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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3574/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. to SANTESE Parte_1
ROSARIO giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
RR NA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della azienda agricola LF
F.lli Spa svolgendo n. 102 giornate lavorative negli anni 2007 e 2008.
Assumeva che i rapporti lavorativi erano stati cancellati dall'
[...]
con la pubblicazione del secondo elenco nominativo CP_2 trimestrale 2016 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato;
che, pertanto, provvedeva ad impugnare -dapprima in sede amministrativa poi anche giudiziale- il provvedimento, ottenendo, all'esito, dalla Corte di
Appello di Salerno, la sentenza n. 364/2022 (passata in giudicato) di CP_ condanna dell' alla sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti per gli anni e le giornate predetti. Evidenziava che, tuttavia, in data 28.05.2019, CP_ aveva ricevuto dall' in relazione all'anno 2008 comunicazione di indebita riscossione di trattamenti di disoccupazione agricola non spettanti per la somma di € 1.564,55; che avverso tale comunicazione aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo e nuovamente giudiziario conclusosi quest'ultimo con la sentenza n.1794/2023 del Tribunale di Salerno con cui veniva dichiarata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo e l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito di € 1.564,55.
Riferiva che, tuttavia, in sede di liquidazione della pensione n. 10061243 cat CP_ VO, l informava la ricorrente dell'accoglimento della domanda con decorrenza dal 01.06.2019 e della trattenuta a titolo di arretrati dell'importo di euro 1.610,74 a titolo di indebito da recuperare scaturente proprio dalle cancellazioni agricole per l'anno 2008. La ricorrente, dunque, lamentando il diritto alla restituzione della somma predetta in virtù della sentenza n.
1794/23 del Tribunale di Salerno, adiva nuovamente il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Acclarata l'esistenza del rapporto di lavoro per gli anni 2007
e 2008 e l'illegittimità della trattenuta della somma di €.1.610,74, condannare
l al pagamento in favore della sig.ra della somma di €. CP_1 Parte_1
1.610,74 (milleseicentodieci/74) indebita1mente trattenuta, oltre interessi Contr legali e rivalutazione monetaria;
b) Condannare, altresì l in persona del legale rapp.te al pagamento in favore del procuratore della ricorrente, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attri1buzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo la CP_1 cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite per aver asseritamente già provveduto al rimborso delle somme trattenute nel
2019 ancor prima della pubblicazione della sentenza.
Il Giudice, state la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.11.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto CP_ rimborso della somma predisposto dall' in data 30.10.2025 consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005). Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018. Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa sussistono ragioni che possono condurre ad una compensazione parziale delle spese processuali. CP_ Ed invero parte del rimborso predisposto dall' è sì intervenuto prima della CP_ sentenza, segnatamente nel 2021, come affermato dall' , ma solo per €
46,19, presumibilmente perché recuperati in eccesso rispetto alla capienza reale del debito, mentre è stata applicata l'IRPEF al 23% per euro 359,85 - come da allegato ticket fiscale- e disposto solo in data 30.10.2025 il pagamento della somma residua di euro 1.204,70 ad integrale soddisfo della pretesa, dunque, soltanto a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Tuttavia, occorre considerare il comportamento processuale dell'Ente che non ha resistito in alcun modo in giudizio, provvedendo al rimborso delle somme residue di cui si discorre. CP_ Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell' e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di 2/3 delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 886,00, con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti il restante 1/3 Salerno, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino