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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
nelle persone dei signori Magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere a seguito della udienza di discussione del 15.07.2025 , ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.2789/2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro, legale Parte_1 rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Arenula , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli , presso cui ai fini del presente giudizio ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz nr.11,
=appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Controparte_1
Zampella, presso lo studio del quale in Caivano (NA) al Corso Umberto nr.321 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
=appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.1.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio il e chiedeva la Parte_1 condanna dello stesso al pagamento della somma di cui in ricorso a titolo di quantificazione di quanto disposto dalla sentenza n.4321/18 ove si condannava il al Parte_1 pagamento in favore dell' istante delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni riferibili alla Area funzionale II, per il periodo dal 2008 al 2013, da quantificarsi in separato giudizio che era stata confermata in Corte di Appello e divenuta cosa giudicata. Si Costituiva in giudizio il ed evidenziava Parte_1 che il dovuto fosse di minore rispetto alla quantificazione operata dall'istante. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5831/2023 dell'11.10.2023, accoglieva la domanda e condannava il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.498,68, con accessori di Controparte_1 legge e con vittoria di spese di lite , quantificate come in dispositivo.
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, il Parte_1
interpone gravame e chiede la riforma parziale della
[...] impugnata sentenza , lamentando una erronea dichiarazione di contumacia dell'amministrazione in primo grado nonché omessa disamina e valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado, unitamente alla documentazione ritualmente depositata, dal cui esame il giudice di prime cure avrebbe potuto facilmente evincere che la somma dovuta era ben inferiore a quella di cui alla condanna in questa sede gravata. Per l'effetto, l'ente pubblico appellante conclude come in atti.
Si costituisce in giudizio ed eccepisce Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; eccepisce la decadenza dal deposito dei documenti ai sensi dell'art.416 comma terzo c.p.c. in ragione della costituzione tardiva;
argomenta sulla correttezza dei conteggi e conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite. Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, disposto un suo supplemento, all'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della successiva camera di consiglio. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione verrà esposto.
Si tratta di un giudizio di quantificazione conseguente alla
Pag. 2 di 4 sentenza di riconoscimento del diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in atti. Le mansioni superiori di operatore giudiziario inquadrabili nella II area funzionale ( ex area B) sono state riconosciute dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr.4321/2018 e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza nr. 3192/2021. Tale sentenza non è stata oggetto di ricorso per Cassazione ed è passata in cosa giudicata. L'odierno appellato eccepisce la genericità dei motivi di gravame e la tardività della costituzione del in Parte_1 prime cure ( l'udienza di discussione era stata fissata il 10.10.2023, mentre la costituzione era avvenuta il 09.10.2023), percui sarebbe maturata decadenza. Osserva il Collegio che è ben vero che la Corte di Cassazione ( cfr. con sentenza nr.20998 del 06.08.2019 e con la nr.25949 del 12.03.2018 ) ha posto in evidenza che anche la contestazione dei conteggi è sottoposta alla regola di cui all'art.416 comma terzo c.p.c. , ma nel caso di specie il motivo di contestazione, poi ripreso nell'atto di appello, è in diritto: male avrebbe conteggiato il giudice di prime cure le differenze retributive essendo partito dall'inquadramento operato dal datore di lavoro ma avendo preso come punto di riferimento la fascia retributiva F2 della II area personale, mentre sarebbe stato necessario utilizzare la prima fascia retributiva dell'area superiore. Tale errore avrebbe prodotto un errore nella determinazione del dovuto. Del resto tale regola di giudizio non è contraddetta dalla sentenza del Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr.4321/2018, che ha riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore , ma non ha affatto disposto nel dispositivo di utilizzare la seconda- e non già la prima- fascia retributiva della seconda area per determinare le differenze retributive. E trattasi di mera difesa ad avviso del Collegio, che non condiziona alcuna decadenza. Per tale motivo è stata disposta d'ufficio consulenza contabile d'ufficio, all'esito della quale è risultato un credito dell' ben minore e CP_1 precisamente di euro 1.296,90; per tale somma segue la condanna del al relativo pagamento. Parte_1
Il riconoscimento della somma di euro 1.296,90, anziché quella
Pag. 3 di 4 richiesta di euro 8.498,68, costituisce motivo di legge per compensare per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre il restante un terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello , condanna il al pagamento in favore di Parte_1 di euro 1.296,90, con interessi legali Controparte_1 dall'01.12.2013 al saldo;
b) compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna il alla refusione del Parte_1 restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 830,00 per il primo grado ed euro 925,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 15.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 4 di 4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
nelle persone dei signori Magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere a seguito della udienza di discussione del 15.07.2025 , ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.2789/2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro, legale Parte_1 rappresentante p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Arenula , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli , presso cui ai fini del presente giudizio ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz nr.11,
=appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Controparte_1
Zampella, presso lo studio del quale in Caivano (NA) al Corso Umberto nr.321 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
=appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.1.2023 dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio il e chiedeva la Parte_1 condanna dello stesso al pagamento della somma di cui in ricorso a titolo di quantificazione di quanto disposto dalla sentenza n.4321/18 ove si condannava il al Parte_1 pagamento in favore dell' istante delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni riferibili alla Area funzionale II, per il periodo dal 2008 al 2013, da quantificarsi in separato giudizio che era stata confermata in Corte di Appello e divenuta cosa giudicata. Si Costituiva in giudizio il ed evidenziava Parte_1 che il dovuto fosse di minore rispetto alla quantificazione operata dall'istante. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza nr.5831/2023 dell'11.10.2023, accoglieva la domanda e condannava il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.498,68, con accessori di Controparte_1 legge e con vittoria di spese di lite , quantificate come in dispositivo.
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, il Parte_1
interpone gravame e chiede la riforma parziale della
[...] impugnata sentenza , lamentando una erronea dichiarazione di contumacia dell'amministrazione in primo grado nonché omessa disamina e valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado, unitamente alla documentazione ritualmente depositata, dal cui esame il giudice di prime cure avrebbe potuto facilmente evincere che la somma dovuta era ben inferiore a quella di cui alla condanna in questa sede gravata. Per l'effetto, l'ente pubblico appellante conclude come in atti.
Si costituisce in giudizio ed eccepisce Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; eccepisce la decadenza dal deposito dei documenti ai sensi dell'art.416 comma terzo c.p.c. in ragione della costituzione tardiva;
argomenta sulla correttezza dei conteggi e conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite. Disposta ed espletata consulenza contabile d'ufficio, disposto un suo supplemento, all'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo reso all'esito della successiva camera di consiglio. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione verrà esposto.
Si tratta di un giudizio di quantificazione conseguente alla
Pag. 2 di 4 sentenza di riconoscimento del diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in atti. Le mansioni superiori di operatore giudiziario inquadrabili nella II area funzionale ( ex area B) sono state riconosciute dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr.4321/2018 e confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza nr. 3192/2021. Tale sentenza non è stata oggetto di ricorso per Cassazione ed è passata in cosa giudicata. L'odierno appellato eccepisce la genericità dei motivi di gravame e la tardività della costituzione del in Parte_1 prime cure ( l'udienza di discussione era stata fissata il 10.10.2023, mentre la costituzione era avvenuta il 09.10.2023), percui sarebbe maturata decadenza. Osserva il Collegio che è ben vero che la Corte di Cassazione ( cfr. con sentenza nr.20998 del 06.08.2019 e con la nr.25949 del 12.03.2018 ) ha posto in evidenza che anche la contestazione dei conteggi è sottoposta alla regola di cui all'art.416 comma terzo c.p.c. , ma nel caso di specie il motivo di contestazione, poi ripreso nell'atto di appello, è in diritto: male avrebbe conteggiato il giudice di prime cure le differenze retributive essendo partito dall'inquadramento operato dal datore di lavoro ma avendo preso come punto di riferimento la fascia retributiva F2 della II area personale, mentre sarebbe stato necessario utilizzare la prima fascia retributiva dell'area superiore. Tale errore avrebbe prodotto un errore nella determinazione del dovuto. Del resto tale regola di giudizio non è contraddetta dalla sentenza del Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la nr.4321/2018, che ha riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore , ma non ha affatto disposto nel dispositivo di utilizzare la seconda- e non già la prima- fascia retributiva della seconda area per determinare le differenze retributive. E trattasi di mera difesa ad avviso del Collegio, che non condiziona alcuna decadenza. Per tale motivo è stata disposta d'ufficio consulenza contabile d'ufficio, all'esito della quale è risultato un credito dell' ben minore e CP_1 precisamente di euro 1.296,90; per tale somma segue la condanna del al relativo pagamento. Parte_1
Il riconoscimento della somma di euro 1.296,90, anziché quella
Pag. 3 di 4 richiesta di euro 8.498,68, costituisce motivo di legge per compensare per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre il restante un terzo delle spese stesse segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) in parziale accoglimento dell'appello , condanna il al pagamento in favore di Parte_1 di euro 1.296,90, con interessi legali Controparte_1 dall'01.12.2013 al saldo;
b) compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna il alla refusione del Parte_1 restante un terzo delle spese stesse, pari ad euro 830,00 per il primo grado ed euro 925,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 15.07.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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