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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte al R.G. n. 990/2023 e n. 1187/2023 vertenti
TRA
Parte_1
(rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Cassoni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 249 del 21/2/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta da nei confronti Parte_1 della , volta ad annullare la cartella di pagamento n. 357 2019 003919679 Controparte_2
000, notificata all'opponente il 24/1/2019, relativa a contributi previdenziali dovuti alla Forense relativi CP_3 all'anno 2014.
Il interponeva distinti appelli depositati il 3/5/2023 e 22/5/2023, al secondo dei quali Parte_1 resisteva l . CP_1
Disposta la riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c. e la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in due motivi, mentre vanno considerate, invece, oggetto di rinuncia le restanti eccezioni sollevate dall'opponente, disattese dal Tribunale e non riproposte in questa sede ex art. 346 c.p.c. (segnatamente concernenti l'illegittimità della notifica dell'atto impositivo a mezzo
PEC ed il difetto di procura rilasciata al difensore dell' ). CP_4
Con il primo motivo - spiegato in esclusiva nel giudizio R.G. n. 990/2023 e replicato nel giudizio R.G.
n. 1187/2023 - l'appellante sostiene la “inesistenza” della notifica della cartella di pagamento impugnata, effettuata dall , evidenziando, in particolare, che tale notifica proveniva da Controparte_2 un indirizzo non presente nei pubblici registri (nella specie,
t), sicchè, configurandosi appunto inesistente, non Email_1 potesse essere oggetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e dovesse essere rilevabile d'ufficio in ogni tempo (laddove il primo giudice aveva ritenuto che, in quanto sollevata in sede di note conclusione, la relativa eccezione era tardiva).
La doglianza si rivela infondata.
In proposito, è sufficiente richiamare l'insegnamento del supremo organo di nomofilachia, il quale, in tema di notificazione a mezzo PEC, ha avuto modo di affermare che la notifica effettuata dalla P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, laddove la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (v. Cass., sez. un., 18/5/2022, n. 15979, cui adde, da ultimo,
Cass., sez. trib., 23/6/2025, n. 16719).
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che le disposizioni sopra scrutinate consentono al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, non vi è ragione di dubitare che, nella fattispecie, la comunicazione eseguita al tramite posta elettronica certificata Parte_1 debba considerarsi valida, avendo la stessa raggiunto certamente lo scopo e non essendovi alcun elemento di incertezza - neppure addotto in concreto dall'appellante - in ordine alla sua provenienza da parte del
Concessionario della riscossione.
Ne consegue che, nel caso concreto, provenendo la notificazione dell'atto de quo da un indirizzo chiaramente riconducibile all'Agenzia notificante e avendo, del resto, l'appellante perfettamente inteso da quale soggetto provenisse la notifica, tanto da difendersi compiutamente nel merito, la stessa notifica si è perfezionata e non si ravvisano ragioni né di nullità, né, ancor meno, di inesistenza. Con il secondo motivo di gravame - spiegato solo nel giudizio R.G. n. 1187/2023 - l'appellante rimprovera al Tribunale di non aver esaminato le eccezioni di merito sollevate dall'opponente, sul fondante assunto per cui le stesse dovevano essere rivolte nei confronti della , non evocata però in CP_5 giudizio.
La censura non coglie nel segno.
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che le eccezioni di merito erano state rivolte al contraddittore sbagliato, atteso che non risultava difatti convenuta in giudizio la;
in particolare, le eccezioni CP_5 volte a contestare nel merito la pretesa contributiva - segnatamente, per tardività dell'iscrizione al ruolo, mancata attivazione del contraddittorio, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi - dovevano essere rivolte nei confronti del titolare della pretesa contributiva, sicché, non avendo il ricorrente evocato in giudizio il soggetto titolare del credito, l'opposizione è stata rigettata.
Tali conclusioni si rivelano conformi all'insegnamento dei giudizi di legittimità - v., tra le altre, Cass., sez. lav., 19/6/2019, n. 16425 - ad avviso dei quali, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore ed il Concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del
Concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato, né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
Concessionario l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria.
Per quanto fin qui esposto - rimanendo assorbita ogni altra questione, nei limiti di quanto devoluto alla cognizione di questa Corte (v. supra) - l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
Sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - rigetta gli appelli riuniti;
b - condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per la parte appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)