TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2276/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla via Filippini n. 91, presso lo studio dell'avv. Michela SCOPELLITI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Castello n. 1, presso lo studio dall' avv.to Mario DE TOMMASI, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.07.2022, ha promosso opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420229000418332/000, notificata in data 22.04.2022, relativamente alle seguenti cartelle esattoriali: n. 39420120002769900 e n.
Pag. 1 a 4 39420120003018669 aventi ad oggetto Modello DM/10, somme aggiuntive, sanzioni ed interessi, relative agli anni 2011 e 2012, rispettivamente per € 1.390,07 e € 7.155,52, ed ha esposto che le predette cartelle sono illegittime in quanto dichiarate nulle con la sentenza n.
60/2021 resa nel procedimento recante il n. R.G. 2791/2015, concludendo che, dunque, le somme non sono dovute. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n.
09420229000418332/000 in relazione alle cartelle di pagamento n. 39420120002769900 e
n. 39420120003018669, per tutte le ragioni sopra esposte;
2. nel merito, accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida e, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, l'intimazione di pagamento n. 09420229000418332/000 in relazione alle cartelle di pagamento n. 39420120002769900 e n. 39420120003018669, per essere le somme portate da quest'ultime dichiarate non dovute epr intervenuta prescrizione giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato n. 60/2021 resa da codesto Tribunale adito in esito al procedimento R.G. 2791/2015; 3. condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e c.p.a. da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita Controparte_1
che ha dedotto che gli avvisi di addebito oggetto del ricorso sono stati oggetto di
[...] definizione con sentenza passata in giudicato, n. 60/21, emessa dal Tribunale di Locri. Ha dunque invocato la cessazione della materia del contendere.
Con note scritte sostitutive dell'udienza del 12 aprile 2023, la parte ricorrente, nel riportarsi alle conclusioni rassegante nell'atto introduttivo del giudizio, si è opposta all'invocata cessazione della materia del contendere, stante l'esistenza di sentenza non oggetto di gravame ed ha insistito per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla richiesta cessazione della materia del contendere invocata dalla resistente . Controparte_1
La cessazione della materia del contendere presuppone che il mutamento della situazione giuridicamente rilevante dedotta da una delle parti sia sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio. Ciò comporta l'eliminazione della posizione di contrasto fra le parti con conseguente venire meno, oggettivamente, della necessità della pronuncia del giudice (cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Pag. 2 a 4 Diversamente, nel caso di specie il presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, ovvero gli avvisi di addebito emessi dall' n. CP_2
39420120002769900 e n. 39420120003018669, sono stati annullati con sentenza n. 60/21, emessa dal Tribunale di Locri, con la quale è stato dichiarato:” (…) mentre quanto agli avvisi di addebito di seguito indicati: (…) Avviso di addebito n. 394 2012 00027699 00 000; Avviso di addebito e n. 394 2012 00030186 69 000; (…), in atti non vi è prova dell'interruzione della prescrizione pertanto il ricorso può essere parzialmente accolto”.
È bene evidenziare che le parti hanno concordemente riconosciuto alla predetta sentenza n. 60/2021 il valore di cosa giudicata, posto che tale pronuncia non risulta essere stata impugnata.
Al riguardo è utile richiamare il disposto di cui all'articolo 324 c.p.c., secondo il quale la sentenza acquisisce il valore di cosa giudicata formale quando non è più soggetta a regolamento di competenza, ad appello, al ricorso per Cassazione ed alla revocazione c.d. ordinaria. Il mancato esperimento di tali rimedi rende dunque l'accertamento contenuto nella sentenza n. 60/2021 irretrattabile, con l'ulteriore effetto che essa è idonea ad esprimere il giudicato esterno, rilevabile, anche d'ufficio da parte del giudice, in ogni stato e grado di altri processi pendenti tra le medesime parti. Tale, in effetti, è la circostanza che viene in rilievo.
L'acquisizione da parte della sentenza di cosa giudicata formale determina inoltre l'applicazione dell'articolo 2909 c.c., con il quale, notoriamente, si stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti,
i loro eredi o aventi causa. Il risultato ultimo di tale disciplina impone che le parti hanno l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice al pari di una legge vigente tra loro soltanto.
In altri termini, l'accertamento contenuto nella sentenza de qua, è irretrattabile è immodificabile.
Conseguentemente, a seguito della predetta pronuncia sono venuti meno i presupposti delle pretese creditorie avanzate dall' , difettando il titolo propedeutico Controparte_3
per le successive iscrizioni a ruolo.
L'Istituto previdenziale, dunque, non poteva, stante il venir meno del titolo, emettere l'intimazione di pagamento per gli avvisi di addebito de quo. La pretesa di cui alle intimazioni
è dunque nulla, poiché radicalmente carente di titolo legittimante.
Pag. 3 a 4 Ed infatti, l'esistenza di sentenza, ormai divenuta definitiva, con la quale sono stati annullati gli avvisi di addebito ha reso illegittime le ulteriori richieste di pagamento aventi ad oggetto la medesima pretesa impositiva, con la conseguenza che le somme richieste non sono dovute.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di riferimento, esse vengono liquidate in €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi ed €279,75 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 39420120002769900 e n. 39420120003018669, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229000418332/000;
2- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano, in complessivi €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 17 settembre 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 4 a 4