Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 24 ottobre 2024, iscritta al n. 2608 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Proietti Ragonesi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ci- vile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 5 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimo- nio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 luglio 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 51); che dalla loro unione è nato il figlio , a Viterbo l'11 giugno 2015; che la pro- Persona_1
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre e i genitori avranno ed eserciteranno congiuntamente e di comune accordo la responsabilità genitoriale sul figlio stesso.
3. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il minore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da en- trambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
5. Il sig rimarrà a vivere nella casa coniugale di proprietà della madre Parte_2
dello stesso, sig.r sita in Viterbo alla Strada Mammagialla n. Parte_3
4, nella quale il minore manterrà la residenza anagrafica.
Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice
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competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno.
6. La sig.r , con l'accordo del sig , dal mese di settembre 2024 Pt_1 Parte_2
ha trasferito la propria residenza presso altro immobile.
7. I coniugi, si impegnano e si obbligano a rispettare le determinazioni di seguito indicate, collaborando tra di loro con senso di responsabilità, affinché ogni genitore veda pienamente garantito il proprio diritto all'esercizio della responsabilit Per_2
e il minore abbia un rapporto armonico e paritario con entrambi i genitori.
[...]
8. Entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé il figlio in tenden- ziale pari misura, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore. In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà, quanto meno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo di- ritto-dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore:
settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. CP_1
1 Madre Madre Madre Padre Padre Madre Madre
2 Padre Padre Padre Madre Madre Padre Padre
3 Madre Madre Madre Padre Padre Madre Madre
4 Padre Padre Padre Madre Madre Padre Padre
Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare il figlio da scuola e ivi riaccompagnarlo, nel giorno di pertinenza dell'altro genitore. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività, in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore e, in caso di disaccordo, i coniugi si atterranno alle seguenti condizioni:
Relativamente al Natale, ad anni alterni, trascorrerà la vigilia con un geni- Per_1
tore e il Natale con l'altro così come il 31 dicembre e il 1° gennaio. Verranno alter- nati di anno in anno anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
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Prescindendo dal giorno di pertinenza, la Festa della Mamma e del Papà verrà tra- scorsa con i rispettivi genitori così come i compleanni degli stessi, mentre il giorno del compleanno di verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori, Per_1
nel caso non fosse possibile il minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. Relativamente alle ferie estiv trascorrerà con ciascun genitore Per_1
due settimane all'anno non consecutive da decidersi entro un congro anticipo, per il restante periodo di vacanza scolastica a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Facoltativamente entrambi i genitori po- tranno trascorrere co una settimana consecutiva durante l'anno scolastico, Per_1
comunicandolo all'altro genitore con almeno un mese di preavviso (settimana bianca, vacanze invernali etc.). Ciascun genitore ha la facoltà di portare il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanze, previa autorizzazione da parte dell'altro genitore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
9. Le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento ed ognuno provvederà alle esigenze d attinenti le spese ordinarie. Per_1
10. I coniugi ripartiranno le spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori che per quelle per le quali non è richiesta la preventiva con- certazione in misura pari al 50% facendo integrale richiamo al “Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo o regolamentati tramite le procedure di ne- goziazione assistita” redatto tra il Tribunale di Viterbo, l Parte_4
presso il Tribunale di Viterbo, l'Ordine degli Avvocati di Viterbo e L'AIAF Lazio
Sezione Viterbo, prot. n. 1961 dell'11 settembre 2018 e da intendersi integralmente riportato.
11. Per quanto attiene l'assegno unico i coniugi concordano che l'importo verrà ripartito al 50% tra le parti.
12. I coniugi danno atto che il conto corrente n. 00040002012 acceso presso Banca
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Lazio Nord è cointestato. Gli stessi concordano nel procedere all'estinzione, con contestuale accredito del saldo attivo sul nuovo conto corrente intestato al sig CP_2
.
[...]
13. I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei ri- spettivi passaporti e di quelli del minore”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
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Sciaccaluga alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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