Articolo 1137 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1127Articolo 1099
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9 ottobre 2010
Art. 1137. Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare 1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale. 2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. E' altresi' valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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