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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1046/2023 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Macchiagodena, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), alla Via Gradini Mercato 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilia Controparte_1 C.F._2
Cibelli e Alfonso Delliquatri, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), C.so F.lli Brigida n.
162/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 il resistente si è dichiarato disponibile a transigere alle seguenti condizioni:
“versamento della somma di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso con collocazione presso la mamma, la bimba starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, ore 19.00. Il papà potrà tenere la bambina con sè il venerdì in pagina 1 di 3 cui non è previsto il pernotto presso di sé, dall'uscita della scuola, presso la quale andrà a riprenderla, fino alle 19:00 momento in cui la riporterà a casa della mamma”. Il Presidente dott.
Rinaldo D'Alonzo ha dunque disposto il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al P.M. e ha riservato al collegio la decisione.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 01.12.2023 - premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (2 anni), e che la relazione tra Controparte_1 Persona_1
i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra essi genitori e la figlia minore disponendo l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
in merito alla regolazione dei tempi di frequentazione della minore con il padre, essendo la minore ancora infante ed estremamente burrascosi i rapporti tra la ricorrente e il resistente, la possibilità di organizzare incontri protetti con la mediazione dei competenti servizi sociali, in giorni ed orari da meglio individuare, lavorando il Di fuori CP_1
regione. Sempre nel rispetto delle esigenze alimentari e di riposo della minore e con gli orari lavorativi della ricorrente e del convenuto, durante il weekend, possibilità di trascorrere alternatamente l'intera mattinata del sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e l'intero pomeriggio della domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00; obbligo del di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 1 di ogni mese, CP_1 la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio , rappresentando che la Controparte_1
minore risiede stabilmente con la madre presso la casa dei genitori materni, entrambi affetti da sordomutismo, e, per tale motivo, ha auspicato l'intervento dei servizi sociali che sorveglino la situazione e si accertino che la bimba non abbia conseguenze dal punto di vista comportamentale;
ha poi chiesto che gli incontri con la figlia avvengano nei weekend, poiché per motivi di lavoro durante la settimana è poco presente, ed in maniera alternata con la madre, in orari da concordare di volta in volta;
infine si è reso disponibile a contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di € 300,00 mensili.
All'udienza del 13.11.2024 il resistente si è dichiarato disponibile a transigere alle seguenti condizioni:
“versamento della somma di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso con collocazione presso la mamma, la bimba starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, ore 19.00. Il papà potrà tenere la bambina con sè il venerdì in cui non è previsto il pernotto presso di sé, dall'uscita della scuola, presso la quale andrà a riprenderla, fino alle 19:00 momento in cui la riporterà a casa della mamma”.
pagina 2 di 3 Il Presidente dott. Rinaldo D'Alonzo ha dunque disposto il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al P.M. e ha riservato al collegio la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, dichiarata la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto;
valutata la rispondenza degli accordi raggiunti dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 01.12.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 13.11.2024, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 17.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1046/2023 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Macchiagodena, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), alla Via Gradini Mercato 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilia Controparte_1 C.F._2
Cibelli e Alfonso Delliquatri, presso il cui studio in Santa Croce di Magliano (CB), C.so F.lli Brigida n.
162/b, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 il resistente si è dichiarato disponibile a transigere alle seguenti condizioni:
“versamento della somma di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso con collocazione presso la mamma, la bimba starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, ore 19.00. Il papà potrà tenere la bambina con sè il venerdì in pagina 1 di 3 cui non è previsto il pernotto presso di sé, dall'uscita della scuola, presso la quale andrà a riprenderla, fino alle 19:00 momento in cui la riporterà a casa della mamma”. Il Presidente dott.
Rinaldo D'Alonzo ha dunque disposto il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al P.M. e ha riservato al collegio la decisione.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 01.12.2023 - premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (2 anni), e che la relazione tra Controparte_1 Persona_1
i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra essi genitori e la figlia minore disponendo l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
in merito alla regolazione dei tempi di frequentazione della minore con il padre, essendo la minore ancora infante ed estremamente burrascosi i rapporti tra la ricorrente e il resistente, la possibilità di organizzare incontri protetti con la mediazione dei competenti servizi sociali, in giorni ed orari da meglio individuare, lavorando il Di fuori CP_1
regione. Sempre nel rispetto delle esigenze alimentari e di riposo della minore e con gli orari lavorativi della ricorrente e del convenuto, durante il weekend, possibilità di trascorrere alternatamente l'intera mattinata del sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e l'intero pomeriggio della domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00; obbligo del di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 1 di ogni mese, CP_1 la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio , rappresentando che la Controparte_1
minore risiede stabilmente con la madre presso la casa dei genitori materni, entrambi affetti da sordomutismo, e, per tale motivo, ha auspicato l'intervento dei servizi sociali che sorveglino la situazione e si accertino che la bimba non abbia conseguenze dal punto di vista comportamentale;
ha poi chiesto che gli incontri con la figlia avvengano nei weekend, poiché per motivi di lavoro durante la settimana è poco presente, ed in maniera alternata con la madre, in orari da concordare di volta in volta;
infine si è reso disponibile a contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di € 300,00 mensili.
All'udienza del 13.11.2024 il resistente si è dichiarato disponibile a transigere alle seguenti condizioni:
“versamento della somma di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
affido condiviso con collocazione presso la mamma, la bimba starà con il padre a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, ore 19.00. Il papà potrà tenere la bambina con sè il venerdì in cui non è previsto il pernotto presso di sé, dall'uscita della scuola, presso la quale andrà a riprenderla, fino alle 19:00 momento in cui la riporterà a casa della mamma”.
pagina 2 di 3 Il Presidente dott. Rinaldo D'Alonzo ha dunque disposto il mutamento del rito e la trasmissione degli atti al P.M. e ha riservato al collegio la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, dichiarata la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto;
valutata la rispondenza degli accordi raggiunti dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 01.12.2023 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 13.11.2024, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 17.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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