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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 20358/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Penco del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Moncalieri (TO) alla via Giuseppe Boccardo
n. 13 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Frizone del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Castelfidardo n. 9
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; riconoscimento del debito;
contratto di mutuo;
domanda di restituzione somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Nel merito, in via principale:
- Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022;
- Accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito nella misura e/o quantificazione di cui al decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022. Nel merito, in via subordinata:
- Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022;
- Accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito nella misura e/o quantificazione di cui al decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022;
- Dichiarare tenuta la sig.ra Parte_1
alla corresponsione alla sig.ra
[...] Controparte_1 della somma a titolo di capitale che risulterà in corso di causa, nei limiti del giusto e del provato, dichiarando l'intervenuta remissione del debito in punto interessi. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022;
- Accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito nella misura e/o quantificazione di cui al decreto ingiuntivo telematico n. 6235/2022 del 29.08.2022 del Tribunale di Torino, pubblicato in pari data nel
2 procedimento R.G. n. 8794/2022, munito di formula esecutiva in data 07.09.2022;
- Dichiarare tenuta la sig.ra Parte_1
alla corresponsione alla sig.ra
[...] Controparte_1 della somma, per capitale ed interessi, che risulterà in corso di causa, nei limiti del giusto e del provato. In via istruttoria:
- Disporsi ex art. 210 c.p.c. e, pertanto, ordinarsi alla sig.ra l'esibizione degli estratti conto Controparte_1 dei conti correnti alla stessa intestati e cointestati, accesi presso la Banca Sella S.p.A., relativamente al periodo Novembre 2007 (compreso) al mese di Ottobre 2010 (compreso).
- Disporsi ex art. 210 c.p.c. e, pertanto, ordinarsi alla Banca Sella S.p.A., c.f. , l'esibizione degli P.IVA_1 estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati alla sig.ra relativamente al periodo Controparte_1 Novembre 2007 (compreso) al mese di Ottobre 2010 (compreso).
- Ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 27.04.2023, nonché di cui alla memoria di cui all'art. 183, VI c., n. 3, c.p.c. del 19.05.2023.
- Ammettersi la prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova della controparte eventualmente ammessi (…) In ogni caso:
- Con vittoria di diritti, spese, onorari di causa, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, oltre successive occorrende”.
Parte opposta Controparte_1
“In via principale e nel merito:
- Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la piena efficacia e produttività di effetti del decreto ingiuntivo opposto. In subordine:
- Condannare la Sig.ra Parte_1 alla corresponsione, a favore di della Controparte_1 somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi concordati;
In via istruttoria:
- Ammettere le prove che saranno capitolate nei termini di legge.
- Respingere le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c..
- Condannare la Sig.ra Parte_1 alla rifusione integrale delle spese legali del presente giudizio oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 6235/2022 (R.G. n. 8794/2022) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma Parte_1 di € 21.123,87 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) in forza di scrittura privata di riconoscimento di debito del 14 giugno 2007, l'intimata si è Parte_1 impegnata, nei confronti di essa ricorrente _1
, unitamente a al versamento della
[...] Controparte_2 somma di € 800,00 (ottocento,00=) mensili, a partire dal mese di luglio 2007, a fronte della somma presa a prestito per complessivi € 130.247,75
(centotrentamiladuecentoquarantasette,75), oltre interessi concordati nella misura del 2,25%;
4 2) in forza della suddetta scrittura di riconoscimento di debito, l'intimata è risultata debitrice della Pt_1 metà della somma presa a prestito e quindi dell'importo di
€ 65.123,89 oltre interessi concordati;
3) a partire dal mese di aprile 2011, l'intimata ha provveduto alla restituzione delle somme Pt_1 oggetto di mutuo nella misura di € 44.000,00;
4) l'intimata ha omesso poi i versamenti dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2020, per poi interromperli definitivamente da dicembre 2020;
5) pertanto, l'intimata ad oggi risulta Pt_1 debitrice della somma di € 21.123,87 oltre interessi al tasso concordato del 2,25%;
6) a nulla sono valsi i solleciti di pagamento ad essa rivolti.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente Parte_1 ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) intervenuto pagamento della somma richiesta in via monitoria (v. pagg. da 4 a 7 dell'atto di citazione in opposizione);
2) intervenuta rimessione del debito con riferimento agli interessi richiesti (v. pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Peraltro, con ordinanza del 27 febbraio 2024 del precedente giudice istruttore, è stata sospesa ex art. 649 del c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto.
5
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
A fondamento della pretesa restitutoria avanzata la parte opposta ha versato in atti la Controparte_1 scrittura privata del 14 giugno 2007 recante il seguente contenuto:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta)
6 Nel caso di contratti di finanziamento e mutuo, in relazione a quanto dovuto in restituzione, nonché in riferimento agli altri accessori connessi (quali gli interessi), si applicano i principi ordinari di riparto dell'onere della prova, secondo cui una volta che l'attore sostanziale (nel caso in esame le parte opposta) ha provato la fonte negoziale del diritto azionato e l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento, spetta poi al convenuto sostanziale provare l'avvenuto fatto estintivo, ovverosia il pagamento (v. Cass. Sez. Un.
13533/2001).
La parte opponente costituendosi in Parte_1 giudizio, nonché a fondamento della propria affermazione di infondatezza della pretesa restitutoria dell'importo di €
21.123,87 ex adverso avanzata, dopo aver pacificamente ammesso e non contestato l'avvenuta erogazione in proprio favore dell'importo mutuato pari ad € 130.247,75 (e, segnatamente, per la quota parte di € 65.123,89), ha dedotto quanto segue:
a) con bonifico bancario del 4 luglio 2007 essa opponente ha versato alla parte opposta la Pt_1 _1 somma di € 3.200,00 a titolo di restituzione;
b) nel periodo da novembre 2007 a ottobre 2010 essa opponente ha versato in contanti n. 36 rate mensili dell'importo di € 800,00 a titolo di restituzione e così per complessivi € 14.400,00;
c) la parte opposta ha espressamente rinunciato alla percezione degli interessi originariamente pattuiti al tasso del 2,25%.
7 Ebbene, detti fatti estintivi dedotti dalla parte opponente, tuttavia, sono solo parzialmente fondati.
E' stato prodotto in atti un estratto conto dal quale risulta effettivamente il versamento della somma di €
3.200,00 da parte dell'opponente in favore dell'opposta con bonifico del 4 luglio 2007 con la seguente causale:
(“disposizione di bonifico a per 4 Controparte_1 rate luglio/ottobre casa comm. 4,00”)
(v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente).
A fronte di ciò, la parte opposta non ha provato una diversa imputazione limitandosi ad affermare che ”La somma di Eu. 3.200,00 versata dal conto della era stata Pt_1 restituita della banca mutuante per la chiusura anticipata del mutuo e fu concordemente riversata alla convenuta come da accordi” (v. pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia fornire a tal riguardo alcun elemento obiettivo di riscontro.
Deve pertanto ritenersi provata l'imputazione recata nella causale di bonifico sopra menzionata e, pertanto, la relativa posta monetaria va portata in detrazione rispetto all'importo azionato in via monitoria.
Quanto poi agli asseriti restanti versamenti in contanti si osserva quanto segue.
Le dichiarazioni testimoniali invocate dalla parte opponente, rese dall'ex compagno dell'opponente Pt_1 nonché figlio dell'odierna opposta ( nel Testimone_1 procedimento penale R.G. 3297/2013 (R.G.N.R. n.
14043/2011), a ben vedere, sono del tutto generiche e non conducenti e, quindi, irrilevanti ai fini di causa.
8 Il procedimento penale in questione (nel quale il rivestiva la qualità di imputato) ha avuto ad oggetto Tes_1
i reati ex artt. 582 e 570 del c.p. per lesioni e omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio minore della (odierna opponente) e del Parte_1 [...]
medesimo (a sua volta figlio dell'opposta CP_2
). Controparte_1
Le dichiarazioni testimoniali ivi rilasciate dall'imputato risultano, invero, Controparte_2 imprecise, del tutto generiche, nonché espresse con forme dubitative (v. pag. 46 e 47 delle trascrizioni prodotte sub doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente), e ciò tenuto anche conto che tema del processo penale in allora celebrato non concerneva la questione civilistica qui trattata.
Tali dichiarazioni non possono pertanto costituire nel presente giudizio né prova diretta né prova indiretta degli asseriti pagamenti in contanti per € 14.400,00 come dedotto dall'odierna parte opponente, anche considerato che difettano comunque dei requisiti della precisione, della gravità e della concordanza ex art. 2729 del codice civile.
A ciò si aggiunga che in sede civile i pagamenti non possono comunque essere provati per testimoni a ciò ostando il combinato disposto di cui agli articoli 2721 e 2726 del codice civile e che tale principio deve - a maggior ragione
- applicarsi anche alle testimonianze acquisite in altri processi rispetto a quello avente ad oggetto l'accertamento del pagamento medesimo.
Quanto infine alle asserite dichiarazioni testimoniali rese dall'opposta , si evidenzia come dette _1 dichiarazioni non sono state neanche versate in atti dalla
Difesa opponente.
9 E invero tali dichiarazioni non sono contenute nel documento prodotto sub n. 2 del fascicolo di parte opponente (rubricato come “trascrizioni udienza
24.3.2014”).
Né alcuna conseguenza favorevole alla parte opponente, nel senso invocato in atti dalla Difesa può Pt_1 trarsi dalla sentenza penale n. 4597/2014 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente) atteso che in essa non vi sono valutazioni e determinazioni direttamente afferenti ai fatti costitutivi qui delibati.
Allo stesso modo non risulta fondata la circostanza dell'intervenuta rimessione del debito in materia di interessi, dovendosi ribadire che le asserite dichiarazioni testimoniali che ciò proverebbero non sono state prodotte in atti e che pertanto nessuna prova ci è al riguardo.
Da ultimo, si osserva come le istanze istruttorie avanzate dalla parte opponente nell'odierna sede processuale, volte alla prova per via testimoniale dei pagamenti asseritamente effettuati in allora in contanti, è inammissibile per contrarietà palese ed evidente al divieto di legge ex artt. 2721 e 2726 del codice civile.
Non ricorrono peraltro neanche precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., aventi un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di transazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto conto delle qualità delle parti e della natura del contratto.
In altri termini, non essendo state evidenziate peculiari ragioni per le quali il pagamento in oggetto non sarebbe avvenuto mediante l'uso degli ordinari mezzi di pagamento proprio delle transazioni del genere cui appartiene il caso qui delibato (assegno o bonifico bancario) adottati d'abitudine nella prassi, ovvero precipui motivi per i quali non è stata rilasciata quietanza o sono andate perdute le predette risultanze
10 documentali che è d'uso formare nei rapporti di tal fatta, non vi è motivo per consentire ex art. 2721 comma 2 del c.c. il superamento del limite di valore imposto dall'art. 2721 comma 1 del c.c..
A ciò si aggiunga che i precedenti versamenti fra le parti sono avvenuti tutti mediante bonifico bancario (v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta) e le stesse parti
– mediante la predisposizione della scrittura privata del
14 giugno 2007 – hanno dimostrato l'intenzione di voler formalizzare il loro rapporto di credito, ciò che conferma viepiù l'assenza di peculiari motivazioni idonee al superamento del menzionato limite di valore.
E – d'altra parte – ciò corrisponde alla ratio stessa delle norme in questione imperniate su un evidente e comprensibile principio di sfavore verso la prova testimoniale in materia di pagamenti.
Ove si consentisse un ordinario accesso a tale mezzo istruttorio si verificherebbe una situazione in forza della quale un fatto usualmente sottoposto a tracciamento nei circuiti bancari e documentato dalle stesse parti contendenti per iscritto (mediante formalizzazione dell'assunzione dell'obbligo così come della sua parziale estinzione) potrebbe essere dimostrato da una mera dichiarazione testimoniale orale, resa da un soggetto a sé vicino, con conseguente palese asimmetria di forme.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni, deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con condanna della parte opponente Parte_1
al pagamento, in favore della parte opposta
[...] [...]
, della somma di € 17.923,87 (= € 21.123,87 – _1
3.200,00) a titolo di restituzione.
Quanto agli interessi (nella misura convenzionale del
2,25%), essi devono essere riconosciuti solamente a far data dal 9.4.2021 (data di ricevimento della missiva di messa in mora del 24.3.2021) e sino all'effettivo esborso,
11 tenuto anche conto che la parte opposta, cui spettava il relativo onere di allegazione, non ha fornito alcun prospetto di calcolo progressivo con esatta specificazione del montante progressivo (con distinzione della quota parte gravante sull'odierna opponente e di quella gravante sul
) sul quale calcolare gli interessi e non ha CP_2 minimamente specificato con contezza a quali rate imputare i precedenti pagamenti ed a partire da quale rateo, e quindi da quale data, dovevano calcolarsi gli interessi.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché inammissibili per le ragioni sopra illustrate ovvero non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
12 Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01) così determinati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), dell'esito della lite
(è stato riconosciuto un importo minore rispetto a quello ingiunto con il decreto opposto), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 460,00
b) fase introduttiva → € 389,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 851,00
- per un totale di € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., revoca il decreto qui opposto n.
6235/2022.
2) Condanna la parte opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte
[...] opposta della somma di € 17.923,87 oltre Controparte_1 interessi (nella misura convenzionale del 2,25%) a far data dal 9.4.2021 e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte opponente Parte_1 alla rifusione, in favore della parte
[...] opposta delle spese di lite che liquida in Controparte_1
13 € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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