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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
OL IZ
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3322/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Proni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, viale della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e b) Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare la separazione dei coniugi alle seguenti, condivise, CONDIZIONI 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, come di fatto già succede;
2) la casa coniugale sita in Ravenna, frazione
Porto Corsini, in via Molo San Filippo Gaetano, n. 34, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla sig.ra Il sig. come premesso, ha da tempo trasferito la Parte_2 Parte_1 pagina 1 di 3 propria residenza e presso la casa coniugale non vi sono più suoi effetti personali. L'assegnazione della casa familiare permarrà ed avrà efficacia sino a quando la figlia non avrà raggiunto Persona_1 la propria autosufficienza economica, dopo il verificarsi di tale circostanza, i coniugi decideranno come disporre del loro bene con separato accordo;
3) i coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, e di non avere diritto ad alcun contributo di assegno di mantenimento e/o alimentare;
4) verserà ad a titolo di Parte_1 Parte_2
Per_ contributo nel mantenimento della figlia , la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta//00=), da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate dalla moglie;
5) entrambi i Per_ genitori concorreranno alle spese straordinarie sostenute e da sostenersi per la figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna, che viene loro consegnato e Per_ che dichiarano di ben conoscere;
6) tale contributo al mantenimento della figlia cesserà al raggiungimento, da parte di questa, della propria autosufficienza economica;
7) i coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
8) i coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
9) i coniugi prestano acquiescenza e rinunciano alla impugnazione della sentenza di omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
10) i coniugi attestano altresì, di aver risolto con atto separato ogni loro rapporto economico e finanziario e si dichiarano reciprocamente soddisfatti, rinunciando ad ogni domanda, richiesta, pretesa ed azione relativa e collegata ai loro rapporti economici”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8.08.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data
10.05.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1992, atto n. 43, p. 1, ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai pagina 2 di 3 sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3322/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.03.1970 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in
Ravenna in data 10.05.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1992, atto n. 43, parte 1, ufficio 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025……………
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
OL IZ
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3322/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Proni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, viale della Lirica n. 49, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e b) Parte_2 Parte_1 ordinare al Comune di Ravenna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) omologare la separazione dei coniugi alle seguenti, condivise, CONDIZIONI 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, come di fatto già succede;
2) la casa coniugale sita in Ravenna, frazione
Porto Corsini, in via Molo San Filippo Gaetano, n. 34, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla sig.ra Il sig. come premesso, ha da tempo trasferito la Parte_2 Parte_1 pagina 1 di 3 propria residenza e presso la casa coniugale non vi sono più suoi effetti personali. L'assegnazione della casa familiare permarrà ed avrà efficacia sino a quando la figlia non avrà raggiunto Persona_1 la propria autosufficienza economica, dopo il verificarsi di tale circostanza, i coniugi decideranno come disporre del loro bene con separato accordo;
3) i coniugi dichiarano e danno atto di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, e di non avere diritto ad alcun contributo di assegno di mantenimento e/o alimentare;
4) verserà ad a titolo di Parte_1 Parte_2
Per_ contributo nel mantenimento della figlia , la somma mensile di € 250,00=
(duecentocinquanta//00=), da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate dalla moglie;
5) entrambi i Per_ genitori concorreranno alle spese straordinarie sostenute e da sostenersi per la figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna, che viene loro consegnato e Per_ che dichiarano di ben conoscere;
6) tale contributo al mantenimento della figlia cesserà al raggiungimento, da parte di questa, della propria autosufficienza economica;
7) i coniugi dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare;
8) i coniugi dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, salvo diversa determinazione del Giudice;
9) i coniugi prestano acquiescenza e rinunciano alla impugnazione della sentenza di omologa in caso di accettazione delle sopra esposte richieste;
10) i coniugi attestano altresì, di aver risolto con atto separato ogni loro rapporto economico e finanziario e si dichiarano reciprocamente soddisfatti, rinunciando ad ogni domanda, richiesta, pretesa ed azione relativa e collegata ai loro rapporti economici”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8.08.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art.
[...]
473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Ravenna in data
10.05.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1992, atto n. 43, p. 1, ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 5.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai pagina 2 di 3 sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3322/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.03.1970 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro Parte_2 concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in
Ravenna in data 10.05.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1992, atto n. 43, parte 1, ufficio 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025……………
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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