Articolo 161 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 160Articolo 104
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16 settembre 2003
Art. 161. Norme tecniche per gli impianti 1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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