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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15552/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Reggiani, all'esito della discussione orale all'udienza del 3 dicembre 2024, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15552/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Rita Aspromonte e dall'avv. Parte_1
Sendi Simicija RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, […] nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bologna - in data 4/5/2023 n.
Cat.A12/IMM/LG, Sez II), notificato al ricorrente in data 30/10/2023, nonché, conseguentemente, annullare l'iscrizione del provvedimento di cancellazione dell'impresa disposta con determinazione del
Conservatore n.339 del 9.10.2023 ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 247/2004; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
Pagina 1 ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, precisamente permesso per soggiornante di lungo periodo-UE e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Bologna- il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra ; Parte_2 condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato
e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Bologna.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 30, co. 6, D.lgs. n. 286/1998,
20 D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. il 27/11/2023, il ricorrente,
, ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna Parte_1 del 4/5/2023, con il quale è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare (richiesto in quanto convivente con la moglie, IG.ra , regolare sul territorio, e il figlio Parte_2 minorenne, ) perché la coniuge straniera, all'atto di Persona_1 presentazione dell'istanza da parte del richiedente, in data 5/4/2022, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in scadenza al
18/11/2022 e, dunque, di validità inferiore all'anno (come normativamente richiesto), e perché l'istante non era regolare sul territorio a seguito della scadenza del permesso per motivi commerciali in data 31/12/2016.
Il quindi, ha chiesto nel presente giudizio, previa sospensiva, di Pt_1 annullare il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna e, per l'effetto, di accertare il proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare in qualità di convivente con soggiornante di lungo periodo-UE, e, per l'effetto, di ordinare al Questore di Bologna di rilasciare il permesso per coesione familiare in favore della IG.ra . Parte_2
Pagina 2 2. Il difensore del ricorrente ha, dunque, depositato a fondamento della domanda oggetto del ricorso: documentazione del ricorrente e della moglie, atto di nascita e certificazione scolastica del figlio, certificazione medica, documentazione in merito alla cancellazione dal registro delle imprese.
3. In data 1/12/2023, il giudice, ritenuto necessario sentire il ricorrente per decidere sulla richiesta di sospensiva, ha fissato udienza il 18/1/2024.
4. Il , il 15/1/2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza, ribadendo la presenza irregolare del ricorrente sul territorio a seguito del mancato rinnovo del permesso di cui era titolare.
5. All'udienza fissata il 18/1/2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato come la contestazione fatta in sede amministrativa (e non rinnovata in sede giudiziale) in merito al permesso di soggiorno di PT
, moglie del ricorrente, fosse errata, in quanto la stessa era titolare di
[...] un permesso di soggiorno di lungo periodo in scadenza al 23/3/2032. In seguito, è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato: “Sono in Italia dal
2001 come studente universitario. Ho fatto il DAMS, ma non mi sono laureato. Sono sempre rimasto in Italia. Scaduto il permesso di studio ho avuto quello di lavoro come commerciante, facevo il Cameriere e direttore del caffè Zamboni a Bologna. Mi sono sposato nel 2010 e mia moglie era già in Italia. Abbiamo un figlio di 9 anni ha vissuto qui e ha fatto le scuole qui. Il permesso di lavoro è durato fino al 2016. Non l'ho rinnovato perché ho avuto dei problemi in famiglia in Albania, quindi non sapevo se dovevo rientrare in Albania, ma poi non ci sono tornato e sono rimasto qui. Avevo
2 bar e nessuno mi ha fatto problemi per il fatto che non avessi rinnovato il permesso. Adesso ho una pizzeria a Bologna. Ho fatto la richiesta di permesso il 5.4.2022. Mi hanno rilasciato la ricevuta ed ho continuato la mia vita. Adesso alla Camera di Commercio mi hanno cancellato per il fatto del diniego del permesso di soggiorno. Sono andato in Questura a chiedere chiarimenti e mi hanno detto di attendere anche perché erano oberati di lavoro per gli Non ho mai avuto problemi con la giustizia i Italia, Pt_3 solo una multa per guida senza patente”.
Pagina 3 6. Al termine dell'audizione, il difensore del ricorrente ha insistito sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego e del provvedimento della Camera di commercio di cancellazione dell'attività del ricorrente.
Di conseguenza, il giudice si è riservato sulla decisione relativa alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo e ha fissato, previa concessione di un termine per la produzione di ulteriore documentazione, udienza di discussione in data 26/3/2024, sostituita con le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. In data 23/1/2024, a scioglimento della riserva, il giudice designato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, rigettando la domanda relativa alla cancellazione dal registro delle imprese, ritenendo che: il ricorrente si trovi in Italia dal 2001, allorché ha fatto ingresso sul territorio nazionale come studente universitario;
abbia sempre lavorato in
Italia, da ultimo con un'attività commerciale in proprio;
conviva con la moglie, cittadina albanese e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, e con il figlio di 9 anni, nato e cresciuto in Italia;
non abbia precedenti penali;
e, infine, sulla base del fatto che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per coesione familiare, valutare di concedere un permesso di soggiorno per protezione speciale, dato il suo insindacabile radicamento sul territorio nazionale, da cui ne deriva l'inespellibilità.
8. I difensori del ricorrente, in sede di discussione, hanno ribadito quanto chiesto nel ricorso, richiamandolo integralmente, e allegato il certificato di matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra . Parte_2
8. Il giudice titolare del procedimento, dunque, per esigenze di ufficio, ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la discussione orale, ove il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, viene ora in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Pagina 4 9. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con cui è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, formulata dal in quanto coniuge di cittadina di Stato non Pt_1 aderente all'Unione Europea, soggiornante di lungo periodo.
10. Come si legge nel provvedimento impugnato, il permesso di soggiorno per coesione familiare è stato negato dall'autorità amministrativa in ragione, in primo luogo, del fatto “…che la coniuge straniera, all'atto di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, in data 5/4/2024, era titolare di un permesso di soggiorno qui rilasciato per motivi di lavoro subordinato, ma con scadenza prevista per il 18/11/2022 e quindi con validità inferiore all'anno” e, pertanto, non idoneo alla concessione di un permesso per ricongiungimento familiare;
in secondo luogo, perché l'istante non era regolare sul territorio nazionale, “…in quanto era stato titolare di un permesso di soggiorno qui rilasciato per motivi commerciali, scaduto il
31/12/2016 e non più rinnovato”.
11. Dunque, non è in discussione la relazione di natura familiare fra il ricorrente e la coniuge e il figlio (in merito al quale, tra l'altro, il difensore ha depositato il certificato di matrimonio e l'atto di nascita del figlio), né emergono motivi di altra natura (requisiti di reddito e di lavoro;
inidoneità dell'alloggio; pericolosità).
12. Riguardo alla prima ragione di diniego, afferente alla tipologia di permesso di soggiorno di cui era (ed è tutt'ora) titolare la moglie del ricorrente, va rilevato che ha – e aveva già al momento di Parte_2 presentazione dell'istanza da parte del – un permesso di soggiorno Pt_1 di lungo periodo rilasciato il 23/3/2022 e in scadenza al 23/3/2032
(presente in atti) e non un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in scadenza al 18/11/2022, come rilevato dalla Questura nel provvedimento di diniego. Invero, come già evidenziato all'udienza del
18/1/2024, anche l'Avvocatura dello Stato, nella comparsa di costituzione, non ha più contestato tale circostanza, ma solo la presenza irregolare sul territorio del ricorrente (v. comparsa di costituzione e risposta).
Pagina 5 13.1. In merito alla seconda ragione di diniego, afferente alla condizione, ritenuta ostativa, di irregolarità sul territorio nazionale, va rammentato che, seppure il dato letterale delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 30, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 postuli in effetti la regolare presenza in Italia del richiedente quale elemento costitutivo della domanda proposta, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza cardine n. 202/2013, impone che pure in carenza di un regolare titolo di soggiorno, si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale», come disposto dall'art. 5, quinto comma, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (per cui «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»). Come sottolineato, difatti, dalla Corte di cassazione, «alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio Nazionale» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23316 del 27/09/2018).
13.2. Dunque, sulla base di quanto sopra sostenuto, bisogna rilevare il fatto che il ricorrente si trova in Italia dal 2001, in quanto si era trasferito con un permesso per motivi di studio, e vi è rimasto anche in seguito, con un permesso per motivi di lavoro (non rinnovato, a suo dire, perché aveva avuto dei problemi in Albania ed era convinto di dovervi rientrare) e,
Pagina 6 soprattutto, che lo stesso ha costituito il proprio nucleo familiare in Italia, convivendo con la moglie e il figlio (nato a [...]).
Pertanto, è doveroso considerare che, pur essendo irregolare al momento in cui ha presentato l'istanza volta all'ottenimento del permesso per ricongiungimento familiare, la natura e l'effettività dei legami familiari (non contestati in sede amministrativa) e la presenza ultraventennale sul territorio nazionale consentono di ritenere il ricorso meritevole di accoglimento.
14. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, queste si intendono compensate, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alle produzioni nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8.1, del D.lgs. n. 286/1998;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 31/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Reggiani, all'esito della discussione orale all'udienza del 3 dicembre 2024, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15552/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Rita Aspromonte e dall'avv. Parte_1
Sendi Simicija RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, […] nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bologna - in data 4/5/2023 n.
Cat.A12/IMM/LG, Sez II), notificato al ricorrente in data 30/10/2023, nonché, conseguentemente, annullare l'iscrizione del provvedimento di cancellazione dell'impresa disposta con determinazione del
Conservatore n.339 del 9.10.2023 ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 247/2004; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
Pagina 1 ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, precisamente permesso per soggiornante di lungo periodo-UE e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Bologna- il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra ; Parte_2 condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato
e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Bologna.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 30, co. 6, D.lgs. n. 286/1998,
20 D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. il 27/11/2023, il ricorrente,
, ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna Parte_1 del 4/5/2023, con il quale è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare (richiesto in quanto convivente con la moglie, IG.ra , regolare sul territorio, e il figlio Parte_2 minorenne, ) perché la coniuge straniera, all'atto di Persona_1 presentazione dell'istanza da parte del richiedente, in data 5/4/2022, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in scadenza al
18/11/2022 e, dunque, di validità inferiore all'anno (come normativamente richiesto), e perché l'istante non era regolare sul territorio a seguito della scadenza del permesso per motivi commerciali in data 31/12/2016.
Il quindi, ha chiesto nel presente giudizio, previa sospensiva, di Pt_1 annullare il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna e, per l'effetto, di accertare il proprio diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare in qualità di convivente con soggiornante di lungo periodo-UE, e, per l'effetto, di ordinare al Questore di Bologna di rilasciare il permesso per coesione familiare in favore della IG.ra . Parte_2
Pagina 2 2. Il difensore del ricorrente ha, dunque, depositato a fondamento della domanda oggetto del ricorso: documentazione del ricorrente e della moglie, atto di nascita e certificazione scolastica del figlio, certificazione medica, documentazione in merito alla cancellazione dal registro delle imprese.
3. In data 1/12/2023, il giudice, ritenuto necessario sentire il ricorrente per decidere sulla richiesta di sospensiva, ha fissato udienza il 18/1/2024.
4. Il , il 15/1/2024, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza, ribadendo la presenza irregolare del ricorrente sul territorio a seguito del mancato rinnovo del permesso di cui era titolare.
5. All'udienza fissata il 18/1/2024, il difensore del ricorrente ha rappresentato come la contestazione fatta in sede amministrativa (e non rinnovata in sede giudiziale) in merito al permesso di soggiorno di PT
, moglie del ricorrente, fosse errata, in quanto la stessa era titolare di
[...] un permesso di soggiorno di lungo periodo in scadenza al 23/3/2032. In seguito, è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato: “Sono in Italia dal
2001 come studente universitario. Ho fatto il DAMS, ma non mi sono laureato. Sono sempre rimasto in Italia. Scaduto il permesso di studio ho avuto quello di lavoro come commerciante, facevo il Cameriere e direttore del caffè Zamboni a Bologna. Mi sono sposato nel 2010 e mia moglie era già in Italia. Abbiamo un figlio di 9 anni ha vissuto qui e ha fatto le scuole qui. Il permesso di lavoro è durato fino al 2016. Non l'ho rinnovato perché ho avuto dei problemi in famiglia in Albania, quindi non sapevo se dovevo rientrare in Albania, ma poi non ci sono tornato e sono rimasto qui. Avevo
2 bar e nessuno mi ha fatto problemi per il fatto che non avessi rinnovato il permesso. Adesso ho una pizzeria a Bologna. Ho fatto la richiesta di permesso il 5.4.2022. Mi hanno rilasciato la ricevuta ed ho continuato la mia vita. Adesso alla Camera di Commercio mi hanno cancellato per il fatto del diniego del permesso di soggiorno. Sono andato in Questura a chiedere chiarimenti e mi hanno detto di attendere anche perché erano oberati di lavoro per gli Non ho mai avuto problemi con la giustizia i Italia, Pt_3 solo una multa per guida senza patente”.
Pagina 3 6. Al termine dell'audizione, il difensore del ricorrente ha insistito sulla richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego e del provvedimento della Camera di commercio di cancellazione dell'attività del ricorrente.
Di conseguenza, il giudice si è riservato sulla decisione relativa alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo e ha fissato, previa concessione di un termine per la produzione di ulteriore documentazione, udienza di discussione in data 26/3/2024, sostituita con le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. In data 23/1/2024, a scioglimento della riserva, il giudice designato ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, rigettando la domanda relativa alla cancellazione dal registro delle imprese, ritenendo che: il ricorrente si trovi in Italia dal 2001, allorché ha fatto ingresso sul territorio nazionale come studente universitario;
abbia sempre lavorato in
Italia, da ultimo con un'attività commerciale in proprio;
conviva con la moglie, cittadina albanese e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, e con il figlio di 9 anni, nato e cresciuto in Italia;
non abbia precedenti penali;
e, infine, sulla base del fatto che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto, pur non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per coesione familiare, valutare di concedere un permesso di soggiorno per protezione speciale, dato il suo insindacabile radicamento sul territorio nazionale, da cui ne deriva l'inespellibilità.
8. I difensori del ricorrente, in sede di discussione, hanno ribadito quanto chiesto nel ricorso, richiamandolo integralmente, e allegato il certificato di matrimonio tra il ricorrente e la IG.ra . Parte_2
8. Il giudice titolare del procedimento, dunque, per esigenze di ufficio, ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la discussione orale, ove il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, viene ora in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Pagina 4 9. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con cui è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, formulata dal in quanto coniuge di cittadina di Stato non Pt_1 aderente all'Unione Europea, soggiornante di lungo periodo.
10. Come si legge nel provvedimento impugnato, il permesso di soggiorno per coesione familiare è stato negato dall'autorità amministrativa in ragione, in primo luogo, del fatto “…che la coniuge straniera, all'atto di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, in data 5/4/2024, era titolare di un permesso di soggiorno qui rilasciato per motivi di lavoro subordinato, ma con scadenza prevista per il 18/11/2022 e quindi con validità inferiore all'anno” e, pertanto, non idoneo alla concessione di un permesso per ricongiungimento familiare;
in secondo luogo, perché l'istante non era regolare sul territorio nazionale, “…in quanto era stato titolare di un permesso di soggiorno qui rilasciato per motivi commerciali, scaduto il
31/12/2016 e non più rinnovato”.
11. Dunque, non è in discussione la relazione di natura familiare fra il ricorrente e la coniuge e il figlio (in merito al quale, tra l'altro, il difensore ha depositato il certificato di matrimonio e l'atto di nascita del figlio), né emergono motivi di altra natura (requisiti di reddito e di lavoro;
inidoneità dell'alloggio; pericolosità).
12. Riguardo alla prima ragione di diniego, afferente alla tipologia di permesso di soggiorno di cui era (ed è tutt'ora) titolare la moglie del ricorrente, va rilevato che ha – e aveva già al momento di Parte_2 presentazione dell'istanza da parte del – un permesso di soggiorno Pt_1 di lungo periodo rilasciato il 23/3/2022 e in scadenza al 23/3/2032
(presente in atti) e non un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in scadenza al 18/11/2022, come rilevato dalla Questura nel provvedimento di diniego. Invero, come già evidenziato all'udienza del
18/1/2024, anche l'Avvocatura dello Stato, nella comparsa di costituzione, non ha più contestato tale circostanza, ma solo la presenza irregolare sul territorio del ricorrente (v. comparsa di costituzione e risposta).
Pagina 5 13.1. In merito alla seconda ragione di diniego, afferente alla condizione, ritenuta ostativa, di irregolarità sul territorio nazionale, va rammentato che, seppure il dato letterale delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 30, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 postuli in effetti la regolare presenza in Italia del richiedente quale elemento costitutivo della domanda proposta, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza cardine n. 202/2013, impone che pure in carenza di un regolare titolo di soggiorno, si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale», come disposto dall'art. 5, quinto comma, D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (per cui «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»). Come sottolineato, difatti, dalla Corte di cassazione, «alla luce della sentenza della Consulta essa dovrà trovare applicazione in tutti i casi in cui lo straniero vanti legami familiari nel territorio dello Stato, anche e soprattutto in relazione ai nuclei familiari che si sono formati in Italia ed ai figli nati sul Territorio Nazionale» (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23316 del 27/09/2018).
13.2. Dunque, sulla base di quanto sopra sostenuto, bisogna rilevare il fatto che il ricorrente si trova in Italia dal 2001, in quanto si era trasferito con un permesso per motivi di studio, e vi è rimasto anche in seguito, con un permesso per motivi di lavoro (non rinnovato, a suo dire, perché aveva avuto dei problemi in Albania ed era convinto di dovervi rientrare) e,
Pagina 6 soprattutto, che lo stesso ha costituito il proprio nucleo familiare in Italia, convivendo con la moglie e il figlio (nato a [...]).
Pertanto, è doveroso considerare che, pur essendo irregolare al momento in cui ha presentato l'istanza volta all'ottenimento del permesso per ricongiungimento familiare, la natura e l'effettività dei legami familiari (non contestati in sede amministrativa) e la presenza ultraventennale sul territorio nazionale consentono di ritenere il ricorso meritevole di accoglimento.
14. In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, queste si intendono compensate, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alle produzioni nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.,
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8.1, del D.lgs. n. 286/1998;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 31/1/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Pagina 7