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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Germana Villirillo per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cappadona per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 157.092,44 – o di quella diversa emersa all'esito del giudizio –
pagina 1 di 9 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danni patiti in conseguenza della sospensione, dal
13.12.2013 al 02/11/2015, dell'appalto pubblico di cui era risultata aggiudicataria.
A tal fine, premetteva di essere risultata aggiudicataria, in data 18.12.2012, della gara d'appalto indetta dal convenuto per l'esecuzione dei lavori di emergenza sulle CP_1 discariche RSU site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano;
di avere sottoscritto, in data
23.04.2013, il contratto di appalto rep. n. 538 del 24.03.2013 per un importo contrattuale - al netto del ribasso d'asta offerto del 27,7521% - di € 361.743,21 per lavori ed € 14.530,16 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; che, in data 4.07.2013, erano stati consegnati i lavori, da eseguire entro i successivi 146 giorni e, quindi, entro il 27/11/2013; di avere richiesto una proroga di giorni 20, per condizioni meteo avverse, concessa con provvedimento del RUP del 21/11/2013 prot. n. 7607; che, con provvedimento n. 8171 del 12/12/2013, il
RUP, accogliendo la richiesta del DL, sospendeva i lavori (a far data dal 13/12/2013) per provvedere alla redazione di una perizia in variante, in quanto il Parte_2 difettava della disponibilità delle aree, ancora sottoposte a procedure di perfezionamento delle pratiche espropriative;
che, con p.e.c. del 4/03/2014, la denunciava al RUP e Parte_1 al DL la mancata approvazione della perizia di variante, sollecitando la ripresa dei lavori e il pagamento del SAL;
che aveva reiterato i propri solleciti, con lettere del 9/10/204 e del
31/03/2015; che, con atto di sottomissione del 12/05/2015 – sottoscritto dall'attrice con riserva per la prolungata e ingiustificata sospensione –, venivano individuati i nuovi prezzi per l'esecuzione dei lavori, dei quali, tuttavia, non veniva consentita la ripresa;
che, conseguentemente, il 30/06/2015 la sollecitava il riavvio dei lavori, che veniva Pt_1 comunicato solo il 29/10/2015; che la consegna delle aree per la ripresa dei lavori veniva effettuata solo il 3/11/2015, previa redazione di verbale di constatazione dei luoghi e contestuale consegna delle aree, sottoscritto con riserva dalla per Parte_1
l'ingiustificata sospensione dal 13/12/2013 al 3/11/2015; che le richieste risarcitorie venivano riproposte il 26/10/2016 nel registro di contabilità, in ottemperanza ai criteri di quantificazione statuiti dall'art. 25 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000 e dall'art. 160 del
Regolamento D.P.R. 207/2010, come segue: a) Per maggiori “spese generali” di cantiere e di pagina 2 di 9 sede passivamente sostenute nel periodo di sospensione = € 77.739,00; b) Per vincolo passivo macchinari e attrezzature c.s. = € 51.780,82; c) Per mancata redditività (lucro cessante) c.s. = €
18.897,93; d) Per mantenimento passivo fideiussioni e assicurazioni = € 5.400,00; e) Per interessi da ritardo sui materiali approvvigionati = € 3.274,69; pari a complessivi = €
157.092,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva di avere consegnato i lavori nel mese di dicembre 2015 e di avere regolarmente apposto le riserve ai sensi di legge, ma che la DL aveva rigettato la richiesta risarcitoria, considerando l'attrice decaduta dal relativo diritto.
Denunciava la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi precontrattuali CP_1 per non avere fornito all'appaltatore un progetto realizzabile, nonché contrattuali, per il comportamento inerte assunto nell'esecuzione del contratto, non realizzando le condotte necessarie alla pronta risoluzione delle carenze progettuali, con grave pregiudizio economico per l'impresa, forzata a tollerare un lungo periodo di sospensione e i relativi costi.
Con decreto del 19/05/2016, l'udienza di prima comparizione veniva fissata al
24/10/2016.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
24/10/2016, il , contestando le domande e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Innanzitutto, l'ente eccepiva la decadenza della dal diritto di apporre Parte_1 riserve, per la violazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010, per averle apposte sul registro di contabilità solo in data 24/11/2015, nonostante le avesse già esposte con p.e.c. del
17/11/2015 prot. n. 6632; in via gradata, rilevava la rinuncia alla riserva per non averla confermata nel conto finale, ex art. 191, comma 2, DPR citato.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda attorea, atteso che la sospensione dei lavori era stata determinata dalla necessità di redigere la perizia di variante in corso d'opera, successivamente divenuta superflua per il venir meno delle condizioni che l'avevano richiesta, sicché i lavori erano stati completati secondo il progetto originale, con le modifiche previste all'interno di apposita perizia di assestamento;
deduceva l'assenza di prova dei danni, il cui pagina 3 di 9 onere incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e contestava il quantum debeatur, sproporzionato rispetto al valore dell'appalto.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 24/10/2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 7/02/2024 il Giudice disponeva CTU. A seguito di alcuni rinvii per consentire l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'acquisizione della documentazione necessaria al CTU, la causa veniva rinviata al 23/10/2024, la prima davanti alla scrivente, alla quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 6/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande dell'attrice sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
La società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 somme indicate in premessa, previo accertamento del suo diritto derivante dalle riserve apposte nel registro di contabilità e nello stato finale, relativi al contratto di appalto rep. N.
538 del 24/03/2013, avente ad oggetto i lavori di emergenza presso le discariche RSU site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano.
Innanzitutto, con riferimento a dette riserve, occorre rilevare che il non ne ha CP_1 formalmente eccepito la decadenza con l'atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato;
dunque, le stesse vanno esaminate nel merito.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con riferimento all'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre riserve, ha avuto modo di statuire che essa, negli appalti di opere pubbliche, costituisce “un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio” (Cass. civ., n. 281/2017; nello stesso senso,
Cass. civ., n. 27451/2022; Cass. civ., n. 7776/2022) e ha chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori
pagina 4 di 9 compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350; tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7805 del 29/03/2018); ed ancora: l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (Sez. 1, Sentenza n. 1637 del
26/01/2006).
Passando ora all'esame della domanda risarcitoria, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'ingiustificata sospensione di oltre 600 giorni dei lavori appaltati, riconducendone la responsabilità al che difettava della disponibilità delle aree, Controparte_3 ancora sottoposte a procedure di perfezionamento delle pratiche espropriative.
Tale ricostruzione, oltre a essere rimasta incontestata nel corso del giudizio, risulta, altresì, confermata dalla lettura della documentazione versata in atti: nella nota n. prot. gen. 6084 del
29/10/2015, inviata dal RUP al DL per autorizzare la ripresa dei lavori (depositata da parte attrice), infatti, si limitano temporaneamente le lavorazioni alla Contrada Vetrano, con riserva di impartire ulteriori comunicazioni per la ripresa dei lavori anche presso la Contrada San Leo,
“considerato che è in corso la regolarizzazione amministrativa delle aree interessate dalla discarica Contrada
Santo Leo”; nel certificato di regolare esecuzione, depositato da parte convenuta, si legge che il
RUP aveva richiesto al DL di apportare, alla perizia di variante, delle modificazioni che permettessero di limitare l'intervento nella discarica Santo Leo alla sola parte già
pagina 5 di 9 precedentemente occupata nel 1999, così sostanzialmente confermando la sussistenza di problemi relativi alle procedure di espropriazione di terreni in tale contrada. Inoltre, emerge dal medesimo documento che il Dip. Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità aveva sollecitato il RUP a “ad attivare tutte le procedure affinché venissero superate le criticità riscontrate” nella perizia in variante.
Al riguardo anche la CTU espletata in giudizio, redatta dall'ing. (pp. Persona_1
130-32) ha rilevato un comportamento ambiguo da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'intera sequela procedurale successiva alla scelta dell'aggiudicatario, nella consegna delle aree di cantiere nonché nella avvenuta sospensione, che anch'egli ha ricondotto – a seguito della lettura della documentazione prodotta dalle parti – ad una probabile indisponibilità di tutte le aree di cantiere.
Sul punto, è noto che “In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante;
nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale
l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n.
15700 del 14.06.2018).
La S.C. ha anche chiarito che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A. (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28160 del
24/11/2017) e precisato ulteriormente che tali ragioni “non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere,
pagina 6 di 9 discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio”
(Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, come rilevato, i lavori oggetto dell'appalto pubblico sono stati sospesi dalla D.L per la mancata conclusione della procedura ablatoria posta in essere dal
[...]
in contrada Santo Leo, senza che tale situazione sia stata risolta dalla stazione CP_1 appaltante che, anzi, anche con il provvedimento di ripresa dei lavori registrato al protocollo gen. N. 6084 del 29/10/2015, ha limitato i lavori alla sola Contrada Vetrano, riservando, per il prosieguo, ulteriori indicazioni per la discarica Santo Leo.
Ne deriva che tale sospensione non può che essere imputata a responsabilità della stazione appallante, che avrebbe dovuto previamente attivare le legittime procedure volte ad ottenere la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'opera pubblica.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria può essere accolta nei limiti dell'art. 160 DPR
n. 207/2010, che stabilisce le condizioni e i limiti posti al risarcimento del danno patito dall'azienda per l'illegittima sospensione dei lavori da parte dell'ente affidatario.
In ordine ai danni asseritamente patiti dall'impresa e alla loro quantificazione, il CTU ha ritenuto congrue le somme richieste dalla i cui calcoli sono stati Parte_1 esplicitati già nella prima riserva formulata nel registro di contabilità di ripresa lavori del
26/11/2015, pp. 11-16, depositate da parte attrice (mentre si ritiene di non potere esaminare i registri di contabilità prodotti dal CTU in quanto inammissibili).
Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 160, comma 2, lett. a, vanno rimborsate le spese generali infruttifere sostenute dall'impresa, segnatamente quantificate, sulla base dei criteri dettati dall'articolo menzionato in € 77.739,00.
Va, invece, rigettata la domanda di rimborso del vincolo passivo sui macchinari e attrezzature, dal momento che non risulta agli atti la prova (incombente sull'attrice) della presenza di macchinari e attrezzature in cantiere, ai sensi della lettera c, in mancanza dei verbali del direttore dei lavori e dell'impresa circa la consistenza dei macchinari esistenti in pagina 7 di 9 cantiere, verbali che dovevano essere redatti ai sensi del 5° comma dell'art. 158 DPR n.
207/2010.
Quanto, invece, alla richiesta del lucro cessante, del mantenimento passivo di assicurazioni e fideiussioni e degli interessi da ritardo sui materiali approvvigionati, il comma 3 dell'art. 160 richiamato consente – in linea generale – il risarcimento di ulteriori danni, purché documentati e strettamente connessi alla sospensione.
Anche con riferimento a tali voci, parte attrice si è limitata ad allegare la sussistenza dei danni senza, tuttavia, adempiere all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrarne la fondatezza e l'ammontare, sicché la domanda va rigettata in parte qua.
Conseguentemente, la domanda attorea va accolta nei limiti sopra enunciati e il
[...]
va condannato a risarcire alla la somma di € 77.739,00, da CP_1 Parte_1 maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dalla data di sospensione (13/12/2013) all'attualità, così per complessivi € 105.453,59, comprensivi di € 16.558,41 per rivalutazione monetaria ed € 11.156,18 per interessi.
Su tale somma sono dovuti solo gli interessilegali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, con accoglimento solo parziale delle domande formulate dall'attrice, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
conseguentemente il va condannato alla rifusione, nei confronti dell'attrice, dell'altra metà delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in euro 6.261,00 oltre spese processuali, iva e cpa– importo già dimezzato -, applicando il 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento
(individuato sulla base del decisum) ed applicando il valore medio per la fase introduttiva, per la fase studio e trattazione ed i valori minimi per la fase decisionale, importo così determinato: €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, € 545 per esborsi (contributo unificato e bollo), totale euro 12.522,00, su cui operare la riduzione del 50%.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico del convenuto. CP_1
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1886/2016, promosso dalla in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), nei confronti Parte_1 del (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 difesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande dell'attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
a pagare, in favore del , la somma € CP_1 Controparte_1
105.453,59, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. compensa tra le parti per metà le spese di lite;
condanna il Controparte_1 alla rifusione, nei confronti dell'attrice, dell'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 6.261,00 oltre spese processuali, iva e cpa;
3. le spese di CTU sono poste per metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Messina il 28 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla predisposizione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetto all'ufficio per il processo.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Germana Villirillo per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cappadona per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 157.092,44 – o di quella diversa emersa all'esito del giudizio –
pagina 1 di 9 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danni patiti in conseguenza della sospensione, dal
13.12.2013 al 02/11/2015, dell'appalto pubblico di cui era risultata aggiudicataria.
A tal fine, premetteva di essere risultata aggiudicataria, in data 18.12.2012, della gara d'appalto indetta dal convenuto per l'esecuzione dei lavori di emergenza sulle CP_1 discariche RSU site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano;
di avere sottoscritto, in data
23.04.2013, il contratto di appalto rep. n. 538 del 24.03.2013 per un importo contrattuale - al netto del ribasso d'asta offerto del 27,7521% - di € 361.743,21 per lavori ed € 14.530,16 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; che, in data 4.07.2013, erano stati consegnati i lavori, da eseguire entro i successivi 146 giorni e, quindi, entro il 27/11/2013; di avere richiesto una proroga di giorni 20, per condizioni meteo avverse, concessa con provvedimento del RUP del 21/11/2013 prot. n. 7607; che, con provvedimento n. 8171 del 12/12/2013, il
RUP, accogliendo la richiesta del DL, sospendeva i lavori (a far data dal 13/12/2013) per provvedere alla redazione di una perizia in variante, in quanto il Parte_2 difettava della disponibilità delle aree, ancora sottoposte a procedure di perfezionamento delle pratiche espropriative;
che, con p.e.c. del 4/03/2014, la denunciava al RUP e Parte_1 al DL la mancata approvazione della perizia di variante, sollecitando la ripresa dei lavori e il pagamento del SAL;
che aveva reiterato i propri solleciti, con lettere del 9/10/204 e del
31/03/2015; che, con atto di sottomissione del 12/05/2015 – sottoscritto dall'attrice con riserva per la prolungata e ingiustificata sospensione –, venivano individuati i nuovi prezzi per l'esecuzione dei lavori, dei quali, tuttavia, non veniva consentita la ripresa;
che, conseguentemente, il 30/06/2015 la sollecitava il riavvio dei lavori, che veniva Pt_1 comunicato solo il 29/10/2015; che la consegna delle aree per la ripresa dei lavori veniva effettuata solo il 3/11/2015, previa redazione di verbale di constatazione dei luoghi e contestuale consegna delle aree, sottoscritto con riserva dalla per Parte_1
l'ingiustificata sospensione dal 13/12/2013 al 3/11/2015; che le richieste risarcitorie venivano riproposte il 26/10/2016 nel registro di contabilità, in ottemperanza ai criteri di quantificazione statuiti dall'art. 25 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000 e dall'art. 160 del
Regolamento D.P.R. 207/2010, come segue: a) Per maggiori “spese generali” di cantiere e di pagina 2 di 9 sede passivamente sostenute nel periodo di sospensione = € 77.739,00; b) Per vincolo passivo macchinari e attrezzature c.s. = € 51.780,82; c) Per mancata redditività (lucro cessante) c.s. = €
18.897,93; d) Per mantenimento passivo fideiussioni e assicurazioni = € 5.400,00; e) Per interessi da ritardo sui materiali approvvigionati = € 3.274,69; pari a complessivi = €
157.092,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva di avere consegnato i lavori nel mese di dicembre 2015 e di avere regolarmente apposto le riserve ai sensi di legge, ma che la DL aveva rigettato la richiesta risarcitoria, considerando l'attrice decaduta dal relativo diritto.
Denunciava la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi precontrattuali CP_1 per non avere fornito all'appaltatore un progetto realizzabile, nonché contrattuali, per il comportamento inerte assunto nell'esecuzione del contratto, non realizzando le condotte necessarie alla pronta risoluzione delle carenze progettuali, con grave pregiudizio economico per l'impresa, forzata a tollerare un lungo periodo di sospensione e i relativi costi.
Con decreto del 19/05/2016, l'udienza di prima comparizione veniva fissata al
24/10/2016.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
24/10/2016, il , contestando le domande e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Innanzitutto, l'ente eccepiva la decadenza della dal diritto di apporre Parte_1 riserve, per la violazione dell'art. 191, comma 2, DPR n. 207/2010, per averle apposte sul registro di contabilità solo in data 24/11/2015, nonostante le avesse già esposte con p.e.c. del
17/11/2015 prot. n. 6632; in via gradata, rilevava la rinuncia alla riserva per non averla confermata nel conto finale, ex art. 191, comma 2, DPR citato.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda attorea, atteso che la sospensione dei lavori era stata determinata dalla necessità di redigere la perizia di variante in corso d'opera, successivamente divenuta superflua per il venir meno delle condizioni che l'avevano richiesta, sicché i lavori erano stati completati secondo il progetto originale, con le modifiche previste all'interno di apposita perizia di assestamento;
deduceva l'assenza di prova dei danni, il cui pagina 3 di 9 onere incombe sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e contestava il quantum debeatur, sproporzionato rispetto al valore dell'appalto.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 24/10/2016 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 7/02/2024 il Giudice disponeva CTU. A seguito di alcuni rinvii per consentire l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'acquisizione della documentazione necessaria al CTU, la causa veniva rinviata al 23/10/2024, la prima davanti alla scrivente, alla quale il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 6/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande dell'attrice sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
La società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1 somme indicate in premessa, previo accertamento del suo diritto derivante dalle riserve apposte nel registro di contabilità e nello stato finale, relativi al contratto di appalto rep. N.
538 del 24/03/2013, avente ad oggetto i lavori di emergenza presso le discariche RSU site in contrada Santo Leo e Contrada Vetrano.
Innanzitutto, con riferimento a dette riserve, occorre rilevare che il non ne ha CP_1 formalmente eccepito la decadenza con l'atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato;
dunque, le stesse vanno esaminate nel merito.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con riferimento all'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre riserve, ha avuto modo di statuire che essa, negli appalti di opere pubbliche, costituisce “un'eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio” (Cass. civ., n. 281/2017; nello stesso senso,
Cass. civ., n. 27451/2022; Cass. civ., n. 7776/2022) e ha chiarito che in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori
pagina 4 di 9 compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350; tuttavia, ove egli abbia provveduto a tale registrazione tardivamente, detta tardività deve essere contestata dall'Amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7805 del 29/03/2018); ed ancora: l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (Sez. 1, Sentenza n. 1637 del
26/01/2006).
Passando ora all'esame della domanda risarcitoria, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per l'ingiustificata sospensione di oltre 600 giorni dei lavori appaltati, riconducendone la responsabilità al che difettava della disponibilità delle aree, Controparte_3 ancora sottoposte a procedure di perfezionamento delle pratiche espropriative.
Tale ricostruzione, oltre a essere rimasta incontestata nel corso del giudizio, risulta, altresì, confermata dalla lettura della documentazione versata in atti: nella nota n. prot. gen. 6084 del
29/10/2015, inviata dal RUP al DL per autorizzare la ripresa dei lavori (depositata da parte attrice), infatti, si limitano temporaneamente le lavorazioni alla Contrada Vetrano, con riserva di impartire ulteriori comunicazioni per la ripresa dei lavori anche presso la Contrada San Leo,
“considerato che è in corso la regolarizzazione amministrativa delle aree interessate dalla discarica Contrada
Santo Leo”; nel certificato di regolare esecuzione, depositato da parte convenuta, si legge che il
RUP aveva richiesto al DL di apportare, alla perizia di variante, delle modificazioni che permettessero di limitare l'intervento nella discarica Santo Leo alla sola parte già
pagina 5 di 9 precedentemente occupata nel 1999, così sostanzialmente confermando la sussistenza di problemi relativi alle procedure di espropriazione di terreni in tale contrada. Inoltre, emerge dal medesimo documento che il Dip. Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità aveva sollecitato il RUP a “ad attivare tutte le procedure affinché venissero superate le criticità riscontrate” nella perizia in variante.
Al riguardo anche la CTU espletata in giudizio, redatta dall'ing. (pp. Persona_1
130-32) ha rilevato un comportamento ambiguo da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'intera sequela procedurale successiva alla scelta dell'aggiudicatario, nella consegna delle aree di cantiere nonché nella avvenuta sospensione, che anch'egli ha ricondotto – a seguito della lettura della documentazione prodotta dalle parti – ad una probabile indisponibilità di tutte le aree di cantiere.
Sul punto, è noto che “In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante;
nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale
l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n.
15700 del 14.06.2018).
La S.C. ha anche chiarito che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A. (Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28160 del
24/11/2017) e precisato ulteriormente che tali ragioni “non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere,
pagina 6 di 9 discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio”
(Cfr. Cassazione civile, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, come rilevato, i lavori oggetto dell'appalto pubblico sono stati sospesi dalla D.L per la mancata conclusione della procedura ablatoria posta in essere dal
[...]
in contrada Santo Leo, senza che tale situazione sia stata risolta dalla stazione CP_1 appaltante che, anzi, anche con il provvedimento di ripresa dei lavori registrato al protocollo gen. N. 6084 del 29/10/2015, ha limitato i lavori alla sola Contrada Vetrano, riservando, per il prosieguo, ulteriori indicazioni per la discarica Santo Leo.
Ne deriva che tale sospensione non può che essere imputata a responsabilità della stazione appallante, che avrebbe dovuto previamente attivare le legittime procedure volte ad ottenere la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'opera pubblica.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria può essere accolta nei limiti dell'art. 160 DPR
n. 207/2010, che stabilisce le condizioni e i limiti posti al risarcimento del danno patito dall'azienda per l'illegittima sospensione dei lavori da parte dell'ente affidatario.
In ordine ai danni asseritamente patiti dall'impresa e alla loro quantificazione, il CTU ha ritenuto congrue le somme richieste dalla i cui calcoli sono stati Parte_1 esplicitati già nella prima riserva formulata nel registro di contabilità di ripresa lavori del
26/11/2015, pp. 11-16, depositate da parte attrice (mentre si ritiene di non potere esaminare i registri di contabilità prodotti dal CTU in quanto inammissibili).
Sul punto, va rilevato che ai sensi dell'art. 160, comma 2, lett. a, vanno rimborsate le spese generali infruttifere sostenute dall'impresa, segnatamente quantificate, sulla base dei criteri dettati dall'articolo menzionato in € 77.739,00.
Va, invece, rigettata la domanda di rimborso del vincolo passivo sui macchinari e attrezzature, dal momento che non risulta agli atti la prova (incombente sull'attrice) della presenza di macchinari e attrezzature in cantiere, ai sensi della lettera c, in mancanza dei verbali del direttore dei lavori e dell'impresa circa la consistenza dei macchinari esistenti in pagina 7 di 9 cantiere, verbali che dovevano essere redatti ai sensi del 5° comma dell'art. 158 DPR n.
207/2010.
Quanto, invece, alla richiesta del lucro cessante, del mantenimento passivo di assicurazioni e fideiussioni e degli interessi da ritardo sui materiali approvvigionati, il comma 3 dell'art. 160 richiamato consente – in linea generale – il risarcimento di ulteriori danni, purché documentati e strettamente connessi alla sospensione.
Anche con riferimento a tali voci, parte attrice si è limitata ad allegare la sussistenza dei danni senza, tuttavia, adempiere all'onere, sulla stessa incombente, di dimostrarne la fondatezza e l'ammontare, sicché la domanda va rigettata in parte qua.
Conseguentemente, la domanda attorea va accolta nei limiti sopra enunciati e il
[...]
va condannato a risarcire alla la somma di € 77.739,00, da CP_1 Parte_1 maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi dalla data di sospensione (13/12/2013) all'attualità, così per complessivi € 105.453,59, comprensivi di € 16.558,41 per rivalutazione monetaria ed € 11.156,18 per interessi.
Su tale somma sono dovuti solo gli interessilegali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
L'esito complessivo del giudizio, con accoglimento solo parziale delle domande formulate dall'attrice, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
conseguentemente il va condannato alla rifusione, nei confronti dell'attrice, dell'altra metà delle spese del CP_1 giudizio, liquidate in euro 6.261,00 oltre spese processuali, iva e cpa– importo già dimezzato -, applicando il 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento
(individuato sulla base del decisum) ed applicando il valore medio per la fase introduttiva, per la fase studio e trattazione ed i valori minimi per la fase decisionale, importo così determinato: €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, € 545 per esborsi (contributo unificato e bollo), totale euro 12.522,00, su cui operare la riduzione del 50%.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico del convenuto. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1886/2016, promosso dalla in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice), nei confronti Parte_1 del (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 difesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande dell'attrice e, per l'effetto, condanna il
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a pagare, in favore del , la somma € CP_1 Controparte_1
105.453,59, già rivalutata, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. compensa tra le parti per metà le spese di lite;
condanna il Controparte_1 alla rifusione, nei confronti dell'attrice, dell'altra metà delle spese processuali, che liquida in euro 6.261,00 oltre spese processuali, iva e cpa;
3. le spese di CTU sono poste per metà a carico di parte attrice e per l'altra metà a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Messina il 28 maggio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla predisposizione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetto all'ufficio per il processo.
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