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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Sambuco, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Rieti, via delle Rose n. 7 giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F.: ) residente in [...] CP_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.1.2025, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 12 maggio 2007, trascritto presso i registri CP_1 dello Stato civile del Comune di Rieti (Atto n. 18, parte I, anno 2007 - Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice e la convivenza è divenuta improseguibile;
alla udienza del 28.9.2023 nell'ambito del giudizio di separazione è comparso il solo ricorrente e con sentenza n. 472/2023 pubbl. il 02/10/2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi;
dalla data della detta udienza di comparizione, i ricorrenti vivono pagina 1 di 2 separati, non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza;
il ricorrente, già prima della separazione di comune accordo con la moglie, si è allontanato dalla suddetta casa coniugale e ha trasferito il proprio domicilio in Rieti alla Via Capelletti n. 19 ed ivi continua a dimorare giusto contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato, con decorrenza dal 7.7.2022 sino al 6.7.2025, a fronte di un canone mensile di euro 450,00; tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione materiale o spirituale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza del 22.5.2025, ove è comparso il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla resistente, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
La comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e non può essere ricostruita e ciò risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 56/2025 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e da in Rieti in Parte_1 CP_1 data 12 maggio 2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto N. 18 parte I - anno 2007, Ufficio 1);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Sambuco, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Rieti, via delle Rose n. 7 giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente- contro
(C.F.: ) residente in [...] CP_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20.1.2025, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 12 maggio 2007, trascritto presso i registri CP_1 dello Stato civile del Comune di Rieti (Atto n. 18, parte I, anno 2007 - Ufficio 1).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
l'unione matrimoniale non si è rivelata felice e la convivenza è divenuta improseguibile;
alla udienza del 28.9.2023 nell'ambito del giudizio di separazione è comparso il solo ricorrente e con sentenza n. 472/2023 pubbl. il 02/10/2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi;
dalla data della detta udienza di comparizione, i ricorrenti vivono pagina 1 di 2 separati, non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza;
il ricorrente, già prima della separazione di comune accordo con la moglie, si è allontanato dalla suddetta casa coniugale e ha trasferito il proprio domicilio in Rieti alla Via Capelletti n. 19 ed ivi continua a dimorare giusto contratto di locazione regolarmente stipulato e registrato, con decorrenza dal 7.7.2022 sino al 6.7.2025, a fronte di un canone mensile di euro 450,00; tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione materiale o spirituale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il divorzio come da ricorso.
Alla udienza del 22.5.2025, ove è comparso il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica alla resistente, ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
La comunione materiale e spirituale tra le parti in causa è venuta meno e non può essere ricostruita e ciò risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito giudice delegato è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo per cui ricorre la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla L. 6 maggio 2015, n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Data la natura necessaria della pronuncia, le spese di lite devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 56/2025 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e da in Rieti in Parte_1 CP_1 data 12 maggio 2007;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto N. 18 parte I - anno 2007, Ufficio 1);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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