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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 24736/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 P.IVA_1
Giacinto Collegno n. 7, presso lo studio dell'avv. Simona Borca che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
ATTRICE
Contro
, c.f. , in proprio avvalendosi della facoltà di Controparte_1 C.F._1 cui all'art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio studio in Torino, p.zza Carlo Emanuele
II n. 13;
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_2 C.F._2
Via Cassinis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna e rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri, giusta procura versata in atti;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_3 C.F._3
Cassinis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta procura versata in atti
CONVENUTI
Nonché contro
, (nuova denominazione sociale di , già CP_2 Controparte_3
), P. iva , in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 21 Dott. elettivamente domiciliata in Asti, Via XX Settembre n. 65, presso CP_5 lo studio professionale dell'avv. Per Navino Passeri, giusta procura versata in atti
TERZA CHIAMATA da Controparte_1
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e Deduzione
IN VIA PRINCIPALE accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento degli avvocati e , e per l'effetto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 condannare gli avv.ti , Giulia Cerea, e la terza Controparte_1 Parte_2 chiamata , in solido tra loro, a restituire all'attrice la somma di euro CP_2
128.953,32 oltre interessi fino al saldo, così determinata:
-Euro 126.728,72 a titolo di restituzione delle somme versate a favore d;
CP_6
-Euro 2.224,60 a titolo di restituzione delle somme corrisposte all'avvocat per Parte_4 la transazione in sede di fallimento;
-condannare i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze come capitolate nelle memorie istruttorie, con i testi ivi indicati.
Per il convenut CP_1
Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, condannare (già a tenerlo Controparte_2 Controparte_3 indenne e manlevarlo da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
pagina 2 di 21 Per il convenut Pt_2
NEL MERITO rigettare le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti dell'Avv. , limitare la condanna dello Parte_2 stesso secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria ed ai danni che siano conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento professionale, tenuto, altresì, conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, anche a carico della stessa parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa, al fine di non incorrere in decadenze, insiste comunque per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:…
Per la convenut : Pt_3
NEL MERITO rigettare le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti dell'Avv. , limitare la condanna della Parte_3 stessa secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria ed ai danni che siano conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento professionale, tenuto, altresì, conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, anche a carico della stessa parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa, al fine di non incorrere in decadenze, insiste comunque per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: …
pagina 3 di 21 Per la terz : CP_2
“Reiectis adversis,
NEL MERITO:
IN PRINCIPALITA':
Mandarsi assolta parte convenuta Avv. da ogni avversaria pretesa con Controparte_1 ogni conseguenzialità in ordine al rapporto processuale / Avv. Controparte_2
Controparte_1
IN SUBORDINE:
Nel caso di accertata responsabilità di parte convenuta Avv. dichiarare Controparte_1 tenuta e condannare la società chiamata a manlevare l'Avv. Controparte_2 CP_1 dall'avversaria pretesa, secondo l'accertato ed il provato e nel rispetto delle
[...] convenzioni contrattuali di cui alla polizza in giudizio prodotta.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge se ed in quanto dovute.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.22 Parte_1 ha convenuto in giudizio gli avv.ti e
[...] Controparte_1 Parte_2
GIUIA CERESA per vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti ed ha allegato:
1. che in data 19/07/2021 la società notificava all'attrice ricorso per CP_7 decreto ingiuntivo n. 5561/2021 del 19/07/2021, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 165.920,00, oltre interessi e spese di procedura;
2. di aver incaricato gli avv.ti e di radicare una procedura di CP_1 Pt_2 opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto l'importo richiesto in realtà aveva ad oggetto un contratto di fatto rivelatosi nullo, trattandosi della cessione di un pacchetto clienti inesistente;
3. che gli avv.ti e predisponevano un atto di citazione in opposizione CP_1 Pt_2 che veniva notificato in data 04.10.2021, ossia sei giorni dopo il termine perentorio dei quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto per legge;
pagina 4 di 21 4. che in data 8.02.2022 il giudice della causa R.G. 19002/21 (dott.ssa Dughetti), a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, preso atto della tardività dell'opposizione e dell'assenza di ragioni giustificative addotte dalla stessa parte opponente, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e fissava udienza per la discussione orale della causa;
5. che la creditrice notificava atto di precetto per complessivi euro CP_6
181.324,58 e stanti le difficoltà della società attrice di effettuare un così ingente esborso in un'unica soluzione, in data 15 giugno 2022 la stessa riceveva la notifica di un ricorso per la dichiarazione di fallimento;
6. di essersi costituita nel successivo giudizio di fallimento e di aver in quella sede concluso un accordo con la , sostenendo un esborso pari ad euro 126.728,72, CP_6 così come risulta dalla transazione, ed euro 2.224,60 per la parcella relativa all'attività espletata dall'avv. per la fase fallimentare. Parte_4
Ritenuta la responsabilità contrattuale dei convenuti per aver posto in essere condotte contrarie all'obbligo cui è tenuto il professionista nell'adempimento del mandato professionale ex art. 1176 c.c., la ha concluso Parte_1 chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti e quantificati in complessivi € 128.953,32, previa declaratoria di risoluzione del contratto di mandato o di non spettanza del compenso in favore dei convenuti, ex art. 1460 c.c.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.23 si è costituito in giudizio l'avv. il quale, pur riconoscendo l'errore rappresentato dalla tardiva Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5561/21, ha tuttavia eccepito:
A. che con scrittura privata dell'08.01.20 aveva ceduto alla il CP_7 Pt_1 proprio pacchetto clienti al prezzo di € 150.000,00 da corrispondersi in rate mensili di €
2.000,00 e, con il medesimo accordo, l'attrice aveva accettato di ricevere prestazioni professionali dalla sig.ra , amministratrice di al costo di € Parte_5 CP_7
120.000,00 da ripartire in 5 anni mediante pagamenti mensili di € 2.000,00 e con reciproca facoltà di recesso previo preavviso di 6 mesi;
pagina 5 di 21 B. che dopo aver esercitato il proprio diritto di recesso con pec del 18.09.20, la CP_7
con pec del 29.09.20, diffidava l'odierna attrice affinché pagasse la somma di €
[...]
18.912,00, importo dovuto in forza delle pattuizioni nascenti dalla suddetta scrittura;
C. che l'odierna società attrice, lamentando taluni inadempimenti della contraente la scrittura privata (quali, la mancata elaborazione di dati contabili relativi all'anno 2019 di taluni clienti ceduti, attività che aveva a generare un costo pari a € 12.090,20 ed il mancato trasferimento di quattro clienti oggetto di cessione che aveva generato un costo di € 9.333,00) si era rivolta allo studio legale degli avv.ti convenuti, affinché intraprendessero trattative con la volte a definire i rapporti correnti, CP_7 dicendosi disposta a definire le pendenze a fronte del riconoscimento, da parte di CP_7
dell'importo di € 15.000,00, da detrarsi dalle maggiori somme dovute in forza
[...] del contratto;
D. che non accettando la suddetta proposta, aveva richiesto ed ottenuto CP_7
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 568/21 portante la somma complessiva di €
21.352,00, esecutivo per la minor somma di € 9.152,00 in forza di riconoscimento di debito;
E. che avverso il suddetto provvedimento monitorio era stata avanzata opposizione, fondata, in particolare, sulla supposta nullità della scrittura privata in relazione alla parte di essa con cui le parti stipularono la cessione del parco clienti e veniva radicato il giudizio RG n. 7218/21;
F. che a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione nel procedimento di opposizione, il giudice (dott.ssa Rossi), con ordinanza in data
30.11.2021, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto anche per la parte non dichiarata immediatamente esecutiva (€ 12.200,00), “non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né risultando prima facie fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020”;
G. che nel medesimo procedimento il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.12.2022 ma medio tempore la assistita da altro legale, aveva stipulato una Parte_1 scrittura che prevedeva l'abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. a spese compensate;
pagina 6 di 21 H. che, nel frattempo, aveva sospeso integralmente i pagamenti Parte_1 in favore di la quale, avvalendosi dell'art. 6 della scrittura privata CP_7 dell'8.1.2020 ed invocando la decadenza dal beneficio della dilazione, aveva ottenuto, in data 16.07.21, altro decreto ingiuntivo (n. 5561/21) per l'importo di € 165.920,00 oltre interessi e spese;
I. che avverso detto decreto era stata tardivamente proposta l'opposizione, ancorché nelle more fossero proseguite trattative tra le parti, posto che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa con la cliente, a giugno 2021 reputava Parte_1 equo ottenere in via transattiva uno sconto sulle somme ancora dovute alla CP_7
[... (ammontanti a circa € 140.000) pari a € 24.481,00 (cfr. doc. 25 fasc. convenuta);
L. di aver quindi formulato alla su indicazione della cliente in data CP_7
25.11.2021, una proposta transattiva per l'importo complessivo di € 120.000 oltre iva che tuttavia non veniva accettata dalla controparte, la quale depositava istanza di fallimento e, nel relativo giudizio, le parti raggiungevano poi un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di della somma complessiva di € Parte_1
126.728,72;
M. che al momento del sinistro, l'avv. era titolare di una polizza di assicurazione CP_1
RC Professionale n. 801396087 stipulata con (già CP_2 Controparte_3
), alla quale aveva provveduto ad inviare la relativa denuncia a seguito della quale la
[...]
Compagnia aveva aperto il sinistro e comunicato di ritenere l'insussistenza dei presupposti per procedere al risarcimento del danno per mancanza del nesso causale.
Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, l'avv. ha osservato come gravi su CP_1 Parte_1 la prova circa la fondatezza dell'azione perduta a causa dell'errore del legale e la
[...] sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento del professionista ed il danno conseguente alla soccombenza.
Ha, peraltro evidenziato come, nel caso di specie, possa escludersi, sulla base del giudizio controfattuale condotto in ottica ex ante ed alla stregua del criterio del più probabile che non che se il difensore avesse promosso tempestivamente l'opposizione,
pagina 7 di 21 l'esito della vertenza sarebbe stato favorevole all'odierna attrice e si sarebbe evitato il lamentato danno, osservando che:
• l'eccezione di nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 posta a fondamento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 aveva poche chance di accoglimento in considerazione della giurisprudenza richiamata nei propri atti costitutivi da ed in quanto era già stata vagliata nell'altro giudizio di CP_7 opposizione (radicato al n. RG 7218/21 dott.ssa Rossi) e rigettata da parte del giudice che aveva concesso la provvisoria esecutorietà per l'intera somma ingiunta;
• le altre questioni prospettate nell'opposizione (esborso per contabilizzazioni non eseguite dalla prima della scrittura e mancato guadagno per i CP_7 clienti non acquisiti) erano già state poste a fondamento dell'altra opposizione
(RG n. 7218/21 dott.ssa Rossi) e rispetto ad esse il giudice di quella causa aveva ritenuto di non disporre alcun approfondimento istruttorio;
• l'eventuale accoglimento dell'opposizione, limitatamente a dette altre questioni attinenti ad un presunto inadempimento di , avrebbe comportato il CP_6 riconoscimento di somme addirittura inferiori rispetto a quelle che poi
[...] ha ottenuto di scomputare in forza degli accordi conclusi il Parte_1
29.9.2022, nel corso del giudizio fallimentare.
L'avv. ha concluso instando, nel merito e in via principale, per il rigetto CP_1 delle avversarie domande e, in subordine, in caso di condanna, ha chiesto di essere tenuto indenne e manlevato da all'uopo evocata in giudizio. Controparte_2
Con separate comparse di costituzione e risposta entrambe del 2.03.2023 si sono costituiti in giudizio l'Avv. e l'avv. contestando integralmente le Pt_2 Pt_3 deduzioni e le allegazioni attoree, ribadendo la ricostruzione dei fatti offerta dall'avv.
e condividendone le argomentazioni difensive, in particolare evidenziando che: CP_1
- la scelta della di sospendere completamente Parte_1
l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla scrittura privata dell'8.1.2020 aveva determinato la a richiedere ad ottenere l'emissione del CP_7 secondo decreto ingiuntivo (n. 5561/21);
pagina 8 di 21 - l'opposizione tardivamente promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 avrebbe avuto poche chance di accoglimento, in quanto fondata sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nell'ambito della prima opposizione (RG n.
7218/21 dott.ssa Rossi) e che non avevano impedito alla creditrice di ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto stesso;
- non è provato il nesso di causa tra il lamentato danno e l'inadempimento imputato ai professionisti, posto che la società attrice non ha dimostrato di aver effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale, in quanto potrebbe aver ottenuto – in forza della scrittura privata di transazione del 29.9.2022 – un vantaggio economico maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se il contratto non fosse stato dichiarato nullo ma l'opposizione fosse stata accolta in relazione alle altre contestazioni sollevate (quali l'esborso per contabilizzazioni non eseguite dalla prima della scrittura e il mancato guadagno per CP_7 alcuni clienti non acquisiti).
Hanno concluso instando, nel merito in via principale, per il rigetto delle domande formulate dall'attrice, ritenute infondate in fatto e diritto;
in subordine, in caso di condanna, ne hanno chiesto il contenimento entro i limiti del certo e del provato, tenuto altresì conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, oltre che della parte attrice ex art. 1227 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.07.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata , assicurazione dell'Avv. aderendo, nel merito, CP_2 CP_1 in fatto e indiritto, alle difese da quest'ultimo svolte, senza sollevare alcuna eccezione sull'operatività della polizza assicurativa.
Ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo la totale assoluzione del convenuto avv. in subordine, in caso di accertamento di responsabilità in capo CP_1 all'assicurato, ha chiesto di essere dichiarata tenuta e condannata a manlevare l'assicurato secondo l'accertato e il provato, nel rispetto delle convenzioni contrattuali stabilite nella polizza assicurativa.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalle parti e la causa matura per la pagina 9 di 21 decisione sulla base delle prove documentali offerte, è stato assegnato un termine fino al 13.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 17.6.2025 la causa è stata quindi trattenuta a decisione, previo deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*********
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda dispiegata dalla Parte_1 nei confronti degli avvocati e , i quali avrebbero radicato
[...] CP_1 Pt_2 Pt_3 tardivamente la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 del
19.7.2021 ottenuto dalla così determinandone la concessione della CP_7 CP_7 provvisoria esecutorietà e, conseguentemente, rendendo necessario l'esborso da parte dell'attrice della complessiva somma di € 128.953,32, oggetto di scrittura privata di transazione successivamente intervenuta con la creditrice-procedente, nell'ambito della procedura di fallimento dalla stessa radicata.
Innanzitutto, occorre tenere presente che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass.
18612/13).
In altri termini, dunque, l'avvocato si obbliga nei confronti del cliente unicamente a svolgere con la diligenza propria della sua professione, l'attività che dal cliente gli viene richiesta, e non certo ad ottenere un risultato positivo.
pagina 10 di 21 I presupposti della responsabilità civile dell'avvocato sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità con un ragionamento che si articola nei seguenti passaggi:
i) l'asserito mancato esatto assolvimento dei doveri del mandato non è sufficiente a provare la responsabilità dell'avvocato per i danni che il cliente assume aver subito in dipendenza di essa;
ii) tali danni, che parimenti l'ex cliente deve allegare e provare, richiedono necessariamente, per essere ammessi a risarcimento, la dimostrazione del loro nesso causale con la condotta colposa (commissiva e/o omissiva) dell'avvocato;
iii) la prova di tale nesso causale (che grava rigorosamente sul cliente/attore) è una prova positiva, ed attiene alla dimostrazione, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'attività che si assume omessa ovvero inesatta oppure inadeguata, se posta in essere correttamente, il cliente avrebbe ottenuto il vantaggio auspicato ovvero avrebbe evitato il pregiudizio lamentato (Cass. Civ. 28 agosto 2020, n. 17974, conf. Cass. 2638/13 conf. Cass. 2836/02).
E' stato anche chiarito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 10320/18 conf. Cass. 25112/17).
La condotta del professionista deve essere valutata conducendo un giudizio di carattere prognostico sull'ipotetico differente possibile esito che tale attività professionale avrebbe potuto avere, occorrendo, come rilevato da altre decisioni, verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il cliente avrebbe avuto il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, in mancanza, la prova del nesso causale
(Cass. 15032/21, conf. Cass. 24007/24, conf. Cass. 2109/24, conf. Cass. 25112/17).
pagina 11 di 21 In ogni caso, la giurisprudenza di merito appare consolidata nel ritenere come non sia possibile scrutinare la sussistenza o meno di una responsabilità professionale dell'avvocato avendo quale esclusivo riferimento l'esito della controversia, poiché in tal modo si verrebbe del tutto, inammissibilmente, a trasformare la sua obbligazione, che è una obbligazione di mezzi, in una - intuibilmente ben diversa - obbligazione di risultato
(Trib. Milano, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 5384; conf. Trib. Taranto 22/1/2024; Trib. Rimini
27712/2014).
Inoltre, è fondamentale tenere presente l'insegnamento della Suprema Corte, per il quale la sussistenza di una eventuale responsabilità dell'avvocato deve essere esaminata, da parte del giudice di merito, con valutazione “ex ante” e non “ex post,” sulla base dell'esito del giudizio (Cass. Civ. 1° ottobre 2018, n. 23740); in sostanza, rende necessario, cioè, effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una sorta di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale “a giudizi ipotetici di tipo controfattuale” (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) e da rifare fittiziamente il processo mancato (Cass. Civ. 14 ottobre 2019, n. 25778).
Infine, e per ciò che rileva in questa sede, è stato altresì sostento dalla giurisprudenza di legittimità che la tardiva proposizione di una causa priva di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio (Cass.
24670/24 conf. Cass. 2109/24 conf. Cass. 4453/1984).
2. Sull'assenza di responsabilità in capo ai professionisti convenuti
Ora, facendo applicazione delle predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve anzitutto ribadirsi il carattere documentale della vertenza, con conseguente richiamo all'ordinanza del 9.3.2024 che ha sancito l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, ritenendone condivisibili le ragioni sottese.
Venendo al merito, si osserva in primo luogo come la circostanza della tardiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/2021, ottenuto dalla nei CP_7 confronti dell'odierna attrice, sia assolutamente pacifica ed incontestata.
pagina 12 di 21 Come sopra evidenziato, tuttavia, ciò non è di per sé solo sufficiente anche a far ritenere la responsabilità dei procuratori legali convenuti per i danni asseritamente subiti dalla debitrice ingiunta, in conseguenza del mancato accoglimento di detta opposizione e, consistiti, nell'esborso di somme successivamente concordate con la creditrice- procedente, nell'ambito del giudizio di fallimento dalla stessa radicato.
Invero parte attrice è onerata anche della prova della sussistenza del nesso di casualità tra il dedotto inadempimento (la proposizione tardiva dell'opposizione) e il danno subito (esborso per le somme dovute al creditore procedente), essendo il giudice in questa sede chiamato a svolgere un giudizio controfattuale, in ottica ex ante e secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, onde accertare se, laddove l'opposizione fosse stata correttamente promossa, la stessa avrebbe avuto fondate probabilità di accoglimento, con ciò evitando alla società opponente, odierna attrice,
l'esborso poi in concreto sostenuto in favore della creditrice.
Merita di essere anzitutto rilevato come tra la e la Parte_1 CP_7
[... fosse intercorso un precedente complesso rapporto commerciale, trasfuso nella scrittura privata del 8.1.2020, in forza della quale la seconda aveva ceduto alla prima l'intero parco clienti al prezzo di € 150.000,00 che l'acquirente avrebbe dovuto corrispondere in rate mensili di € 2.00,00 cadauna;
la inoltre Parte_1 accettava anche la consulenza prestata dalla sig.ra corrispondendo Parte_5 mensilmente l'ulteriore importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 1 fasc. conv. . CP_1
Veniva, altresì, contrattualmente prevista in favore della la Parte_1 facoltà di recedere dal rapporto di consulenza professionale della sig.ra con Parte_5 preavviso di 6 mesi e restando salva in ogni caso la cessione del parco clienti (art. 5) ed in favore della la facoltà di ottenere la decadenza dal beneficio della CP_7 dilazione e del termine sul prezzo di vendita, in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili da parte dell'acquirente (art. 6). (cfr. doc. 1 fasc. conv. . CP_1
Successivamente, con comunicazione pec. in data 18.9.2020 Parte_1 comunicava il proprio recesso dall'accordo, invocando l'art. 5 della citata scrittura e dando preavviso di 6 mesi alla sig.ra , fino al 18.3.2021 (doc. 2 fasc. conv. Parte_5
. CP_1
pagina 13 di 21 Detta missiva veniva riscontrata da altra comunicazione inviata dal legale della CP_7 che, ricostruendo i rapporti medio tempore intercorsi tra le parti, ribadiva come
[...] anche in caso di recesso dal contratto di collaborazione professionale con la sig.ra
, rimaneva in ogni caso salva la cessione del parco clienti e rilevava come con Parte_5 precedente comunicazione del 21.9.2020 (cfr. doc. 8 fasc. conv. , la stessa CP_1 si fosse riconosciuta debitrice della somma di € 9.152,00, per gli Parte_1 importi maturati fino a luglio 2020, nonché, quindi, intimando il pagamento della complessiva somma di € 18.912,00 (€ 9.152,00+ 4.880,00 per rateo di agosto €
4.880,00 per rateo di settembre) (cfr. doc. 3 fasc. conv. . CP_1
Con successiva comunicazione l'avv. , incaricato dalla Pt_3 Parte_1
riscontrava la precedente missiva lamentando, in relazione alla cessione del parco
[...] clienti, che alcune posizioni non fossero mai state cedute – per un totale di € 9.333,00 –
“che dovrà essere detratto dal valore del parco clienti” , mentre e quanto agli inadempimenti della sig.ra e della che fossero stati Parte_5 CP_7 indebitamente incassati € 12.090,00, nonostante l'elaborazione dati fosse stata condotta da (cfr. doc. 5 fasc. conv. . Parte_1 CP_1
L'odierna attrice in quella sede dunque richiedeva che “dal totale ancora dovuto per ciò che concerne il parco clienti venga detratta la somma pari a € 9.333,00 in quanto riferita a clienti mai entrati a far parte del parco stesso;
mentre per ciò che concerne il corrispettivo relativo alle prestazioni della sig.ra , posto che la Parte_5 CP_7 ha incassato somme di spettanza dalla per un totale pari a € 12.090,00 Parte_1 tale somma dovrà essere detratta da quanto eventualmente dovuto alla signora fino al
18.3.2021” (cfr. doc. 5 fasc. conv. . CP_1
Risulta quindi che siano state intavolate trattative con la e come CP_7 evincibile dalla comunicazione del 2.12.2020 inviata dalla agli Parte_1 avv.ti e l'odierna attrice si era dichiarata disponibile e transigere con Pt_3 CP_1 riconoscimento da parte della “di € 15.000,00 a nostro favore” (cfr. doc. 6 CP_7 fasc. conv. . CP_1
Stante l'impossibilità di raggiungere un accordo la promuoveva CP_7 procedimento monitorio, ottenendo dapprima, il decreto ingiuntivo n. 568/2021 del pagina 14 di 21 21.1.2021 provvisoriamente esecutivo – stante il riconoscimento di debito, doc. 8 fasc. conv. – per la somma di € 9.152,00 e con pagamento da effettuarsi entro 40 CP_1 giorni dalla notifica, per l'ulteriore importo di € 12.200,00 (cfr. doc. 7 fasc. conv.
ed in seguito, il decreto ingiuntivo n. 5561/21 del 19.7.2021, per la CP_1 complessiva somma di € 165.920,00 a titolo di fatture scadute e insolute da gennaio a marzo 2021 e per i residui ratei parco clienti divenuti immediatamente esigibili, stante la decadenza dal beneficio del termine invocata in forza dell'art. 6 della scrittura privata dell'8.1.2020 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo e 19 conv. . CP_1
Avverso entrambi i predetti decreti, la ha promosso Parte_1 opposizione, radicando rispettivamente il giudizio RG n. 7218/21 (dott.ssa Rossi) e il giudizio RG n. 19002/21 (dott.ssa Dughetti).
Entrambi gli atti di opposizione sono stati sottoscritti dagli avv.ti CP_1 Pt_2
e e recano i medesimi motivi di impugnazione e le medesime argomentazioni Pt_3 difensive fondate, da un lato, sull'asserita nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 per impossibilità dell'oggetto e/o per assenza di causa, nonché, dall'altro, su presunte inadempienze poste in essere dalla e della sig.ra che avrebbero CP_6 Parte_5 generato un danno alla – per la cui dimostrazione l'opponente Parte_1 instava per l'emissione di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'escussione testimoniale - per € 12.090,00 a titolo di somme indebitamente incassate dalla CP_6 per attività invero condotta dalla debitrice ingiunta e per € 9.333,00 quale valore
[...] complessivo dei clienti indicati nell'allegato della scrittura dell'8.1.2020 ma mai ceduti alla somme da detrarsi da quanto dovuto al creditore procedente Parte_1
(cfr. doc. 9 fasc. conv. e doc. 2 fasc. attoreo, nonché doc. 20 fasc. conv. CP_1
. CP_1
Ora, in seguito al radicamento della prima opposizione (RG n. 7218/21) ed alla costituzione della (cfr. doc. 10 fasc. conv. , il giudice (dott.ssa CP_6 CP_1
Rossi) con ordinanza del 30.11.2021 concedeva la provvisoria esecutorietà per il residuo importo di € 12.200,00, “non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né risultando prima facie fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020” (cfr. doc. 11 fasc. conv. e con successiva ordinanza CP_1
pagina 15 di 21 del 7.3.2022 rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto non
“necessarie ai fini della decisione” , fissando udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa al 13.12.2022 (cfr. doc. 16 fasc. conv. . CP_1
Detto giudizio, tuttavia, veniva estinto, in quanto la Parte_1 addiveniva ad un accordo stragiudiziale con la (cfr. doc. 17 fasc. conv. CP_7
. CP_1
Anche nel secondo giudizio di opposizione (RG 19002/21) si costituiva la CP_6
(cfr. doc. 21 fasc. conv. e, constatatane la tardiva proposizione nonché CP_1
l'assenza di contestazioni merito alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo o di altre ragioni giustificative, il giudice (dott.ssa con ordinanza in data 8.2.2022), Per_1 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
infine, il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2044/22 del 12.5.2022 che ne dichiarava l'estinzione per rinuncia agli atti con liquidazione alla delle relative spese legali (cfr. CP_7 doc. nn. 23 e 24 fasc. conv. . CP_1
Dopo la notifica dell'atto di precetto (doc. 6 fasc. attoreo) e l'infruttuosa esecuzione, la depositava istanza di fallimento (doc. 7 fasc. attoreo) e, dopo l'avvenuta CP_6 costituzione nel relativo giudizio con l'assistenza di un altro legale – l'avv. – Parte_4
(doc. 8 fasc. attoreo), e raggiungevano un accordo a CP_6 Parte_1 definizione di ogni pendenza in data 29.9.2022 (doc. 9 fasc. attoreo), nell'ambito del quale l'odierna attrice si è impegnata a corrispondere “l'importo onnicomprensivo di €
95.000 oltre IVA e di € 1.489,00 per imborso esposti non imponibili e tasse di registro per i procedimenti giudiziali … e un contributo alle spese legali di € 6.000,00 per onorari, oltre 15% IVA e CPA, maggiorato di esposti esenti per € 584,70..”, somme accettate dalla e dalla sig.ra “a tacitazione di ogni pretesa dedotta nei CP_7 Parte_5 giudizi citati in premessa e deducibile per i fatti sinora intercorsi tra le parti, sia con riferimento al contratto di collaborazione professionale che quello di cessione di clientela” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
La complessiva disamina dei rapporti intercorsi tra le parti assume rilievo onde valutare, per un verso, le concrete chance di vittoria della seconda opposizione, laddove la stessa fosse stata depositata tempestivamente – e conseguentemente di ottenere pagina 16 di 21 l'annullamento del secondo decreto ingiuntivo opposto – e, per altro verso, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dei professionisti convenuti ed il danno lamentato dalla società attrice, anche sotto il profilo dell'interesse concretamente perseguito e della sua effettiva soddisfazione.
Sotto il primo profilo ritiene questo giudice che dalla documentazione offerta in visione emergano sufficienti elementi che consentano di ritenere che anche se radicata tempestivamente, l'opposizione sarebbe stata rigettata in quanto infondata, quanto meno per ciò che riguarda l'eccezione di nullità del contratto di cessione sottoscritto tra le parti l'8.1.2020.
La tesi perseguita dalla secondo cui la scrittura sarebbe stata Parte_1 nulla per mancanza e/o impossibilità dell'oggetto o della causa, non poteva ritenersi sicuramente vittoriosa e condivisibile, posto che in giurisprudenza è stata ammessa la validità dei contratti che hanno ad oggetto un pacchetto di clienti;
si veda sul punto
Cass. n. 2860/2010 (cfr. in tal senso anche Cass. n. 3400/2018) secondo cui "Il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale è lecitamente e validamente stipulato anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela, atteso che per quest'ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.
Conforta la tesi della validità della cessione del pacchetto clienti, quale bene suscettibile di commercializzazione, anche la Risoluzione n. 466 del 4.11.2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione della lista clienti, laddove non sia dotata di un'effettiva ed autonoma organizzazione tale da renderla idonea, nel complesso, allo svolgimento dell'attività produttiva, non debba essere qualificata come cessione di ramo d'azienda, bensì come cessione di singolo bene aziendale, e pertanto pagina 17 di 21 assoggettata all'applicazione dell'I.V.A. in luogo dell'imposta di registro (ex artt. 2 e 3
D.P.R. 633/1972).
Nel caso di specie ciò rileva particolarmente ove si consideri che le società coinvolte nell'operazione commerciale trasfusa nella scrittura dell'8.1.2020 sono attive nel settore della consulenza fiscale, amministrativa e di redazione paghe (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), di tal ché deve ritenersi la ragionevole consapevolezza della validità dell'operazione conclusa e della relativa disciplina fiscale, posto peraltro che le fatture relative agli importi mensili dovuti per la cessione del pacchetto clienti sono state emesse con riconoscimento dell' IVA (cfr. doc. 8 fasc. conv. . CP_1
A ciò si aggiunga che ulteriore elemento di riscontro rispetto alla verosimile infondatezza dell'eccezione di invalidità della scrittura privata dell'8.1.2020 è da rinvenirsi anche nella decisione assunta dal giudice della prima opposizione che, provvedendo sull'istanza ex art. 642 c.p.c., non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e considerando “prima facie non fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020”, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, dovendosi sul punto considerare come le due opposizioni adducessero le stesse allegazioni fattuali e difensive.
Inoltre, alcuna istanza istruttoria indicata dalla parte opponente è stata ammessa dal giudice nella prima opposizione, con ciò potendosi ritenere verosimile che la decisione sarebbe stata assunta sulla base dello stesso materiale già disponibile al momento in cui è stato formulato il giudizio di fumus di infondatezza dell'opposizione, con elevato rischio di un rigetto della stessa anche nel merito.
In ogni caso, anche a non voler ritenere certo il rigetto dell'opposizione, vi sarebbe stata comunque una forte alea quanto ad un esito favorevole per l'opponente, alea che avrebbe in ogni caso indotto la a ricercare un accordo Parte_1 stragiudiziale, anche al fine di evitare un aggravamento del debito sotto il profilo delle spese legali e di esecuzione.
Ciò, invero, apre il secondo profilo di indagine, più prettamente legato alla ricerca della sussistenza di un nesso di causa tra l'inadempimento imputato ai legali ed il preteso danno, dovendosi considerare che, in primo luogo, pur già pendendo entrambi i pagina 18 di 21 giudizi di opposizione, la per il tramite dei legali all'epoca Parte_1 incaricati, aveva formulato una proposta transattiva a tacitazione di ogni pretesa della
, offrendo un importo complessivo di € 120.000,00 oltre IVA (cfr. missiva del CP_6
25.11.2021, doc. 26 fasc. conv. , da ciò potendosi desumere la verosimile CP_1 consapevolezza, in capo all'odierna attrice, della debenza delle predette somme, nonostante la censura di nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 già formulata e posta alla base di entrambe le posizioni (cfr. doc. 25 e 26 fasc. conv. . CP_1
In secondo luogo, si consideri che l'importo offerto per definire entrambe le vertenze, non si discosta sensibilmente da quanto poi effettivamente concordato in pendenza del giudizio fallimentare, con la scrittura del 29.9.2022, vale a dire €
126.728,72 (importo ivato e comprensivo di concorso per le spese legali sostenute da e accessori), di cui € 95.000 quale sorte capitale al netto dell'IVA (cfr. CP_7 doc. 9 fasc. attoreo).
L'importo concordato in sede transattiva, invero, – avuto riguardo alle premesse della stessa scrittura di transazione del 29.9.2022 – si ritiene ragionevolmente essere stato determinato non solo a fronte delle somme ancora dovute dalla stessa
[...] alla in forza della cessione del pacchetto clienti di cui alla Parte_1 CP_7 scrittura dell'8.1.2020, ma anche degli addebiti mossi dalla stessa odierna opponente all'operato della sig.ra e della cedente e che avevano costituito gli ulteriori Parte_5 motivi di contestazione della debenza del credito in entrambe le opposizioni.
In altri termini, ha ottenuto in sede transattiva più di ciò che Parte_1 si era dichiarata disposta ad accettare e cioè uno sconto di circa € 20.000,00 sulle somme ancora dovute per la cessione del pacchetto clienti (cfr. doc. 25 e 26 fasc. conv.
; invero, se avesse accettato la proposta formulata per il tramite del CP_1 CP_6 legale il 25.11.2021 (cfr. doc. 26 fasc. conv. , l'odierna opponente avrebbe CP_1 dovuto corrispondere un importo maggiore (€ 120.000,00 oltre IVA) rispetto a quello poi effettivamente concordato e corrisposto (€ 95.000,00 oltre IVA), fermo in ogni caso il concorso al pagamento delle spese legali di controparte.
Quindi, se anche l'opposizione fosse stata accolta con riferimento alle contestazioni ulteriori e diverse dall'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dell'8.1.2020,
pagina 19 di 21 avrebbe ottenuto lo sconto, dall'importo ancora dovuto, per una Parte_1 somma inferiore rispetto a quanto ottenuto con l'accordo transattivo raggiunto in sede fallimentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che se l'opposizione fosse stata tempestivamente instaurata, l'attrice avrebbe avuto significative chance di ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, tenuto altresì conto che l'importo poi oggetto della transazione raggiunta con la CP_7
– di cui in questa sede ha domandato il ristoro – non è causalmente
[...] riconducibile al dedotto inadempimento dei professionisti, quanto piuttosto legato al contratto di cessione dell'8.1.2020 rimasto parzialmente inadempiuto per scelta della stessa Parte_1
La domanda di parte attrice è dunque rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede, tenuto conto della nota spese depositata da parte convenuta - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del disputatum, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti
Parte attrice viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del
18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora pagina 20 di 21 l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi con esclusione della fase istruttoria, non avendo la terza chiamata depositato memorie (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n.
11522/13).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta la domanda di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e in quanto infondata;
Parte_2 Parte_3
▪ condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1 [...]
e le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in € 7.500,00 Parte_2 Parte_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 759 per esborsi per chiamata di terzo sostenuti da;
Controparte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in € 4.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 24736/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_1 P.IVA_1
Giacinto Collegno n. 7, presso lo studio dell'avv. Simona Borca che la rappresenta e difende giusta procura versata in atti
ATTRICE
Contro
, c.f. , in proprio avvalendosi della facoltà di Controparte_1 C.F._1 cui all'art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio studio in Torino, p.zza Carlo Emanuele
II n. 13;
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_2 C.F._2
Via Cassinis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna e rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri, giusta procura versata in atti;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Via Parte_3 C.F._3
Cassinis n. 70, presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta procura versata in atti
CONVENUTI
Nonché contro
, (nuova denominazione sociale di , già CP_2 Controparte_3
), P. iva , in persona del procuratore speciale Controparte_4 P.IVA_2
pagina 1 di 21 Dott. elettivamente domiciliata in Asti, Via XX Settembre n. 65, presso CP_5 lo studio professionale dell'avv. Per Navino Passeri, giusta procura versata in atti
TERZA CHIAMATA da Controparte_1
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e Deduzione
IN VIA PRINCIPALE accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento degli avvocati e , e per l'effetto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 condannare gli avv.ti , Giulia Cerea, e la terza Controparte_1 Parte_2 chiamata , in solido tra loro, a restituire all'attrice la somma di euro CP_2
128.953,32 oltre interessi fino al saldo, così determinata:
-Euro 126.728,72 a titolo di restituzione delle somme versate a favore d;
CP_6
-Euro 2.224,60 a titolo di restituzione delle somme corrisposte all'avvocat per Parte_4 la transazione in sede di fallimento;
-condannare i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze come capitolate nelle memorie istruttorie, con i testi ivi indicati.
Per il convenut CP_1
Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, condannare (già a tenerlo Controparte_2 Controparte_3 indenne e manlevarlo da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
pagina 2 di 21 Per il convenut Pt_2
NEL MERITO rigettare le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti dell'Avv. , limitare la condanna dello Parte_2 stesso secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria ed ai danni che siano conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento professionale, tenuto, altresì, conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, anche a carico della stessa parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa, al fine di non incorrere in decadenze, insiste comunque per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:…
Per la convenut : Pt_3
NEL MERITO rigettare le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti dell'Avv. , limitare la condanna della Parte_3 stessa secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria ed ai danni che siano conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento professionale, tenuto, altresì, conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, anche a carico della stessa parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Con il favore delle spese processuali.
IN VIA ISTRUTTORIA
La scrivente difesa, al fine di non incorrere in decadenze, insiste comunque per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: …
pagina 3 di 21 Per la terz : CP_2
“Reiectis adversis,
NEL MERITO:
IN PRINCIPALITA':
Mandarsi assolta parte convenuta Avv. da ogni avversaria pretesa con Controparte_1 ogni conseguenzialità in ordine al rapporto processuale / Avv. Controparte_2
Controparte_1
IN SUBORDINE:
Nel caso di accertata responsabilità di parte convenuta Avv. dichiarare Controparte_1 tenuta e condannare la società chiamata a manlevare l'Avv. Controparte_2 CP_1 dall'avversaria pretesa, secondo l'accertato ed il provato e nel rispetto delle
[...] convenzioni contrattuali di cui alla polizza in giudizio prodotta.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA di legge se ed in quanto dovute.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.22 Parte_1 ha convenuto in giudizio gli avv.ti e
[...] Controparte_1 Parte_2
GIUIA CERESA per vederli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali patiti ed ha allegato:
1. che in data 19/07/2021 la società notificava all'attrice ricorso per CP_7 decreto ingiuntivo n. 5561/2021 del 19/07/2021, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 165.920,00, oltre interessi e spese di procedura;
2. di aver incaricato gli avv.ti e di radicare una procedura di CP_1 Pt_2 opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto l'importo richiesto in realtà aveva ad oggetto un contratto di fatto rivelatosi nullo, trattandosi della cessione di un pacchetto clienti inesistente;
3. che gli avv.ti e predisponevano un atto di citazione in opposizione CP_1 Pt_2 che veniva notificato in data 04.10.2021, ossia sei giorni dopo il termine perentorio dei quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto per legge;
pagina 4 di 21 4. che in data 8.02.2022 il giudice della causa R.G. 19002/21 (dott.ssa Dughetti), a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, preso atto della tardività dell'opposizione e dell'assenza di ragioni giustificative addotte dalla stessa parte opponente, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo e fissava udienza per la discussione orale della causa;
5. che la creditrice notificava atto di precetto per complessivi euro CP_6
181.324,58 e stanti le difficoltà della società attrice di effettuare un così ingente esborso in un'unica soluzione, in data 15 giugno 2022 la stessa riceveva la notifica di un ricorso per la dichiarazione di fallimento;
6. di essersi costituita nel successivo giudizio di fallimento e di aver in quella sede concluso un accordo con la , sostenendo un esborso pari ad euro 126.728,72, CP_6 così come risulta dalla transazione, ed euro 2.224,60 per la parcella relativa all'attività espletata dall'avv. per la fase fallimentare. Parte_4
Ritenuta la responsabilità contrattuale dei convenuti per aver posto in essere condotte contrarie all'obbligo cui è tenuto il professionista nell'adempimento del mandato professionale ex art. 1176 c.c., la ha concluso Parte_1 chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti e quantificati in complessivi € 128.953,32, previa declaratoria di risoluzione del contratto di mandato o di non spettanza del compenso in favore dei convenuti, ex art. 1460 c.c.
Con comparsa di costituzione dell'8.03.23 si è costituito in giudizio l'avv. il quale, pur riconoscendo l'errore rappresentato dalla tardiva Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5561/21, ha tuttavia eccepito:
A. che con scrittura privata dell'08.01.20 aveva ceduto alla il CP_7 Pt_1 proprio pacchetto clienti al prezzo di € 150.000,00 da corrispondersi in rate mensili di €
2.000,00 e, con il medesimo accordo, l'attrice aveva accettato di ricevere prestazioni professionali dalla sig.ra , amministratrice di al costo di € Parte_5 CP_7
120.000,00 da ripartire in 5 anni mediante pagamenti mensili di € 2.000,00 e con reciproca facoltà di recesso previo preavviso di 6 mesi;
pagina 5 di 21 B. che dopo aver esercitato il proprio diritto di recesso con pec del 18.09.20, la CP_7
con pec del 29.09.20, diffidava l'odierna attrice affinché pagasse la somma di €
[...]
18.912,00, importo dovuto in forza delle pattuizioni nascenti dalla suddetta scrittura;
C. che l'odierna società attrice, lamentando taluni inadempimenti della contraente la scrittura privata (quali, la mancata elaborazione di dati contabili relativi all'anno 2019 di taluni clienti ceduti, attività che aveva a generare un costo pari a € 12.090,20 ed il mancato trasferimento di quattro clienti oggetto di cessione che aveva generato un costo di € 9.333,00) si era rivolta allo studio legale degli avv.ti convenuti, affinché intraprendessero trattative con la volte a definire i rapporti correnti, CP_7 dicendosi disposta a definire le pendenze a fronte del riconoscimento, da parte di CP_7
dell'importo di € 15.000,00, da detrarsi dalle maggiori somme dovute in forza
[...] del contratto;
D. che non accettando la suddetta proposta, aveva richiesto ed ottenuto CP_7
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 568/21 portante la somma complessiva di €
21.352,00, esecutivo per la minor somma di € 9.152,00 in forza di riconoscimento di debito;
E. che avverso il suddetto provvedimento monitorio era stata avanzata opposizione, fondata, in particolare, sulla supposta nullità della scrittura privata in relazione alla parte di essa con cui le parti stipularono la cessione del parco clienti e veniva radicato il giudizio RG n. 7218/21;
F. che a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione nel procedimento di opposizione, il giudice (dott.ssa Rossi), con ordinanza in data
30.11.2021, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto anche per la parte non dichiarata immediatamente esecutiva (€ 12.200,00), “non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né risultando prima facie fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020”;
G. che nel medesimo procedimento il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.12.2022 ma medio tempore la assistita da altro legale, aveva stipulato una Parte_1 scrittura che prevedeva l'abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. a spese compensate;
pagina 6 di 21 H. che, nel frattempo, aveva sospeso integralmente i pagamenti Parte_1 in favore di la quale, avvalendosi dell'art. 6 della scrittura privata CP_7 dell'8.1.2020 ed invocando la decadenza dal beneficio della dilazione, aveva ottenuto, in data 16.07.21, altro decreto ingiuntivo (n. 5561/21) per l'importo di € 165.920,00 oltre interessi e spese;
I. che avverso detto decreto era stata tardivamente proposta l'opposizione, ancorché nelle more fossero proseguite trattative tra le parti, posto che, come emerge dalla corrispondenza intercorsa con la cliente, a giugno 2021 reputava Parte_1 equo ottenere in via transattiva uno sconto sulle somme ancora dovute alla CP_7
[... (ammontanti a circa € 140.000) pari a € 24.481,00 (cfr. doc. 25 fasc. convenuta);
L. di aver quindi formulato alla su indicazione della cliente in data CP_7
25.11.2021, una proposta transattiva per l'importo complessivo di € 120.000 oltre iva che tuttavia non veniva accettata dalla controparte, la quale depositava istanza di fallimento e, nel relativo giudizio, le parti raggiungevano poi un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di della somma complessiva di € Parte_1
126.728,72;
M. che al momento del sinistro, l'avv. era titolare di una polizza di assicurazione CP_1
RC Professionale n. 801396087 stipulata con (già CP_2 Controparte_3
), alla quale aveva provveduto ad inviare la relativa denuncia a seguito della quale la
[...]
Compagnia aveva aperto il sinistro e comunicato di ritenere l'insussistenza dei presupposti per procedere al risarcimento del danno per mancanza del nesso causale.
Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, l'avv. ha osservato come gravi su CP_1 Parte_1 la prova circa la fondatezza dell'azione perduta a causa dell'errore del legale e la
[...] sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento del professionista ed il danno conseguente alla soccombenza.
Ha, peraltro evidenziato come, nel caso di specie, possa escludersi, sulla base del giudizio controfattuale condotto in ottica ex ante ed alla stregua del criterio del più probabile che non che se il difensore avesse promosso tempestivamente l'opposizione,
pagina 7 di 21 l'esito della vertenza sarebbe stato favorevole all'odierna attrice e si sarebbe evitato il lamentato danno, osservando che:
• l'eccezione di nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 posta a fondamento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 aveva poche chance di accoglimento in considerazione della giurisprudenza richiamata nei propri atti costitutivi da ed in quanto era già stata vagliata nell'altro giudizio di CP_7 opposizione (radicato al n. RG 7218/21 dott.ssa Rossi) e rigettata da parte del giudice che aveva concesso la provvisoria esecutorietà per l'intera somma ingiunta;
• le altre questioni prospettate nell'opposizione (esborso per contabilizzazioni non eseguite dalla prima della scrittura e mancato guadagno per i CP_7 clienti non acquisiti) erano già state poste a fondamento dell'altra opposizione
(RG n. 7218/21 dott.ssa Rossi) e rispetto ad esse il giudice di quella causa aveva ritenuto di non disporre alcun approfondimento istruttorio;
• l'eventuale accoglimento dell'opposizione, limitatamente a dette altre questioni attinenti ad un presunto inadempimento di , avrebbe comportato il CP_6 riconoscimento di somme addirittura inferiori rispetto a quelle che poi
[...] ha ottenuto di scomputare in forza degli accordi conclusi il Parte_1
29.9.2022, nel corso del giudizio fallimentare.
L'avv. ha concluso instando, nel merito e in via principale, per il rigetto CP_1 delle avversarie domande e, in subordine, in caso di condanna, ha chiesto di essere tenuto indenne e manlevato da all'uopo evocata in giudizio. Controparte_2
Con separate comparse di costituzione e risposta entrambe del 2.03.2023 si sono costituiti in giudizio l'Avv. e l'avv. contestando integralmente le Pt_2 Pt_3 deduzioni e le allegazioni attoree, ribadendo la ricostruzione dei fatti offerta dall'avv.
e condividendone le argomentazioni difensive, in particolare evidenziando che: CP_1
- la scelta della di sospendere completamente Parte_1
l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla scrittura privata dell'8.1.2020 aveva determinato la a richiedere ad ottenere l'emissione del CP_7 secondo decreto ingiuntivo (n. 5561/21);
pagina 8 di 21 - l'opposizione tardivamente promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 avrebbe avuto poche chance di accoglimento, in quanto fondata sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nell'ambito della prima opposizione (RG n.
7218/21 dott.ssa Rossi) e che non avevano impedito alla creditrice di ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto stesso;
- non è provato il nesso di causa tra il lamentato danno e l'inadempimento imputato ai professionisti, posto che la società attrice non ha dimostrato di aver effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale, in quanto potrebbe aver ottenuto – in forza della scrittura privata di transazione del 29.9.2022 – un vantaggio economico maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se il contratto non fosse stato dichiarato nullo ma l'opposizione fosse stata accolta in relazione alle altre contestazioni sollevate (quali l'esborso per contabilizzazioni non eseguite dalla prima della scrittura e il mancato guadagno per CP_7 alcuni clienti non acquisiti).
Hanno concluso instando, nel merito in via principale, per il rigetto delle domande formulate dall'attrice, ritenute infondate in fatto e diritto;
in subordine, in caso di condanna, ne hanno chiesto il contenimento entro i limiti del certo e del provato, tenuto altresì conto del concorso di colpa di tutti i soggetti coinvolti nella verificazione del danno, oltre che della parte attrice ex art. 1227 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.07.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata , assicurazione dell'Avv. aderendo, nel merito, CP_2 CP_1 in fatto e indiritto, alle difese da quest'ultimo svolte, senza sollevare alcuna eccezione sull'operatività della polizza assicurativa.
Ha concluso, nel merito e in via principale, chiedendo la totale assoluzione del convenuto avv. in subordine, in caso di accertamento di responsabilità in capo CP_1 all'assicurato, ha chiesto di essere dichiarata tenuta e condannata a manlevare l'assicurato secondo l'accertato e il provato, nel rispetto delle convenzioni contrattuali stabilite nella polizza assicurativa.
In corso di causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalle parti e la causa matura per la pagina 9 di 21 decisione sulla base delle prove documentali offerte, è stato assegnato un termine fino al 13.6.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 17.6.2025 la causa è stata quindi trattenuta a decisione, previo deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*********
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda dispiegata dalla Parte_1 nei confronti degli avvocati e , i quali avrebbero radicato
[...] CP_1 Pt_2 Pt_3 tardivamente la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/21 del
19.7.2021 ottenuto dalla così determinandone la concessione della CP_7 CP_7 provvisoria esecutorietà e, conseguentemente, rendendo necessario l'esborso da parte dell'attrice della complessiva somma di € 128.953,32, oggetto di scrittura privata di transazione successivamente intervenuta con la creditrice-procedente, nell'ambito della procedura di fallimento dalla stessa radicata.
Innanzitutto, occorre tenere presente che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass.
18612/13).
In altri termini, dunque, l'avvocato si obbliga nei confronti del cliente unicamente a svolgere con la diligenza propria della sua professione, l'attività che dal cliente gli viene richiesta, e non certo ad ottenere un risultato positivo.
pagina 10 di 21 I presupposti della responsabilità civile dell'avvocato sono stati ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità con un ragionamento che si articola nei seguenti passaggi:
i) l'asserito mancato esatto assolvimento dei doveri del mandato non è sufficiente a provare la responsabilità dell'avvocato per i danni che il cliente assume aver subito in dipendenza di essa;
ii) tali danni, che parimenti l'ex cliente deve allegare e provare, richiedono necessariamente, per essere ammessi a risarcimento, la dimostrazione del loro nesso causale con la condotta colposa (commissiva e/o omissiva) dell'avvocato;
iii) la prova di tale nesso causale (che grava rigorosamente sul cliente/attore) è una prova positiva, ed attiene alla dimostrazione, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'attività che si assume omessa ovvero inesatta oppure inadeguata, se posta in essere correttamente, il cliente avrebbe ottenuto il vantaggio auspicato ovvero avrebbe evitato il pregiudizio lamentato (Cass. Civ. 28 agosto 2020, n. 17974, conf. Cass. 2638/13 conf. Cass. 2836/02).
E' stato anche chiarito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 10320/18 conf. Cass. 25112/17).
La condotta del professionista deve essere valutata conducendo un giudizio di carattere prognostico sull'ipotetico differente possibile esito che tale attività professionale avrebbe potuto avere, occorrendo, come rilevato da altre decisioni, verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il cliente avrebbe avuto il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, in mancanza, la prova del nesso causale
(Cass. 15032/21, conf. Cass. 24007/24, conf. Cass. 2109/24, conf. Cass. 25112/17).
pagina 11 di 21 In ogni caso, la giurisprudenza di merito appare consolidata nel ritenere come non sia possibile scrutinare la sussistenza o meno di una responsabilità professionale dell'avvocato avendo quale esclusivo riferimento l'esito della controversia, poiché in tal modo si verrebbe del tutto, inammissibilmente, a trasformare la sua obbligazione, che è una obbligazione di mezzi, in una - intuibilmente ben diversa - obbligazione di risultato
(Trib. Milano, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 5384; conf. Trib. Taranto 22/1/2024; Trib. Rimini
27712/2014).
Inoltre, è fondamentale tenere presente l'insegnamento della Suprema Corte, per il quale la sussistenza di una eventuale responsabilità dell'avvocato deve essere esaminata, da parte del giudice di merito, con valutazione “ex ante” e non “ex post,” sulla base dell'esito del giudizio (Cass. Civ. 1° ottobre 2018, n. 23740); in sostanza, rende necessario, cioè, effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una sorta di “processo nel processo” che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale “a giudizi ipotetici di tipo controfattuale” (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) e da rifare fittiziamente il processo mancato (Cass. Civ. 14 ottobre 2019, n. 25778).
Infine, e per ciò che rileva in questa sede, è stato altresì sostento dalla giurisprudenza di legittimità che la tardiva proposizione di una causa priva di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio (Cass.
24670/24 conf. Cass. 2109/24 conf. Cass. 4453/1984).
2. Sull'assenza di responsabilità in capo ai professionisti convenuti
Ora, facendo applicazione delle predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve anzitutto ribadirsi il carattere documentale della vertenza, con conseguente richiamo all'ordinanza del 9.3.2024 che ha sancito l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti, ritenendone condivisibili le ragioni sottese.
Venendo al merito, si osserva in primo luogo come la circostanza della tardiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5561/2021, ottenuto dalla nei CP_7 confronti dell'odierna attrice, sia assolutamente pacifica ed incontestata.
pagina 12 di 21 Come sopra evidenziato, tuttavia, ciò non è di per sé solo sufficiente anche a far ritenere la responsabilità dei procuratori legali convenuti per i danni asseritamente subiti dalla debitrice ingiunta, in conseguenza del mancato accoglimento di detta opposizione e, consistiti, nell'esborso di somme successivamente concordate con la creditrice- procedente, nell'ambito del giudizio di fallimento dalla stessa radicato.
Invero parte attrice è onerata anche della prova della sussistenza del nesso di casualità tra il dedotto inadempimento (la proposizione tardiva dell'opposizione) e il danno subito (esborso per le somme dovute al creditore procedente), essendo il giudice in questa sede chiamato a svolgere un giudizio controfattuale, in ottica ex ante e secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, onde accertare se, laddove l'opposizione fosse stata correttamente promossa, la stessa avrebbe avuto fondate probabilità di accoglimento, con ciò evitando alla società opponente, odierna attrice,
l'esborso poi in concreto sostenuto in favore della creditrice.
Merita di essere anzitutto rilevato come tra la e la Parte_1 CP_7
[... fosse intercorso un precedente complesso rapporto commerciale, trasfuso nella scrittura privata del 8.1.2020, in forza della quale la seconda aveva ceduto alla prima l'intero parco clienti al prezzo di € 150.000,00 che l'acquirente avrebbe dovuto corrispondere in rate mensili di € 2.00,00 cadauna;
la inoltre Parte_1 accettava anche la consulenza prestata dalla sig.ra corrispondendo Parte_5 mensilmente l'ulteriore importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 1 fasc. conv. . CP_1
Veniva, altresì, contrattualmente prevista in favore della la Parte_1 facoltà di recedere dal rapporto di consulenza professionale della sig.ra con Parte_5 preavviso di 6 mesi e restando salva in ogni caso la cessione del parco clienti (art. 5) ed in favore della la facoltà di ottenere la decadenza dal beneficio della CP_7 dilazione e del termine sul prezzo di vendita, in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili da parte dell'acquirente (art. 6). (cfr. doc. 1 fasc. conv. . CP_1
Successivamente, con comunicazione pec. in data 18.9.2020 Parte_1 comunicava il proprio recesso dall'accordo, invocando l'art. 5 della citata scrittura e dando preavviso di 6 mesi alla sig.ra , fino al 18.3.2021 (doc. 2 fasc. conv. Parte_5
. CP_1
pagina 13 di 21 Detta missiva veniva riscontrata da altra comunicazione inviata dal legale della CP_7 che, ricostruendo i rapporti medio tempore intercorsi tra le parti, ribadiva come
[...] anche in caso di recesso dal contratto di collaborazione professionale con la sig.ra
, rimaneva in ogni caso salva la cessione del parco clienti e rilevava come con Parte_5 precedente comunicazione del 21.9.2020 (cfr. doc. 8 fasc. conv. , la stessa CP_1 si fosse riconosciuta debitrice della somma di € 9.152,00, per gli Parte_1 importi maturati fino a luglio 2020, nonché, quindi, intimando il pagamento della complessiva somma di € 18.912,00 (€ 9.152,00+ 4.880,00 per rateo di agosto €
4.880,00 per rateo di settembre) (cfr. doc. 3 fasc. conv. . CP_1
Con successiva comunicazione l'avv. , incaricato dalla Pt_3 Parte_1
riscontrava la precedente missiva lamentando, in relazione alla cessione del parco
[...] clienti, che alcune posizioni non fossero mai state cedute – per un totale di € 9.333,00 –
“che dovrà essere detratto dal valore del parco clienti” , mentre e quanto agli inadempimenti della sig.ra e della che fossero stati Parte_5 CP_7 indebitamente incassati € 12.090,00, nonostante l'elaborazione dati fosse stata condotta da (cfr. doc. 5 fasc. conv. . Parte_1 CP_1
L'odierna attrice in quella sede dunque richiedeva che “dal totale ancora dovuto per ciò che concerne il parco clienti venga detratta la somma pari a € 9.333,00 in quanto riferita a clienti mai entrati a far parte del parco stesso;
mentre per ciò che concerne il corrispettivo relativo alle prestazioni della sig.ra , posto che la Parte_5 CP_7 ha incassato somme di spettanza dalla per un totale pari a € 12.090,00 Parte_1 tale somma dovrà essere detratta da quanto eventualmente dovuto alla signora fino al
18.3.2021” (cfr. doc. 5 fasc. conv. . CP_1
Risulta quindi che siano state intavolate trattative con la e come CP_7 evincibile dalla comunicazione del 2.12.2020 inviata dalla agli Parte_1 avv.ti e l'odierna attrice si era dichiarata disponibile e transigere con Pt_3 CP_1 riconoscimento da parte della “di € 15.000,00 a nostro favore” (cfr. doc. 6 CP_7 fasc. conv. . CP_1
Stante l'impossibilità di raggiungere un accordo la promuoveva CP_7 procedimento monitorio, ottenendo dapprima, il decreto ingiuntivo n. 568/2021 del pagina 14 di 21 21.1.2021 provvisoriamente esecutivo – stante il riconoscimento di debito, doc. 8 fasc. conv. – per la somma di € 9.152,00 e con pagamento da effettuarsi entro 40 CP_1 giorni dalla notifica, per l'ulteriore importo di € 12.200,00 (cfr. doc. 7 fasc. conv.
ed in seguito, il decreto ingiuntivo n. 5561/21 del 19.7.2021, per la CP_1 complessiva somma di € 165.920,00 a titolo di fatture scadute e insolute da gennaio a marzo 2021 e per i residui ratei parco clienti divenuti immediatamente esigibili, stante la decadenza dal beneficio del termine invocata in forza dell'art. 6 della scrittura privata dell'8.1.2020 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo e 19 conv. . CP_1
Avverso entrambi i predetti decreti, la ha promosso Parte_1 opposizione, radicando rispettivamente il giudizio RG n. 7218/21 (dott.ssa Rossi) e il giudizio RG n. 19002/21 (dott.ssa Dughetti).
Entrambi gli atti di opposizione sono stati sottoscritti dagli avv.ti CP_1 Pt_2
e e recano i medesimi motivi di impugnazione e le medesime argomentazioni Pt_3 difensive fondate, da un lato, sull'asserita nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 per impossibilità dell'oggetto e/o per assenza di causa, nonché, dall'altro, su presunte inadempienze poste in essere dalla e della sig.ra che avrebbero CP_6 Parte_5 generato un danno alla – per la cui dimostrazione l'opponente Parte_1 instava per l'emissione di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. e l'escussione testimoniale - per € 12.090,00 a titolo di somme indebitamente incassate dalla CP_6 per attività invero condotta dalla debitrice ingiunta e per € 9.333,00 quale valore
[...] complessivo dei clienti indicati nell'allegato della scrittura dell'8.1.2020 ma mai ceduti alla somme da detrarsi da quanto dovuto al creditore procedente Parte_1
(cfr. doc. 9 fasc. conv. e doc. 2 fasc. attoreo, nonché doc. 20 fasc. conv. CP_1
. CP_1
Ora, in seguito al radicamento della prima opposizione (RG n. 7218/21) ed alla costituzione della (cfr. doc. 10 fasc. conv. , il giudice (dott.ssa CP_6 CP_1
Rossi) con ordinanza del 30.11.2021 concedeva la provvisoria esecutorietà per il residuo importo di € 12.200,00, “non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né risultando prima facie fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020” (cfr. doc. 11 fasc. conv. e con successiva ordinanza CP_1
pagina 15 di 21 del 7.3.2022 rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto non
“necessarie ai fini della decisione” , fissando udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa al 13.12.2022 (cfr. doc. 16 fasc. conv. . CP_1
Detto giudizio, tuttavia, veniva estinto, in quanto la Parte_1 addiveniva ad un accordo stragiudiziale con la (cfr. doc. 17 fasc. conv. CP_7
. CP_1
Anche nel secondo giudizio di opposizione (RG 19002/21) si costituiva la CP_6
(cfr. doc. 21 fasc. conv. e, constatatane la tardiva proposizione nonché CP_1
l'assenza di contestazioni merito alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo o di altre ragioni giustificative, il giudice (dott.ssa con ordinanza in data 8.2.2022), Per_1 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
infine, il giudizio veniva definito con la sentenza n. 2044/22 del 12.5.2022 che ne dichiarava l'estinzione per rinuncia agli atti con liquidazione alla delle relative spese legali (cfr. CP_7 doc. nn. 23 e 24 fasc. conv. . CP_1
Dopo la notifica dell'atto di precetto (doc. 6 fasc. attoreo) e l'infruttuosa esecuzione, la depositava istanza di fallimento (doc. 7 fasc. attoreo) e, dopo l'avvenuta CP_6 costituzione nel relativo giudizio con l'assistenza di un altro legale – l'avv. – Parte_4
(doc. 8 fasc. attoreo), e raggiungevano un accordo a CP_6 Parte_1 definizione di ogni pendenza in data 29.9.2022 (doc. 9 fasc. attoreo), nell'ambito del quale l'odierna attrice si è impegnata a corrispondere “l'importo onnicomprensivo di €
95.000 oltre IVA e di € 1.489,00 per imborso esposti non imponibili e tasse di registro per i procedimenti giudiziali … e un contributo alle spese legali di € 6.000,00 per onorari, oltre 15% IVA e CPA, maggiorato di esposti esenti per € 584,70..”, somme accettate dalla e dalla sig.ra “a tacitazione di ogni pretesa dedotta nei CP_7 Parte_5 giudizi citati in premessa e deducibile per i fatti sinora intercorsi tra le parti, sia con riferimento al contratto di collaborazione professionale che quello di cessione di clientela” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo).
La complessiva disamina dei rapporti intercorsi tra le parti assume rilievo onde valutare, per un verso, le concrete chance di vittoria della seconda opposizione, laddove la stessa fosse stata depositata tempestivamente – e conseguentemente di ottenere pagina 16 di 21 l'annullamento del secondo decreto ingiuntivo opposto – e, per altro verso, la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dei professionisti convenuti ed il danno lamentato dalla società attrice, anche sotto il profilo dell'interesse concretamente perseguito e della sua effettiva soddisfazione.
Sotto il primo profilo ritiene questo giudice che dalla documentazione offerta in visione emergano sufficienti elementi che consentano di ritenere che anche se radicata tempestivamente, l'opposizione sarebbe stata rigettata in quanto infondata, quanto meno per ciò che riguarda l'eccezione di nullità del contratto di cessione sottoscritto tra le parti l'8.1.2020.
La tesi perseguita dalla secondo cui la scrittura sarebbe stata Parte_1 nulla per mancanza e/o impossibilità dell'oggetto o della causa, non poteva ritenersi sicuramente vittoriosa e condivisibile, posto che in giurisprudenza è stata ammessa la validità dei contratti che hanno ad oggetto un pacchetto di clienti;
si veda sul punto
Cass. n. 2860/2010 (cfr. in tal senso anche Cass. n. 3400/2018) secondo cui "Il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale è lecitamente e validamente stipulato anche relativamente alla parte in cui abbia ad oggetto la clientela, atteso che per quest'ultima è configurabile non una cessione in senso tecnico (stante il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale ed il cliente e la conseguente necessità del conferimento dell'incarico da parte del cliente medesimo al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, e negativi di non fare, quali il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante”.
Conforta la tesi della validità della cessione del pacchetto clienti, quale bene suscettibile di commercializzazione, anche la Risoluzione n. 466 del 4.11.2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione della lista clienti, laddove non sia dotata di un'effettiva ed autonoma organizzazione tale da renderla idonea, nel complesso, allo svolgimento dell'attività produttiva, non debba essere qualificata come cessione di ramo d'azienda, bensì come cessione di singolo bene aziendale, e pertanto pagina 17 di 21 assoggettata all'applicazione dell'I.V.A. in luogo dell'imposta di registro (ex artt. 2 e 3
D.P.R. 633/1972).
Nel caso di specie ciò rileva particolarmente ove si consideri che le società coinvolte nell'operazione commerciale trasfusa nella scrittura dell'8.1.2020 sono attive nel settore della consulenza fiscale, amministrativa e di redazione paghe (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), di tal ché deve ritenersi la ragionevole consapevolezza della validità dell'operazione conclusa e della relativa disciplina fiscale, posto peraltro che le fatture relative agli importi mensili dovuti per la cessione del pacchetto clienti sono state emesse con riconoscimento dell' IVA (cfr. doc. 8 fasc. conv. . CP_1
A ciò si aggiunga che ulteriore elemento di riscontro rispetto alla verosimile infondatezza dell'eccezione di invalidità della scrittura privata dell'8.1.2020 è da rinvenirsi anche nella decisione assunta dal giudice della prima opposizione che, provvedendo sull'istanza ex art. 642 c.p.c., non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e considerando “prima facie non fondata la contestazione in ordine alla nullità del contratto 8.1.2020”, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, dovendosi sul punto considerare come le due opposizioni adducessero le stesse allegazioni fattuali e difensive.
Inoltre, alcuna istanza istruttoria indicata dalla parte opponente è stata ammessa dal giudice nella prima opposizione, con ciò potendosi ritenere verosimile che la decisione sarebbe stata assunta sulla base dello stesso materiale già disponibile al momento in cui è stato formulato il giudizio di fumus di infondatezza dell'opposizione, con elevato rischio di un rigetto della stessa anche nel merito.
In ogni caso, anche a non voler ritenere certo il rigetto dell'opposizione, vi sarebbe stata comunque una forte alea quanto ad un esito favorevole per l'opponente, alea che avrebbe in ogni caso indotto la a ricercare un accordo Parte_1 stragiudiziale, anche al fine di evitare un aggravamento del debito sotto il profilo delle spese legali e di esecuzione.
Ciò, invero, apre il secondo profilo di indagine, più prettamente legato alla ricerca della sussistenza di un nesso di causa tra l'inadempimento imputato ai legali ed il preteso danno, dovendosi considerare che, in primo luogo, pur già pendendo entrambi i pagina 18 di 21 giudizi di opposizione, la per il tramite dei legali all'epoca Parte_1 incaricati, aveva formulato una proposta transattiva a tacitazione di ogni pretesa della
, offrendo un importo complessivo di € 120.000,00 oltre IVA (cfr. missiva del CP_6
25.11.2021, doc. 26 fasc. conv. , da ciò potendosi desumere la verosimile CP_1 consapevolezza, in capo all'odierna attrice, della debenza delle predette somme, nonostante la censura di nullità della scrittura privata dell'8.1.2020 già formulata e posta alla base di entrambe le posizioni (cfr. doc. 25 e 26 fasc. conv. . CP_1
In secondo luogo, si consideri che l'importo offerto per definire entrambe le vertenze, non si discosta sensibilmente da quanto poi effettivamente concordato in pendenza del giudizio fallimentare, con la scrittura del 29.9.2022, vale a dire €
126.728,72 (importo ivato e comprensivo di concorso per le spese legali sostenute da e accessori), di cui € 95.000 quale sorte capitale al netto dell'IVA (cfr. CP_7 doc. 9 fasc. attoreo).
L'importo concordato in sede transattiva, invero, – avuto riguardo alle premesse della stessa scrittura di transazione del 29.9.2022 – si ritiene ragionevolmente essere stato determinato non solo a fronte delle somme ancora dovute dalla stessa
[...] alla in forza della cessione del pacchetto clienti di cui alla Parte_1 CP_7 scrittura dell'8.1.2020, ma anche degli addebiti mossi dalla stessa odierna opponente all'operato della sig.ra e della cedente e che avevano costituito gli ulteriori Parte_5 motivi di contestazione della debenza del credito in entrambe le opposizioni.
In altri termini, ha ottenuto in sede transattiva più di ciò che Parte_1 si era dichiarata disposta ad accettare e cioè uno sconto di circa € 20.000,00 sulle somme ancora dovute per la cessione del pacchetto clienti (cfr. doc. 25 e 26 fasc. conv.
; invero, se avesse accettato la proposta formulata per il tramite del CP_1 CP_6 legale il 25.11.2021 (cfr. doc. 26 fasc. conv. , l'odierna opponente avrebbe CP_1 dovuto corrispondere un importo maggiore (€ 120.000,00 oltre IVA) rispetto a quello poi effettivamente concordato e corrisposto (€ 95.000,00 oltre IVA), fermo in ogni caso il concorso al pagamento delle spese legali di controparte.
Quindi, se anche l'opposizione fosse stata accolta con riferimento alle contestazioni ulteriori e diverse dall'eccezione di nullità della scrittura privata di cessione dell'8.1.2020,
pagina 19 di 21 avrebbe ottenuto lo sconto, dall'importo ancora dovuto, per una Parte_1 somma inferiore rispetto a quanto ottenuto con l'accordo transattivo raggiunto in sede fallimentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che se l'opposizione fosse stata tempestivamente instaurata, l'attrice avrebbe avuto significative chance di ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, tenuto altresì conto che l'importo poi oggetto della transazione raggiunta con la CP_7
– di cui in questa sede ha domandato il ristoro – non è causalmente
[...] riconducibile al dedotto inadempimento dei professionisti, quanto piuttosto legato al contratto di cessione dell'8.1.2020 rimasto parzialmente inadempiuto per scelta della stessa Parte_1
La domanda di parte attrice è dunque rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede, tenuto conto della nota spese depositata da parte convenuta - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del disputatum, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti
Parte attrice viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del
18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora pagina 20 di 21 l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi con esclusione della fase istruttoria, non avendo la terza chiamata depositato memorie (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n.
11522/13).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta la domanda di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e in quanto infondata;
Parte_2 Parte_3
▪ condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_1 [...]
e le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in € 7.500,00 Parte_2 Parte_3 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 759 per esborsi per chiamata di terzo sostenuti da;
Controparte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in € 4.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 30/10/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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