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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
RG 15341 /2024
VERBALE D'UDIENZA (discussione ex art. 281 sexies c.p.c.)
All'udienza del 22/05/2025, innanzi al Giudice designato, dott.ssa R. Vaccaro, sono presenti: per parte opponente, Parte_1
, l'avv. Dolores Bevilacqua, in sost. dell'avv. Carli;
[...] per parte opposta, l'avv. D. Bitto, in sost. dell'avv. Della Monaca
Le parti, all'esito della precedente udienza ed interlocuzione con il GI nonché delle circostanze sopravvenute, chiedono congiuntamente dichiararsi “cessata la materia del contendere a spese compensate”.
IL GI
Dato atto della congiunta dichiarazione delle parti di cessazione della materia del contendere a spese compensate, dunque escluso ogni sindacato nel merito;
si ritira in camera di consiglio per la conforme definizione con sentenza meramente dichiarativa di cessazione della materia del contendere a spese compensate, venendo in rilievo una ipotesi di estinzione atipica.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.33, nessuna parte presente, il Giudice da lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
IL Giudice Roberta Vaccaro
1 ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 22.05.2025 RG 15341 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15341 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , discussa e decisa contestualmente, all'esito della camera di consiglio, all'udienza odierna, e vertente
TRA
, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusto mandato P.IVA_1
in calce (collazionato telematicamente) all'atto di citazione, dall'Avv. PATRIZIA CARLI, presso il cui studio, in VIA SANTO STEFANO 42 40125 BOLOGNA è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
, CF , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), da nubile , e ( ), C.F._2 CP_1 Parte_2 CodiceFiscale_3
rispettivamente moglie e figlie del Sig. , rappresentate e difese dall' Avv. Persona_1
ALESSANDRA DELLA MONACA, giusta procura alle liti collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva, presso il cui studio, in VIA CATTARO 12 00198 ROMA sono elettivamente domiciliate (cfr. domicilio pec);
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 e 617 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: cfr. verbale cui è allegata la presente sentenza.
2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c., notificato alle controparti il 31.10.2024, n.q. di gerente il Parte_1 [...]
ha contestato, nell'an e quantum, il diritto delle odierne opposte, Parte_1
, e , rispettivamente moglie e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
figlie di , di procedere esecutivamente nei suoi confronti in forza della Persona_1
sentenza n. 64/2024 del Tribunale di Bologna – R.G. n. 4265/2021, pubblicata il 10/01/2024, per la complessiva somma precettata di euro 519.164,42, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (quanto meno “fino al provvedimento circa l'inibitoria già richiesta da - FGVS nella causa RG 762/2024 instaurata avanti la Corte d'Appello Parte_1
come promossa da – FGVS avverso detta pronuncia”), nel merito, “in accoglimento Parte_1 della spiegata opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, per i motivi ut supra spiegati nonchè all'esito della riforma del titolo esecutivo a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Bologna,
Dichiarare l'inefficacia/insistenza/nullità del precetto e dei conseguenti atti e del titolo esecutivo;
- in subordine, Dichiarare la nullità (o inefficacia) parziale dell'atto di precetto e Rideterminare le somme debende alla luce di quanto esposto al paragrafo 2 lett. b), per evidente erronea quantificazione della somma precettata” con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.) con vittoria di spese di lite.
Quindi, disattesa con decreto inaudita altera parte del 24.02.2025 l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo (di competenza esclusiva del giudice naturale del titolo, nella specie Corte di Appello di Bologna), impregiudicata la valutazione sul quantum precettato in contestazione, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 24.04.2024 il GI:
-ha dato atto della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto da parte del Giudice competente, nella specie Corte di Appello di Bologna, con conseguente inibizione dell'avvio di qualsivoglia esecuzione sulla base del suddetto titolo;
- ha chiarito, altresì, che il precetto opposto è destinato a divenire inefficace in ogni caso, a seguito della sospensione ex art. 283 c.p.c. del titolo, poiché la sentenza di appello è destinata a sostituire la sentenza di primo grado, salvo declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello (per giurisprudenza pacifica infatti, cfr. Cass. 13 novembre 2018, n. 29021 “la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a
rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata”);
3 - ha, quindi, invitato le parti, in un'ottica conciliativa, a valutare la sussistenza dei presupposti,
di là dalle conclusioni come rassegnate, della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza odierna, fissata per la discussione orale e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., le parti, aderendo all'invito del GI, hanno congiuntamente dichiarato la “cessazione della materia del contendere a spese compensate”.
Il Tribunale, preso atto di quanto sopra e precisato che viene in rilievo una ipotesi di estinzione atipica del processo, come tale non definibile con ordinanza (consentita nelle sole ipotesi di estinzione tipica ex artt. 306 e ss. c.p.c., né in assenza delle parti personalmente definibile con verbale di conciliazione), provvede in conformità (in rito) con la presente sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, sezione IV civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite, compensate per accordo tra le parti.
Così deciso in Bologna, 22/05/2025
Il Giudice Roberta Vaccaro
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
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