TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/11/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2349/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) e residente in [...] , titolo di studio diploma di scuola media inferiore, di professione operaio, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro e Giulia Lepri (c.f.
) presso il cui studio in Siena, Piazza del Sale n.9 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato giusta delega in allegato al ricorso e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Bandiera n.25 (CF , titolo di studio: diploma di scuola media superiore, di C.F._3 professione operatore socio-sanitario rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Pianigiani presso il cui studio in Colle di Val D'Elsa (SI) Via G. Oberdan 33/A è elettivamente domiciliata giusta delega in allegato al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti in data 8.7.2025 ) avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 20.11.2025 :
“Voglia l'On.le Tribunale di Siena, previo l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 4 VII comma Legge n. 898/1970 avanti al Presidente del Tribunale, voglia emettere sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Castellammare di Stabia in data 13/04/1997 dai ricorrenti e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, Serie A, con ordine espresso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia di annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato, il tutto alle seguenti condizioni, disponendo al contempo il trasferimento dell'immobile per come al punto 9 descritto:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare, dove più riterranno opportuno, la propria residenza
2) entrambi i figli sono ormai maggiorenni anche se non economicamente autosufficienti. La figlia continuerà a vivere stabilmente con la madre. Il figlio invece, Persona_1 Per_2 vive a Roma, dove frequenta con profitto la facoltà di Scienze del Turismo.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunziano reciprocamente ad ogni assegno divorzile.
4) Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 250,00 che verrà versata sul conto corrente indicato dalla SI.ra Per_1
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detta somma Parte_2 sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Detta somma sarà già comprensiva anche del concorso alle spese di abbigliamento per la figlia , con le specifiche di cui al successivo Per_1 punto 6) e di ogni altra spesa non espressamente prevista tra quelle straordinarie di cui al successivo punto 6)
5) Con riguardo al figlio entrambi i coniugi si impegnano a versare direttamente, su Per_2 conto corrente intestato al SI. e avente AN Controparte_1
[...], la somma mensile di € 300,00 complessiva (€ 150,00 per ciascun coniuge) il giorno 20 (venti) di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie necessarie ad entrambi i figli saranno ripartite al 50% tra i due coniugi seguendo il protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, e che viene qui riportato, con la specifica variazione di cui al punto B)
A) Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
-Scolastiche: i) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
iii) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
iv) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
v) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
vi) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
-Extrascolastiche: i) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
ii) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
iii) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
iv) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
-Mediche: i) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ii) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
iii) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
iv) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. v) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
vi) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; vii) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal solo in CP_2 caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
B) Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
-Scolastiche: i) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
ii) corsi di specializzazione o master;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
-Extrascolastiche: i) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
ii) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
iii) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
iv) soggiorni estivi di studio e sportivi;
v) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
vi) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
vii) capi di abbigliamento del valore superiore ad € 150,00 per singolo capo, che saranno eventualmente acquistati per la figlia in accordo tra entrambi i genitori, e ripartendo la spesa al 50% tra di loro
- Medico sanitarie: i) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
ii) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
iii) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); iv) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
7) La SI.ra continuerà a godere in via esclusiva dell'assegno unico per la figlia Pt_2 [...]
. Per_1
8) I coniugi si danno atto di avere in precedenza ad oggi, diviso tra di loro tutti i beni in proprietà comune ad eccezione della casa coniugale, di cui si dirà al successivo punto 9), e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
9) Con riferimento all'abitazione ex coniugale sita in Poggibonsi (SI) Via Fratelli Bandiera n. 25, in proprietà comune tra i coniugi ed assegnata alla SI.ra , i coniugi danno atto di aver Pt_2 provato a collocare, in ottemperanza all'accordo di separazione, il bene sul mercato, senza successo. I coniugi hanno dunque raggiunto, quale accordo di composizione bonaria della crisi patrimoniale incorsa tra di loro in conseguenza della crisi coniugale, il seguente accordo:
Art.
1 - NS ED OG
Il sig. , nato a [...] il [...] (CF ) e residente Parte_1 C.F._1 in Montaione (FI) Via Kenndy 14,identificato a mezzo carta d'identità n. rilasciata Numero_1 Ministero Dell'Interno in data 19/03/2022 con scadenza al 18/09/2032 (doc.8) cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...] (CF , identificata a mezzo di carta C.F._3 d'identità n. (doc.9) rilasciata dal Comune di Poggibonsi in data 11.06.2015, con Numero_2 scadenza 22.10.2025, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà del seguente bene immobile :
Appartamento ad uso civile abitazione, rappresentato al Foglio n. 9, part. 1021, sub. 8, in cat. A/3, classe 4, vani 4,5, superficie totale 82 mq, rendita €. 336,99; quanto sopra descritto è meglio rappresentato nelle planimetrie catastali e visure di cui all'allegata relazione tecnica (doc. n. 10) confini: proprietà sub. 7 , vano scala, Persona_3 Via F.lli Bandiera salvo se altri
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, cointestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. SI0107248 del 26.11.2004; (allegate alla relazione tecnica doc. n. 8);
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di 6
Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 24.03.2025 dal Geom. che si Parte_3 allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante (doc. 11).
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione ad eccezione di: - ipoteca volontaria a rogiti Notaio in data 23.04.2021, Rep. n. 72.292, Racc. Persona_4 n. 26.392, registrato a Poggibonsi il 26 aprile 2021 al n. 840, serie 1T, per residui € 139.612,61 (centotrentanovemilaseicentododici/61) di capitale, oltre interessi a favore di
. Controparte_3
La parte cedente dichiara inoltre che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita in data 26.01.2005 ai rogiti Notaio , Rep n. 8930 /Racc. 1549 (doc.6) trascritto presso la Persona_5 conservatoria dei registri immobiliari di Siena in data 31.01.2005 al n. 668 di registro particolare da Deco Srl, C.F/P.I con sede in Poggibonsi (SI) Via F.lli Bandiera n. P.IVA_1
26, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Sergio Delli, e a quest'ultimo, i medesimi beni pervennero da e , giusto atto costitutivo società con conferimento CP_4 CP_5 di immobile a rogito del notaio in data 21.11.2003, Rep. 107.023, registrato a Per_6
Poggibonsi il 4.12.23 al n. 182, serie 1V, trascritto a Siena il 6.05.2004 al num. 3112 di registro particolare
Tutte le provenienze come sopra precisate sono meglio indicate nella relazione tecnica ( doc.10)
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Il pagamento del corrispettivo, stabilito in € 5.000,00 è stato dai coniugi concordemente stabilito in maniera rateale, e dunque è avvenuto e avverrà con le seguenti modalità
- quanto ad € 1.000,00 alla data del 10.03.2025, mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. Controparte_3 5859, intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.12) Parte_1
- quanto ad € 2.000,00 alla data del 15.05.2025 mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. 5859, Controparte_3 intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.13) Parte_1
- quanto ad € 2.000,00 alla data del 10.06.2025 mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. 5859, Controparte_3 intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.14) Parte_1
Il trasferimento della quota sarà trascritto a cura e oneri dalla SI.ra nei registri Pt_2 immobiliari non appena completato il pagamento integrale del corrispettivo.
Resta inteso tra le parti che il SI. rimarrà garante del mutuo acceso a suo tempo Parte_1 per l'acquisto dell'immobile dalla SI.ra , come sopra specificato e che dunque la SI.ra Pt_2
si impegna, per tutta la durata del rapporto finanziario, a notiziare prontamente il SI. Pt_2
in caso di difficoltà a sostenere il pagamento anche di una sola rata. Parte_1
Resta altresì inteso che il SI. manterrà azione di regresso nei confronti della SI.ra Parte_1
nel caso di insolvenza della debitrice. Pt_2
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che ex D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni false e/o reticenti in atti pubblici, che
- i titoli edilizi relativi al complesso immobiliare sono regolari, così come attestato dal tecnico Geom. nella “Perizia Giurata sulla conformità urbanistica e catastale”, redatta Parte_3 in data 25.03.2025 (doc. n. 10);
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Siena per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 Aprile 1997 in Castellamare di Stabia trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, Serie dando atto che in data 07/02/2019, con accordo di separazione personale ex art.6 c.2 dl 132/2014, trasmesso al procuratore della repubblica in data 08/02/2019 e da questi dichiarato idoneo alla trasmissione all'ufficiale di stato civile in data 18/02/2019, erano addivenuti alla separazione consensuale, cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza .
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con l'assistenza della Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale 11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti in data 8.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) contratto in data 13 Aprile
[...]
1997 in Castellamare di Stabia trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellamare di Stabia di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2349/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) e residente in [...] , titolo di studio diploma di scuola media inferiore, di professione operaio, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro e Giulia Lepri (c.f.
) presso il cui studio in Siena, Piazza del Sale n.9 è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato giusta delega in allegato al ricorso e
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Bandiera n.25 (CF , titolo di studio: diploma di scuola media superiore, di C.F._3 professione operatore socio-sanitario rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Pianigiani presso il cui studio in Colle di Val D'Elsa (SI) Via G. Oberdan 33/A è elettivamente domiciliata giusta delega in allegato al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( atti in data 8.7.2025 ) avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti rassegnate all'udienza del 20.11.2025 :
“Voglia l'On.le Tribunale di Siena, previo l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 4 VII comma Legge n. 898/1970 avanti al Presidente del Tribunale, voglia emettere sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Castellammare di Stabia in data 13/04/1997 dai ricorrenti e Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, Serie A, con ordine espresso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia di annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato, il tutto alle seguenti condizioni, disponendo al contempo il trasferimento dell'immobile per come al punto 9 descritto:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare, dove più riterranno opportuno, la propria residenza
2) entrambi i figli sono ormai maggiorenni anche se non economicamente autosufficienti. La figlia continuerà a vivere stabilmente con la madre. Il figlio invece, Persona_1 Per_2 vive a Roma, dove frequenta con profitto la facoltà di Scienze del Turismo.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunziano reciprocamente ad ogni assegno divorzile.
4) Il SI. corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 250,00 che verrà versata sul conto corrente indicato dalla SI.ra Per_1
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario. Detta somma Parte_2 sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Detta somma sarà già comprensiva anche del concorso alle spese di abbigliamento per la figlia , con le specifiche di cui al successivo Per_1 punto 6) e di ogni altra spesa non espressamente prevista tra quelle straordinarie di cui al successivo punto 6)
5) Con riguardo al figlio entrambi i coniugi si impegnano a versare direttamente, su Per_2 conto corrente intestato al SI. e avente AN Controparte_1
[...], la somma mensile di € 300,00 complessiva (€ 150,00 per ciascun coniuge) il giorno 20 (venti) di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie necessarie ad entrambi i figli saranno ripartite al 50% tra i due coniugi seguendo il protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, e che viene qui riportato, con la specifica variazione di cui al punto B)
A) Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
-Scolastiche: i) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
iii) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
iv) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
v) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
vi) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
-Extrascolastiche: i) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
ii) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
iii) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
iv) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
-Mediche: i) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ii) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
iii) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
iv) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. v) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
vi) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; vii) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal solo in CP_2 caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
B) Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
-Scolastiche: i) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
ii) corsi di specializzazione o master;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
-Extrascolastiche: i) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
ii) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
iii) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
iv) soggiorni estivi di studio e sportivi;
v) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
vi) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
vii) capi di abbigliamento del valore superiore ad € 150,00 per singolo capo, che saranno eventualmente acquistati per la figlia in accordo tra entrambi i genitori, e ripartendo la spesa al 50% tra di loro
- Medico sanitarie: i) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
ii) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
iii) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); iv) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
7) La SI.ra continuerà a godere in via esclusiva dell'assegno unico per la figlia Pt_2 [...]
. Per_1
8) I coniugi si danno atto di avere in precedenza ad oggi, diviso tra di loro tutti i beni in proprietà comune ad eccezione della casa coniugale, di cui si dirà al successivo punto 9), e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
9) Con riferimento all'abitazione ex coniugale sita in Poggibonsi (SI) Via Fratelli Bandiera n. 25, in proprietà comune tra i coniugi ed assegnata alla SI.ra , i coniugi danno atto di aver Pt_2 provato a collocare, in ottemperanza all'accordo di separazione, il bene sul mercato, senza successo. I coniugi hanno dunque raggiunto, quale accordo di composizione bonaria della crisi patrimoniale incorsa tra di loro in conseguenza della crisi coniugale, il seguente accordo:
Art.
1 - NS ED OG
Il sig. , nato a [...] il [...] (CF ) e residente Parte_1 C.F._1 in Montaione (FI) Via Kenndy 14,identificato a mezzo carta d'identità n. rilasciata Numero_1 Ministero Dell'Interno in data 19/03/2022 con scadenza al 18/09/2032 (doc.8) cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il [...] e residente in [...] (CF , identificata a mezzo di carta C.F._3 d'identità n. (doc.9) rilasciata dal Comune di Poggibonsi in data 11.06.2015, con Numero_2 scadenza 22.10.2025, che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la piena proprietà del seguente bene immobile :
Appartamento ad uso civile abitazione, rappresentato al Foglio n. 9, part. 1021, sub. 8, in cat. A/3, classe 4, vani 4,5, superficie totale 82 mq, rendita €. 336,99; quanto sopra descritto è meglio rappresentato nelle planimetrie catastali e visure di cui all'allegata relazione tecnica (doc. n. 10) confini: proprietà sub. 7 , vano scala, Persona_3 Via F.lli Bandiera salvo se altri
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, cointestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot. n. SI0107248 del 26.11.2004; (allegate alla relazione tecnica doc. n. 8);
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di 6
Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 24.03.2025 dal Geom. che si Parte_3 allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante (doc. 11).
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione ad eccezione di: - ipoteca volontaria a rogiti Notaio in data 23.04.2021, Rep. n. 72.292, Racc. Persona_4 n. 26.392, registrato a Poggibonsi il 26 aprile 2021 al n. 840, serie 1T, per residui € 139.612,61 (centotrentanovemilaseicentododici/61) di capitale, oltre interessi a favore di
. Controparte_3
La parte cedente dichiara inoltre che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, e che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: atto di compravendita in data 26.01.2005 ai rogiti Notaio , Rep n. 8930 /Racc. 1549 (doc.6) trascritto presso la Persona_5 conservatoria dei registri immobiliari di Siena in data 31.01.2005 al n. 668 di registro particolare da Deco Srl, C.F/P.I con sede in Poggibonsi (SI) Via F.lli Bandiera n. P.IVA_1
26, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Sergio Delli, e a quest'ultimo, i medesimi beni pervennero da e , giusto atto costitutivo società con conferimento CP_4 CP_5 di immobile a rogito del notaio in data 21.11.2003, Rep. 107.023, registrato a Per_6
Poggibonsi il 4.12.23 al n. 182, serie 1V, trascritto a Siena il 6.05.2004 al num. 3112 di registro particolare
Tutte le provenienze come sopra precisate sono meglio indicate nella relazione tecnica ( doc.10)
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Il pagamento del corrispettivo, stabilito in € 5.000,00 è stato dai coniugi concordemente stabilito in maniera rateale, e dunque è avvenuto e avverrà con le seguenti modalità
- quanto ad € 1.000,00 alla data del 10.03.2025, mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. Controparte_3 5859, intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.12) Parte_1
- quanto ad € 2.000,00 alla data del 15.05.2025 mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. 5859, Controparte_3 intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.13) Parte_1
- quanto ad € 2.000,00 alla data del 10.06.2025 mediante bonifico bancario dal conto corrente n. 3615279 acceso presso , sul conto corrente n. 5859, Controparte_3 intestato al sig. , acceso presso Intesa SanPaolo spa;
(doc.14) Parte_1
Il trasferimento della quota sarà trascritto a cura e oneri dalla SI.ra nei registri Pt_2 immobiliari non appena completato il pagamento integrale del corrispettivo.
Resta inteso tra le parti che il SI. rimarrà garante del mutuo acceso a suo tempo Parte_1 per l'acquisto dell'immobile dalla SI.ra , come sopra specificato e che dunque la SI.ra Pt_2
si impegna, per tutta la durata del rapporto finanziario, a notiziare prontamente il SI. Pt_2
in caso di difficoltà a sostenere il pagamento anche di una sola rata. Parte_1
Resta altresì inteso che il SI. manterrà azione di regresso nei confronti della SI.ra Parte_1
nel caso di insolvenza della debitrice. Pt_2
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che ex D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali per il caso di dichiarazioni false e/o reticenti in atti pubblici, che
- i titoli edilizi relativi al complesso immobiliare sono regolari, così come attestato dal tecnico Geom. nella “Perizia Giurata sulla conformità urbanistica e catastale”, redatta Parte_3 in data 25.03.2025 (doc. n. 10);
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Siena per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 Aprile 1997 in Castellamare di Stabia trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, Serie dando atto che in data 07/02/2019, con accordo di separazione personale ex art.6 c.2 dl 132/2014, trasmesso al procuratore della repubblica in data 08/02/2019 e da questi dichiarato idoneo alla trasmissione all'ufficiale di stato civile in data 18/02/2019, erano addivenuti alla separazione consensuale, cui non era seguita riconciliazione né ripresa della convivenza .
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con l'assistenza della Funzionaria di Cancelleria in ragione della previsione del trasferimento immobiliare il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio , comune alle parti , può essere accolta.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale tale escludere, secondo una ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto riguarda le condizioni del divorzio , si richiamano i patti espressi dai coniugi sia in ricorso che nel verbale relativo al trasferimento immobiliare- come in epigrafe tutti riportati- in quanto risultano legittimi e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. In particolare, con riferimento al trasferimento immobiliare, si evidenzia che, per come recentemente evidenziato in giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile, sez. unite, di 29 luglio 2021 n. 21761), sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza ( cfr verbale 11.6.25) redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4 comma 16 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art 29, comma 1-bis Legge 27 febbraio 1985 n. 52; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la conformità alle risultanze dei registri immobiliari.
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese.
Il Pubblico Ministero ha ricevuto gli atti in data 8.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) contratto in data 13 Aprile
[...]
1997 in Castellamare di Stabia trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellamare di Stabia dell'anno 1997 al n. 72, Parte II, alle condizioni sopra riportate;
2) Nulla sulle spese .
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellamare di Stabia di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi