Articolo 2 della Legge 27 luglio 1999, n. 262
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 7 agosto 1999