Art. 23. (Vigilanza sui detenuti) .
Il procuratore militare del Re Imperatore, almeno una, volta al mese, deve recarsi nelle carceri militari preventive della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti.
Il procuratore militare del Re Imperatore, almeno una, volta al mese, deve recarsi nelle carceri militari preventive della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti.