comma prevede (lett. B) che il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa soltanto con riguardo all'importo della retribuzione globale, della retribuzione feriale e all'importo dei trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro;
mentre lo stessa norma al comma 2 (lett. A) attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di rimodulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Ciò premesso, la ricorrente censura l'impugnata sentenza, atteso che, in mancanza della contrattazione collettiva, il giudice non avrebbe potuto provvedere a modulare il periodo di comporto, non essendo validamente invocabile la giurisprudenza richiamata perché antecedente al D.Lgs. n. 61 del 2000. L'articolata censura non coglie nel segno e non merita di essere condivisa.
Va al riguardo sottolineato che anche con l'entrata in vigore della normativa anzidetta, che, come si è detto, ha introdotto il principio di non discriminazione tra lavoro a tempo parziale e quello a tempo pieno, è corretta l'applicazione, come ha fatto il giudice di appello, di tale principio con riguardo al periodo di comporto per il tempo parziale.
Restano tuttora valide le ragioni indicate dalla giurisprudenza precedente al D.Lgs. n. 61 del 2000, secondo cui nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale verticale ben può il giudice, mediante il ricorso alle fonti indicate dall'art. 2110 c.c., provvedere al riproporzionamento del periodo di comporto, e ciò al fine di evitare conseguenze eccessivamente onerose per il datore di lavoro (Cass. n. 14065 del 1999). Non è di ostacolo a tale interpretazione il fatto che il potere di modulazione della durata del periodo di comporto sia stata affidata alla contrattazione collettiva, atteso che, in assenza di quest'ultima, è pur sempre necessario provvedere, pur nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoro a tempo parziale e quello a tempo pieno, ad applicare il rapporto di proporzionalità in relazione all'impegno lavorativo rapportato al tempo. Orbene tale potere bene è stato esercitato dal giudice in forza dell'art. 2110 c.c., che, sviluppando il rapporto di proporzionalità in relazione all'art. 150 CCNL, ha determinato in 135 il numero dei giorni per anno di conservazione del posto di lavoro, nel caso di specie superato, essendosi la UC assentata per 153 giorni.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità della fattispecie e delle difficoltà interpretative connesse all'entrata in vigore della più volte richiamata normativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009