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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2952/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (n. REA 231527), con sede in Parte_2
Domaso via Statale Regina n. 55, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Livia
ZANETTI (C. F. ) e Selene MARSIGLIA (C. F. ) C.F._2 C.F._3
entrambe con studio in Como via Giulini n. 10, presso i quali è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 - (C. F. ) residente in [...], CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio BRAMBILLA (C. F.
), presso il cui studio legale in Lecco via Carlo Porta n. 23 è elettivamente C.F._5
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
fax: 0341286090
E
- (C. F. ) residente a [...] C.F._6
Emanuele n. 36, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Morales SOSA
(C. F. ) del foro di Sondrio, presso il cui studio legale in Morbegno Piazza S. C.F._7
Giovanni n. 6 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
fax 0342.611717
APPELLATI
Avente ad oggetto: mediazione
Sulle seguenti conclusioni:
per in proprio e quale titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
appellante Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare la sentenza n. 1014/2024 del 17.09.2024 pubblicata il 18.08.2024 dal Tribunale di Como e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via preliminare:
- accertare l'esistenza e la sussistenza del diritto dell'appellante alla provvigione e che la relativa azione è stata esercitata tempestivamente;
pagina 2 di 21 nel merito:
- accertare che la GN , mediatore immobiliare regolarmente iscritto all'albo, Parte_1 ha effettivamente mediato tra la venditrice e l'acquirente , per la CP_1 Controparte_2
compravendita dell'immobile sito in Sorico via Vittorio Emanuele n. 36, e che , ai sensi dell'art. 1755
c.c., ella ha diritto al pagamento delle provvigione nei confronti dei contraenti, di conseguenza, condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della provvigione per la CP_1
mediazione immobiliare, quantificata nella somma pattuita pari ad euro 7.200,00 oltre Iva, ovvero in subordine, nella misura del 3% del prezzo della vendita dell'immobile pari ad euro 6.600,00 oltre Iva come da usi locali;
- accertare che la GN , mediatore immobiliare regolarmente iscritto all'albo, Parte_1 ha efficientemente mediato tra la venditrice e l'acquirente , per la CP_1 Controparte_2
compravendita dell'immobile sito in Sorico via vittorio Emanuele n. 36 e che, ai sensi dell'art. 1755
c.c., ella ha diritto alla provvigione nei confronti dei contraenti, di conseguenza, condannare CP_2
al pagamento a favore dell'attrice della provvigione per la mediazione immobiliare nella
[...]
misura di euro 6.600,00 oltre Iva consistente nel 3% del prezzo come da usi locali;
in subordine:
- previsa valutazione della relativa ammissibilità, accertare l'omessa motivazione della sentenza nella parte in cui non motiva né decide, sulle domande subordinate di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2
e di conseguenza annullare la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Como.
[...]
In ogni caso:
- condannare entrambe le parti appellate alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre alla ripetizione da parte di ciascun appellato convenuto delle spese di lite già versate dall'attrice
(con riserva di ripetizione) in adempimento della sentenza di primo grado riformata o annullata, pari per ciascuno di loro ad euro 4.835,909 oltre spese generali 15% Iva e cpa per complessivi euro
7.054,85.
per appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rejectis adversis, così giudicare: in principalità:
pagina 3 di 21 - confermare l'appellata sentenza dichiarando estinto per prescrizione l'assertivo credito azionato dall'appellante; in subordine:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 secondo comma lett. t) del d.lgs. n. 206/2005 e segg., in accoglimento dell'eccezione svolta in primo grado, dichiarare la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola di esclusiva riportata nel contratto di mandato stipulato tra la sig.ra e CP_1
in data 14.01.2017; Parte_2
- rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta da verso la Parte_2
sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto. CP_1
In via condizionata di ulteriore subordine:
- dichiarare l'incompetenza funzionale e per materia a giudicare la causa instaurata tra
[...]
e la sig.ra annullando il giudizio di primo grado. Parte_2 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio d'impugnazione.
per appellato Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito
- rigettare l'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale STUDIO IMMOBILLARIO di OI SI in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Como pronunciata il 17.09.2024 pubblicata il 18.09.2024, resa nella causa n. 2785/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1014/2024 pubblicata in data 18.09.2024, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- rigetta la domanda dell'attrice;
pagina 4 di 21 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sopportate dai convenuti nel presente giudizio, spese che si liquidano per ciascuna parte convenuta, in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% oltre Iva e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione titolare dello Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como e
[...] CP_1 Controparte_2
chiedendo la condanna di al pagamento della provvigione pattuita per l'attività di CP_1
mediazione immobiliare svolta per l'importo di euro 7.200,00 oltre Iva o in subordine nella misura del
3% del prezzo di vendita dell'immobile, pari ad euro 6.600,00 oltre Iva, e di al Controparte_2
pagamento in favore della attrice della provvigione per l'attività di mediazione immobiliare svolta ai sensi dell'art. 1755 c.c. oltre iva, nella misura del 3% del prezzo di vendita dell'immobile ovvero altro importo determinato giudizialmente, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
- Si costituivano in giudizio, con autonomi atti di costituzione, e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti articolata dall'attrice.
In particolare, la convenuta eccepiva in primis l'incompetenza territoriale dell'adito CP_1
Tribunale di Como in favore del Tribunale di Lecco, luogo di residenza della convenuta, e ciò in ragione della qualità di consumatore rivestito dalla convenuta, ritenendo applicabile, attesa la qualifica di professionista rivestita dalla attrice, il dettato dell'art. 33 lett. u) del d.lgs. 296/2005, nonché il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola di esclusiva riportata nel contratto di mandato stipulato tra la predetta convenuta e in data Parte_2
14.01.2017.
Entrambi i convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione.
Nel merito adducevano l'infondatezza della domanda.
Istruita la causa, l'organo giudicante decideva con l'impugnata sentenza.
***
L'organo giudicante di primo grado, rigettate con ordinanza del 14.02.2022 l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di nullità della clausola di esclusiva asseritamente vessatoria sollevate dalla convenuta non costituendo l'incarico conferito allo Parte_2
un contratto concluso su modulo prestampato del professionista, il che non rendeva
[...]
pagina 5 di 21 applicabile la disciplina di tutela prevista dal codice del consumo, con la sentenza appellata, richiamate tali statuizioni, rigettava la domanda attorea ritenendo spirato il termine prescrizionale di un anno previsto per l'esercizio dei diritti di provvigione. Al riguardo rilevava che, secondo le stesse asserzioni di parte attrice esplicate nella seconda memoria istruttoria, dalla lettura del contratto di vendita stipulato in data 12.06.2019 emergeva come parte acquirente, dichiarando che parte del prezzo era stato pagato a mezzo assegno circolare del 30.10.2018 di euro 10.000,00 emesso dall'agenzia di Colico del
Credito Valtellinese – il che rendeva evidente che la stessa attrice aveva attribuito alla consegna dell'assegno in oggetto da parte dell'allora opzionario alla opzionata per la vendita Controparte_2
valenza di acconto sul prezzo – aveva ammesso l'avvenuta conclusione del contratto il CP_1
30.10.2018, data di emissione del predetto assegno. Pertanto, il termine prescrizionale annuale previsto per i diritti di provvigione, decorrente dalla data di conclusione dell'affare, doveva essere fatto valere entro la data del 30.10.2019, dovendosi intendere per conclusione dell'affare il compimento di qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti. Invece parte attrice,
a fronte della trascrizione in data 13.06.2019 del rogito di vendita dell'immobile in oggetto, azionava le proprie pretese recuperatorie solo in data 29.05.2020, quando, in assenza di idonei atti interruttivi, il termine di prescrizione era ormai completamente decorso.
Su tali basi rigettava la domanda attorea.
Su tali basi, ritenendo prescritti di diritti di provvigione, rigettava la domanda.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della impresa individuale Parte_2
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata determinazione della data di inizio del decorso del termine prescrizionale annuale che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, iniziava a decorrere solo dal 12.06.2019, data di effettiva conclusione del rogito, non potendo ritenersi che l'affare sia stato concluso alla data di emissione dell'assegno datato 30.10.2018 in quanto il contratto di vendita di beni immobili, e parallelamente il relativo preliminare, deve necessariamente rivestire forma scritta. Adduceva inoltre che parte attrice aveva avuto conoscenza dell'assegno solo in data 13.06.2019, momento della trascrizione del rogito di vendita nel quale il predetto assegno era menzionato dalle relative parti contrattuali.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui riteneva intervenuta dichiarazione confessoria della attrice in ordine alla avvenuta conclusione dell'affare alla data pagina 6 di 21 dell'ottobre 2018, quando invece nel processo è stato allegato e provato che parte attrice non era a conoscenza della dazione dell'assegno in oggetto, circostanza appresa solo previa visione del successivo rogito di vendita, trascritto e reso pubblico in data 13.06.2019.
Con il terzo motivo di appello adduceva che i convenuti non avevano reso ostensibile alla mediatrice l'avvenuta dazione alla mediatrice dell'assegno datato 30.10.2018, il che determinerebbe la sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 2941
c.c.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che l'affare era stato concluso alla data del 30.10.2018 a mezzo della conclusione del relativo contratto di opzione, quando invece nel caso di specie non si delineerebbe da parte del futuro acquirente opzionario un atto qualificabile quale proposta irrevocabile, sotteso dallo schema dell'opzione, non risultando definito neanche il prezzo del bene oggetto di opzione. Inoltre, avendo l'affare ad oggetto la vendita di bene immobile, il relativo negozio perfezionativo necessitava della forma scritta. Pertanto, l'unica data certa alla quale riferire l'affare è quella del rogito di vendita, datato 12.06.2019 e trascritto in data
13.06.2019.
Con il quinto motivo di appello lamentava la circostanza che nessun contratto era stato allegato all'atto della emissione dell'assegno datato 30.10.2018.
Con il sesto motivo di appello lamentava la mancata valutazione delle domande precisate con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e richiamate in sede conclusiva.
Con il settimo motivo di appello lamentava la mancata valutazione del merito della causa.
Su tali basi, in riforma della sentenza appellata, chiedeva l'accoglimento della domanda come articolata nel primo grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame. Richiamate con CP_1
l'atto di costituzione le eccezioni di rito e di merito sollevate nel primo grado di giudizio e segnatamente l'eccezione di incompetenza del giudice territoriale adito e l'eccezione di nullità della clausola di esclusiva asseritamente vessatoria presente nell'atto di conferimento dell'incarico di mediazione, rigettate dall'organo giudicante di primo grado, adduceva l'infondatezza del gravame proposto e, ritenendo corretta la decisione impugnata, ne chiedeva la conferma. Nel merito richiamava le difese articolate nel primo grado di giudizio negando la spettanza dei diritti di provvigione reclamati da parte appellante.
pagina 7 di 21 - Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame del quale Controparte_2
chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle censure articolate e del gravame.
***
Nella perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio di appello, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta nel primo grado di CP_1
giudizio facendo richiamo del foro del consumatore e quella di nullità della clausola di esclusiva, asseritamente vessatoria, presente nel contratto di mediazione stipulato tra la la uale CP_1 Pt_2 agente immobiliare, rievocate con l'atto di costituzione nel presente giudizio, sono state espressamente rigettate con ordinanza del giudice di prime cure del 14.02.2022 emessa in corso di causa le cui statuizioni, richiamate nella sentenza impugnata, non sono state oggetto di specifico gravame, non avendo proposto specifica impugnazione avverso la reiezione dell'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale e avverso la reiezione dell'eccezione di nullità della clausola di esclusiva, che conseguentemente, in ragione dell'effetto devolutivo del giudizio di appello, non possono costituire oggetto della presente cognizione, essendo ormai coperte da giudicato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 21.03.2019 n. 7940), nel giudizio di appello la parte vittoriosa in primo grado deve necessariamente proporre appello incidentale, avverso il provvedimento reiettivo delle eccezioni di rito e di merito proposte con comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, non necessitando la proposizione del gravame incidentale solo per le eccezioni, di merito e di rito che non siano state oggetto di espressa pronuncia reiettiva anche implicita, nel qual caso solo è sufficiente, per impedirne la decadenza, la sola riproposizione con l'atto di costituzione nel giudizio di appello e comunque entro la entro la prima pagina 8 di 21 udienza di comparizione. Pertanto, nel caso in cui le eccezioni di merito e di rito siano state esaminate e rigettate, per impedire il formarsi del giudicato su tali statuizioni, è necessario impugnare con gli specifici mezzi di gravame l'atto di reiezione dell'eccezione di merito o di rito. Più specificamente, per i provvedimenti reiettivi dell'eccezione di incompetenza adottati nel corso di causa con carattere definitorio è necessario proporre nel termine di legge per ciò prescritto ricorso per regolamento di competenza, o, nel caso di decisione della questione in sede decisoria, appello incidentale avvero la pronuncia di rigetto dell'eccezione. Ciò sulla base del principio devolutivo regolante il giudizio di appello, che, quale giudizio impugnatorio con effetto caducatorio dell'atto impugnato, impone, per impedire la formazione del giudicato, la proposizione degli specifici strumenti di impugnazione predisposti dall'ordinamento processuale avverso le pronunce anche implicite di rigetto di eccezioni e domande proposte con l'atto di costituzione nel primo giudizio esaminate e rigettate dal giudice di prime cure. Pertanto, solo nel caso in cui le eccezioni di rito e di merito proposte con l'atto di costituzione nel primo grado di giudizio non siano state esaminate dall'organo giudicante, la parte deducente vittoriosa nel primo grado di giudizio può limitarsi alla mera riproposizione nell'atto di costituzione, comunque necessario nel caso di eccezioni non rilevabili di ufficio e non rilevate nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, l'eccezione di rito, quale quella con cui la convenuta appellata ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito ritenendo operante in ragione CP_1
della qualità di consumatore rivestita il foro del consumatore, è stata espressamente rigettata, previo relativo esame, con la predetta ordinanza del 14.12.2022 emessa in corso di causa, il cui decisum è stato rievocato con la sentenza di definizione del giudizio. Avverso il predetto provvedimento reiettivo ed a carattere decisorio, peraltro richiamato nel decisum nella sentenza di definizione del giudizio, la convenuta non ha interposto alcuno dei prescritti mezzi di impugnazione, limitandosi alla semplice rievocazione con l'atto di costituzione nel presente giudizio di appello, inidonea ad impedirne la formazione del giudicato, che ne preclude la cognizione nel presente giudizio di appello.
Deve pertanto ritenersi definitivamente stabilizzata la competenza territoriale del giudice adito, non più sindacabile in questa sede.
Del pari, come innanzi premesso, l'eccezione di merito con cui la convenuta ha eccepito CP_1 la nullità della clausola di esclusiva presente nella lettera di conferimento dell'incarico di mediazione in quanto asseritamente vessatoria ritenendo applicabile la disciplina di tutela consumeristica in ragione della qualità di consumatore rivestita dalla convenuta, è stata espressamente esaminata e rigettata con pagina 9 di 21 la suddetta ordinanza, emessa nel corso del giudizio di primo grado, e non è stata incidentalmente gravata dalla odierna deducente, la quale si è limitata anche in tal caso alla semplice riproposizione con l'atto di costituzione nel presente giudizio, inidoneo ad impedirne la formazione del giudicato.
***
Tanto premesso, ragioni di priorità logico-giuridica impongono la disamina dei primi cinque motivi di appello, attinenti alla decorrenza del termine di prescrizione annuale previsto per i diritti di provvigioni ed alla conseguente individuazione del momento di conclusione dell'affare, fonte dei diritti di provvigione vantati da parte appellante e momento di decorrenza del relativo termine prescrizionale, che possono essere congiuntamente esaminati.
***
La controversia origina dal mancato pagamento dei diritti di provvigione da parte dei convenuti e nella rispettiva qualità di venditrice e di acquirente, reclamati CP_1 Controparte_2
dall'appellante nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...] per l'attività di mediazione svolta nella conclusione della vendita Parte_2 dell'immobile in oggetto, avvenuta con rogito del 12.06.2019, trascritto nei registri immobiliari in data
13.06.2019.
Sulla base della documentazione prodotta emerge che con atto del 14.01.2017 conferì CP_1 incarico all'agente immobiliare per l'attività di mediazione nella vendita Parte_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Sorico in via Vittorio Emanuele n. 36 identificato in catasto al foglio 5, part. 21, sub. 10, cat A2 cl. 2 di vani 5 e superficie catastale di 129 mq., della durata di un anno, tacitamente rinnovabile per egual periodo salvo disdetta da esercitare per iscritto entro 15 giorni dalla scadenza del primo anno. Il prezzo di vendita dell'immobile era indicato in euro 240.000,00 e la provvigione dovuta per l'attività di mediazione in caso di conclusione dell'affare era fissata, secondo gli usi e consuetudini locali, nella percentuale del 3% del prezzo di vendita. Per espressa previsione testuale, non integrante clausola vessatoria in quanto non prevista tra l'elenco delle clausole vessatorie previste dal d.lvo 6.09.2005 n. 206 ed in particolare nell'elenco delle clausole vessatorie di cui agli artt.
33 e seguenti del predetto testo normativo, l'incarico era conferito in via esclusiva ed irrevocabile.
Nello specifico l'atto di conferimento incarico prevedeva testualmente il conferimento irrevocabile ed esclusivo dell'
SORICO, via Vittorio Emanuele n. 36 … di proprietà della sottoscritta che si trova attualmente occupata dall'inquilino alle seguenti condizioni: a) prezzo minimo di vendita: Controparte_2
pagina 10 di 21 euro 240.000,00 comprendente il Vs. compenso concordato al 3% più iva, pari ad euro 7.200,00 piò iva;
b) il prezzo dovrà essere liquidato interamente entro la data dell'atto notarile, eventualmente anche mediante l'intervento di un ente finanziatore presentato dall'acquirente; c) nulla sarà dovuto dalla sottoscritta ad incarico scaduto in caso di mancata vendita. Vi autorizzo quindi a provvedere alla pubblicità e a fare quant'altro riterrete necessario a vostro insindacabile giudizio per l'espletamento dell'incarico. Le spese che incontrerete vengono forfetizzate sin d'ora in: NIENTE;
d) (omissis), … e) siete autorizzato a porre sulla porzione immobiliare in oggetto un cartello “IMMOBILIARE VENDE”;
f) la durata del presente incarico viene stabilita in mesi 12, sino al 14.01.2018. È tacitamente rinnovato per uguale periodo se non viene disdettato tramite lettera raccomandata A.R. 15 gg. prima della scadenza>>.
Dagli atti di causa emerge che già in precedenza la aveva manifestato l'intento di concedere CP_1
l'immobile in oggetto in locazione conferendo incarico alla medesima agenzia immobiliare per la mediazione nella ricerca del conduttore e per la gestione del relativo contratto di locazione. A tal riguardo, per mezzo dell'attività di intermediazione svolta dalla predetta agenzia immobiliare e documentata con la produzione in atti delle fatture relative al pagamento della provvigione, in data
8.11.2016 stipulava con contratto di locazione transitoria ad uso CP_1 Controparte_2
abitativo, registrato in pari data, per la durata di sei mesi, con effetti fino al 8.05.2017, con possibilità di rinnovo. Il carattere transitorio della locazione deriva dalla persistente esigenza della locatrice CP_1 di alienare l'immobile in oggetto e dall'esigenza del conduttore di poter
[...] Controparte_2 nell'immediato futuro addivenire all'acquisto definitivo di una unità abitativa. A tal riguardo era predisposto l'art. 12 del seguente tenore: conduttore deve consentire la visita dell'immobile previo avviso telefonico … in caso di vendita il conduttore si impegna sin d'ora a lasciare libero l'immobile entro 3 mesi dalla richiesta scritta …>>.
La gestione della locazione, e segnatamente la riscossione del canone locatizio, la manutenzione dell'immobile e la gestione delle utenze, era affidata alle cure della predetta agente immobiliare. Il contratto di locazione era successivamente ripetutamente rinnovato fino al 7.11.2018, venendo per tale data disdettato dalla locatrice, con l'intermediazione della come emerge dallo scambio di Pt_2
corrispondenza a mezzo mail prodotta in atti.
Emerge altresì che con lettera raccomandata del 28.09.2018 comunicava di non voler CP_1 rinnovare l'incarico di mediazione immobiliare che pertanto giungeva a scadenza il 14.01.2019.
pagina 11 di 21 Tuttavia, nonostante l'intervenuta disdetta, con successivo contratto sottoscritto il 7.01.2019 e registrato in data 23.01.2019, l'immobile era nuovamente locato al medesimo conduttore – CP_2 che aveva continuato ad abitare l'immobile in oggetto – per la durata di mesi sei, con decorrenza dal
7.01.2019 al 6.07.2019 con le medesime previsioni contrattuali.
Emerge inoltre che in data 19.01.2019 inviava lettera raccomandata alla Parte_1
con la quale, preso atto della risoluzione del contratto di mediazione a seguito di disdetta CP_1
inviata dalla dava avviso che, come da previsione contrattuale, in caso di conclusione della CP_1
vendita con il sig. o altri clienti per cui vi era stata attività intermediazione, la conferente era CP_2
tenuta al pagamento della relativa provvigione. Specificamente richiamava l'intermediazione svolta con il conduttore dell'immobile in oggetto per la vendita della predetta unità Controparte_2
abitativa, dando atto di aver al predetto comunicato l'ultimo prezzo utile di vendita proposto dalla venditrice in relazione al quale il , mostrandosi interessato, rappresentava di dover attivare CP_2
una richiesta di mutuo.
A conferma dell'intermediazione svolta in relazione ai convenuti in ordine alla vendita dell'immobile in oggetto è stato prodotto il testo del messaggio, inviato il 9.01.2019 a coinquilina e CP_3
moglie dell'acquirente con cui la faceva chiaro riferimento alla proposta Controparte_2 Pt_2 di vendita dell'immobile in oggetto del seguente tenore proposto la vendita della casa di proprietà di mi contattavi anche con messaggi comunque ci CP_1 sentiremo più avanti …>> a cui poco dopo faceva seguito quello di risposta con cui l'interlocutrice testualmente scriveva proprietà di casa che abbiamo avuto bisogno ci ha fatto un favore … per il fatto della vendita penso che ci dovete parlare con mio compagno … perché non decido io … dovete sentire la padrona di casa
>>, il che dà dimostrazione della intermediazione svolta dalla nel corso del rapporto di Pt_2 mediazione tra la venditrice e l'acquirente in relazione alla vendita CP_1 Controparte_2 dell'immobile in oggetto, conclusa dopo la risoluzione del contratto di mediazione e mentre era in corso tra le parti roganti la rinnovata locazione di cui al predetto contratto del 7.01.2019, con rogito del
12.06.2019 trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 13.06.2018, con cui CP_1 vendeva a l'immobile in oggetto al prezzo di euro 220.000,00. Controparte_2
A fronte di tali fatti, con lettera raccomandata inviata sia all'acquirente sia alla Controparte_2
venditrice e dalle stesse ricevuta in data 3.06.2020, attesa l'identità delle parti già CP_1
oggetto di precedente intermediazione, invocava il proprio diritto alla Parte_3
pagina 12 di 21 provvigione in relazione alla conclusione del contratto di compravendita intercorso tra le predette parti per il tramite della propria attività di mediazione.
In assenza di riscontro, seguiva invito alla negoziazione assistita, recapitato a parte acquirente in data
16.09.2020 e a parte venditrice in data 24.09.2020 a cui ha fatto seguito la citazione in giudizio.
***
Tanto premesso, venendo all'esame del gravame, la richiesta di pagamento articolata da
[...]
nella qualità di titolare dello in Parte_1 Parte_2
relazione alla attività di mediazione svolta, con atto del 29.05.2020 ed inviata in piego raccomandato ricevuto dalle parti intermediate in data 3.06.2020, costituisce, ex art. 2943 c.c., quale atto contenente una chiara richiesta di pagamento e con effetto di sostanziale costituzione in mora, atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per il diritto alla provvigione del mediatore.
Gli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2943 comma 4 c.c. consistono in atti recettizi con i quali il titolare del diritto manifesta in modo non equivoco al soggetto passivo del rapporto, che deve essere chiaramente indicato, la propria volontà di realizzazione del diritto, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. Civ. Sez. III, 12.02.2010
n. 3371). La manifestazione della volontà di volersi avvalere del diritto non è soggetta a rigore di forme all'infuori della scrittura, non richiedendo l'uso di forme solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del diritto azionato (Cass. Civ. Sez. III, 12.02.2010 n. 3371). Ne consegue che l'atto avente efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, potendo emergere da una dichiarazione che esplicitamente o implicitamente manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in ragione dell'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 2943 c.c. in sinergia ermeneutica con la più generale norma di cui all'art. 2934 (Cass. Civ. Sez. III, 12.07.2006 n. 15766).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza appellata, il diritto alla provvigione è stato azionato nei confronti di entrambi i soggetti intermediati, da parte attrice, con le predette lettere raccomandate recapitate ad entrambi i destinatari in data 3.06.2020, momento in cui il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per il diritto alla provvigione non era ancora completamente decorso, atteso che l'affare, fonte del diritto alla pagina 13 di 21 provvigione del mediatore e momento di decorrenza del relativo termine di prescrizione, oggetto di intermediazione, risulta essere stato concluso solo con il rogito del 12.06.2019 trascritto nei registri immobiliari in data 13.06.2019. Prima di tale momento non è rinvenibile alcun atto negoziale esplicativo della vicenda traslativa dell'immobile in oggetto e costitutivo di specifici obblighi tra la parte venditrice e la parte acquirente, rivestente la prescritta e necessaria forma scritta, richiesta ad substantiam per gli atti di alienazione di beni immobili, idoneo a far ritenere a tal momento concluso l'affare oggetto di intermediazione.
Al riguardo il contratto di opzione richiamato dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, in quanto accedente a vicenda traslativa di bene immobile richiede a pena di nullità la forma scritta, prevista dal dettato dell'art. 1350 c.c. per tutti i negozi aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili, requisito formale che investe l'intera vicenda perfezionativa del relativo modulo negoziale e dunque ogni forma di manifestazione del consenso relativo alla conclusione del contratto avente ad oggetto un beni immobile.
Pertanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito provvigionale azionato da parte attrice non risulta prescritto atteso che il relativo termine prescrizionale risulta interrotto nei confronti di entrambi i soggetti intermediati dal 3.06.2020, data di ricezione della lettera raccomandata la quale, manifestando la chiara volontà di attivare il diritto azionato e determinante il conseguente effetto di costituzione in mora dei debitori, costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione, che da tale momento ha iniziato nuovamente a decorrere venendo nuovamente interrotto con l'invito alla negoziazione assistita, recapitato rispettivamente il
16.09.2020 a parte acquirente e il 24.09.2020 a parte venditrice, costituente atto idoneo ad interrompere, per una sola volta nell'iter giudiziario, come affermato dal Supremo Consesso di giustizia, il termine di prescrizione.
Ne consegue che al momento di proposizione della domanda giudiziale il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per i diritti di provvigione non era decorso nei confronti di entrambi i soggetti intermediati odierni convenuti.
***
Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi maturato il diritto alla provvigione di parte attrice in relazione alla conclusione dell'affare oggetto di intermediazione, avendo la stessa reso un apporto di intermediazione causalmente rilevante in relazione alla conclusione dell'affare, e segnatamente nella vendita dell'unità immobiliare sita in Sorico via Vittorio Emanuele n. 36 come innanzi meglio pagina 14 di 21 catastalmente identificata, che, dopo la risoluzione del rapporto di mediazione avvenuta il 14.01.2019 a seguito di recesso esercitato dalla stessa conferente venditrice in data 28.09.2018, si è perfezionata con rogito del 12.06.2019 con cui vendeva a che acquistava, CP_1 Controparte_2
l'immobile in oggetto già concesso dalla venditrice in locazione al per il tramite di CP_2
precedente intermediazione della stessa mediatrice.
Secondo lo schema sinallagmatico tipizzato dall'art. 1754 c.c., al quale va ricondotto il rapporto contrattuale intercorso tra conferente l'incarico di mediazione, e CP_1 Parte_1
titolare dello STUDIO IMMOBILLARIO di SI FELOLI svolgente attività di mediazione
[...]
immobiliare, nel contratto di mediazione il mediatore mette in rapporto due o più parti in vista della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'attività volta a mettere in relazione due o più parti al fine di concludere un affare può sostanzialmente articolarsi in due attività principali e, segnatamente, nella individuazione della persona con cui contrattare, oppure nella individuazione dell'oggetto della contrattazione. La prima attività può esplicarsi secondo due diverse modalità, e segnatamente, mediante il “reperimento”, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone interessate alla conclusione dell'affare, o mediante
“l'avvicinamento”, laddove il mediatore appiani divergenze esistenti tra le parti contrattuali già individuate, incidenti sulla conclusione dell'affare (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 16.02.2023 m. 4921).
L'elemento caratterizzante il rapporto di mediazione è costituito dall'indipendenza, che deve necessariamente caratterizzare l'opera di mediazione svolta dal mediatore, il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola parte, per la quale non può assumere compiti o funzioni ulteriori rispetto a quelli tipici e funzionali al contratto di mediazione.
Dall'enunciato predicato normativo – per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti che pone in relazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione – discende il tratto essenziale del rapporto di mediazione, costituito dall'imparzialità del mediatore, che, ponendosi in posizione di equidistanza tra le parti che intermedia, non può operare nell'interesse di una di esse o dei futuri contraenti, dovendo operare nell'interesse di tutte le parti.
L'imparzialità costituisce il logico corollario dell'autonomia, espressa dal dettato normativo per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
pagina 15 di 21 L'esigenza che il mediatore non abbia legami con alcuna delle parti contrattuali intermediate è funzionale a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, in difetto delle quali la fattispecie non può inquadrarsi nell'alveo della mediazione, con la conseguenza che dall'eventuale attività svolta non può sorgere il diritto alla provvigione.
Su tali basi la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui il mediatore deve essere neutrale, intendendosi per imparzialità l'assenza di ogni vincolo di mandato con alcuna delle parti, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario (Cass. Civ. 30.10.2019 n. 27921).
Secondo il dettato normativo, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto di causalità con l'attività intermediatrice, sussistente quando il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l'antecedente causale indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle fasi successive sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8.04.2022 n. 11443). Pertanto, per il sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. occorre che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità, nel senso che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza, senza l'intervento di un secondo mediatore, o altri fattori, in sé idonei a recidere il messo di causalità e la conclusione dell'affare (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 2.02.2023 n. 3165). Per il sorgere del diritto alla provvigione è però necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese, previa esteriorizzazione ai soggetti intermediati della propria qualità di mediatore. La c.d. mediazione occulta, nella quale la qualità di mediatore non viene palesata, non dà diritto alla provvigione (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 12.02.2019 n. 4107).
Non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto
(Cfr. Cass. Civ. Sez. VI 16.10.2020 n. 22426).
In ordine all'oggetto, secondo il dettato dell'art. 1755 c.c., l'affare, la cui conclusione costituisce il diritto alla provvigione del mediatore, va identificato in quello che il mediatore ha proposto alle parti, con la conseguenza che, nel caso in cui queste concludano successivamente un contratto diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni rapporto di causalità tra l'attività
pagina 16 di 21 svolta dal mediatore (che, determinando l'incontro delle parti negoziali, le convoglia verso la conclusione dell'affare negoziato) e l'affare concluso, potendo spettare il diritto alla provvigione soltanto nel caso in cui la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione (Cass. Civ. n. 11467/2001).
La formulazione dell'art. 1755 c.c. in relazione al diritto del mediatore alla provvigione risulta alquanto estesa, accogliendo una concezione ampia dell'affare la cui conclusione, se conseguenza causale dell'attività di mediazione, determina il sorgere del diritto alla provvigione. Il termine “affare”, rivestente un significato più esteso di quello di “contratto”, nell'accezione confluita nel testo normativo in esame e, secondo l'accezione accolta dal dettato dell'art. 1755 c.c., consiste in un atto di volontà giuridicamente efficace a vincolare le parti, dunque in un accordo tra due soggetti idoneo ad abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto concluso o per il risarcimento del danno conseguentemente all'inadempimento agli obblighi assunti. Più specificamente, il termine affare
è riferibile ad ogni operazione generatrice di obbligazioni e dunque di ogni rapporto giuridico che riveste carattere vincolante.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la locuzione “affare” non è volta a definire soltanto le operazioni di trasferimento di beni, ma include ogni operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di natura economico-patrimoniale. Ciò rende articolabile l'attività di mediazione anche nella stipulazione di una pluralità di contratti tra loro funzionalmente collegati e diretti a realizzare un interesse ed un programma economico unitario.
Tuttavia, in quanto il diritto alla provvigione consegue alla conclusione non del negozio giuridico ma dell'affare nel senso innanzi enucleato, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è costituita dall'identità tra l'affare concluso e quello proposto dal mediatore o quello in relazione al quale l'attività del mediatore si sia esplicata e si riferisca, sicché, quando si devono individuare i soggetti tenuti al pagamento della provvigione è necessario risalire allo strumento giuridico utilizzato per il compimento dell'affare volgendo lo sguardo sia ai soggetti dell'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione, sia al risultato dell'operazione economica conclusa, da rapportare a quello dell'operazione economica intermediata.
La giurisprudenza di legittimità, in ordine al criterio da adottare per formulare il giudizio di identità, in aderenza alla concezione funzionale dell'affare, ha più volte sostenuto che più che alla struttura giuridico-formale dell'affare debba aversi riguardo all'attitudine dello stesso a soddisfare l'interesse economico avuto di mira dalle parti, ricorrendo l'identità dell'affare se il risultato finale pagina 17 di 21 dell'operazione effettivamente posta in essere sia corrispondente a quello relativo all'affare mediato dal mediatore.
***
Nel caso di specie, come emerge in atti, parte venditrice e parte acquirente sono state intermediate dalla odierna attrice, la quale, dopo aver intermediato la conclusione del pregresso contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile e le stesse parti, acquisito l'incarico di mediazione conferitole dalla venditrice per la vendita del predetto immobile, avuta contezza dell'intenzione del conduttore del predetto immobile di acquistare una unità abitativa, prima della scadenza del rapporto di mediazione, in scadenza al 14.01.2019, e dunque in costanza di rapporto, si è attivata nell'attività di intermediazione, promuovendo incontri tra le parti in relazione alla vendita dell'unità abitativa in oggetto, senza tuttavia che l'affare, in tale contesto, si concludesse, perfezionandosi la vendita solo con il rogito del
12.06.2019, dopo che il rapporto di mediazione era stato risolto dalla stessa venditrice conferente previa disdetta.
Ne consegue che l'attività di intermediazione posta in essere in relazione alla vendita dell'unità abitativa in oggetto tra la venditrice e l'acquirente peraltro già in CP_1 Controparte_2
precedenza intermediati relativamente alla conclusione del contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso bene e le stesse parti, ha costituito un apporto causale determinante e palese in ordine alla conclusione della vendita del predetto bene conclusasi sì dopo la risoluzione del contratto di mediazione e tra le stesse parti, ma sulla base dell'attività di intermediazione iniziata in costanza di rapporto e svolta in modo continuato e palese. Sin dalla conclusione del contratto di locazione, successivamente ripetutamente rinnovato con le medesime previsioni contrattuali, è stata esteriorizzata con specifica previsione contrattuale la volontà della proprietaria del bene di porlo in vendita, prevedendosi al riguardo specifico obbligo per il conduttore di consentire le visite dell'immobile ad eventuali soggetti interessati. Del pari era nota alle parti l'intenzione del conduttore di addivenire nell'immediato futuro all'acquisto di una unità abitativa. Per tali comuni ragioni la locazione rivestì carattere transitorio, carattere conservato anche nelle successive rinnovazioni.
Invero, l'opera di mediazione risulta comprovata, come evidenziato in premessa, da oggettivi elementi fattuali documentalmente provati. Puntualmente con la surriferita missiva Parte_1
del 19.01.2019, in conseguenza della intervenuta disdetta del contratto di mediazione ad opera della dopo aver premesso che, secondo le previsioni contrattuali, in caso di conclusione dell'affare CP_1
con il sig. o altri clienti per cui vi era stata attività intermediazione dell'agente mediatrice, la CP_2
pagina 18 di 21 conferente era tenuta al pagamento della relativa provvigione, dava specificamente contezza dell'attività di mediazione svolta con il conduttore dell'immobile in oggetto Controparte_2
intermediato per la vendita della predetta unità abitativa, precisando di aver comunicato al CP_2
l'ultimo prezzo utile di vendita proposto dalla venditrice, in relazione al quale il conduttore si mostrava interessa rappresentando la necessità di dover attivare una richiesta di mutuo. A ciò si aggiunge il tenore del messaggio del 9.01.2019 inviato a mezzo sms a coinquilina e moglie CP_3 dell'acquirente dell'immobile in oggetto, con cui la aceva chiaro ed oggettivo riferimento alla Pt_2 intermediazione nella vendita dell'immobile in oggetto scrivendo quando ti ho proposto la vendita della casa di proprietà di mi contattavi anche con messaggi CP_1 comunque ci sentiremo più avanti …>> a cui poco dopo l'interlocutore rispondeva scrivendo visto tra noi non ci è più contratto di affitto ed altro … ho sentito la proprietà di casa che abbiamo avuto bisogno ci ha fatto un favore … per il fatto della vendita penso che ci dovete parlare con mio compagno … perché non decido io … dovete sentire la padrona di casa >>.
È pertanto comprovata l'opera di intermediazione svolta da in riferimento Parte_1 alla vendita dell'immobile in oggetto poi conclusa tra le stesse parti intermediate e a condizioni economiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle originariamente indicate nell'atto di conferimento dell'incarico di mediazione. Infatti, l'immobile, come rilevabile dal rogito di vendita, è stato venduto al prezzo di euro 220.000,00 a fronte di quello indicativamente indicato nell'atto di conferimento dell'Incarico di mediazione in euro 240.000,00.
Sussistono pertanto le condizioni per ritenere maturato il diritto alla provvigione da parte attrice nei confronti di entrambe le parti tra le quali, previa intermediazione, l'affare è stato concluso.
Secondo quanto pattuito, e sulla base delle specifiche previsioni contrattuali di conferimento dell'incarico di mediazione, la provvigione deve ritenersi statuita nella percentuale del 3% del prezzo di effettiva vendita del bene, al cui pagamento sono pertanto tenute ciascuna delle parti intermediate e segnatamente quale parte venditrice e quale parte acquirente. CP_1 Controparte_2
Pertanto, sulla base del prezzo di vendita del bene, indicato nel relativo rogito in euro 220.000,00,
l'importo della provvigione va determinato in euro 6.600,00 oltre iva per ciascuna delle parti intermediate.
Sull'importo così determinato vanno riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda all'effettivo soddisfo.
***
pagina 19 di 21 In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, i convenuti, odierni appellati, nella rivestita qualità di venditrice, e nella rivestita CP_1 Controparte_2
qualità di acquirente, vanno condannati al pagamento, ciascuno nella rispettiva qualità, in favore di nella qualità di titolare dello STUDIO IMMOBILLARIO di FEOLI SI, Parte_4
a titolo di provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre iva, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Tali statuizioni hanno effetto assorbente di ogni altra questione.
***
L'accoglimento del gravame comporta che le spese del doppio grado di giudizio siano regolate secondo la regola della soccombenza.
Conseguentemente i convenuti e in solido fra loro, vanno CP_1 Controparte_2
condannati alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1
giudizio che vanno unitariamente liquidate, in considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 237,00 per esborsi (rimborso contributo unificato ed oneri) ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro 362,50 per esborsi (rimborso contributo unificato ed oneri) ed in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
I convenuti appellati e restano tenuti alla restituzione in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante degli importi dalla suddetta loro eventualmente corrisposti a Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in esecuzione della sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e nella qualità di titolate dell'impresa individuale Parte_1 [...]
nei confronti di e avverso la Parte_2 Controparte_2 CP_1
pagina 20 di 21 sentenza n. 1014/2024 pubblicata in data 18.09.2024, del Tribunale Ordinario di Como, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, condanna, rispettivamente, al pagamento in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre Iva, maggiorato degli interessi nella misura legale decorrenti dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al pagamento in Controparte_2
favore di a titolo di provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre Parte_1
IVA, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
- condanna entrambi gli appellati e in solido, alla rifusione in CP_1 Controparte_2 favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio Parte_1
che liquida unitariamente, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 237,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro
362,50 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dispone la restituzione da parte di e in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante degli importi loro eventualmente corrisposti da Parte_1 [...]
a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in Parte_1
esecuzione della sentenza appellata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2952/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (n. REA 231527), con sede in Parte_2
Domaso via Statale Regina n. 55, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Livia
ZANETTI (C. F. ) e Selene MARSIGLIA (C. F. ) C.F._2 C.F._3
entrambe con studio in Como via Giulini n. 10, presso i quali è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 21 - (C. F. ) residente in [...], CP_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio BRAMBILLA (C. F.
), presso il cui studio legale in Lecco via Carlo Porta n. 23 è elettivamente C.F._5
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
fax: 0341286090
E
- (C. F. ) residente a [...] C.F._6
Emanuele n. 36, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Morales SOSA
(C. F. ) del foro di Sondrio, presso il cui studio legale in Morbegno Piazza S. C.F._7
Giovanni n. 6 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
fax 0342.611717
APPELLATI
Avente ad oggetto: mediazione
Sulle seguenti conclusioni:
per in proprio e quale titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
appellante Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare la sentenza n. 1014/2024 del 17.09.2024 pubblicata il 18.08.2024 dal Tribunale di Como e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via preliminare:
- accertare l'esistenza e la sussistenza del diritto dell'appellante alla provvigione e che la relativa azione è stata esercitata tempestivamente;
pagina 2 di 21 nel merito:
- accertare che la GN , mediatore immobiliare regolarmente iscritto all'albo, Parte_1 ha effettivamente mediato tra la venditrice e l'acquirente , per la CP_1 Controparte_2
compravendita dell'immobile sito in Sorico via Vittorio Emanuele n. 36, e che , ai sensi dell'art. 1755
c.c., ella ha diritto al pagamento delle provvigione nei confronti dei contraenti, di conseguenza, condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della provvigione per la CP_1
mediazione immobiliare, quantificata nella somma pattuita pari ad euro 7.200,00 oltre Iva, ovvero in subordine, nella misura del 3% del prezzo della vendita dell'immobile pari ad euro 6.600,00 oltre Iva come da usi locali;
- accertare che la GN , mediatore immobiliare regolarmente iscritto all'albo, Parte_1 ha efficientemente mediato tra la venditrice e l'acquirente , per la CP_1 Controparte_2
compravendita dell'immobile sito in Sorico via vittorio Emanuele n. 36 e che, ai sensi dell'art. 1755
c.c., ella ha diritto alla provvigione nei confronti dei contraenti, di conseguenza, condannare CP_2
al pagamento a favore dell'attrice della provvigione per la mediazione immobiliare nella
[...]
misura di euro 6.600,00 oltre Iva consistente nel 3% del prezzo come da usi locali;
in subordine:
- previsa valutazione della relativa ammissibilità, accertare l'omessa motivazione della sentenza nella parte in cui non motiva né decide, sulle domande subordinate di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nei confronti dei convenuti e CP_1 CP_2
e di conseguenza annullare la sentenza n. 1014/2024 emessa dal Tribunale di Como.
[...]
In ogni caso:
- condannare entrambe le parti appellate alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado, oltre alla ripetizione da parte di ciascun appellato convenuto delle spese di lite già versate dall'attrice
(con riserva di ripetizione) in adempimento della sentenza di primo grado riformata o annullata, pari per ciascuno di loro ad euro 4.835,909 oltre spese generali 15% Iva e cpa per complessivi euro
7.054,85.
per appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rejectis adversis, così giudicare: in principalità:
pagina 3 di 21 - confermare l'appellata sentenza dichiarando estinto per prescrizione l'assertivo credito azionato dall'appellante; in subordine:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 secondo comma lett. t) del d.lgs. n. 206/2005 e segg., in accoglimento dell'eccezione svolta in primo grado, dichiarare la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola di esclusiva riportata nel contratto di mandato stipulato tra la sig.ra e CP_1
in data 14.01.2017; Parte_2
- rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta da verso la Parte_2
sig.ra in quanto infondata in fatto e diritto. CP_1
In via condizionata di ulteriore subordine:
- dichiarare l'incompetenza funzionale e per materia a giudicare la causa instaurata tra
[...]
e la sig.ra annullando il giudizio di primo grado. Parte_2 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio d'impugnazione.
per appellato Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito
- rigettare l'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale STUDIO IMMOBILLARIO di OI SI in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Como pronunciata il 17.09.2024 pubblicata il 18.09.2024, resa nella causa n. 2785/2021.
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1014/2024 pubblicata in data 18.09.2024, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- rigetta la domanda dell'attrice;
pagina 4 di 21 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sopportate dai convenuti nel presente giudizio, spese che si liquidano per ciascuna parte convenuta, in euro 4.835,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% oltre Iva e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione titolare dello Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como e
[...] CP_1 Controparte_2
chiedendo la condanna di al pagamento della provvigione pattuita per l'attività di CP_1
mediazione immobiliare svolta per l'importo di euro 7.200,00 oltre Iva o in subordine nella misura del
3% del prezzo di vendita dell'immobile, pari ad euro 6.600,00 oltre Iva, e di al Controparte_2
pagamento in favore della attrice della provvigione per l'attività di mediazione immobiliare svolta ai sensi dell'art. 1755 c.c. oltre iva, nella misura del 3% del prezzo di vendita dell'immobile ovvero altro importo determinato giudizialmente, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
- Si costituivano in giudizio, con autonomi atti di costituzione, e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti articolata dall'attrice.
In particolare, la convenuta eccepiva in primis l'incompetenza territoriale dell'adito CP_1
Tribunale di Como in favore del Tribunale di Lecco, luogo di residenza della convenuta, e ciò in ragione della qualità di consumatore rivestito dalla convenuta, ritenendo applicabile, attesa la qualifica di professionista rivestita dalla attrice, il dettato dell'art. 33 lett. u) del d.lgs. 296/2005, nonché il carattere vessatorio e la conseguente nullità della clausola di esclusiva riportata nel contratto di mandato stipulato tra la predetta convenuta e in data Parte_2
14.01.2017.
Entrambi i convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione.
Nel merito adducevano l'infondatezza della domanda.
Istruita la causa, l'organo giudicante decideva con l'impugnata sentenza.
***
L'organo giudicante di primo grado, rigettate con ordinanza del 14.02.2022 l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di nullità della clausola di esclusiva asseritamente vessatoria sollevate dalla convenuta non costituendo l'incarico conferito allo Parte_2
un contratto concluso su modulo prestampato del professionista, il che non rendeva
[...]
pagina 5 di 21 applicabile la disciplina di tutela prevista dal codice del consumo, con la sentenza appellata, richiamate tali statuizioni, rigettava la domanda attorea ritenendo spirato il termine prescrizionale di un anno previsto per l'esercizio dei diritti di provvigione. Al riguardo rilevava che, secondo le stesse asserzioni di parte attrice esplicate nella seconda memoria istruttoria, dalla lettura del contratto di vendita stipulato in data 12.06.2019 emergeva come parte acquirente, dichiarando che parte del prezzo era stato pagato a mezzo assegno circolare del 30.10.2018 di euro 10.000,00 emesso dall'agenzia di Colico del
Credito Valtellinese – il che rendeva evidente che la stessa attrice aveva attribuito alla consegna dell'assegno in oggetto da parte dell'allora opzionario alla opzionata per la vendita Controparte_2
valenza di acconto sul prezzo – aveva ammesso l'avvenuta conclusione del contratto il CP_1
30.10.2018, data di emissione del predetto assegno. Pertanto, il termine prescrizionale annuale previsto per i diritti di provvigione, decorrente dalla data di conclusione dell'affare, doveva essere fatto valere entro la data del 30.10.2019, dovendosi intendere per conclusione dell'affare il compimento di qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti. Invece parte attrice,
a fronte della trascrizione in data 13.06.2019 del rogito di vendita dell'immobile in oggetto, azionava le proprie pretese recuperatorie solo in data 29.05.2020, quando, in assenza di idonei atti interruttivi, il termine di prescrizione era ormai completamente decorso.
Su tali basi rigettava la domanda attorea.
Su tali basi, ritenendo prescritti di diritti di provvigione, rigettava la domanda.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della impresa individuale Parte_2
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata determinazione della data di inizio del decorso del termine prescrizionale annuale che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, iniziava a decorrere solo dal 12.06.2019, data di effettiva conclusione del rogito, non potendo ritenersi che l'affare sia stato concluso alla data di emissione dell'assegno datato 30.10.2018 in quanto il contratto di vendita di beni immobili, e parallelamente il relativo preliminare, deve necessariamente rivestire forma scritta. Adduceva inoltre che parte attrice aveva avuto conoscenza dell'assegno solo in data 13.06.2019, momento della trascrizione del rogito di vendita nel quale il predetto assegno era menzionato dalle relative parti contrattuali.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui riteneva intervenuta dichiarazione confessoria della attrice in ordine alla avvenuta conclusione dell'affare alla data pagina 6 di 21 dell'ottobre 2018, quando invece nel processo è stato allegato e provato che parte attrice non era a conoscenza della dazione dell'assegno in oggetto, circostanza appresa solo previa visione del successivo rogito di vendita, trascritto e reso pubblico in data 13.06.2019.
Con il terzo motivo di appello adduceva che i convenuti non avevano reso ostensibile alla mediatrice l'avvenuta dazione alla mediatrice dell'assegno datato 30.10.2018, il che determinerebbe la sospensione del decorso del termine di prescrizione del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 2941
c.c.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si riteneva che l'affare era stato concluso alla data del 30.10.2018 a mezzo della conclusione del relativo contratto di opzione, quando invece nel caso di specie non si delineerebbe da parte del futuro acquirente opzionario un atto qualificabile quale proposta irrevocabile, sotteso dallo schema dell'opzione, non risultando definito neanche il prezzo del bene oggetto di opzione. Inoltre, avendo l'affare ad oggetto la vendita di bene immobile, il relativo negozio perfezionativo necessitava della forma scritta. Pertanto, l'unica data certa alla quale riferire l'affare è quella del rogito di vendita, datato 12.06.2019 e trascritto in data
13.06.2019.
Con il quinto motivo di appello lamentava la circostanza che nessun contratto era stato allegato all'atto della emissione dell'assegno datato 30.10.2018.
Con il sesto motivo di appello lamentava la mancata valutazione delle domande precisate con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e richiamate in sede conclusiva.
Con il settimo motivo di appello lamentava la mancata valutazione del merito della causa.
Su tali basi, in riforma della sentenza appellata, chiedeva l'accoglimento della domanda come articolata nel primo grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame. Richiamate con CP_1
l'atto di costituzione le eccezioni di rito e di merito sollevate nel primo grado di giudizio e segnatamente l'eccezione di incompetenza del giudice territoriale adito e l'eccezione di nullità della clausola di esclusiva asseritamente vessatoria presente nell'atto di conferimento dell'incarico di mediazione, rigettate dall'organo giudicante di primo grado, adduceva l'infondatezza del gravame proposto e, ritenendo corretta la decisione impugnata, ne chiedeva la conferma. Nel merito richiamava le difese articolate nel primo grado di giudizio negando la spettanza dei diritti di provvigione reclamati da parte appellante.
pagina 7 di 21 - Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame del quale Controparte_2
chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di appello, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni poste a fondamento delle censure articolate e del gravame.
***
Nella perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio di appello, occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta nel primo grado di CP_1
giudizio facendo richiamo del foro del consumatore e quella di nullità della clausola di esclusiva, asseritamente vessatoria, presente nel contratto di mediazione stipulato tra la la uale CP_1 Pt_2 agente immobiliare, rievocate con l'atto di costituzione nel presente giudizio, sono state espressamente rigettate con ordinanza del giudice di prime cure del 14.02.2022 emessa in corso di causa le cui statuizioni, richiamate nella sentenza impugnata, non sono state oggetto di specifico gravame, non avendo proposto specifica impugnazione avverso la reiezione dell'eccezione di CP_1
incompetenza territoriale e avverso la reiezione dell'eccezione di nullità della clausola di esclusiva, che conseguentemente, in ragione dell'effetto devolutivo del giudizio di appello, non possono costituire oggetto della presente cognizione, essendo ormai coperte da giudicato.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 21.03.2019 n. 7940), nel giudizio di appello la parte vittoriosa in primo grado deve necessariamente proporre appello incidentale, avverso il provvedimento reiettivo delle eccezioni di rito e di merito proposte con comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, non necessitando la proposizione del gravame incidentale solo per le eccezioni, di merito e di rito che non siano state oggetto di espressa pronuncia reiettiva anche implicita, nel qual caso solo è sufficiente, per impedirne la decadenza, la sola riproposizione con l'atto di costituzione nel giudizio di appello e comunque entro la entro la prima pagina 8 di 21 udienza di comparizione. Pertanto, nel caso in cui le eccezioni di merito e di rito siano state esaminate e rigettate, per impedire il formarsi del giudicato su tali statuizioni, è necessario impugnare con gli specifici mezzi di gravame l'atto di reiezione dell'eccezione di merito o di rito. Più specificamente, per i provvedimenti reiettivi dell'eccezione di incompetenza adottati nel corso di causa con carattere definitorio è necessario proporre nel termine di legge per ciò prescritto ricorso per regolamento di competenza, o, nel caso di decisione della questione in sede decisoria, appello incidentale avvero la pronuncia di rigetto dell'eccezione. Ciò sulla base del principio devolutivo regolante il giudizio di appello, che, quale giudizio impugnatorio con effetto caducatorio dell'atto impugnato, impone, per impedire la formazione del giudicato, la proposizione degli specifici strumenti di impugnazione predisposti dall'ordinamento processuale avverso le pronunce anche implicite di rigetto di eccezioni e domande proposte con l'atto di costituzione nel primo giudizio esaminate e rigettate dal giudice di prime cure. Pertanto, solo nel caso in cui le eccezioni di rito e di merito proposte con l'atto di costituzione nel primo grado di giudizio non siano state esaminate dall'organo giudicante, la parte deducente vittoriosa nel primo grado di giudizio può limitarsi alla mera riproposizione nell'atto di costituzione, comunque necessario nel caso di eccezioni non rilevabili di ufficio e non rilevate nel giudizio di primo grado.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, l'eccezione di rito, quale quella con cui la convenuta appellata ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito ritenendo operante in ragione CP_1
della qualità di consumatore rivestita il foro del consumatore, è stata espressamente rigettata, previo relativo esame, con la predetta ordinanza del 14.12.2022 emessa in corso di causa, il cui decisum è stato rievocato con la sentenza di definizione del giudizio. Avverso il predetto provvedimento reiettivo ed a carattere decisorio, peraltro richiamato nel decisum nella sentenza di definizione del giudizio, la convenuta non ha interposto alcuno dei prescritti mezzi di impugnazione, limitandosi alla semplice rievocazione con l'atto di costituzione nel presente giudizio di appello, inidonea ad impedirne la formazione del giudicato, che ne preclude la cognizione nel presente giudizio di appello.
Deve pertanto ritenersi definitivamente stabilizzata la competenza territoriale del giudice adito, non più sindacabile in questa sede.
Del pari, come innanzi premesso, l'eccezione di merito con cui la convenuta ha eccepito CP_1 la nullità della clausola di esclusiva presente nella lettera di conferimento dell'incarico di mediazione in quanto asseritamente vessatoria ritenendo applicabile la disciplina di tutela consumeristica in ragione della qualità di consumatore rivestita dalla convenuta, è stata espressamente esaminata e rigettata con pagina 9 di 21 la suddetta ordinanza, emessa nel corso del giudizio di primo grado, e non è stata incidentalmente gravata dalla odierna deducente, la quale si è limitata anche in tal caso alla semplice riproposizione con l'atto di costituzione nel presente giudizio, inidoneo ad impedirne la formazione del giudicato.
***
Tanto premesso, ragioni di priorità logico-giuridica impongono la disamina dei primi cinque motivi di appello, attinenti alla decorrenza del termine di prescrizione annuale previsto per i diritti di provvigioni ed alla conseguente individuazione del momento di conclusione dell'affare, fonte dei diritti di provvigione vantati da parte appellante e momento di decorrenza del relativo termine prescrizionale, che possono essere congiuntamente esaminati.
***
La controversia origina dal mancato pagamento dei diritti di provvigione da parte dei convenuti e nella rispettiva qualità di venditrice e di acquirente, reclamati CP_1 Controparte_2
dall'appellante nella qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...] per l'attività di mediazione svolta nella conclusione della vendita Parte_2 dell'immobile in oggetto, avvenuta con rogito del 12.06.2019, trascritto nei registri immobiliari in data
13.06.2019.
Sulla base della documentazione prodotta emerge che con atto del 14.01.2017 conferì CP_1 incarico all'agente immobiliare per l'attività di mediazione nella vendita Parte_1
dell'immobile di sua proprietà sito in Sorico in via Vittorio Emanuele n. 36 identificato in catasto al foglio 5, part. 21, sub. 10, cat A2 cl. 2 di vani 5 e superficie catastale di 129 mq., della durata di un anno, tacitamente rinnovabile per egual periodo salvo disdetta da esercitare per iscritto entro 15 giorni dalla scadenza del primo anno. Il prezzo di vendita dell'immobile era indicato in euro 240.000,00 e la provvigione dovuta per l'attività di mediazione in caso di conclusione dell'affare era fissata, secondo gli usi e consuetudini locali, nella percentuale del 3% del prezzo di vendita. Per espressa previsione testuale, non integrante clausola vessatoria in quanto non prevista tra l'elenco delle clausole vessatorie previste dal d.lvo 6.09.2005 n. 206 ed in particolare nell'elenco delle clausole vessatorie di cui agli artt.
33 e seguenti del predetto testo normativo, l'incarico era conferito in via esclusiva ed irrevocabile.
Nello specifico l'atto di conferimento incarico prevedeva testualmente il conferimento irrevocabile ed esclusivo dell'
SORICO, via Vittorio Emanuele n. 36 … di proprietà della sottoscritta che si trova attualmente occupata dall'inquilino alle seguenti condizioni: a) prezzo minimo di vendita: Controparte_2
pagina 10 di 21 euro 240.000,00 comprendente il Vs. compenso concordato al 3% più iva, pari ad euro 7.200,00 piò iva;
b) il prezzo dovrà essere liquidato interamente entro la data dell'atto notarile, eventualmente anche mediante l'intervento di un ente finanziatore presentato dall'acquirente; c) nulla sarà dovuto dalla sottoscritta ad incarico scaduto in caso di mancata vendita. Vi autorizzo quindi a provvedere alla pubblicità e a fare quant'altro riterrete necessario a vostro insindacabile giudizio per l'espletamento dell'incarico. Le spese che incontrerete vengono forfetizzate sin d'ora in: NIENTE;
d) (omissis), … e) siete autorizzato a porre sulla porzione immobiliare in oggetto un cartello “IMMOBILIARE VENDE”;
f) la durata del presente incarico viene stabilita in mesi 12, sino al 14.01.2018. È tacitamente rinnovato per uguale periodo se non viene disdettato tramite lettera raccomandata A.R. 15 gg. prima della scadenza>>.
Dagli atti di causa emerge che già in precedenza la aveva manifestato l'intento di concedere CP_1
l'immobile in oggetto in locazione conferendo incarico alla medesima agenzia immobiliare per la mediazione nella ricerca del conduttore e per la gestione del relativo contratto di locazione. A tal riguardo, per mezzo dell'attività di intermediazione svolta dalla predetta agenzia immobiliare e documentata con la produzione in atti delle fatture relative al pagamento della provvigione, in data
8.11.2016 stipulava con contratto di locazione transitoria ad uso CP_1 Controparte_2
abitativo, registrato in pari data, per la durata di sei mesi, con effetti fino al 8.05.2017, con possibilità di rinnovo. Il carattere transitorio della locazione deriva dalla persistente esigenza della locatrice CP_1 di alienare l'immobile in oggetto e dall'esigenza del conduttore di poter
[...] Controparte_2 nell'immediato futuro addivenire all'acquisto definitivo di una unità abitativa. A tal riguardo era predisposto l'art. 12 del seguente tenore: conduttore deve consentire la visita dell'immobile previo avviso telefonico … in caso di vendita il conduttore si impegna sin d'ora a lasciare libero l'immobile entro 3 mesi dalla richiesta scritta …>>.
La gestione della locazione, e segnatamente la riscossione del canone locatizio, la manutenzione dell'immobile e la gestione delle utenze, era affidata alle cure della predetta agente immobiliare. Il contratto di locazione era successivamente ripetutamente rinnovato fino al 7.11.2018, venendo per tale data disdettato dalla locatrice, con l'intermediazione della come emerge dallo scambio di Pt_2
corrispondenza a mezzo mail prodotta in atti.
Emerge altresì che con lettera raccomandata del 28.09.2018 comunicava di non voler CP_1 rinnovare l'incarico di mediazione immobiliare che pertanto giungeva a scadenza il 14.01.2019.
pagina 11 di 21 Tuttavia, nonostante l'intervenuta disdetta, con successivo contratto sottoscritto il 7.01.2019 e registrato in data 23.01.2019, l'immobile era nuovamente locato al medesimo conduttore – CP_2 che aveva continuato ad abitare l'immobile in oggetto – per la durata di mesi sei, con decorrenza dal
7.01.2019 al 6.07.2019 con le medesime previsioni contrattuali.
Emerge inoltre che in data 19.01.2019 inviava lettera raccomandata alla Parte_1
con la quale, preso atto della risoluzione del contratto di mediazione a seguito di disdetta CP_1
inviata dalla dava avviso che, come da previsione contrattuale, in caso di conclusione della CP_1
vendita con il sig. o altri clienti per cui vi era stata attività intermediazione, la conferente era CP_2
tenuta al pagamento della relativa provvigione. Specificamente richiamava l'intermediazione svolta con il conduttore dell'immobile in oggetto per la vendita della predetta unità Controparte_2
abitativa, dando atto di aver al predetto comunicato l'ultimo prezzo utile di vendita proposto dalla venditrice in relazione al quale il , mostrandosi interessato, rappresentava di dover attivare CP_2
una richiesta di mutuo.
A conferma dell'intermediazione svolta in relazione ai convenuti in ordine alla vendita dell'immobile in oggetto è stato prodotto il testo del messaggio, inviato il 9.01.2019 a coinquilina e CP_3
moglie dell'acquirente con cui la faceva chiaro riferimento alla proposta Controparte_2 Pt_2 di vendita dell'immobile in oggetto del seguente tenore proposto la vendita della casa di proprietà di mi contattavi anche con messaggi comunque ci CP_1 sentiremo più avanti …>> a cui poco dopo faceva seguito quello di risposta con cui l'interlocutrice testualmente scriveva proprietà di casa che abbiamo avuto bisogno ci ha fatto un favore … per il fatto della vendita penso che ci dovete parlare con mio compagno … perché non decido io … dovete sentire la padrona di casa
>>, il che dà dimostrazione della intermediazione svolta dalla nel corso del rapporto di Pt_2 mediazione tra la venditrice e l'acquirente in relazione alla vendita CP_1 Controparte_2 dell'immobile in oggetto, conclusa dopo la risoluzione del contratto di mediazione e mentre era in corso tra le parti roganti la rinnovata locazione di cui al predetto contratto del 7.01.2019, con rogito del
12.06.2019 trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 13.06.2018, con cui CP_1 vendeva a l'immobile in oggetto al prezzo di euro 220.000,00. Controparte_2
A fronte di tali fatti, con lettera raccomandata inviata sia all'acquirente sia alla Controparte_2
venditrice e dalle stesse ricevuta in data 3.06.2020, attesa l'identità delle parti già CP_1
oggetto di precedente intermediazione, invocava il proprio diritto alla Parte_3
pagina 12 di 21 provvigione in relazione alla conclusione del contratto di compravendita intercorso tra le predette parti per il tramite della propria attività di mediazione.
In assenza di riscontro, seguiva invito alla negoziazione assistita, recapitato a parte acquirente in data
16.09.2020 e a parte venditrice in data 24.09.2020 a cui ha fatto seguito la citazione in giudizio.
***
Tanto premesso, venendo all'esame del gravame, la richiesta di pagamento articolata da
[...]
nella qualità di titolare dello in Parte_1 Parte_2
relazione alla attività di mediazione svolta, con atto del 29.05.2020 ed inviata in piego raccomandato ricevuto dalle parti intermediate in data 3.06.2020, costituisce, ex art. 2943 c.c., quale atto contenente una chiara richiesta di pagamento e con effetto di sostanziale costituzione in mora, atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per il diritto alla provvigione del mediatore.
Gli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione riconducibili alla previsione di cui all'art. 2943 comma 4 c.c. consistono in atti recettizi con i quali il titolare del diritto manifesta in modo non equivoco al soggetto passivo del rapporto, che deve essere chiaramente indicato, la propria volontà di realizzazione del diritto, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. Civ. Sez. III, 12.02.2010
n. 3371). La manifestazione della volontà di volersi avvalere del diritto non è soggetta a rigore di forme all'infuori della scrittura, non richiedendo l'uso di forme solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del diritto azionato (Cass. Civ. Sez. III, 12.02.2010 n. 3371). Ne consegue che l'atto avente efficacia interruttiva del decorso del termine prescrizionale non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, potendo emergere da una dichiarazione che esplicitamente o implicitamente manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in ragione dell'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 2943 c.c. in sinergia ermeneutica con la più generale norma di cui all'art. 2934 (Cass. Civ. Sez. III, 12.07.2006 n. 15766).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza appellata, il diritto alla provvigione è stato azionato nei confronti di entrambi i soggetti intermediati, da parte attrice, con le predette lettere raccomandate recapitate ad entrambi i destinatari in data 3.06.2020, momento in cui il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per il diritto alla provvigione non era ancora completamente decorso, atteso che l'affare, fonte del diritto alla pagina 13 di 21 provvigione del mediatore e momento di decorrenza del relativo termine di prescrizione, oggetto di intermediazione, risulta essere stato concluso solo con il rogito del 12.06.2019 trascritto nei registri immobiliari in data 13.06.2019. Prima di tale momento non è rinvenibile alcun atto negoziale esplicativo della vicenda traslativa dell'immobile in oggetto e costitutivo di specifici obblighi tra la parte venditrice e la parte acquirente, rivestente la prescritta e necessaria forma scritta, richiesta ad substantiam per gli atti di alienazione di beni immobili, idoneo a far ritenere a tal momento concluso l'affare oggetto di intermediazione.
Al riguardo il contratto di opzione richiamato dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, in quanto accedente a vicenda traslativa di bene immobile richiede a pena di nullità la forma scritta, prevista dal dettato dell'art. 1350 c.c. per tutti i negozi aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili, requisito formale che investe l'intera vicenda perfezionativa del relativo modulo negoziale e dunque ogni forma di manifestazione del consenso relativo alla conclusione del contratto avente ad oggetto un beni immobile.
Pertanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il credito provvigionale azionato da parte attrice non risulta prescritto atteso che il relativo termine prescrizionale risulta interrotto nei confronti di entrambi i soggetti intermediati dal 3.06.2020, data di ricezione della lettera raccomandata la quale, manifestando la chiara volontà di attivare il diritto azionato e determinante il conseguente effetto di costituzione in mora dei debitori, costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione, che da tale momento ha iniziato nuovamente a decorrere venendo nuovamente interrotto con l'invito alla negoziazione assistita, recapitato rispettivamente il
16.09.2020 a parte acquirente e il 24.09.2020 a parte venditrice, costituente atto idoneo ad interrompere, per una sola volta nell'iter giudiziario, come affermato dal Supremo Consesso di giustizia, il termine di prescrizione.
Ne consegue che al momento di proposizione della domanda giudiziale il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2950 c.c. per i diritti di provvigione non era decorso nei confronti di entrambi i soggetti intermediati odierni convenuti.
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Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi maturato il diritto alla provvigione di parte attrice in relazione alla conclusione dell'affare oggetto di intermediazione, avendo la stessa reso un apporto di intermediazione causalmente rilevante in relazione alla conclusione dell'affare, e segnatamente nella vendita dell'unità immobiliare sita in Sorico via Vittorio Emanuele n. 36 come innanzi meglio pagina 14 di 21 catastalmente identificata, che, dopo la risoluzione del rapporto di mediazione avvenuta il 14.01.2019 a seguito di recesso esercitato dalla stessa conferente venditrice in data 28.09.2018, si è perfezionata con rogito del 12.06.2019 con cui vendeva a che acquistava, CP_1 Controparte_2
l'immobile in oggetto già concesso dalla venditrice in locazione al per il tramite di CP_2
precedente intermediazione della stessa mediatrice.
Secondo lo schema sinallagmatico tipizzato dall'art. 1754 c.c., al quale va ricondotto il rapporto contrattuale intercorso tra conferente l'incarico di mediazione, e CP_1 Parte_1
titolare dello STUDIO IMMOBILLARIO di SI FELOLI svolgente attività di mediazione
[...]
immobiliare, nel contratto di mediazione il mediatore mette in rapporto due o più parti in vista della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L'attività volta a mettere in relazione due o più parti al fine di concludere un affare può sostanzialmente articolarsi in due attività principali e, segnatamente, nella individuazione della persona con cui contrattare, oppure nella individuazione dell'oggetto della contrattazione. La prima attività può esplicarsi secondo due diverse modalità, e segnatamente, mediante il “reperimento”, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone interessate alla conclusione dell'affare, o mediante
“l'avvicinamento”, laddove il mediatore appiani divergenze esistenti tra le parti contrattuali già individuate, incidenti sulla conclusione dell'affare (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 16.02.2023 m. 4921).
L'elemento caratterizzante il rapporto di mediazione è costituito dall'indipendenza, che deve necessariamente caratterizzare l'opera di mediazione svolta dal mediatore, il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola parte, per la quale non può assumere compiti o funzioni ulteriori rispetto a quelli tipici e funzionali al contratto di mediazione.
Dall'enunciato predicato normativo – per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti che pone in relazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione – discende il tratto essenziale del rapporto di mediazione, costituito dall'imparzialità del mediatore, che, ponendosi in posizione di equidistanza tra le parti che intermedia, non può operare nell'interesse di una di esse o dei futuri contraenti, dovendo operare nell'interesse di tutte le parti.
L'imparzialità costituisce il logico corollario dell'autonomia, espressa dal dettato normativo per cui il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
pagina 15 di 21 L'esigenza che il mediatore non abbia legami con alcuna delle parti contrattuali intermediate è funzionale a garantire l'indipendenza e l'imparzialità, in difetto delle quali la fattispecie non può inquadrarsi nell'alveo della mediazione, con la conseguenza che dall'eventuale attività svolta non può sorgere il diritto alla provvigione.
Su tali basi la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui il mediatore deve essere neutrale, intendendosi per imparzialità l'assenza di ogni vincolo di mandato con alcuna delle parti, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l'attività dell'intermediario (Cass. Civ. 30.10.2019 n. 27921).
Secondo il dettato normativo, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto di causalità con l'attività intermediatrice, sussistente quando il mediatore abbia messo in relazione le parti così da realizzare l'antecedente causale indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle fasi successive sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8.04.2022 n. 11443). Pertanto, per il sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. occorre che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità, nel senso che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza, senza l'intervento di un secondo mediatore, o altri fattori, in sé idonei a recidere il messo di causalità e la conclusione dell'affare (Cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 2.02.2023 n. 3165). Per il sorgere del diritto alla provvigione è però necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese, previa esteriorizzazione ai soggetti intermediati della propria qualità di mediatore. La c.d. mediazione occulta, nella quale la qualità di mediatore non viene palesata, non dà diritto alla provvigione (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 12.02.2019 n. 4107).
Non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto
(Cfr. Cass. Civ. Sez. VI 16.10.2020 n. 22426).
In ordine all'oggetto, secondo il dettato dell'art. 1755 c.c., l'affare, la cui conclusione costituisce il diritto alla provvigione del mediatore, va identificato in quello che il mediatore ha proposto alle parti, con la conseguenza che, nel caso in cui queste concludano successivamente un contratto diverso da quello originariamente proposto dal mediatore, viene meno ogni rapporto di causalità tra l'attività
pagina 16 di 21 svolta dal mediatore (che, determinando l'incontro delle parti negoziali, le convoglia verso la conclusione dell'affare negoziato) e l'affare concluso, potendo spettare il diritto alla provvigione soltanto nel caso in cui la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'attività di mediazione (Cass. Civ. n. 11467/2001).
La formulazione dell'art. 1755 c.c. in relazione al diritto del mediatore alla provvigione risulta alquanto estesa, accogliendo una concezione ampia dell'affare la cui conclusione, se conseguenza causale dell'attività di mediazione, determina il sorgere del diritto alla provvigione. Il termine “affare”, rivestente un significato più esteso di quello di “contratto”, nell'accezione confluita nel testo normativo in esame e, secondo l'accezione accolta dal dettato dell'art. 1755 c.c., consiste in un atto di volontà giuridicamente efficace a vincolare le parti, dunque in un accordo tra due soggetti idoneo ad abilitare ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto concluso o per il risarcimento del danno conseguentemente all'inadempimento agli obblighi assunti. Più specificamente, il termine affare
è riferibile ad ogni operazione generatrice di obbligazioni e dunque di ogni rapporto giuridico che riveste carattere vincolante.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la locuzione “affare” non è volta a definire soltanto le operazioni di trasferimento di beni, ma include ogni operazione di contenuto economico che si risolva in una utilità di natura economico-patrimoniale. Ciò rende articolabile l'attività di mediazione anche nella stipulazione di una pluralità di contratti tra loro funzionalmente collegati e diretti a realizzare un interesse ed un programma economico unitario.
Tuttavia, in quanto il diritto alla provvigione consegue alla conclusione non del negozio giuridico ma dell'affare nel senso innanzi enucleato, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è costituita dall'identità tra l'affare concluso e quello proposto dal mediatore o quello in relazione al quale l'attività del mediatore si sia esplicata e si riferisca, sicché, quando si devono individuare i soggetti tenuti al pagamento della provvigione è necessario risalire allo strumento giuridico utilizzato per il compimento dell'affare volgendo lo sguardo sia ai soggetti dell'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione, sia al risultato dell'operazione economica conclusa, da rapportare a quello dell'operazione economica intermediata.
La giurisprudenza di legittimità, in ordine al criterio da adottare per formulare il giudizio di identità, in aderenza alla concezione funzionale dell'affare, ha più volte sostenuto che più che alla struttura giuridico-formale dell'affare debba aversi riguardo all'attitudine dello stesso a soddisfare l'interesse economico avuto di mira dalle parti, ricorrendo l'identità dell'affare se il risultato finale pagina 17 di 21 dell'operazione effettivamente posta in essere sia corrispondente a quello relativo all'affare mediato dal mediatore.
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Nel caso di specie, come emerge in atti, parte venditrice e parte acquirente sono state intermediate dalla odierna attrice, la quale, dopo aver intermediato la conclusione del pregresso contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile e le stesse parti, acquisito l'incarico di mediazione conferitole dalla venditrice per la vendita del predetto immobile, avuta contezza dell'intenzione del conduttore del predetto immobile di acquistare una unità abitativa, prima della scadenza del rapporto di mediazione, in scadenza al 14.01.2019, e dunque in costanza di rapporto, si è attivata nell'attività di intermediazione, promuovendo incontri tra le parti in relazione alla vendita dell'unità abitativa in oggetto, senza tuttavia che l'affare, in tale contesto, si concludesse, perfezionandosi la vendita solo con il rogito del
12.06.2019, dopo che il rapporto di mediazione era stato risolto dalla stessa venditrice conferente previa disdetta.
Ne consegue che l'attività di intermediazione posta in essere in relazione alla vendita dell'unità abitativa in oggetto tra la venditrice e l'acquirente peraltro già in CP_1 Controparte_2
precedenza intermediati relativamente alla conclusione del contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso bene e le stesse parti, ha costituito un apporto causale determinante e palese in ordine alla conclusione della vendita del predetto bene conclusasi sì dopo la risoluzione del contratto di mediazione e tra le stesse parti, ma sulla base dell'attività di intermediazione iniziata in costanza di rapporto e svolta in modo continuato e palese. Sin dalla conclusione del contratto di locazione, successivamente ripetutamente rinnovato con le medesime previsioni contrattuali, è stata esteriorizzata con specifica previsione contrattuale la volontà della proprietaria del bene di porlo in vendita, prevedendosi al riguardo specifico obbligo per il conduttore di consentire le visite dell'immobile ad eventuali soggetti interessati. Del pari era nota alle parti l'intenzione del conduttore di addivenire nell'immediato futuro all'acquisto di una unità abitativa. Per tali comuni ragioni la locazione rivestì carattere transitorio, carattere conservato anche nelle successive rinnovazioni.
Invero, l'opera di mediazione risulta comprovata, come evidenziato in premessa, da oggettivi elementi fattuali documentalmente provati. Puntualmente con la surriferita missiva Parte_1
del 19.01.2019, in conseguenza della intervenuta disdetta del contratto di mediazione ad opera della dopo aver premesso che, secondo le previsioni contrattuali, in caso di conclusione dell'affare CP_1
con il sig. o altri clienti per cui vi era stata attività intermediazione dell'agente mediatrice, la CP_2
pagina 18 di 21 conferente era tenuta al pagamento della relativa provvigione, dava specificamente contezza dell'attività di mediazione svolta con il conduttore dell'immobile in oggetto Controparte_2
intermediato per la vendita della predetta unità abitativa, precisando di aver comunicato al CP_2
l'ultimo prezzo utile di vendita proposto dalla venditrice, in relazione al quale il conduttore si mostrava interessa rappresentando la necessità di dover attivare una richiesta di mutuo. A ciò si aggiunge il tenore del messaggio del 9.01.2019 inviato a mezzo sms a coinquilina e moglie CP_3 dell'acquirente dell'immobile in oggetto, con cui la aceva chiaro ed oggettivo riferimento alla Pt_2 intermediazione nella vendita dell'immobile in oggetto scrivendo quando ti ho proposto la vendita della casa di proprietà di mi contattavi anche con messaggi CP_1 comunque ci sentiremo più avanti …>> a cui poco dopo l'interlocutore rispondeva scrivendo visto tra noi non ci è più contratto di affitto ed altro … ho sentito la proprietà di casa che abbiamo avuto bisogno ci ha fatto un favore … per il fatto della vendita penso che ci dovete parlare con mio compagno … perché non decido io … dovete sentire la padrona di casa >>.
È pertanto comprovata l'opera di intermediazione svolta da in riferimento Parte_1 alla vendita dell'immobile in oggetto poi conclusa tra le stesse parti intermediate e a condizioni economiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle originariamente indicate nell'atto di conferimento dell'incarico di mediazione. Infatti, l'immobile, come rilevabile dal rogito di vendita, è stato venduto al prezzo di euro 220.000,00 a fronte di quello indicativamente indicato nell'atto di conferimento dell'Incarico di mediazione in euro 240.000,00.
Sussistono pertanto le condizioni per ritenere maturato il diritto alla provvigione da parte attrice nei confronti di entrambe le parti tra le quali, previa intermediazione, l'affare è stato concluso.
Secondo quanto pattuito, e sulla base delle specifiche previsioni contrattuali di conferimento dell'incarico di mediazione, la provvigione deve ritenersi statuita nella percentuale del 3% del prezzo di effettiva vendita del bene, al cui pagamento sono pertanto tenute ciascuna delle parti intermediate e segnatamente quale parte venditrice e quale parte acquirente. CP_1 Controparte_2
Pertanto, sulla base del prezzo di vendita del bene, indicato nel relativo rogito in euro 220.000,00,
l'importo della provvigione va determinato in euro 6.600,00 oltre iva per ciascuna delle parti intermediate.
Sull'importo così determinato vanno riconosciuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda all'effettivo soddisfo.
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pagina 19 di 21 In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, i convenuti, odierni appellati, nella rivestita qualità di venditrice, e nella rivestita CP_1 Controparte_2
qualità di acquirente, vanno condannati al pagamento, ciascuno nella rispettiva qualità, in favore di nella qualità di titolare dello STUDIO IMMOBILLARIO di FEOLI SI, Parte_4
a titolo di provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre iva, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Tali statuizioni hanno effetto assorbente di ogni altra questione.
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L'accoglimento del gravame comporta che le spese del doppio grado di giudizio siano regolate secondo la regola della soccombenza.
Conseguentemente i convenuti e in solido fra loro, vanno CP_1 Controparte_2
condannati alla rifusione in favore di delle spese di lite del doppio grado di Parte_1
giudizio che vanno unitariamente liquidate, in considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 237,00 per esborsi (rimborso contributo unificato ed oneri) ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro 362,50 per esborsi (rimborso contributo unificato ed oneri) ed in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
I convenuti appellati e restano tenuti alla restituzione in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante degli importi dalla suddetta loro eventualmente corrisposti a Parte_1
titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in esecuzione della sentenza appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e nella qualità di titolate dell'impresa individuale Parte_1 [...]
nei confronti di e avverso la Parte_2 Controparte_2 CP_1
pagina 20 di 21 sentenza n. 1014/2024 pubblicata in data 18.09.2024, del Tribunale Ordinario di Como, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza appellata, condanna, rispettivamente, al pagamento in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre Iva, maggiorato degli interessi nella misura legale decorrenti dalla domanda all'effettivo soddisfo, e al pagamento in Controparte_2
favore di a titolo di provvigione, dell'importo di euro 6.600,00 oltre Parte_1
IVA, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
- condanna entrambi gli appellati e in solido, alla rifusione in CP_1 Controparte_2 favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio Parte_1
che liquida unitariamente, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in euro 237,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro
362,50 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dispone la restituzione da parte di e in favore CP_1 Controparte_2 dell'appellante degli importi loro eventualmente corrisposti da Parte_1 [...]
a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in Parte_1
esecuzione della sentenza appellata.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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