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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/08/2025, n. 12002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12002 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. N. R.G. 32931/2023 promossa da:
Avv. (c.f. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_1
12.01.1963 ed ivi residente in [...]G. AL n. 11 e (c.f. Controparte_2 [...]
), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]G. C.F._2
AL n. 11, quali figli e ed eredi legittimi di (c.f. Persona_1 C.F._3
), nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il 24.05.2009 rappresentate e
[...] difese , la prima in proprio quale difensore di se stessa ex art. 86 c.p.c., e la seconda dall' Avv.
(C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto Controparte_1 CodiceFiscale_4 presso lo studio di quest'ultima in Treviso (TV), Via G. Toniolo n. 1 (con indirizzo PEC indicato anche ai fini delle comunicazioni: ) - Email_1
ATTRICI
Contro
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, con sede a (00185) Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale , presso i cui uffici P.IVA_1
Pagina 1 in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato per legge (PEC:
FAX 0696514000) - Email_2
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato per via diplomatica in data 28 giugno 2023, come da depositata nota dall'ufficio del Cerimoniale, e quali eredi di CP_2 Controparte_1 Persona_1 hanno convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania, chiedendo la condanna di quest'ultima a risarcire i danni non patrimoniali subiti dal padre delle attrici per Persona_1
l'arresto subito ad opera delle FF. AA. Tedesche e per la successiva deportazione durata circa due anni in campi di prigionia in condizioni disumane durante la seconda guerra mondiale, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Dichiarare tenuta e condannare la
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro - tempore, al risarcimento, in favore delle attrici, dei danni non patrimoniali, subiti dal padre per Persona_1 le causali di cui all'atto di citazione, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €
139.948,52 o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi del 4% sul capitale rivalutato dall'evento dannoso, sino all'effettivo soddisfo. - In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite”. In seguito alla notifica dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato ai fini di litis denuntiatio, il
01.08.2023 si costituiva in giudizio il il quale, difeso e Controparte_3 appresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel debito di CP_3 Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania;
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di Trento ovvero di Venezia, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte”. Il Giudice ex art. 171 bis c.p.c. ha differito la prima udienza al
17.04.2024, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle rassegnate conclusioni, chiedevano al Giudice la decisione della causa con concessione dei termini del 189
Pagina 2 c.p.c.. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 8-4-2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Infine, il giudice all'udienza del 8-4-2025 ha trattenuto la causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalle circostanze di fatto esposte dalle parti attrici si evince che in data 9 .09.1943 Persona_1
(nato a [...] in data [...]), genitore delle parti attrici, tenente di fanteria presso il
18 esimo Reggimento Artiglieria, veniva arrestato dalle FF. AA. Tedesche e deportato in Germania per essere detenuto presso i campi di prigionia con numero di matricola 6545, trattenuto presso lo
Stalag I, situato in Germania nel villaggio di Stablak, poi presso lo Stalag 307 in Polonia e poi trasferito nello Stalag VI C e nell'Oflag VI C, situati in Germania, come risultante dalla scheda sul deportato reperita dal sito dell'MI - Internati Militari Italiani. Le attrici hanno segnalato la durezza della vita nei campi di prigionia senza le garanzie di cui godevano i prigionieri di guerra, in condizioni igieniche inaccettabili, con vitto inadeguato oltre ad umiliazioni e maltrattamenti. In diritto la difesa attorea ha configurato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano adito, richiamando l'art. 62 l. 218/1995 in riferimento alla responsabilità per fatto illecito regolata “dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento”, ritenendo che sia consentito al danneggiato di chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”. L'evento dedotto in lite di deportazione e riduzione in schiavitù per parti attrici si è originariamente verificato in Italia, poiché è stato catturato a Merano e poi deportato Persona_1 in Germania e in Polonia. Inoltre, la deportazione e la riduzione in schiavitù di Persona_1 configurano, per parti attrici, un crimine contro l'umanità richiamandosi le affermazioni della
Suprema Corte nella sentenza n. 5044/2004. La difesa erariale per il Controparte_3
ha contestato gli assunti attorei, ha affermato la titolarità, dal lato passivo, del
[...] rapporto giuridico controverso non in capo alla Germania ma solo in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, in quanto succeduto a titolo particolare nel debito ex art. 43
D.L. 36/2022. L'Avvocatura dello Stato ha poi eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito e la competenza del Tribunale di Trento ovvero di Venezia ex art. 25 c.p.c., contestando comunque le domande delle attrici in quanto attinenti a crediti ritenuti prescritti, eccependo difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. Infine, la difesa erariale ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto vantato dalle attrici, la riduzione del quantum debeatur e la compensatio lucri cum damno rispetto a somme e benefici che siano stati già erogati e percepiti. La Repubblica Federale Tedesca, ritualmente citata, è stata dichiarata ed è rimasta contumace. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalle attrici. La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Pagina 3 Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano genitore dante causa delle attrici. Il Controparte_3
è intervenuto in giudizio come parte interessata in quanto gestore del Fondo istituito ex art.
[...]
43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_3 sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_3 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_3 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_3 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_3 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_3 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_3
Pagina 4 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_3 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_3 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di
Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a Controparte_3 ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande delle attrici quali eredi di un Internato Militare Italiano (MI) occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto avevano di fatto con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della Germania divenuta potenza militare straniera che occupava il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-
1943, ha assunto nel nostro territorio i connotati di guerra di liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la
Pagina 5 cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa delle attrici, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di Persona_1 sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette
Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità Persona_1 costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o
Pagina 6 contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno
Pagina 7 derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_2 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio) in mancanza di prove di atti interruttivi oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Persona_1
Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 8 Rigetta la domanda proposta da e quali figlie ed eredi di Controparte_1 Controparte_2
Spese compensate. Persona_1
Roma, 26-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. N. R.G. 32931/2023 promossa da:
Avv. (c.f. ), nata a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_1
12.01.1963 ed ivi residente in [...]G. AL n. 11 e (c.f. Controparte_2 [...]
), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]G. C.F._2
AL n. 11, quali figli e ed eredi legittimi di (c.f. Persona_1 C.F._3
), nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il 24.05.2009 rappresentate e
[...] difese , la prima in proprio quale difensore di se stessa ex art. 86 c.p.c., e la seconda dall' Avv.
(C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto Controparte_1 CodiceFiscale_4 presso lo studio di quest'ultima in Treviso (TV), Via G. Toniolo n. 1 (con indirizzo PEC indicato anche ai fini delle comunicazioni: ) - Email_1
ATTRICI
Contro
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, con sede a (00185) Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale , presso i cui uffici P.IVA_1
Pagina 1 in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato per legge (PEC:
FAX 0696514000) - Email_2
INTERVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato per via diplomatica in data 28 giugno 2023, come da depositata nota dall'ufficio del Cerimoniale, e quali eredi di CP_2 Controparte_1 Persona_1 hanno convenuto nel presente giudizio la Repubblica Federale di Germania, chiedendo la condanna di quest'ultima a risarcire i danni non patrimoniali subiti dal padre delle attrici per Persona_1
l'arresto subito ad opera delle FF. AA. Tedesche e per la successiva deportazione durata circa due anni in campi di prigionia in condizioni disumane durante la seconda guerra mondiale, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: Dichiarare tenuta e condannare la
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro - tempore, al risarcimento, in favore delle attrici, dei danni non patrimoniali, subiti dal padre per Persona_1 le causali di cui all'atto di citazione, danni da quantificarsi nella somma complessiva di €
139.948,52 o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi del 4% sul capitale rivalutato dall'evento dannoso, sino all'effettivo soddisfo. - In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite”. In seguito alla notifica dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato ai fini di litis denuntiatio, il
01.08.2023 si costituiva in giudizio il il quale, difeso e Controparte_3 appresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia codesto
Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare nel debito di CP_3 Controparte_3 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Germania;
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di Trento ovvero di Venezia, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte”. Il Giudice ex art. 171 bis c.p.c. ha differito la prima udienza al
17.04.2024, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle rassegnate conclusioni, chiedevano al Giudice la decisione della causa con concessione dei termini del 189
Pagina 2 c.p.c.. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 8-4-2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. Infine, il giudice all'udienza del 8-4-2025 ha trattenuto la causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalle circostanze di fatto esposte dalle parti attrici si evince che in data 9 .09.1943 Persona_1
(nato a [...] in data [...]), genitore delle parti attrici, tenente di fanteria presso il
18 esimo Reggimento Artiglieria, veniva arrestato dalle FF. AA. Tedesche e deportato in Germania per essere detenuto presso i campi di prigionia con numero di matricola 6545, trattenuto presso lo
Stalag I, situato in Germania nel villaggio di Stablak, poi presso lo Stalag 307 in Polonia e poi trasferito nello Stalag VI C e nell'Oflag VI C, situati in Germania, come risultante dalla scheda sul deportato reperita dal sito dell'MI - Internati Militari Italiani. Le attrici hanno segnalato la durezza della vita nei campi di prigionia senza le garanzie di cui godevano i prigionieri di guerra, in condizioni igieniche inaccettabili, con vitto inadeguato oltre ad umiliazioni e maltrattamenti. In diritto la difesa attorea ha configurato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano adito, richiamando l'art. 62 l. 218/1995 in riferimento alla responsabilità per fatto illecito regolata “dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento”, ritenendo che sia consentito al danneggiato di chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”. L'evento dedotto in lite di deportazione e riduzione in schiavitù per parti attrici si è originariamente verificato in Italia, poiché è stato catturato a Merano e poi deportato Persona_1 in Germania e in Polonia. Inoltre, la deportazione e la riduzione in schiavitù di Persona_1 configurano, per parti attrici, un crimine contro l'umanità richiamandosi le affermazioni della
Suprema Corte nella sentenza n. 5044/2004. La difesa erariale per il Controparte_3
ha contestato gli assunti attorei, ha affermato la titolarità, dal lato passivo, del
[...] rapporto giuridico controverso non in capo alla Germania ma solo in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, in quanto succeduto a titolo particolare nel debito ex art. 43
D.L. 36/2022. L'Avvocatura dello Stato ha poi eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito e la competenza del Tribunale di Trento ovvero di Venezia ex art. 25 c.p.c., contestando comunque le domande delle attrici in quanto attinenti a crediti ritenuti prescritti, eccependo difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. Infine, la difesa erariale ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto vantato dalle attrici, la riduzione del quantum debeatur e la compensatio lucri cum damno rispetto a somme e benefici che siano stati già erogati e percepiti. La Repubblica Federale Tedesca, ritualmente citata, è stata dichiarata ed è rimasta contumace. La legittimazione attiva è stata sufficientemente provata dalla documentazione prodotta dalle attrici. La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Pagina 3 Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano genitore dante causa delle attrici. Il Controparte_3
è intervenuto in giudizio come parte interessata in quanto gestore del Fondo istituito ex art.
[...]
43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, in caso di Controparte_3 sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del Controparte_3 convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il CP_3 [...]
in Roma dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, Controparte_3 munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il Controparte_3 in base alla suddetta normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di
[...] specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito Controparte_3 di sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L.
37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il Controparte_3
Pagina 4 pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto CP_3 per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_3 possibilità di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n.
7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di
Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a Controparte_3 ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande delle attrici quali eredi di un Internato Militare Italiano (MI) occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Germania. Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto avevano di fatto con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della Germania divenuta potenza militare straniera che occupava il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-
1943, ha assunto nel nostro territorio i connotati di guerra di liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la
Pagina 5 cattura in Italia e la deportazione in Germania di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa delle attrici, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di Persona_1 sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette
Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità Persona_1 costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957,
n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o
Pagina 6 contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla Germania (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in Germania di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno
Pagina 7 derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in Germania ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli MI (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_2 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio) in mancanza di prove di atti interruttivi oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La domanda delle attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Persona_1
Tenuto conto delle novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed in evoluzione, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 8 Rigetta la domanda proposta da e quali figlie ed eredi di Controparte_1 Controparte_2
Spese compensate. Persona_1
Roma, 26-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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