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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 2200/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2200 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Pasquale Cirillo
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Vincenzo Morrone
- appellata -
E CP_
assistito e difeso dall'avv. Andrea Botta
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' (d'ora in avanti, e l' proponendo opposizione avverso Controparte_3 CP_4
l'estratto di ruolo contenente l'avviso di addebito n. 34720120000146179000, per un importo pari a
€.1.297,63, avente a oggetto crediti contributivi della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi all'agosto 2011.
2. L'opponente adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso;
2) inesigibilità delle somme oggetto dell'avviso di addebito per omessa notificazione di qualsivoglia atto presupposto (accertamento e/o avviso bonario), in violazione dell'art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 46/99;
3) intervenuta decadenza dalle pretese impositive ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/99;
4) intervenuta prescrizione.
CP_ Resistevano l' e l' CP_4
3. Con sentenza n. 213/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023, il Tribunale di OS rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che il ricorso era ammissibile ai sensi dell'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ricorrendo una delle ipotesi
(partecipazione a gara d'appalto con ente pubblico) che consentivano l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
che la proposta domanda andava qualificata come azione volta all'accertamento negativo del debito;
che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva avanzata dalla società– anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non era ammissibile;
che <
opposizione nei termini, opera anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo,
essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. La preclusione si estende anche alle questioni attinenti al calcolo degli interessi di mora e del compenso di riscossione, contestato peraltro in maniera del tutto generica dalla difesa attorea>>;
che, quanto al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, <
era stato sospeso dal 1/1/2014 al 15/6/2014 in virtù di quanto previsto, per i ruoli consegnati all'agente della fino al 31.10.2013, al comma 623 dell'unico articolo della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità CP_1
2014)>>;
che <
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776201400000097000 ed in data 20.11.2016 con la notifica dell'avviso di intimazione n. 04720169006035438000>>;
che <
decorrere dall'08/03/2020 fino al 31/08/2021 previsto dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato e integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> e poi dall'art. 68 del DL n. 18/2020;
che, pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito n. 347 2012 00001461 79 000 notificato in data 23.3.2012
non si era prescritto.
4. Con ricorso del 28 agosto 2023 la interponeva appello. Parte_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_4 5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di tardività
ex art. 416 c.p.c. della costituzione in giudizio di ”. Controparte_5
Deduce la società:
che <
dalla società ricorrente, il Primo Giudice ometteva ogni pronuncia in merito, basando il proprio pronunciamento proprio sulla scorta della documentazione tardivamente prodotta dal concessionario, non deducendo, né a verbale di udienza e né in sentenza, di averla ammessa in ossequio ai poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.>>,
che <
cattiva gestione del contenzioso in seno alla resistente>>, sicché era ingiustificata un'ammissione ex art. 421
c.p.c. della documentazione esibita dall' CP_4
6. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata valutazione della documentazione probatoria prodotta da – intervenuta prescrizione del Controparte_5
CP_ diritto di credito vantato dall' di OS e dall'agente della riscossione a titolo di contributi i.v.s. per decorso del termine quinquennale di cui all'art. dell'art. 3, comma 9, lett. b) della legge 8 agosto 1995, n.
335”.
Assume la parte:
CP_ che < di OS e né l'Agente della Riscossione hanno prodotto in giudizio valida notificazione di atti interruttivi intermedi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335, intervenuto dalla “presunta” notifica dell'avviso di addebito medesimo,
dichiarata da al 23/03/2012, e la conoscenza da parte della società Controparte_5
contribuente dell'esistenza della pretesa iscritta a ruolo a proprio carico avvenuta in data 22/11/2021
mediante il rilascio del relativo estratto di ruolo impugnato>>;
che, invero, l'intimazione di pagamento n. 04720169006035438000 non è stata regolarmente notificata atteso che la pec del 25/10/2016 non risulta recapitata alla società contribuente per “indirizzo non valido”; che, quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776201400000097000, l' ha CP_4
prodotto copia della relata di notifica, la quale, tuttavia, non è dato sapere se o faccia riferimento proprio all'avviso di addebito n. 34720120000146179000;
che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ogni caso, non è idonea ad interrompere il termine prescrizionale in quanto non presenta i connotati dell'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e, inoltre sarebbe stata notificata a presunto addetto all'azienda, tale , e non personalmente al legale Persona_1
rapp.te della società contribuente, che nega di averla mai ricevuta;
che, inoltre, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 14/10/2014, è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995.
7. Va premesso che la statuizione di ammissibilità del ricorso, pronunciata dal Tribunale, non è stata impugnata con gravame incidentale, sicché è inammissibile la riproposizione della questione da parte dell' (Cass. 11799/2017). CP_4
In ogni caso, la tesi dell secondo cui non sarebbe consentita la formulazione dell'eccezione di CP_4
prescrizione in via d'azione o in mancanza della minaccia di atti esecutivi, non è condivisibile.
Il Tribunale ha qualificato il ricorso proposto dalla società (relativamente all'eccepita prescrizione) non come opposizione all'esecuzione ma come azione di accertamento negativo del debito contributivo.
Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dall e relativa alla necessità che ricorra almeno una CP_4
minaccia di esecuzione perché sussista l'interesse ad agire è inconferente, perché postula che si sia in presenza di un'opposizione all'esecuzione.
Invece, “in un'azione di mero accertamento del debito, l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo. Sicché, si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass. 12 novembre 2019, n. 29294; Cass. S.U. 8
marzo 2022, n. 7514, in motivazione, sub p.to 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto)” (Cass. 30119/2023). E nella specie lo stato di incertezza è reso palese dal fatto che le parti, sin dal primo grado del giudizio, hanno dibattuto - e ancora dibattono - sulla intervenuta o meno prescrizione del credito e sulla conseguente sua
(perdurante) esistenza.
8. Ciò premesso, il primo motivo dell'appello è infondato.
CP_ L' costituitosi in giudizio, aveva eccepito, oltre alla regolare notifica dell'avviso di addebito, l'avvenuta interruzione del termine prescrizionali con atti in possesso dell' CP_4
Quest'ultima, costituitasi tardivamente, ha esibito varia documentazione per contrastare l'accoglimento della eccezione di prescrizione.
Orbene, le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello,
ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure.
E nella specie, i documenti asseritamente comprovanti l'avvenuta interruzione sono stati già esibiti nel corso del giudizio di primo grado dall' ancorché costituitasi tardivamente, di tal che bene ha fatto il Tribunale CP_4
a tenerne conto (implicitamente acquisendoli ex art. 421 c.c.), visto che trattasi di atti che possono essere prodotti anche per la prima volta in appello.
8. il secondo motivo è fondato.
L'avviso di addebito è stato notificato il 23 marzo 2012.
L'intimazione di pagamento n. 04720169006035438000 del 20.11.2016 non risulta mai essere stata notificata, poiché l' ha esibito un avviso di mancata consegna perché l'atto è stato inviato a un indirizzo CP_4
pec non valido e no risulta esperito alcun tentativo alternativo di notifica (come quelli previsti dall'art. 60 co.
2 d.P.R. n. 600/73 e, dal 1° luglio 2017, dall' art.
7-quater, comma 7, D.L. n. 193/2016).
Ne consegue che può valutarsi, come atto interruttivo, soltanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 14 ottobre 2014. Ora, in disparte la questione relativa alla riconducibilità della detta comunicazione (anche) al credito di cui all'avviso di addebito n. 34720120000146179000, è assorbente il rilievo che alla data del ricorso il termine di prescrizione quinquennale (scadente il 14 ottobre 2019) si era già compiuto.
La sospensione dei termini disposta dal 2020 dalla normativa emergenziale covid è inapplicabile perché
intervenuta successivamente alla già verificatasi prescrizione.
9. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato estinto per intervenuta
CP_ prescrizione il credito dell' di cui all'avviso di addebito n. 34720120000146179000, notificato in data 23
marzo 2012.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante perché anticipatario, seguono la soccombenza-
Considerato il valore della controversia (appena al di sopra dello scaglione tariffario sino a €.1.100,00) e la relativa semplicità delle questioni trattate, può determinarsi il compenso per ciascun grado in misura prossima ai minimi tariffari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, dalla Parte_1
CP_ nei confronti dell e dell' avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1
del lavoro di OS in data 27 febbraio 2023 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, dichiarato
CP_ estinto per intervenuta prescrizione il credito dell' di cui all'avviso di addebito n.
34720120000146179000, notificato in data 23 marzo 2012.
CP_ Condanna l' e l' in solido, al pagamento, in favore della società Controparte_1
appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dell'avv.
Pasquale Cirillo.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2200 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Pasquale Cirillo
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Vincenzo Morrone
- appellata -
E CP_
assistito e difeso dall'avv. Andrea Botta
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2021, la conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l' (d'ora in avanti, e l' proponendo opposizione avverso Controparte_3 CP_4
l'estratto di ruolo contenente l'avviso di addebito n. 34720120000146179000, per un importo pari a
€.1.297,63, avente a oggetto crediti contributivi della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi all'agosto 2011.
2. L'opponente adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso;
2) inesigibilità delle somme oggetto dell'avviso di addebito per omessa notificazione di qualsivoglia atto presupposto (accertamento e/o avviso bonario), in violazione dell'art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 46/99;
3) intervenuta decadenza dalle pretese impositive ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46/99;
4) intervenuta prescrizione.
CP_ Resistevano l' e l' CP_4
3. Con sentenza n. 213/2023, pubblicata il 27 febbraio 2023, il Tribunale di OS rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
che il ricorso era ammissibile ai sensi dell'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ricorrendo una delle ipotesi
(partecipazione a gara d'appalto con ente pubblico) che consentivano l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
che la proposta domanda andava qualificata come azione volta all'accertamento negativo del debito;
che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva avanzata dalla società– anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non era ammissibile;
che <
opposizione nei termini, opera anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo,
essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito. La preclusione si estende anche alle questioni attinenti al calcolo degli interessi di mora e del compenso di riscossione, contestato peraltro in maniera del tutto generica dalla difesa attorea>>;
che, quanto al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, <
era stato sospeso dal 1/1/2014 al 15/6/2014 in virtù di quanto previsto, per i ruoli consegnati all'agente della fino al 31.10.2013, al comma 623 dell'unico articolo della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità CP_1
2014)>>;
che <
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776201400000097000 ed in data 20.11.2016 con la notifica dell'avviso di intimazione n. 04720169006035438000>>;
che <
decorrere dall'08/03/2020 fino al 31/08/2021 previsto dalla disciplina dettata dal D.L. 18/2020, come successivamente modificato e integrato, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> e poi dall'art. 68 del DL n. 18/2020;
che, pertanto, il credito di cui all'avviso di addebito n. 347 2012 00001461 79 000 notificato in data 23.3.2012
non si era prescritto.
4. Con ricorso del 28 agosto 2023 la interponeva appello. Parte_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_4 5. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di tardività
ex art. 416 c.p.c. della costituzione in giudizio di ”. Controparte_5
Deduce la società:
che <
dalla società ricorrente, il Primo Giudice ometteva ogni pronuncia in merito, basando il proprio pronunciamento proprio sulla scorta della documentazione tardivamente prodotta dal concessionario, non deducendo, né a verbale di udienza e né in sentenza, di averla ammessa in ossequio ai poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c.>>,
che <
cattiva gestione del contenzioso in seno alla resistente>>, sicché era ingiustificata un'ammissione ex art. 421
c.p.c. della documentazione esibita dall' CP_4
6. Con il secondo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata valutazione della documentazione probatoria prodotta da – intervenuta prescrizione del Controparte_5
CP_ diritto di credito vantato dall' di OS e dall'agente della riscossione a titolo di contributi i.v.s. per decorso del termine quinquennale di cui all'art. dell'art. 3, comma 9, lett. b) della legge 8 agosto 1995, n.
335”.
Assume la parte:
CP_ che < di OS e né l'Agente della Riscossione hanno prodotto in giudizio valida notificazione di atti interruttivi intermedi del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995, n. 335, intervenuto dalla “presunta” notifica dell'avviso di addebito medesimo,
dichiarata da al 23/03/2012, e la conoscenza da parte della società Controparte_5
contribuente dell'esistenza della pretesa iscritta a ruolo a proprio carico avvenuta in data 22/11/2021
mediante il rilascio del relativo estratto di ruolo impugnato>>;
che, invero, l'intimazione di pagamento n. 04720169006035438000 non è stata regolarmente notificata atteso che la pec del 25/10/2016 non risulta recapitata alla società contribuente per “indirizzo non valido”; che, quanto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776201400000097000, l' ha CP_4
prodotto copia della relata di notifica, la quale, tuttavia, non è dato sapere se o faccia riferimento proprio all'avviso di addebito n. 34720120000146179000;
che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ogni caso, non è idonea ad interrompere il termine prescrizionale in quanto non presenta i connotati dell'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. e, inoltre sarebbe stata notificata a presunto addetto all'azienda, tale , e non personalmente al legale Persona_1
rapp.te della società contribuente, che nega di averla mai ricevuta;
che, inoltre, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta il 14/10/2014, è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. B) della legge 8 agosto 1995.
7. Va premesso che la statuizione di ammissibilità del ricorso, pronunciata dal Tribunale, non è stata impugnata con gravame incidentale, sicché è inammissibile la riproposizione della questione da parte dell' (Cass. 11799/2017). CP_4
In ogni caso, la tesi dell secondo cui non sarebbe consentita la formulazione dell'eccezione di CP_4
prescrizione in via d'azione o in mancanza della minaccia di atti esecutivi, non è condivisibile.
Il Tribunale ha qualificato il ricorso proposto dalla società (relativamente all'eccepita prescrizione) non come opposizione all'esecuzione ma come azione di accertamento negativo del debito contributivo.
Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dall e relativa alla necessità che ricorra almeno una CP_4
minaccia di esecuzione perché sussista l'interesse ad agire è inconferente, perché postula che si sia in presenza di un'opposizione all'esecuzione.
Invece, “in un'azione di mero accertamento del debito, l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo. Sicché, si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass. 12 novembre 2019, n. 29294; Cass. S.U. 8
marzo 2022, n. 7514, in motivazione, sub p.to 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto)” (Cass. 30119/2023). E nella specie lo stato di incertezza è reso palese dal fatto che le parti, sin dal primo grado del giudizio, hanno dibattuto - e ancora dibattono - sulla intervenuta o meno prescrizione del credito e sulla conseguente sua
(perdurante) esistenza.
8. Ciò premesso, il primo motivo dell'appello è infondato.
CP_ L' costituitosi in giudizio, aveva eccepito, oltre alla regolare notifica dell'avviso di addebito, l'avvenuta interruzione del termine prescrizionali con atti in possesso dell' CP_4
Quest'ultima, costituitasi tardivamente, ha esibito varia documentazione per contrastare l'accoglimento della eccezione di prescrizione.
Orbene, le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello,
ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure.
E nella specie, i documenti asseritamente comprovanti l'avvenuta interruzione sono stati già esibiti nel corso del giudizio di primo grado dall' ancorché costituitasi tardivamente, di tal che bene ha fatto il Tribunale CP_4
a tenerne conto (implicitamente acquisendoli ex art. 421 c.c.), visto che trattasi di atti che possono essere prodotti anche per la prima volta in appello.
8. il secondo motivo è fondato.
L'avviso di addebito è stato notificato il 23 marzo 2012.
L'intimazione di pagamento n. 04720169006035438000 del 20.11.2016 non risulta mai essere stata notificata, poiché l' ha esibito un avviso di mancata consegna perché l'atto è stato inviato a un indirizzo CP_4
pec non valido e no risulta esperito alcun tentativo alternativo di notifica (come quelli previsti dall'art. 60 co.
2 d.P.R. n. 600/73 e, dal 1° luglio 2017, dall' art.
7-quater, comma 7, D.L. n. 193/2016).
Ne consegue che può valutarsi, come atto interruttivo, soltanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 14 ottobre 2014. Ora, in disparte la questione relativa alla riconducibilità della detta comunicazione (anche) al credito di cui all'avviso di addebito n. 34720120000146179000, è assorbente il rilievo che alla data del ricorso il termine di prescrizione quinquennale (scadente il 14 ottobre 2019) si era già compiuto.
La sospensione dei termini disposta dal 2020 dalla normativa emergenziale covid è inapplicabile perché
intervenuta successivamente alla già verificatasi prescrizione.
9. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato estinto per intervenuta
CP_ prescrizione il credito dell' di cui all'avviso di addebito n. 34720120000146179000, notificato in data 23
marzo 2012.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore dell'appellante perché anticipatario, seguono la soccombenza-
Considerato il valore della controversia (appena al di sopra dello scaglione tariffario sino a €.1.100,00) e la relativa semplicità delle questioni trattate, può determinarsi il compenso per ciascun grado in misura prossima ai minimi tariffari.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, dalla Parte_1
CP_ nei confronti dell e dell' avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1
del lavoro di OS in data 27 febbraio 2023 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, dichiarato
CP_ estinto per intervenuta prescrizione il credito dell' di cui all'avviso di addebito n.
34720120000146179000, notificato in data 23 marzo 2012.
CP_ Condanna l' e l' in solido, al pagamento, in favore della società Controparte_1
appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dell'avv.
Pasquale Cirillo.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis