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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6609/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
1) Parte_1 nata AT (CT) il 26/01/1980 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Comolli Acquaviva presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a MILANO (MI) il 27.05.1978 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carlo Comolli Acquaviva presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Acireale in data 14/09/2010
(anno 2010 atto n. 369 reg. parte II – Serie A), trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Catania (al n.645, P.2, S.B, anno 2010)
X separati con sentenza n. 1896/24 del 16.10.2024
Pagina 1 (passata in giudicato per rinuncia alla impugnazione, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana;
Persona_1
- , nato a [...] il [...], di cittadinanza italiana;
Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Acireale (CT) in data 14.09.2010, (atto n. 369, Anno 2010, P. II, Parte_3
Serie A), trascritto nei registri di stato civile del Comune di Catania (al n. 645, P.2, S. B, anno 2010), con annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pers Part
2. Affidare i figli minori (13.07.2012) e (23.12.2016) in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso i due genitori, con residenza anagrafica presso la madre.
3. Prendere atto che
(i) in adempimento delle responsabilità genitoriali che l'affido condiviso conferisce a ciascuno dei genitori, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli, i principali criteri per la loro educazione, gli indirizzi scolastici, i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro (salvo i casi di urgenza), gli sport e le attività extra-scolastiche che saranno praticati, tutto ciò tenendo conto delle loro inclinazioni naturali;
(ii) le parti si impegnano concordemente ad evitare concomitanti frequentazioni dei figli con eventuali nuovi compagni/e per almeno uno/due anni dalla separazione;
tali frequentazioni, poi, dovranno comunque essere introdotte con gradualità, attenzioni e modalità rimesse al prudente e responsabile apprezzamento dei genitori, tale da consentire ai figli una sana ed equilibrata crescita in relazione ai ruoli delle figure genitoriali;
4. Assegnare la casa familiare sita in Milano, Via Pisanello n.2, di proprietà comune, su cui grava un mutuo, con quanto la arreda, alla signora;
Parte_1
5. Preso atto che il benessere dei figli (non solo materiale ma anche - a titolo esemplificativo e non esaustivo - affettivo, psicologico, fisico, sociale) rimane per entrambi i coniugi l'impegno comune fondamentale e imprescindibile, disporre che: (i) previo accordo tra i genitori e compatibilmente alle esigenze di tutti, ciascun genitore avrà libera facoltà di tenere con sé i figli, insieme o separatamente, anche e soprattutto in base alle richieste manifestate dai figli medesimi;
(ii) all'interno di tale generale facoltà ed in assenza di altri accordi tra i coniugi che seguano l'interesse dei figli a mantenere stabili, continue e paritarie relazioni con entrambi i genitori, viene indicata la seguente disciplina specifica circa i tempi durante i quali ciascun genitore terrà con sé i figli:
a. i bambini pernotteranno a settimane alternate con la mamma e con il papà, da domenica a
Pagina 2 domenica;
b. durante le vacanze estive, per due settimane continuative da concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
c. durante le vacanze natalizie per una settimana alternata e ad anni alterni (dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al termine delle vacanze); per il pranzo di Natale o la sera della
Vigilia di Natale, in via alternata negli anni, auspicando la possibilità di poter favorire la presenza contemporanea di entrambi i genitori, almeno per i primi anni;
il medesimo criterio dell'alternanza varrà per la settimana di carnevale e le vacanze scolastiche pasquali;
d. I ponti seguiranno i fine settimana di pertinenza.
6. Disporre che i genitori provvedano autonomamente al mantenimento ordinario e alle esigenze dei figli ciascuno durante il periodo di accudimento dei figli. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano (Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017).
7. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà corrisposto interamente alla madre (direttamente o tramite rimborso del padre).
8. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio anche con i figli, autorizzando il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari anche per i minori, siano essi carta d'identità, passaporti o altri documenti analoghi.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
10. Nell'ambito della regolamentazione e del riassetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi, le parti assumono la seguente determinazione patrimoniale, impegnandosi e dichiarando quanto segue:
La casa familiare, sita in Milano, Via Pisanello n.2, come da atto di compravendita notarile del 04/04/2016, Repertorio n.2357 (Raccolta n.1469), Notaio Dott.ssa di Persona_2
Milano, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1 in data 08/04/2016, al n.21977 del Registro Generale e al n.14776 del Registro Particolare, resta di proprietà condivisa tra i due coniugi. Per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, le Parti hanno acceso un mutuo presso (da ora in avanti, ) per un Controparte_1 CP_2 importo originario alla data della stipula pari a €246.595,69; al 31/12/2022, il prospetto per la sua estinzione era il seguente: debito residuo di € 206.768,19, durata residua di anni 16,5 anni (rata mensile di € 1.126,25). Quanto al mutuo, le parti concordano che ciascuna parte sosterrà in proprio un importo pari alla metà della rata mensile pari a € 1.126,25 fino alla sua estinzione. Pers Part Estinto il mutuo e una volta che i figli e avranno una loro propria abitazione e/o non abiteranno più con la madre, la casa familiare sarà passibile di frazionamento – previo accordo tra le parti - secondo il regolamento comunale in vigore, per consentire la fruizione a ciascuno dei proprietari e svincolarli da obblighi reciproci;
fino all'eventuale frazionamento e/o all'eventuale vendita, la signora avrà comunque il diritto di abitare gratuitamente Parte_1 l'intera abitazione già familiare, oggi a lei assegnata, senza nulla corrispondere al signor
. Pt_3
Nel caso in cui - di comune accordo - si decidesse di vendere l'immobile di proprietà comune, il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra gli ex coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato
Pagina 3 di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale (CT) in data
14/09/2010 tra e;
Parte_3 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania, ove l'atto è parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG Pagina 4