Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1642/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 12 febbraio 2025, alle ore 11:14, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
1642/2024 r.g. è comparso, l'avv. Maurizio Montalbano, in sostituzione dell'avv. Marasà, per parte opponente.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
L'avv. Montalbano chiede di discutere la causa.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del , ritualmente citato e non comparso, ritenuta la Controparte_2 causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte opponente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Montalbano conclude come da motivi di ricorso, atteso che l'impugnato provvedimento è carente di motivazione e viola il principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:10
Il Giudice,
riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, delegato dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1642 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marasà Parte_1 C.F._1
in forza del mandato allegato al ricorso
Opponente
e
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
Opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 84,
170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente.
1.1) Con ricorso depositato in data 8/11/2024, ha proposto opposizione ex art. 281 Parte_1
decies c.p.c. (artt. 84 e 170 DPR. 115/2002), avverso il decreto di liquidazione emesso e depositato il
3/10/2024 dal Giudice di Pace di Marsala, sezione Penale, ma notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. il 30/10/2024, con cui era stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente avvocato, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammesso al patrocinio a spese dello Controparte_3
Stato n. 33/2020, Mod.27 (P.S.S) nell'ambito del giudizio recante il n°69/2020 R.G. (Mod.16 bis).
In particolare, il si duole dell'erroneo calcolo del compenso liquidato, atteso che a fronte di Pt_1
un importo richiesto di € 854,67 il giudice di prime cure - dimidiava la somma fino a condurla all'importo di € 400,00 così esprimendosi “visto il D.M. n. 140/12 nonché l'allegata Tabella B -
Avvocati, l'art. 82 e l'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02, visto l'art. 12 comma 2° del 10.04.14, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta al predetto difensore la complessiva somma di € Pt_2
400,00 oltre al rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge”.
Il ricorrente, ha eccepito in primo luogo, il difetto di motivazione del provvedimento opposto con il quale è stata più che dimezzata la richiesta del difensore, mancando nell'opposto decreto di liquidazione qualunque argomentazione che consentisse di comprendere l'iter che ha condotto a siffatta decurtazione, non potendosi peraltro dedurre neanche a quali fasi processuali andrebbe riferito l'importo liquidato.
Sotto altro aspetto, il ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233, comma 2, Pt_1
c.c. in collegamento con art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e DM n. 147/2022, avendo il Giudice derogato ai “minimi tabellari” senza tenere conto che l'attività in concreto svolta dal difensore riguardava le fasi dello studio degli atti d'indagine, quella introduttiva e, infine, quella decisoria, e che l'importo liquidato violava il diritto all'equo compenso riconosciuto dal vigente ordinamento forense.
L'opponente ha concluso per la riforma del decreto impugnato, chiedendo la liquidazione degli onorari dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“Nel merito, ritenere e dichiarare il provvedimento impugnato nullo, annullabile, illegittimo, erroneo
o inefficace e per l'effetto riconoscersi e sostituirsi alla liquidata somma di € 400,00: in via principale
l'importo di € 854,67 (come da notula presentata al Giudice di Pace) - In via gradata l'eventuale minor somma, ritenuta congrua, superiore ai minimi tabellari;
- in estremo subordine il minino tabellare inderogabile per fasi studio, introduttiva e decisoria pari ad € 500,37. Fermo restando, ovviamente, il riconoscimento del 15% di spese forfettarie, c.p.a (4%) ed IVA (se dovuta al momento dell'incasso) - Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA come per legge”
1.2) Con decreto depositato il 12/11/2024, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. nonché assegnato al ricorrente il termine di rito per la costituzione e per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto.
Il , a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e il Controparte_2 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito.
Pertanto, deve dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 12/2/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies
c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Parziale fondatezza della domanda attorea.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice. Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82
DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11). Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14).
Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto Controparte_2
intimato e la tempestività del suo deposito.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata nei termini di seguito indicati.
Va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 82 D.M. n. 115/2002, la liquidazione del compenso spettante all'avvocato va effettuata “tenendo conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto
“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (…). Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80% o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
Dunque, il Giudice ha la facoltà di valutare complessivamente il lavoro svolto dal professionista e soprattutto di tener conto dell'esito della lite e dell'eventuale manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
A tanto si aggiunga che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. Civ. sez. II, 13/04/2023,
n.9815; cfr. Cass. Civ. sez. III, 16/01/2025, n.1052).
Orbene, appare evidente dagli elementi risultanti dagli atti di causa che l'attività in concreto svolta dal difensore ha riguardato le fasi di “studio” degli atti indagine, quella “introduttiva” (sia rispetto all'eccezione di tardività della costituzione di parte civile sia della richiesta di proscioglimento ex art. 35 D.lvo 274/2000 sollevate all'udienza del 10.10.24), sia infine quella “decisoria” avendo dovuto, comunque, argomentare le ragioni del proscioglimento anticipato.
Può, dunque, condividersi quanto prospettato dal medesimo ricorrente, nella domanda formulata “in estremo subordine”, avendo egli proposto il seguente calcolo importo sul quale applicare la riduzione di 1/3 in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato (art. 106 bis Dpr 115/02).
Alla luce di tali elementi appare erronea la liquidazione dei compensi operata dal Giudice di prime cure, in quanto provvedimento che difetta di adeguata motivazione e di importo inidoneo a compensare il lavoro effettivamente svolto nel corso del procedimento in questione poiché inferiore agli standard tabellari.
Deve provvedersi, pertanto, alla riforma del provvedimento impugnato, disponendosi la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta dall'avv. da operarsi in base alla tariffa Parte_1
vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, contenendoli in misura non eccedente i valori minimi, tenuto conto della natura dell'impegno professionale nonché dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82 del d.P.R. n. 115/2002).
Nessuna indennità di trasferta può, inoltre, riconoscersi posto che tale indennità compete al difensore una volta che abbia documentato il proprio spostamento presso un luogo diverso da quello della propria sede professionale, ai fini dell'espletamento del mandato difensivo.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 17898/2003),
“l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva”.
Nella specie, l'odierno opponente non offre alcuna dimostrazione dell'ubicazione della propria sede professionale, a tanto dovendosi aggiungere che dal Verbale di Udienza innanzi al Giudice di Pace di
Marsala del 10/10/2022, risulta che l'avv. sia del “Foro di Marsala”. Parte_1
3) Spese di lite Alla luce del limitato accoglimento delle ragioni di opposizione e stante la contumacia di parte resistente, appaiono sussistere gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alle domande indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, a parziale modifica del decreto di liquidazione impugnato, emesso in data 03/10/2024 dal Giudice di Pace di Marsala, sezione
Penale, nel procedimento penale n°421/2019 R.G.N.R. (Mod.21bis):
1) liquida all'avv. , per l'attività effettivamente svolta nella suddetta procedura e in Parte_1
ordine alle fasi di cui al richiamato D.M 55/2014, secondo i valori aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, la complessiva somma di € 504,33, somma già ridotta ex art. 106 bis DPR 115/2002 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito
Marsala, 12.02.2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo