Articolo 1 della Legge 10 aprile 1936, n. 765
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11 maggio 1936
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, che autorizza l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'opera nazionale per i combattenti, pel raggiungimento dei fini di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 11 maggio 1936