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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/02/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040 /2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. to COCOZZA ROBERTO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Opponente
E
rappresentata e difesa dall' avv. to ESPOSITO Controparte_1
ARMANDO SALVATORE giusta procura a margine della memoria difensiva
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2023, emesso dal
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, notificato il 17.01.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della dipendente
[...]
della somma di euro 6.936,93 di cui euro 347,22 quale saldo CP_1
della mensilità di dicembre 2021 ed euro 6.589,71 a titolo di tfr. Esponeva che con verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 22.03.2022 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Salerno il 16.06.2022 si era impegnata al pagamento, in favore della della somma netta di euro CP_1
5.898,09, da corrispondersi “in 14 rate di euro 421,30 dalla data del
20.04.2022 alla data del 20.05.2023”, sostenendo che tali rate non dovessero essere onerate con cadenza mensile, in assenza di specifica menzione, tanto più considerando il fatto che i dipendenti erano ben consapevoli delle difficoltà economiche in cui essa versava, tanto da essere posta in liquidazione. Rilevava che la lavoratrice non avesse un titolo che le consentisse di agire in esecuzione stante le modalità di dilazione espresse nel verbale di conciliazione. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere il ricorso con revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite da attribuirsi.
Il giudice, visto l'esito negativo del bonario componimento della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.02.2024, decideva con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere
- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (Cfr. ex plurimis Cass. 13001/2006).
L' atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr.
Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003).
Ciò detto, nel caso di specie, la parte opponente non contesta il mancato pagamento della somma ingiunta, ma eccepisce la illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto nel verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 22.03.2022 non era stato previsto che il pagamento dilazionato delle somme in favore della dovesse avvenire con “cadenza mensile”. CP_1
Ebbene, l'assunto attoreo non può essere condiviso per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, con il detto verbale la società opponente, nella persona del legale rapp. te pt , sign. , offriva alla per il lavoro prestato Parte_1 CP_1
dal 24.01.2013 al 28.12.2021, la somma netta di euro 5.898,09 di cui euro 5.153,74 a titolo di Tfr ed euro 744,35 per le competenze di fine rapporto, impegnandosi a corrispondere alla lavoratrice la detta somma in “n. 14 rate di euro 421, 30 dalla data del 20.04.2022 a tutto il 20.05.2023”.
In punto di diritto, rileva richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata per determinare la volontà delle parti il principale strumento ermeneutico - id est, intrinsecamente giuridico - è costituito proprio "dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento (art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479).
E' stato altresì affermato che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi.
(cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 ; Sez. L -
, Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022). L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, osserva il giudicante che dal chiaro tenore letterale del verbale di conciliazione ben può evincersi che il pagamento in forma rateale dell'importo concordato avrebbe dovuto essere eseguito mensilmente e non secondo le disponibilità del datore di lavoro. Ed invero, viene individuato un arco temporale (dal 20.04.2022 al
20.05.2023) pari a 14 mesi entro cui occorreva pagare n. 14 rate di euro
421,30 per giungere dunque all'importo spettante alla pari ad euro CP_1
5.898,09.
Non avrebbe avuto di contro senso la sottoscrizione, per la lavoratrice, di un patto di dilazione senza la previsione di una scadenza per il pagamento delle singole rate.
Per le suesposte considerazioni, è evidente che la volontà delle parti fosse quella di prevedere la corresponsione della somma concordata con la causale indicata mediante il pagamento di n. 14 rate di importo pari ad euro
421,30 mensili con decorrenza 20.04.2022.
Pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
30/2023 che dichiara esecutivo;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.300,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Salerno, 21.02.2024
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino