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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/10/2025, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23290 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI
Parte_1 C.F._1
VA AL e LE CA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
RI SO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 impugnava la nota di Parte_1 rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 078-510404408271, datata 21 giugno 2023 con la quale l' rappresentava di aver corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per CP_1
un importo lordo complessivo di euro 6.121,83 .
Ritenuta tale richiesta infondata , concludeva per l'accoglimento delle pretese con vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio deducendo che “ L'indebito nr 17773978 è stato CP_1
abbandonato in autotutela con disposizione n° 510400-24-0116 del 05/08/2024 in sede di ricorso amministrativo. E' stato anche effettuato rimborso con valuta 16/08/2024, visibile dal cassetto previdenziale”.
Con le note depositate per l'udienza del 9.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di
1 cessazione della materia del contendere e la causa è stata decisa.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass.
4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Nel caso che occupa avendo la parte adito il Giudice per ottenere l'annullamento della nota di indebito che l' ha documentato di aver abbandonatoin autotutela con disposizione n° CP_1
510400-24-0116 del 05/08/2024 in sede di ricorso amministrativo effettuando anche rimborso con valuta 16/08/2024, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio introdotto avendo visto integralmente soddisfatte le pretese azionate.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del fatto che l'annullamento in autotutela è intervenuto prima del deposito del presente ricorso .
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 12/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 23290 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. DI
Parte_1 C.F._1
VA AL e LE CA , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI CP_1
RI SO presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 impugnava la nota di Parte_1 rideterminazione dell'assegno Cat. AS n. 078-510404408271, datata 21 giugno 2023 con la quale l' rappresentava di aver corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per CP_1
un importo lordo complessivo di euro 6.121,83 .
Ritenuta tale richiesta infondata , concludeva per l'accoglimento delle pretese con vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio deducendo che “ L'indebito nr 17773978 è stato CP_1
abbandonato in autotutela con disposizione n° 510400-24-0116 del 05/08/2024 in sede di ricorso amministrativo. E' stato anche effettuato rimborso con valuta 16/08/2024, visibile dal cassetto previdenziale”.
Con le note depositate per l'udienza del 9.10.2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di
1 cessazione della materia del contendere e la causa è stata decisa.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito -a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass.
4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994), e si presta, quindi, tranquillamente ad essere utilizzata nel caso di specie, in ragione della piena e definitiva dismissione dei diritti azionati.
Nel caso che occupa avendo la parte adito il Giudice per ottenere l'annullamento della nota di indebito che l' ha documentato di aver abbandonatoin autotutela con disposizione n° CP_1
510400-24-0116 del 05/08/2024 in sede di ricorso amministrativo effettuando anche rimborso con valuta 16/08/2024, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio introdotto avendo visto integralmente soddisfatte le pretese azionate.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione del fatto che l'annullamento in autotutela è intervenuto prima del deposito del presente ricorso .
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 12/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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