TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 9124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9124 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 17/09/2025, nella causa R.G. n. 35081/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
Sig. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosetta, per proccura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore;
RESISTENTE – CONTUMACE,
***** RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale, chiedendo accertarsi il suo diritto ad essere assunto a tempo pieno e indeterminato sin dal 1° aprile 2022 presso la ditta individuale “ Parte_2
”, lamentando che, a fronte della effettiva prestazione lavorativa svolta, non era stato
[...] tempestivamente sottoscritto alcun contratto, essendosi la datrice di lavoro limitata alla tardiva trasmissione della comunicazione in data 26 maggio 2022. Pt_3
Il ricorrente deduceva che, già dal 1° aprile 2022, aveva iniziato a prestare attività lavorativa in qualità di aiuto cameriere, con orario a tempo pieno, come comprovato sia dalle buste paga acquisite in atti sia dalla corrispondenza WhatsApp intercorsa con il titolare della trattoria, contenente chiari riferimenti alla gestione dei turni ed ai riposi settimanali. Parte attrice eccepiva, inoltre, che la mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro contenente il termine finale comportava la nullità della clausola di durata e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, richiamando orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia. La resistente, regolarmente vocata in ius, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del 27 febbraio 2025. Successivamente, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva discussa e decisa sulla base delle note autorizzate depositate dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso si palesa fondato e, come tale, merita di essere integralmente accolto. Dalla documentazione prodotta risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro sin dal 1° aprile 2022. Le comunicazioni WhatsApp, valutabili quali riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., sono idonee a costituire prova piena delle circostanze rappresentate, secondo quanto chiarito da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1254/2025). Tali elementi, unitamente alle buste paga prodotte, attestano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in epoca anteriore alla formale comunicazione del 26 Pt_3 maggio 2022. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha da tempo affermato che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato successiva all'inizio della prestazione rende nulla la clausola appositiva del termine, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., n. 2440/2020). Inoltre, anche a voler ritenere non sufficientemente provata la data del 1° aprile 2022, quale inizio del rapporto, resta comunque pacifico che dalla comunicazione del 26 Pt_3 maggio 2022 non risulti indicato alcun termine di cessazione. Pertanto, in difetto di un contratto scritto recante la clausola di durata della prestazione, trova applicazione l'art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, che impone la forma scritta ad substantiam della clausola appositiva del termine. La sola comunicazione obbligatoria, effettuata agli uffici amministrativi competenti, non può surrogare tale requisito, come ribadito anche dal Ministero del Lavoro con circolare n. 17/2018 e da consolidata giurisprudenza di merito. Ne consegue che, tanto per l'ipotesi di rapporto iniziato in nero quanto per quella successiva al 26 maggio 2022, il ricorrente ha diritto ad essere considerato lavoratore a tempo indeterminato e pieno presso la resistente. Infine, rileva altresì, nella presente fattispecie, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale tenuto dalla parte resistente la quale ante-causam aveva manifestato una disponibilità conciliativa della lite, rimanendo per contro contumace a fronte della vocatio in ius. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto e deve dichiararsi l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 1° aprile 2022. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara che tra il sig. e la Parte_1 [...]
intercorre un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato a far data dal 1° aprile 2022; 2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente avv. Antonio Rosetta dichiaratosi antistatario. Roma, 17 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 17/09/2025, nella causa R.G. n. 35081/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
*****
TRA
Sig. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosetta, per proccura in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore;
RESISTENTE – CONTUMACE,
***** RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale, chiedendo accertarsi il suo diritto ad essere assunto a tempo pieno e indeterminato sin dal 1° aprile 2022 presso la ditta individuale “ Parte_2
”, lamentando che, a fronte della effettiva prestazione lavorativa svolta, non era stato
[...] tempestivamente sottoscritto alcun contratto, essendosi la datrice di lavoro limitata alla tardiva trasmissione della comunicazione in data 26 maggio 2022. Pt_3
Il ricorrente deduceva che, già dal 1° aprile 2022, aveva iniziato a prestare attività lavorativa in qualità di aiuto cameriere, con orario a tempo pieno, come comprovato sia dalle buste paga acquisite in atti sia dalla corrispondenza WhatsApp intercorsa con il titolare della trattoria, contenente chiari riferimenti alla gestione dei turni ed ai riposi settimanali. Parte attrice eccepiva, inoltre, che la mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro contenente il termine finale comportava la nullità della clausola di durata e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, richiamando orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia. La resistente, regolarmente vocata in ius, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del 27 febbraio 2025. Successivamente, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa veniva discussa e decisa sulla base delle note autorizzate depositate dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso si palesa fondato e, come tale, merita di essere integralmente accolto. Dalla documentazione prodotta risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro sin dal 1° aprile 2022. Le comunicazioni WhatsApp, valutabili quali riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., sono idonee a costituire prova piena delle circostanze rappresentate, secondo quanto chiarito da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1254/2025). Tali elementi, unitamente alle buste paga prodotte, attestano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in epoca anteriore alla formale comunicazione del 26 Pt_3 maggio 2022. La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha da tempo affermato che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato successiva all'inizio della prestazione rende nulla la clausola appositiva del termine, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., n. 2440/2020). Inoltre, anche a voler ritenere non sufficientemente provata la data del 1° aprile 2022, quale inizio del rapporto, resta comunque pacifico che dalla comunicazione del 26 Pt_3 maggio 2022 non risulti indicato alcun termine di cessazione. Pertanto, in difetto di un contratto scritto recante la clausola di durata della prestazione, trova applicazione l'art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, che impone la forma scritta ad substantiam della clausola appositiva del termine. La sola comunicazione obbligatoria, effettuata agli uffici amministrativi competenti, non può surrogare tale requisito, come ribadito anche dal Ministero del Lavoro con circolare n. 17/2018 e da consolidata giurisprudenza di merito. Ne consegue che, tanto per l'ipotesi di rapporto iniziato in nero quanto per quella successiva al 26 maggio 2022, il ricorrente ha diritto ad essere considerato lavoratore a tempo indeterminato e pieno presso la resistente. Infine, rileva altresì, nella presente fattispecie, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale tenuto dalla parte resistente la quale ante-causam aveva manifestato una disponibilità conciliativa della lite, rimanendo per contro contumace a fronte della vocatio in ius. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto e deve dichiararsi l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 1° aprile 2022. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e dichiara che tra il sig. e la Parte_1 [...]
intercorre un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato a far data dal 1° aprile 2022; 2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente avv. Antonio Rosetta dichiaratosi antistatario. Roma, 17 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile